CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Lavoratore, rischi il licenziamento se non denunci i colleghi che rubano in azienda: nuova sentenza di CassazioneDott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 9 marzo 2026
Tutto inizia quando un'azienda scopre che alcuni dipendenti - tra cui colleghi e sottoposti di un manager - stavano sistematicamente sottraendo denaro e altri beni di proprietà dell'impresa. Lo facevano approfittando del loro ruolo, convogliando ingenti somme verso canali personali con la disinvoltura di chi sa di non essere controllato. L'intera vicenda sfocia in un procedimento penale che coinvolge anche il dirigente in questione: prima indagato per concorso nel reato, poi per favoreggiamento, e nel frattempo sospeso dal servizio. Il punto importante, però, non è tanto ciò che il manager ha fatto, quanto ciò che ha deliberatamente scelto di non fare: nonostante fosse pienamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2026, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 9782-2025 proposto da: AV SE, rappresentato e difeso dagli avvocati AN GIOIA, IRMA BOMBARDINI;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4113/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 2182/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;
Oggetto LICENZIAMENTO DISCIPLINARE R.G.N. 9782/2025 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4684 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: GARRI GUGLIELMO Data pubblicazione: 02/03/2026 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati AN GIOIA, IRMA BOMBARDINI. FATTI DI CAUSA 1. PP VA adiva il Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità/illegittimità della determina adottata dal MEF mediante la quale l’ente datoriale concludeva il procedimento disciplinare instaurato il 16.04.2015 e successivamente sospeso fino all’esito del procedimento penale conclusosi con assoluzione “per non aver commesso il fatto”, disponendo la sanzione del licenziamento senza preavviso a far data dal 18.03.2015. In particolare, il ricorrente lamentava la violazione del principio della specificità ed immutabilità dell’addebito contestato e della corrispondenza fra il fatto illecito posto alla base della sanzione e il fatto contestato. 2. Si costituiva il MEF chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che i fatti posti alla base della sanzione disciplinare traevano origine dalla stessa vicenda penale e riguardavano la medesima condotta omissiva la quale, se non aveva comportato una responsabilità penale, sicuramente aveva evidenziato condotte disciplinarmente censurabili. 3. il Tribunale accoglieva il ricorso dichiarando la nullità del licenziamento e condannava il Ministero dell’Economia e Finanze a pagare in favore del medesimo le differenze maturate tra l’indennità alimentare percepita e la retribuzione che gli sarebbe spettata ove fosse stato in servizio dalla data della sospensione facoltativa dal servizio al collocamento in 3 quiescenza, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito a saldo. Il primo giudice riteneva che effettivamente vi fosse una diversità della condotta oggetto dell’iniziale contestazione avvenuta nell’aprile 2015 e quella che giustificava la sanzione, dovendo identificarsi la prima come condotta concorsuale omissiva nel delitto di peculato, consistita nell’aver deliberatamente tralasciato, nella veste di dirigente dell’Ufficio deputato al controllo e alla vigilanza sulla gestione Fuori Bilancio “Particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico della Città di Palermo” e nella consapevolezza degli illeciti perpetrati dal Liquidatore RI Stefano, di esercitare qualsiasi forma di controllo e vigilanza volta ad impedire la commissione dei reati, per cui tutti i concorrenti risultano indagati”, mentre la seconda consisteva nel comportamento meramente omertoso e di copertura dei colleghi e del direttore generale Mastroianni Domenico, di cui il ricorrente avrebbe mostrato “di conoscere le manovre occulte ed illecite, per le quali non mostrava nessuna sorpresa o indignazione alcuna” come da sentenza penale. Il secondo fatto, ad avviso del primo giudice, <<presenta connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria quantomeno una puntualizzazione ricostruzione dei suoi elementi essenziali.>> L’eterogeneità dei fatti era, ad avviso del primo giudice, confermata dal fatto che lo stesso giudice penale avesse ritenuto necessario rimettere al Pubblico Ministero ex art.521, II comma, C.p.p. per la nuova imputazione per favoreggiamento. 4 Pertanto, se l’Amministrazione, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti, ben poteva, riattivando il procedimento disciplinare, utilizzare gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l'addebito, sempre nell'ambito di quello originario sarebbe stato “comunque necessario che al lavoratore, nel “rispetto del diritto di difesa, sia consentito di replicare alle accuse così precisate”. Viceversa, nel caso, tale facoltà non sarebbe stata assicurata al lavoratore. 4. La Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello principale proposto dal Ministero e rigettava quello incidentale, ritenendo corretta la sanzione del licenziamento comminata dal MEF al VA. Riteneva la Corte, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che “il silenzio (tale è nella sostanza la c.d. condotta “omertosa”) serbato dal VA nella piena consapevolezza delle manovre illecite condotte dal RI e dagli altri concorrenti, fosse del tutto equivalente all’inerzia o alla condotta omissiva originariamente rimproverata al dirigente.” Rilevava, inoltre, che nell’ambito penale sostanziale i rapporti fra la fattispecie concorsuale, originariamente oggetto del capo di imputazione, e quella del favoreggiamento, poi ipotizzato dal Collegio nella sentenza, sono retti da un rapporto di residualità della seconda ipotesi rispetto alla prima (nell’art.378 cc si legge << e fuori dai casi di concorso nel medesimo>>), sicché è evidente che la primaria ipotesi di reato (trasfusa nella contestazione) avendo riguardo alla 5 materialità dei fatti così come emersi in sede penale (la consapevolezza della “canalizzazione” di innumerevoli e cospicue somme di denaro attinte dal Fondo Gestione Fuori Bilancio destinato a soddisfare “Particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico della città di Palermo” operata dal RI e le manovre illecite di vari soggetti) dovesse essere condotta alla stregua del concorso per quanto con condotta omissiva. Si trattava pur sempre di un’operazione qualificatoria che non avrebbe determinato una immutazione sostanziale del fatto, lasciando inalterati gli elementi essenziali della condotta illecita (conoscenza della gravissima condotta illecita di altri soggetti- inerzia/silenzio) sui quali mediante la contestazione il dipendente era stato messo in condizioni di difendersi ab origine. 5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il VA con due motivi illustrato da memoria, cui resisteva con controricorso l’amministrazione. 6. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di accordi collettivi nazionali del lavoro del ex art. 360. comma 1, n 3 c.p.c. per aver la Corte d’Appello nella sentenza violato e male interpretato l’art. 9, comma 9, n 2 lett b) del CCNL per il personale dirigente dell’area I confluito nell’art 36, co 9B lett.b) del CCNL del 9/3/2020 e dell’art 55 Bis e art 55 Quater del D.lgs n 6 165/2001, nonché per aver violato e male interpretato gli artt. 378 c.p. e 518 c.p.p.. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che il reato di favoreggiamento come diversamente qualificato in sede di procedimento penale avrebbe erroneamente giustificato, comunque, il licenziamento del lavoratore sia pure a seguito di riqualificazione, dal momento che si trattava del medesimo fatto storico. Viceversa, a fronte di una nuova ricostruzione della condotta del VA, la P.A. datrice di lavoro sarebbe stata obbligata ai sensi dell’art 55 Bis D.lgs n 165/2001 a riaprire la procedura disciplinare, comunicando al lavoratore una nuova contestazione disciplinare ex art. 55-ter comma 4 del d.lgs n. 165/2001, con nuova convocazione per la difesa ai sensi dell’art. 55-bis d.lgs cit. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di accordi collettivi nazionali del lavoro ex art 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d’Appello nella sentenza violato e male interpretato l’art 9, comma 9, n 2 lett b) del CCNL per il personale dirigente dell’area I confluito nell’art 36, co 9B lett.b) del CCNL del 9/3/2020 avendo posto a base della decisione gli elementi emersi dal giudizio penale. 3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 3.1 Va preliminarmente rilevata, altresì, l’inammissibilità del primo motivo sotto il profilo della novità della questione sottoposta in questa sede di legittimità afferente alla riapertura della procedura disciplinare, con comunicazione al lavoratore 7 di una nuova contestazione disciplinare ex art. 55-ter comma 4 del d.lgs n. 165/2001, con nuova convocazione per la difesa ai sensi dell’art. 55-bis d.lgs cit.. Ed invero, la sentenza impugnata non ha specificamente affrontato la anzidetta questione per cui qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Cass. n. 3473 del 11/02/2025). 3.2 In disparte il profilo di inammissibilità valga quanto segue. 3.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, pur senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché si rendano chiari al lavoratore, il fatto o i fatti addebitati nella loro materialità. 3.4 Si è, pertanto, affermata la piena ammissibilità della contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le 8 accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (Cass. n. 10662 del 2014, n. 29240 del 2017). 3.5 Sul fronte probatorio, va poi osservato che, una volta venuta meno la cd. pregiudiziale penale, e regolato per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei procedimenti giusta l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di un'ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti (Cass. n. 5284 del 2017 e n. 8410 del 2018: v. pure Cass. n. 19183 del 2016). 3.6 In conclusione, sul punto, non esiste, dunque, alcuna disposizione che imponga alla Pubblica Amministrazione di procedere a un'autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare. La Pubblica Amministrazione è, infatti, libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente e ben può avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti. Sono validamente utilizzabili dal giudice civile, ai fini del proprio convincimento, gli elementi acquisiti in sede penale e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio 9 civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013; v. pure Cass. n. 5317 del 2017, n. 8603 del 2017). 4. Ciò posto, è da rilevarsi come la Corte territoriale, nel caso in esame, ha rilevato che la contestazione disciplinare non era afferente specificamente alla commissione di un reato, come emergente dalle indagini penali, bensì alla condotta fattuale di natura omissiva indipendentemente dalle sue connotazioni penali, tale da comportare una violazione evidente dei doveri di lealtà e fedeltà propri del lavoro dipendente. 4.1 In altri termini, la contestazione disciplinare non era specificamente connessa al reato contestato, ma alla condotta del dipendente di natura omissiva. Riteneva la Corte di merito, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che “il silenzio (tale è nella sostanza la c.d. condotta “omertosa”) serbato dal VA nella piena consapevolezza delle manovre illecite condotte dal RI e dagli altri concorrenti nel reato, (fosse) del tutto equivalente all’inerzia o alla condotta omissiva originariamente rimproverata al dirigente nell’atto di contestazione.” Conseguentemente, nessuna violazione delle norme denunciate nel primo motivo di ricorso è stata commessa nella sentenza impugnata, considerato che il diritto di difesa in sede disciplinare è stato pienamente rispettato, come correttamente affermato nella sentenza impugnata. La sentenza è esente dai vizi denunciati per aver posto a base della decisione gli elementi emersi dal giudizio penale, nella misura in cui il fatto disciplinarmente contestato è stato valutato dal giudice civile in un’ottica di autonomia rispetto al giudizio penale che ha riqualificato il fatto come 10 favoreggiamento con conseguente proscioglimento per prescrizione. Anche sotto tale profilo è da osservarsi come il fatto contestato al lavoratore non consistesse specificamente nella condotta penalmente rilevante, ma nel fatto di aver omesso qualsivoglia controllo pur nella consapevolezza della “canalizzazione” di innumerevoli e cospicue somme di denaro attinte dal Fondo Gestione Fuori Bilancio destinato a soddisfare “Particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico della città di Palermo” operata dal RI e dalle manovre illecite di vari soggetti. Tale condotta è stata ritenuta idonea a recidere il vincolo fiduciario e pertanto a giustificare la sanzione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 9 comma 9 lettera D del contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 Febbraio 2010 secondo cui ” gli atti e comportamenti non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti seppur estranei alla prestazione lavorativa posti in essere anche nei confronti di terzi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell'art 2119 del codice civile”. Inoltre, la Corte di appello ha correttamente affermato relativamente alla contestazione avanzata dal VA circa l'insussistenza dell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 9, lettera B) del contratto collettivo nazionale di lavoro citato che il riferimento alle previsioni contrattuali indicate nella contestazione non è vincolante per il giudice che ben può, nell'esercizio di qualificazione del fatto, individuare la corretta fattispecie nell'ambito del contratto stesso;
all’uopo ha richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui il 11 principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art 7 legge n. 300/1970 attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e, pertanto, non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti stessi in relazione all'indicazione delle norme violate (Cass. n. 7105 del 1994), nonché che la qualificazione del fatto è un proprium del giudice non del datore di lavoro (Cass. n. 11540/2020). 5. In conclusione, il ricorso va respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 19 novembre 2025. Il Giudice relatore ed estensore GU GA 12 La Presidente IA RO
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4113/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 2182/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;
Oggetto LICENZIAMENTO DISCIPLINARE R.G.N. 9782/2025 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4684 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: GARRI GUGLIELMO Data pubblicazione: 02/03/2026 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati AN GIOIA, IRMA BOMBARDINI. FATTI DI CAUSA 1. PP VA adiva il Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità/illegittimità della determina adottata dal MEF mediante la quale l’ente datoriale concludeva il procedimento disciplinare instaurato il 16.04.2015 e successivamente sospeso fino all’esito del procedimento penale conclusosi con assoluzione “per non aver commesso il fatto”, disponendo la sanzione del licenziamento senza preavviso a far data dal 18.03.2015. In particolare, il ricorrente lamentava la violazione del principio della specificità ed immutabilità dell’addebito contestato e della corrispondenza fra il fatto illecito posto alla base della sanzione e il fatto contestato. 2. Si costituiva il MEF chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che i fatti posti alla base della sanzione disciplinare traevano origine dalla stessa vicenda penale e riguardavano la medesima condotta omissiva la quale, se non aveva comportato una responsabilità penale, sicuramente aveva evidenziato condotte disciplinarmente censurabili. 3. il Tribunale accoglieva il ricorso dichiarando la nullità del licenziamento e condannava il Ministero dell’Economia e Finanze a pagare in favore del medesimo le differenze maturate tra l’indennità alimentare percepita e la retribuzione che gli sarebbe spettata ove fosse stato in servizio dalla data della sospensione facoltativa dal servizio al collocamento in 3 quiescenza, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito a saldo. Il primo giudice riteneva che effettivamente vi fosse una diversità della condotta oggetto dell’iniziale contestazione avvenuta nell’aprile 2015 e quella che giustificava la sanzione, dovendo identificarsi la prima come condotta concorsuale omissiva nel delitto di peculato, consistita nell’aver deliberatamente tralasciato, nella veste di dirigente dell’Ufficio deputato al controllo e alla vigilanza sulla gestione Fuori Bilancio “Particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico della Città di Palermo” e nella consapevolezza degli illeciti perpetrati dal Liquidatore RI Stefano, di esercitare qualsiasi forma di controllo e vigilanza volta ad impedire la commissione dei reati, per cui tutti i concorrenti risultano indagati”, mentre la seconda consisteva nel comportamento meramente omertoso e di copertura dei colleghi e del direttore generale Mastroianni Domenico, di cui il ricorrente avrebbe mostrato “di conoscere le manovre occulte ed illecite, per le quali non mostrava nessuna sorpresa o indignazione alcuna” come da sentenza penale. Il secondo fatto, ad avviso del primo giudice, <<presenta connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria quantomeno una puntualizzazione ricostruzione dei suoi elementi essenziali.>> L’eterogeneità dei fatti era, ad avviso del primo giudice, confermata dal fatto che lo stesso giudice penale avesse ritenuto necessario rimettere al Pubblico Ministero ex art.521, II comma, C.p.p. per la nuova imputazione per favoreggiamento. 4 Pertanto, se l’Amministrazione, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti, ben poteva, riattivando il procedimento disciplinare, utilizzare gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l'addebito, sempre nell'ambito di quello originario sarebbe stato “comunque necessario che al lavoratore, nel “rispetto del diritto di difesa, sia consentito di replicare alle accuse così precisate”. Viceversa, nel caso, tale facoltà non sarebbe stata assicurata al lavoratore. 4. La Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello principale proposto dal Ministero e rigettava quello incidentale, ritenendo corretta la sanzione del licenziamento comminata dal MEF al VA. Riteneva la Corte, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che “il silenzio (tale è nella sostanza la c.d. condotta “omertosa”) serbato dal VA nella piena consapevolezza delle manovre illecite condotte dal RI e dagli altri concorrenti, fosse del tutto equivalente all’inerzia o alla condotta omissiva originariamente rimproverata al dirigente.” Rilevava, inoltre, che nell’ambito penale sostanziale i rapporti fra la fattispecie concorsuale, originariamente oggetto del capo di imputazione, e quella del favoreggiamento, poi ipotizzato dal Collegio nella sentenza, sono retti da un rapporto di residualità della seconda ipotesi rispetto alla prima (nell’art.378 cc si legge << e fuori dai casi di concorso nel medesimo>>), sicché è evidente che la primaria ipotesi di reato (trasfusa nella contestazione) avendo riguardo alla 5 materialità dei fatti così come emersi in sede penale (la consapevolezza della “canalizzazione” di innumerevoli e cospicue somme di denaro attinte dal Fondo Gestione Fuori Bilancio destinato a soddisfare “Particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico della città di Palermo” operata dal RI e le manovre illecite di vari soggetti) dovesse essere condotta alla stregua del concorso per quanto con condotta omissiva. Si trattava pur sempre di un’operazione qualificatoria che non avrebbe determinato una immutazione sostanziale del fatto, lasciando inalterati gli elementi essenziali della condotta illecita (conoscenza della gravissima condotta illecita di altri soggetti- inerzia/silenzio) sui quali mediante la contestazione il dipendente era stato messo in condizioni di difendersi ab origine. 5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il VA con due motivi illustrato da memoria, cui resisteva con controricorso l’amministrazione. 6. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di accordi collettivi nazionali del lavoro del ex art. 360. comma 1, n 3 c.p.c. per aver la Corte d’Appello nella sentenza violato e male interpretato l’art. 9, comma 9, n 2 lett b) del CCNL per il personale dirigente dell’area I confluito nell’art 36, co 9B lett.b) del CCNL del 9/3/2020 e dell’art 55 Bis e art 55 Quater del D.lgs n 6 165/2001, nonché per aver violato e male interpretato gli artt. 378 c.p. e 518 c.p.p.. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che il reato di favoreggiamento come diversamente qualificato in sede di procedimento penale avrebbe erroneamente giustificato, comunque, il licenziamento del lavoratore sia pure a seguito di riqualificazione, dal momento che si trattava del medesimo fatto storico. Viceversa, a fronte di una nuova ricostruzione della condotta del VA, la P.A. datrice di lavoro sarebbe stata obbligata ai sensi dell’art 55 Bis D.lgs n 165/2001 a riaprire la procedura disciplinare, comunicando al lavoratore una nuova contestazione disciplinare ex art. 55-ter comma 4 del d.lgs n. 165/2001, con nuova convocazione per la difesa ai sensi dell’art. 55-bis d.lgs cit. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di accordi collettivi nazionali del lavoro ex art 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d’Appello nella sentenza violato e male interpretato l’art 9, comma 9, n 2 lett b) del CCNL per il personale dirigente dell’area I confluito nell’art 36, co 9B lett.b) del CCNL del 9/3/2020 avendo posto a base della decisione gli elementi emersi dal giudizio penale. 3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 3.1 Va preliminarmente rilevata, altresì, l’inammissibilità del primo motivo sotto il profilo della novità della questione sottoposta in questa sede di legittimità afferente alla riapertura della procedura disciplinare, con comunicazione al lavoratore 7 di una nuova contestazione disciplinare ex art. 55-ter comma 4 del d.lgs n. 165/2001, con nuova convocazione per la difesa ai sensi dell’art. 55-bis d.lgs cit.. Ed invero, la sentenza impugnata non ha specificamente affrontato la anzidetta questione per cui qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Cass. n. 3473 del 11/02/2025). 3.2 In disparte il profilo di inammissibilità valga quanto segue. 3.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, pur senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché si rendano chiari al lavoratore, il fatto o i fatti addebitati nella loro materialità. 3.4 Si è, pertanto, affermata la piena ammissibilità della contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le 8 accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (Cass. n. 10662 del 2014, n. 29240 del 2017). 3.5 Sul fronte probatorio, va poi osservato che, una volta venuta meno la cd. pregiudiziale penale, e regolato per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei procedimenti giusta l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di un'ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti (Cass. n. 5284 del 2017 e n. 8410 del 2018: v. pure Cass. n. 19183 del 2016). 3.6 In conclusione, sul punto, non esiste, dunque, alcuna disposizione che imponga alla Pubblica Amministrazione di procedere a un'autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare. La Pubblica Amministrazione è, infatti, libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente e ben può avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti. Sono validamente utilizzabili dal giudice civile, ai fini del proprio convincimento, gli elementi acquisiti in sede penale e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio 9 civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013; v. pure Cass. n. 5317 del 2017, n. 8603 del 2017). 4. Ciò posto, è da rilevarsi come la Corte territoriale, nel caso in esame, ha rilevato che la contestazione disciplinare non era afferente specificamente alla commissione di un reato, come emergente dalle indagini penali, bensì alla condotta fattuale di natura omissiva indipendentemente dalle sue connotazioni penali, tale da comportare una violazione evidente dei doveri di lealtà e fedeltà propri del lavoro dipendente. 4.1 In altri termini, la contestazione disciplinare non era specificamente connessa al reato contestato, ma alla condotta del dipendente di natura omissiva. Riteneva la Corte di merito, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che “il silenzio (tale è nella sostanza la c.d. condotta “omertosa”) serbato dal VA nella piena consapevolezza delle manovre illecite condotte dal RI e dagli altri concorrenti nel reato, (fosse) del tutto equivalente all’inerzia o alla condotta omissiva originariamente rimproverata al dirigente nell’atto di contestazione.” Conseguentemente, nessuna violazione delle norme denunciate nel primo motivo di ricorso è stata commessa nella sentenza impugnata, considerato che il diritto di difesa in sede disciplinare è stato pienamente rispettato, come correttamente affermato nella sentenza impugnata. La sentenza è esente dai vizi denunciati per aver posto a base della decisione gli elementi emersi dal giudizio penale, nella misura in cui il fatto disciplinarmente contestato è stato valutato dal giudice civile in un’ottica di autonomia rispetto al giudizio penale che ha riqualificato il fatto come 10 favoreggiamento con conseguente proscioglimento per prescrizione. Anche sotto tale profilo è da osservarsi come il fatto contestato al lavoratore non consistesse specificamente nella condotta penalmente rilevante, ma nel fatto di aver omesso qualsivoglia controllo pur nella consapevolezza della “canalizzazione” di innumerevoli e cospicue somme di denaro attinte dal Fondo Gestione Fuori Bilancio destinato a soddisfare “Particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico della città di Palermo” operata dal RI e dalle manovre illecite di vari soggetti. Tale condotta è stata ritenuta idonea a recidere il vincolo fiduciario e pertanto a giustificare la sanzione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 9 comma 9 lettera D del contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 Febbraio 2010 secondo cui ” gli atti e comportamenti non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti seppur estranei alla prestazione lavorativa posti in essere anche nei confronti di terzi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell'art 2119 del codice civile”. Inoltre, la Corte di appello ha correttamente affermato relativamente alla contestazione avanzata dal VA circa l'insussistenza dell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 9, lettera B) del contratto collettivo nazionale di lavoro citato che il riferimento alle previsioni contrattuali indicate nella contestazione non è vincolante per il giudice che ben può, nell'esercizio di qualificazione del fatto, individuare la corretta fattispecie nell'ambito del contratto stesso;
all’uopo ha richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui il 11 principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art 7 legge n. 300/1970 attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e, pertanto, non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti stessi in relazione all'indicazione delle norme violate (Cass. n. 7105 del 1994), nonché che la qualificazione del fatto è un proprium del giudice non del datore di lavoro (Cass. n. 11540/2020). 5. In conclusione, il ricorso va respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 19 novembre 2025. Il Giudice relatore ed estensore GU GA 12 La Presidente IA RO