Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1106/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1106/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.3.2025 e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
alla via G. Pascoli, n. 40/bis, c.f. e CodiceFiscale_1 [...]
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
G. Pascoli, n. 44, c.f. , rappresentate e difese in virtù CodiceFiscale_2
di mandato a margine del ricorso introduttivo - congiuntamente e
disgiuntamente - dagli avv.ti Antonio D'Auria, c.f. , CodiceFiscale_3
PEC: Fabio D'Auria, c.f. Email_1 [...]
, PEC: e Valeria D'Auria, c.f. C.F._4 Email_2
, PEC: fax: 081 CodiceFiscale_5 Email_3
19725973, tutti con studio in Scafati (SA), alla Via Luigi Sturzo n.18, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone,
sito in Napoli, alla Via Biscardi 31.
RICORRENTI
E
c.f. in persona del Presidente pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia 81, con indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. Email_4
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti e come da conclusioni Parte_1 Parte_2
rassegnate con note depositate in data 30.5.2023, ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 6.6.2023, e quindi:
A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento
della responsabilità esclusiva della nel Controparte_1
verificarsi dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente
– nella persona del suo L.R.P.T. – a pagare alle ricorrenti i danni
subiti,
a1) Per la ricorrente i danni per la perdita delle Parte_1
colture di cipolle danneggiate e di tutti i danni al terreno ed al 3
locale -garage, il tutto come analiticamente elencato nella CTP
agli atti;
a2) Per la ricorrente i danni occorsi all'abitazione, Parte_2
nonché quelli ai mobili della cucina e agli elettrodomestici e
derrate alimentari nella stessa allocati, il tutto come
analiticamente elencato nella CTP agli atti;
per entrambe le
ricorrenti nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da
determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come
punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP
Arch. nei suoi elaborati versati in atti, con Persona_1
rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente
rivalutate dalla data dell'allagamento (29 ottobre 2015) fino
all'effettivo soddisfo;
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria
Antonio, D'Auria Fabio e D'Auria Valeria, antistatari, all'uopo
l'avv. Antonio D'Auria dichiara di rinunciare alla propria quota
di attribuzione in favore degli avvocati Fabio e Valeria D'Auria,
ai quali, pertanto, potrà essere attribuito l'intero in misura di ½
ciascuno;
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020, e rinotificato, ai sensi e per 4
gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 22.7.2021, e Parte_1
premettevano di essere, all'epoca dei fatti ivi riportati, Parte_2
proprietarie e conduttrici, di terreni ubicati in Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, e, più specificatamente:
proprietaria - in virtù di atto di Donazione-Divisione del Parte_1
Notaio del 27/12/2013 Rep. N. 592 Raccolta n. 340 e di atto di Per_2
Donazione-Divisione del Notaio del 27/12/2013 Rep. N.593 Per_2
Raccolta n.341 – di:
• Un terreno riportato al Catasto foglio 8 particella 1910
• Un locale deposito in via Giovanni Pascoli n. 44, riportato al
Catasto foglio 8 particella 736 sub 2.
• Il 50% di un terreno agricolo sito in Contrada San Mauro,
riportato al Catasto foglio 7 particella 261.
• Un immobile ad uso abitativo su tre livelli sito in via Giovanni
Pascoli n. 40 bis, riportato al Catasto foglio 8 particella 1909
usufruttuaria - avendo donato alla propria figlia Parte_2 CP_2
la nuda proprietà con Atto di Donazione-Divisione del Notaio
[...] Per_2
del 27/12/2013 Rep. N°592 Raccolta n°340 - di:
• Un immobile residenziale in via Giovanni Pascoli n. 44, composto da due locali cantina al piano seminterrato, tre camere, disimpegno,
cucina, due bagni, una tettoia e un balcone a piano terra, riportato al
Catasto foglio 8 particella 733 sub 1;
• Il 50% di una piccola corte di mq 47, antistante l'immobile, riportata al Catasto foglio 8 particella 731.
Le ricorrenti esponevano che il 29 ottobre 2015, detti immobili, a 5
causa dell'esondazione dell' - dovuta alla rottura in Parte_3
più punti del suo argine in sinistra idraulica – erano stati completamente sommersi da notevole quantità di acqua maleodorante, mista a fango e sostanze di ogni genere da esso esondati, di talché, con ordinanza n. 84 del
30.10.2015, il Sindaco di Nocera Inferiore aveva stabilito il divieto di raccolta,
commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati.
Detta inondazione aveva causato ingenti danni provocando la distruzione delle coltivazioni ortive in atto con il deposito sui terreni di melma,
ed altre sostanze nocive, nonché, il danneggiamento dei manufatti insistenti sui fondi.
Precisavano che i fondi ed i danni erano stati analiticamente individuati e specificati nella consulenza tecnica di parte redatta dall'Architetto
. Persona_1
Rappresentavano che, successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si era resa necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili de quibus, di guisa che medio tempore
non avevano potuto coltivare i fondi.
Rilevavano, inoltre, che l' ubicato nel bacino Parte_3
idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne limitano sensibilmente la portata e ricettività.
Su tali premesse, deducevano che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi alla , essendo il predetto ente tenuto ad Controparte_1 6
effettuare l'adeguamento strutturale, la manutenzione straordinaria, ordinaria,
sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo dell'
[...]
e di tutto il reticolo idrografico cui è annesso;
chiedeva Parte_3
quindi condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro,
nella misura specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione
ISTAT, oltre vittoria di spese e competenze.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 4.5.2021, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza del 5.10.2021. In tale sede - verificata la rinotifica dell'atto introduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data
22.7.2021- il G.D. dichiarava la contumacia della e Controparte_1
concedeva i termini delle memorie ex art.183 co. VI c.p.c. rinviando per la successiva trattazione all'udienza del 6.9.2022.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle ricorrenti, previa delega al Tribunale di Nocera
Inferiore ex art. 203 c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale dell'8.10.2025, per poi essere anticipata all'udienza del 5.3.2025
con decreto dell'8.1.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.2.2025, acquisite le note di parte autorizzate, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il
Tribunale all'udienza collegiale del 5.3.2025 riservava la causa in decisione.
****************
La domanda risulta parzialmente fondata, e va accolta per quanto di 7
ragione, nei limiti di seguito indicati.
La legittimazione attiva delle ricorrenti risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali e atti di donazione –
divisione allegati alla perizia di parte) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 14.12.2022, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi , Testimone_1
e (quest'ultimo a conoscenza dei fatti di Tes_2 Persona_1
causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte)
hanno confermato che le ricorrenti coltivavano il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr. dichiarazioni rese dai testi Testimone_3
e ).
[...] Testimone_4
La legittimazione passiva della resistente verrà, invece, CP_1
delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa delle ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità
risarcitoria in capo all'ente parte del presente giudizio.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del 8
predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dalle ricorrenti che in data
29.10.2015, a seguito a precipitazioni atmosferiche, l' Pt_3 [...]
esondava andando ad invadere i fondi delle ricorrenti. Pt_3
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete all'ente convenuto (o chiamato in causa) la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent.
n. 2660/13 e Cass., sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa, esclude la natura 9
eccezionale dell'evento e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti vi sia una carente attività manutentiva e la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell' . Parte_3
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione di ciascuna ricorrente,
al fine di valutare la prova dei danni dalle stesse lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dall'architetto
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto Persona_1
- oltre che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Sul punto, va constatato che il consulente tecnico di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad € 19.023,60 per e ad € 27.614,87 Parte_1
per tenendo conto di varie voci di danno che devono essere Parte_2 10
esaminate singolarmente.
Per la ricorrente , il perito ha operato una distinzione tra Parte_1
le diverse voci di danno in relazione ai due lotti di terreno coinvolti, tenendo conto della differente destinazione colturale di ciascuno e delle specifiche conseguenze pregiudizievoli riscontrate su ogni fondo.
Danni alle colture relativi al Lotto 1:
Nello specifico, cipolle per mq 2.221, la cui produzione è stata completamente compromessa o resa non commerciabile.
Il perito ha stimato il danno precisando che le cipolle hanno un valore complessivo di € 1,86 per metro quadro, determinandone l'ammontare in €
4.131,06.
Danni alle colture relativi al Lotto 2:
Nello specifico, cipolle per mq 780 ed ortaggi per mq 220, distrutti o comunque resi non utilizzabili.
Il perito ha stimato il danno precisando che le cipolle hanno un costo pari ad € 1,86 per metro quadro determinandone l'ammontare in € 1.450,80.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore 11
di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione dell'architetto risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei Persona_1
prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che la ricorrente coltivava il fondo per cui è causa e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 12
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a Pt_1
l'importo di € 2.232,74 (€4.131,06+1.450,80 – 60%).
[...]
Per quanto riguarda i danni richiesti dalla ricorrente per Parte_1
l'orto familiare, va rilevato che la perizia di parte risulta inattendibile, laddove si limita ad indicare la somma di € 374,00 senza precisare l'estensione del terreno all'orto o l'indicazione delle coltivazioni presenti sia con riguardo alla quantità che alla tipologia.
A ciò si aggiunga che nelle deposizioni testimoniali rese dai testi all'udienza del 14.12.2022 nessuno dei testi ha fatto riferimento a danni subiti 13
dall'orto familiare, precisando che il fondo condotto dalla ricorrente era coltivato a cipolle. Pertanto, diversamente opinando, si perverrebbe ad una determinazione del danno assolutamente aleatoria;
nulla può pertanto essere riconosciuto a tale titolo.
In relazione poi ai danni richiesti da per le attività Parte_1
previste per la pulizia del fondo e la disinfestazione del terreno il consulente ha indicato, con riguardo al lotto 1, rispettivamente l'importo di € 3.579,14 ed
€ 4.664,10, mentre per il lotto 2 ha indicato rispettivamente l'importo di €
1.611,50 ed € 2.100,00 per un totale complessivo di € 11.954,74.
Con riferimento a tali specifiche attività va constatato che le dichiarazioni dei testi escussi sono sommarie laddove si riferiscono a generiche operazioni di ripristino e di pulizia del terreno senza fornire alcuna indicazione precisa in merito alla tipologia di attività compiute nel terreno ed ai soggetti che hanno eventualmente eseguito tali operazioni.
La genericità delle dichiarazioni rese dai testi, unitamente all'assenza di fatture o documenti comprovanti l'attività concretamente posta in essere dalle ricorrenti o quanto meno attestanti l'acquisto di prodotti da parte di rivenditori autorizzati, il noleggio di macchinari agricoli eventualmente occorrenti per il compimento di tali attività né l'affidamento di tali lavori a soggetti terzi induce a ritenere che tali attività siano state svolte in economia ragion per cui si riconosce in via equitativa l'importo complessivo su indicato applicando una riduzione del 60% sull'importo complessivo sopra indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 4.781,90.
Relativamente alle cifre richieste dalla ricorrente per i Parte_1
danni all'unità immobiliare situata nel Lotto 2, il perito ha rilevato che è stato 14
necessario:
• Sostituire la porta in ferro zincato (dim. 105x235 cm), come da preventivo della ditta “Duran Ferro” di Nocera Inferiore, per un importo pari a € 613,80.
• Installare un impianto d'allarme, come da preventivo della ditta
“Cascone Tommaso Impianti Elettrici”, per un importo pari a €
500,00.
Le somme sopra indicate, quantificate dal perito in relazione ai danni lamentati dalla ricorrente, non possono essere riconosciute in toto. Difatti,
parte ricorrente ha prodotto esclusivamente due preventivi di spesa rilasciati dalle ditte esecutrici, senza tuttavia allegare documentazione attestante l'effettivo sostenimento dei relativi costi, quali fatture quietanzate o altri mezzi di prova idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento. Pertanto, in assenza di idonei riscontri documentali, si ritiene di riconoscere in favore di Pt_1
l'importo di € 445,52 corrispondente alla cifra indicata dal perito ridotta
[...]
del 60%.
Per la ricorrente il perito ha quantificato il danno Parte_2
complessivo in € 27.144,87, considerando:
1. € 20.764,87, cifra scaturente dalla somma di € 13.576,62 per le opere di ripristino relative ai vani al piano terra, € 6.718,25 per le opere di ripristino dei vani seminterrati, € 470,00 per la pulizia della corte esterna;
2. € 6.850,00 (5.550,00 + 800,00 + 550,00), derivante dal valore dei beni mobili andati persi, ivi inclusi elettrodomestici, mobili, biancheria e derrate alimentari. 15
Relativamente alla cifra richiesta riguardo la prima voce di danno, tale cifra non può essere riconosciuta in toto in quanto se da un lato può ritenersi dimostrato dalle dichiarazioni dei testi che il fabbricato in questione abbia subito un allagamento a causa dell'esondazione del Torrente Solofrana
avvenuta in data 29.10.2015, tuttavia dalle stesse non emerge inequivocabilmente che i pregiudizi subiti siano tali da richiedere l'esecuzione delle specifiche opere individuate dal perito e che la ricorrente ne abbia sostenuto i relativi costi.
A ciò si aggiunga che non è stato prodotto in giudizio alcun documento contabile che attesti l'affidamento delle predette opere a ditte terze, l'acquisto dei materiali occorrenti per la loro esecuzione e l'avvenuto smaltimento dei rifiuti che necessariamente avrebbero dovuto essere rimossi per il compimento delle predette opere, ragion per cui si ritiene che tali lavori siano stati compiuti in economia ritenendo di riconoscere in favore di l'importo di Parte_2
€ 8.305,95 corrispondente alla cifra indicata dal perito ridotta del 60%.
Relativamente alla somma di € 6.850,00 calcolata per il valore dei beni mobili andati perduti, tra cui elettrodomestici, mobili, biancheria e derrate alimentari, si osserva che la perizia tecnica riporta un importo complessivo,
senza tuttavia indicare in maniera dettagliata il numero dei beni effettivamente distrutti, il loro stato di usura e il relativo valore commerciale al momento dell'evento dannoso. Né tale carenza descrittiva è stata colmata dalla documentazione fotografica allegata alla perizia, la quale si limita a mostrare ambienti compromessi dalla presenza di acqua e melma, senza tuttavia fornire un'indicazione certa circa la quantità e la tipologia dei beni danneggiati.
In assenza di prova certa riguardo il numero preciso di beni andati 16
distrutti e del loro valore economico al momento dell'evento dannoso va riconosciuto alla ricorrente in via equitativa, la somma Parte_2
complessiva di € 2.740,00 per il danneggiamento subito dai beni mobili.
In conclusione, può pertanto riconoscersi in favore di la Parte_1
somma complessiva di € 7.460,16 (2.232,74 + 4.781,90 + 445,52) e in favore di la somma complessiva di € 11.045,95 (8.305,95 + 2.740,00). Parte_2
Nessuna somma può, invece, essere riconosciuta alle ricorrenti a titolo di danni morali per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro
e/o all'abitazione, domanda comunque non specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap (es. sent.
n. 4823/2015) e da altri Trap (es. in occasione dei giudizi scaturiti CP_3
dall'esondazione del dell'8.7.2014), va ribadito che non è ravvisabile CP_4
nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
È pacifico, del resto, che non vertendosi in ipotesi di danno derivante da reato e non ricorrendo alcuna ipotesi di risarcibilità del danno morale espressamente prevista dalla legge, tale tipologia di danno potrebbe essere risarcibile solo ove l'interesse leso sia di rango costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave ed il danno patito non sia futile (Cass. SS.UU. n.
26972/2008).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1
Va, infatti, evidenziato, come già ritenuto in altre vertenze (cfr. ex 17
multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09, 58/10, 60/10, 138/10 e 58/11
R.G.A.C.) che l' non è un'opera idraulica, ai sensi del Parte_3
r.d. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del r.d. n. 215/1993 (cfr.
TSAP sentenza n. 69/1996).
Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una 'piattaforma di opere pubbliche' con funzione scolante irrigua (sent. TSAP cit.), per cui alla compete la esecuzione degli CP_1
interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b r.d. n. 215/1933 e 1
lett. h d.p.r. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle CP_5
opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 n. CP_6
23/1985 e art. 2 co. 3 lett. b dello Statuto del approvato con delibera CP_5
della del 26.11.1986 n. 239/2) (sul punto si veda la Controparte_1
sentenza n. 2734/2019 del TRAP di Napoli).
Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr.
sentenze nn. 67/2006 e 10/2008, rese in analoghe fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti in questione), va ritenuto che la legittimamente è CP_1
stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle CP_5
opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile
1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla CP_1
delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce 18
dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa,
ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde
dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti consortili, per i danni CP_7
derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara,
nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono la CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al
[...]
pagamento in favore delle ricorrenti delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va però calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(29.10.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 9.855,94 in
favore di ed € 14.593,25 in favore di oltre agli Parte_1 Parte_2 19
interessi su tali importi decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1/2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 e fino a € 26.000,00) di cui al
D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria,
dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dalle ricorrenti, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola 20
istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta -
con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 26.5.2021 - da e Parte_1 [...]
nei confronti della in persona del legale Pt_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle ricorrenti, per la causale di cui alla parte motiva, della somma di € 9.855,94 quanto ae di € 14.593,25 quanto Parte_1
a oltre agli interessi su tali importi decorrenti al tasso Parte_2
legale a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
1) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di Pt_1
e in complessivi in complessivi € 2.632,00, di cui
[...] Parte_2
€ 132,00 per spese vive ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, 21
se dovute, con attribuzione agli avvocati Fabio D'Auria e Valeria
D'Auria, dichiaratisi antistatari;
2) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo