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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 5533/2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Fuschino Parte_1
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30.04.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assegno di invalidità, all'esito del quale il C.T.U. nominato non riconosceva la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta (assegno di invalidità).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
30.04.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 3.4.2024 e, del decreto di fissazione dei termini dell'11.3.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale ritenuto generico ed incompleto.
In particolare, parte ricorrente deduce genericamente che il CTU nominato in sede di ATP, dott.
avrebbe sottovalutato il quadro patologico lamentato. Per_1
Osserva il Tribunale che le censure sono infondate.
Rileva il giudicante che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di
ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente sia affetto da: “- scoliosi idiopatica trattata con busto ortopedico codice 7006 valutazione 35% - intervento chirurgico di fenestrazione setto
2 pellucido con storia di crisi epilettiche e di cefalea valutazione per analogia codice 2006 ma meno grave per ridotta frequenza valutazione 15% - glaucoma in oo valutazione codice 5106 11% - broncopatia cronica ostruttiva analogia codice 6407 ma meno grave 30%”.
Pertanto, all'esito dell'esame obiettivo nonché della approfondita valutazione della documentazione medica presente in atti, il ctu ha riconosciuto il ricorrente “INVALIDO al 66% secondo il criterio riduzionistico dalla data della domanda amministrativa.”
Parte ricorrente ha dedotto in atti un generico aggravamento delle patologie lamentate, depositando a tal uopo certificato medico del 23.04.2024.
Si osserva tuttavia che il mero deposito di documentazione medica prodotta successivamente non consente né giustifica ex se il rinnovo della consulenza, atteso che, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Per tali motivi, pertanto, non avendo parte ricorrente assolto il predetto onere di allegazione, non può disporsi il chiesto rinnovo della Consulenza.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Devono quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
3 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15708/2022 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) nulla per le spese di lite.
Aversa, 13.03.2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 5533/2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Fuschino Parte_1
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30.04.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assegno di invalidità, all'esito del quale il C.T.U. nominato non riconosceva la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta (assegno di invalidità).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
30.04.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 3.4.2024 e, del decreto di fissazione dei termini dell'11.3.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale ritenuto generico ed incompleto.
In particolare, parte ricorrente deduce genericamente che il CTU nominato in sede di ATP, dott.
avrebbe sottovalutato il quadro patologico lamentato. Per_1
Osserva il Tribunale che le censure sono infondate.
Rileva il giudicante che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di
ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente sia affetto da: “- scoliosi idiopatica trattata con busto ortopedico codice 7006 valutazione 35% - intervento chirurgico di fenestrazione setto
2 pellucido con storia di crisi epilettiche e di cefalea valutazione per analogia codice 2006 ma meno grave per ridotta frequenza valutazione 15% - glaucoma in oo valutazione codice 5106 11% - broncopatia cronica ostruttiva analogia codice 6407 ma meno grave 30%”.
Pertanto, all'esito dell'esame obiettivo nonché della approfondita valutazione della documentazione medica presente in atti, il ctu ha riconosciuto il ricorrente “INVALIDO al 66% secondo il criterio riduzionistico dalla data della domanda amministrativa.”
Parte ricorrente ha dedotto in atti un generico aggravamento delle patologie lamentate, depositando a tal uopo certificato medico del 23.04.2024.
Si osserva tuttavia che il mero deposito di documentazione medica prodotta successivamente non consente né giustifica ex se il rinnovo della consulenza, atteso che, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Per tali motivi, pertanto, non avendo parte ricorrente assolto il predetto onere di allegazione, non può disporsi il chiesto rinnovo della Consulenza.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Devono quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
3 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15708/2022 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) nulla per le spese di lite.
Aversa, 13.03.2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
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