Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 4310 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4310 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CORETTI GIULIA presso la quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VENTRE ANTONIO TOMMASO C.F._2
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/03/2025 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 12/09/2002 (atto n. 122, P. II, S. A, sez. A, anno 2002), riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di negoziazione assistita del 2019. Aggiungevano che
1
e del 06/07/2004, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Per_2
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: dare atto che la SI.ra continuerà a risiedere in Napoli alla via II Traversa Parte_1
Macello n.12, mentre il Sig. in Napoli alla via Commissario Ammaturo n.83. Controparte_1
Eventuali trasferimenti in altro luogo di abitazione saranno reciprocamente comunicati nell'interesse della figlia;
Per_2 il SI. verserà anticipatamente entro il 5 di ogni mese l'assegno divorzile Controparte_1
di mantenimento di euro 292,29 (duecentonovantadue/29) così come quantificato con accordi di negoziazione assistita autorizzato dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.09.2019 e rivalutato con decorrenza dal luglio 2019 alla SI.ra , da rivalutarsi annualmente in base agli Parte_1
indici Istat;
Il SI. verserà altresì anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla SI.ra Controparte_1
, a titolo di assegno di mantenimento della figlia , con lei convivente, Parte_1 Per_2
l'importo di euro € 350,76 ( trecentocinquanta,76) così come quantificato con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.09.2019 e rivalutato con decorrenza dal luglio 2019 alla SI.ra , da rivalutarsi annualmente in base agli Parte_1
indici Istat;
Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite nella misura del Persona_3
50% tra i genitori, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Napoli;
Con riferimento all'assegno di mantenimento del figlio , di anni 22, essendo inserito Per_1
nel mondo del lavoro e in considerazione della propria conseguente autosufficienza economica, i genitori danno atto che lo stesso rinunzia all'assegno di mantenimento ( come da dichiarazione allegata sub 10) anche tenuto conto di tutto quanto fatto negli anni in termini economici dal proprio genitore per consentirgli il detto inserimento, ivi compreso l'acquisto Controparte_1
di motociclo per la propria attività lavorativa, essendogli stato recentemente rubato;
2 il SI. corrisponde contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso a mezzo CP_1 assegno circolare n.3700039078 tratto su BNL ed intestate alla SI.ra l'importo di Pt_1
€10.000,00 (diecimila/00) a titolo di arretrati per aggiornamenti Istat e assegni di mantenimento ancora non corrisposti, al fine di definire ogni pendenza;
Le parti concordano infine che il SI. si impegna a manlevare e dunque farsi carico CP_1
delle eventuali conseguenze negative economiche derivanti dal procedimento n. R.G. n.6211/2021
/ incardinato innanzi al Giudice di Pace di Marano dott.ssa Giovanna Parte_1 CP_2
Iodice, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo (vds. Allegato sub n. 9), con prossimaudienza del 28.06.2026 e pertanto, in caso di soccombenza della SI.ra , il Parte_1
relativo importo sarà a carico del Sig. ed in caso di anticipo da parte della SI.ra Controparte_1
l'importo sarà rimborsato dal marito;
con riferimento alla contestazione dell'Ufficio Parte_1
delle Dogane di Napoli 1 del 31.03.2023 n. 281100/380/2023 per accisa su Energia Elettrica evasa e relativa sanzione amministrativa, il relativo importo che potrà essere quantificato a carico della SInora secondo i parametri indicati nella allegata contestazione (vds. Allegato sub Pt_1
n. 10) sarà a carico del Sig. ed in caso di anticipo da parte della SI.ra Controparte_1 Pt_1
lo stesso importo sarà rimborsato dal marito
[...]
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a NAPOLI Parte_1 Controparte_1
il 12/09/2002 (atto n. 122, P. II, S. A, sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
3 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 30/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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