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Articolo 3 della Legge 30 luglio 1952, n. 1117
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Legge 30 luglio 1952, n. 1117
Articolo 3 della Legge 30 luglio 1952, n. 1117
Versione
3 settembre 1952
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 3 settembre 1952
Vedi fonte istituzionale
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