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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2023/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5763/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F404135 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1446/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti e chiede la copndanna alle spese
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.02.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK501F404135/2024 per l'anno 2016, notificato in data 6.12.2024, recante un importo complessivo di
€ 4118,80, per omessa dichiarazione con imposta dovuta dei redditi percepiti.
Quali motivi di doglianza posti a fondamento dell'impugnazione, il Ricorrente deduceva la duplicazione di imposta / carenza di legittimazione passiva e la falsa applicazione degli art. 49 e 50 del DPR 917/1986 nonché dell'art. 41bis del DPR n. 600/1973.
Si costituiva in giudizio l'ente impositore e chiedeva l'inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.
All'esito dell'udienza pubblica la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Invero, parte ricorrente non ha documentato che il reddito erogato dall'INPS scaturisca come sostenuto dal ricorrente da una pensione di invalidità civile e non una mera pensione di inabilità INPS ai sensi della legge m. 222 del 1984 o un assegno ordinario di invalidità, o anche una pensione normale. In tale ipotesi si tratterebbe di elargizioni non esenti da imposizione. La mancanza di produzione di un documento che avrebbe potuto essere agevomente essere allegato preclude l'accoglimento della tesi solo astrattamente affermata della illegittimtà del cumulo, per cui il ricorrente avrebbe docuto presentare la dichiarazione dei redditi.
Le spese del giudizio possono essere compensate per l'evidente buona fede del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 9.2.2026
Il giudice dr. Ettore Favara
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5763/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F404135 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1446/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti e chiede la copndanna alle spese
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.02.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK501F404135/2024 per l'anno 2016, notificato in data 6.12.2024, recante un importo complessivo di
€ 4118,80, per omessa dichiarazione con imposta dovuta dei redditi percepiti.
Quali motivi di doglianza posti a fondamento dell'impugnazione, il Ricorrente deduceva la duplicazione di imposta / carenza di legittimazione passiva e la falsa applicazione degli art. 49 e 50 del DPR 917/1986 nonché dell'art. 41bis del DPR n. 600/1973.
Si costituiva in giudizio l'ente impositore e chiedeva l'inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.
All'esito dell'udienza pubblica la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Invero, parte ricorrente non ha documentato che il reddito erogato dall'INPS scaturisca come sostenuto dal ricorrente da una pensione di invalidità civile e non una mera pensione di inabilità INPS ai sensi della legge m. 222 del 1984 o un assegno ordinario di invalidità, o anche una pensione normale. In tale ipotesi si tratterebbe di elargizioni non esenti da imposizione. La mancanza di produzione di un documento che avrebbe potuto essere agevomente essere allegato preclude l'accoglimento della tesi solo astrattamente affermata della illegittimtà del cumulo, per cui il ricorrente avrebbe docuto presentare la dichiarazione dei redditi.
Le spese del giudizio possono essere compensate per l'evidente buona fede del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 9.2.2026
Il giudice dr. Ettore Favara