CASS
Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2024, n. 36046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36046 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ON NC nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: AL RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2017 del TRIBUNALE di PRATO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso per kannullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36046 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Prato, decidendo sull'appello della parte civile, Franca Fontana, ha confermato la decisione del Giudice di pace di quella stessa città, che aveva assolto RI ZA dall'imputazione di cui all'art. 594 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., perché il fatto non sussiste. 1.1. In particolare, con riguardo a tale ultimo delitto, il Tribunale ha ritenuto non scrutinabili le doglianze della parte civile afferenti all'ambito strettamente penalistico ritenendola "non legittimata a far valere doglianze in ordine al (mero) giudizio di penale responsabilità", citando giurisprudenza di questa Corte, e ha concluso per la infondatezza dell'istanza risarcitoria della parte civile, per non essere stato dimostrato il danno concreto quale conseguenza della condotta incriminata, essendosi limitata la parte a eccepire la antigiuridicità della condotta dell'imputato. 2. Ricorre per cassazione la parte civile, per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato Marco Barone, il quale svolge tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo, deduce erronea applicazione dell'art. 576 cod. proc. pen. in relazione all'art. 185 cod. pen. e vizi della motivazione della sentenza impugnata, giacchè la norma citata consente alla parte civile, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, di impugnare la sentenza assolutoria di primo grado, onde far valere le proprie ragioni civilistiche sulla base di un rinnovato scrutinio della penale responsabilità, spettando al giudice di appello l'onere della verifica della correttezza delle statuizioni di primo grado, e potendo condannare l'imputato, ove ritenga non condivisibile il proscioglimento, al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2.2. Si duole, inoltre, che il Tribunale avrebbe affermato che la risarcibilità non derivi dalla sola antigiuridicità della condotta, sulla base della lettura offerta dalla giurisprudenza della norma di cui all'art. 185 cod. pen., richiamando approdi che hanno, invece, correlato la risarcibilità alla commissione di un fatto reato. In ogni caso, evidenzia come nell'atto di appello fosse presente un intero paragrafo volto a delineare il contenuto del danno e a illustrare il nesso eziologico, del tutto obliterati dalla sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata mancanza di motivazione in merito alla sussistenza delle minacce di cui all'art. 612 cod. pen., delitto che la parte civile invoca quale fonte del risarcimento del danno richiesto con l'appello, di fatto, venendole impedito di ottenere una seconda pronuncia di merito sulla responsabilità. 2 3. Ha presentato memorie in difesa dell'imputata RI ZA, l'avvocato AN IC, secondo cui gli scritti difensivi della parte civile, sia l'appello che il ricorso per cassazione, sono incentrati su doglianze volte a rimarcare l'aspetto penalistico della condotta dell'imputata omettendo di manifestare la volontà di dimostrare il proprio diritto al risarcimento, e conclude per il rigetto del ricorso della parte civile. 4. Ha presentato memoria conclusiva il difensore della parte civile ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO. Il ricorso è fondato. LE' corretta la prospettazione ermeneutica articolata dalla difesa ricorrente, nel senso che il Giudice penale, chiamato a pronunciarsi sulle sole statuizioni civili, può legittimamente verificare se le condotte, irrilevanti sotto un profilo penale, per altro verso, siano causative di un danno ingiusto, al cui risarcimento la persona offesa ha diritto. 2.«E' ben vero che questa Corte ha più volte chiarito che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado del giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato così operando un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato» (Cass. Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005 - dep. 27/04/2005, Rv. 232133; nello stesso senso: Cass. Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, Rv. 224582; Sez. un. 13.7.98, Citaristi;
contra, isolatamente, Sez. 4, n. 12762 del 12/02/2002 - dep. 04/04/2002, Rv. 221835; Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015 - dep. 02/04/2015, Rv. 263015). 3. Tuttavia, come è stato già chiarito, tale principio si applica unicamente ai casi in cui l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero (Sez. 2, sent. 24458 del 22/03/2018, in motivazione;
conf. Sez. 2 n. 6568 del 26/01/2022, in motivazione), dal momento che "La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è, infatti, applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 cod. proc. pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda» (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 - dep. 2017 Rv. 268894 - 01; Sez. 1, n. 26016 del 09/04/2013, Geat, Rv. 255714; Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 - dep. 19/07/2006 - Rv. 233918). 4.Nel chiarire i rapporti che intercorrono tra le disposizioni di cui agli artt. 576 e 578 cod. proc. pen., l'arresto delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri), ha affermato che l'articolo 576 del codice di procedura penale consente al giudice di appello, nell'affermare incidenter tantum la responsabilità dell'imputato agli effetti civili, su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione pronunciata in prime cure, di 3 condannare l'imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918), che, ovviamente, manca quando in primo grado, come nel caso in esame, l'imputato sia stato assolto con la formula "il fatto non sussiste", contrariamente a quanto avviene, invece, nell'ottica dell'articolo 578 del codice di procedura penale. L'articolo 576 conferisce, cioè, al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, con la conseguenza che il giudice investito dell'impugnazione della parte civile, contro una sentenza di assoluzione per gli interessi civili, ripete per intero le sue attribuzioni dall'articolo 576 del codice di procedura penale, e ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all'art. 622 del codice di procedura penale) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - ora per allora - alla condanna di cui all'articolo 538, comma 1, del codice di procedura penale, che non venne pronunziata per errore (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 (dep. 2017 ) , in motivazione). 5.Erra, dunque, il giudice di seconde cure nel ritenere irricevibili le doglianze della parte civile, perché "afferenti all'ambito strettamente penalistico", poiché, invece, spetta al giudice dell'impugnazione proposta dalla parte civile di valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità, seppure limitata agli effetti civili, anche qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena: legittimamente i motivi svolti dall'appellante parte civile erano concentrati sull'accertamento della responsabilità per il fatto contestato, quale presupposto causale della responsabilità civile, potendo condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni, qualora reputi fondata l'impugnazione. 6. Ai richiamati principi non si risulta essersi conformata, dunque, la sentenza impugnata, che si è limitata, per quanto osservato, a un non consentito non liquet sulla base di una erronea interpretazione delle norme richiamate, con la conseguenza che si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). 7.Giova anche sottolineare come il Tribunale abbia sbrigativamente affermato che la parte civile si sarebbe limitata ad enunciare il danno senza dimostrare di averlo subito in concreto, mentre il ricorrente individua uno specifico vulnus nella sentenza impugnata, laddove evidenzia come nell'atto di appello fosse presente un apposito paragrafo volto a delineare in cosa fosse consistito il danno e il 4 nesso eziologico che la sentenza impugnata ha completamente omesso di valutare (pag.4 del ricorso). 8.Anche con tali aspetti il giudice del rinvio dovrà confrontarsi nel rinnovato giudizio di merito da condursi alla luce dei richiamati princìpi, altresì pronunciandosi sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma, 09 luglio 2024 Il nsigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso per kannullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36046 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Prato, decidendo sull'appello della parte civile, Franca Fontana, ha confermato la decisione del Giudice di pace di quella stessa città, che aveva assolto RI ZA dall'imputazione di cui all'art. 594 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., perché il fatto non sussiste. 1.1. In particolare, con riguardo a tale ultimo delitto, il Tribunale ha ritenuto non scrutinabili le doglianze della parte civile afferenti all'ambito strettamente penalistico ritenendola "non legittimata a far valere doglianze in ordine al (mero) giudizio di penale responsabilità", citando giurisprudenza di questa Corte, e ha concluso per la infondatezza dell'istanza risarcitoria della parte civile, per non essere stato dimostrato il danno concreto quale conseguenza della condotta incriminata, essendosi limitata la parte a eccepire la antigiuridicità della condotta dell'imputato. 2. Ricorre per cassazione la parte civile, per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato Marco Barone, il quale svolge tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo, deduce erronea applicazione dell'art. 576 cod. proc. pen. in relazione all'art. 185 cod. pen. e vizi della motivazione della sentenza impugnata, giacchè la norma citata consente alla parte civile, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, di impugnare la sentenza assolutoria di primo grado, onde far valere le proprie ragioni civilistiche sulla base di un rinnovato scrutinio della penale responsabilità, spettando al giudice di appello l'onere della verifica della correttezza delle statuizioni di primo grado, e potendo condannare l'imputato, ove ritenga non condivisibile il proscioglimento, al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2.2. Si duole, inoltre, che il Tribunale avrebbe affermato che la risarcibilità non derivi dalla sola antigiuridicità della condotta, sulla base della lettura offerta dalla giurisprudenza della norma di cui all'art. 185 cod. pen., richiamando approdi che hanno, invece, correlato la risarcibilità alla commissione di un fatto reato. In ogni caso, evidenzia come nell'atto di appello fosse presente un intero paragrafo volto a delineare il contenuto del danno e a illustrare il nesso eziologico, del tutto obliterati dalla sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata mancanza di motivazione in merito alla sussistenza delle minacce di cui all'art. 612 cod. pen., delitto che la parte civile invoca quale fonte del risarcimento del danno richiesto con l'appello, di fatto, venendole impedito di ottenere una seconda pronuncia di merito sulla responsabilità. 2 3. Ha presentato memorie in difesa dell'imputata RI ZA, l'avvocato AN IC, secondo cui gli scritti difensivi della parte civile, sia l'appello che il ricorso per cassazione, sono incentrati su doglianze volte a rimarcare l'aspetto penalistico della condotta dell'imputata omettendo di manifestare la volontà di dimostrare il proprio diritto al risarcimento, e conclude per il rigetto del ricorso della parte civile. 4. Ha presentato memoria conclusiva il difensore della parte civile ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO. Il ricorso è fondato. LE' corretta la prospettazione ermeneutica articolata dalla difesa ricorrente, nel senso che il Giudice penale, chiamato a pronunciarsi sulle sole statuizioni civili, può legittimamente verificare se le condotte, irrilevanti sotto un profilo penale, per altro verso, siano causative di un danno ingiusto, al cui risarcimento la persona offesa ha diritto. 2.«E' ben vero che questa Corte ha più volte chiarito che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado del giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato così operando un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato» (Cass. Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005 - dep. 27/04/2005, Rv. 232133; nello stesso senso: Cass. Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, Rv. 224582; Sez. un. 13.7.98, Citaristi;
contra, isolatamente, Sez. 4, n. 12762 del 12/02/2002 - dep. 04/04/2002, Rv. 221835; Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015 - dep. 02/04/2015, Rv. 263015). 3. Tuttavia, come è stato già chiarito, tale principio si applica unicamente ai casi in cui l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero (Sez. 2, sent. 24458 del 22/03/2018, in motivazione;
conf. Sez. 2 n. 6568 del 26/01/2022, in motivazione), dal momento che "La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è, infatti, applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 cod. proc. pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda» (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 - dep. 2017 Rv. 268894 - 01; Sez. 1, n. 26016 del 09/04/2013, Geat, Rv. 255714; Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 - dep. 19/07/2006 - Rv. 233918). 4.Nel chiarire i rapporti che intercorrono tra le disposizioni di cui agli artt. 576 e 578 cod. proc. pen., l'arresto delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri), ha affermato che l'articolo 576 del codice di procedura penale consente al giudice di appello, nell'affermare incidenter tantum la responsabilità dell'imputato agli effetti civili, su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione pronunciata in prime cure, di 3 condannare l'imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918), che, ovviamente, manca quando in primo grado, come nel caso in esame, l'imputato sia stato assolto con la formula "il fatto non sussiste", contrariamente a quanto avviene, invece, nell'ottica dell'articolo 578 del codice di procedura penale. L'articolo 576 conferisce, cioè, al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, con la conseguenza che il giudice investito dell'impugnazione della parte civile, contro una sentenza di assoluzione per gli interessi civili, ripete per intero le sue attribuzioni dall'articolo 576 del codice di procedura penale, e ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all'art. 622 del codice di procedura penale) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - ora per allora - alla condanna di cui all'articolo 538, comma 1, del codice di procedura penale, che non venne pronunziata per errore (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 (dep. 2017 ) , in motivazione). 5.Erra, dunque, il giudice di seconde cure nel ritenere irricevibili le doglianze della parte civile, perché "afferenti all'ambito strettamente penalistico", poiché, invece, spetta al giudice dell'impugnazione proposta dalla parte civile di valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità, seppure limitata agli effetti civili, anche qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena: legittimamente i motivi svolti dall'appellante parte civile erano concentrati sull'accertamento della responsabilità per il fatto contestato, quale presupposto causale della responsabilità civile, potendo condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni, qualora reputi fondata l'impugnazione. 6. Ai richiamati principi non si risulta essersi conformata, dunque, la sentenza impugnata, che si è limitata, per quanto osservato, a un non consentito non liquet sulla base di una erronea interpretazione delle norme richiamate, con la conseguenza che si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). 7.Giova anche sottolineare come il Tribunale abbia sbrigativamente affermato che la parte civile si sarebbe limitata ad enunciare il danno senza dimostrare di averlo subito in concreto, mentre il ricorrente individua uno specifico vulnus nella sentenza impugnata, laddove evidenzia come nell'atto di appello fosse presente un apposito paragrafo volto a delineare in cosa fosse consistito il danno e il 4 nesso eziologico che la sentenza impugnata ha completamente omesso di valutare (pag.4 del ricorso). 8.Anche con tali aspetti il giudice del rinvio dovrà confrontarsi nel rinnovato giudizio di merito da condursi alla luce dei richiamati princìpi, altresì pronunciandosi sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma, 09 luglio 2024 Il nsigliere estensore