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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 18/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOSI SERGIO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1735/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250011688418000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250011688418000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificatale in data 11.7.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, contenente l'iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di canone di abbonamento televisivo per gli anni 2020 e 2021, per i motivi appresso così sintetizzati: 1) Omessa notifica di atti presupposti;
2) Violazione dei principi di buona fede e affidamento incolpevole, per avere eseguito le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria per evitare il pagamento del canone, “suggerendo lo scorporo dalla bolletta elettrica”. Ha concluso chiedendo di annullare la cartella in oggetto, vinte le spese. Si sono costituiti in giudizio, con separate memorie di controdeduzioni:
- l'Agente della riscossione, che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa a ruolo ed alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore, ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese;
- la Direzione Provinciale di Lecce dell'Agenzia delle entrate, che ha eccepito la “competenza” della Direzione Provinciale I di Torino rispetto alla pretesa a ruolo, “alla quale il ricorso è già stato inoltrato perchè provveda alla costituzione nel presente giudizio”, ed ha concluso chiedendo di dichiarare l'estromissione dal giudizio della Direzione provinciale salentina;
- la Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Canone TV, che ha dedotto che per la riscossione del canone di abbonamento televisivo non vi è necessità di una preventiva notifica di un atto di accertamento, che in base all'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) la riscossione avviene mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, e che la ricorrente è titolare di un punto di prelievo per l'energia elettrica per il quale aveva presentato la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo che ne aveva permesso l'esenzione per l'anno 2017, senza reiterarla negli anni successivi, secondo le tempistiche previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45059 del 24.3.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso, vinte le spese. La ricorrente ha depositato memorie illustrative con la quale ha richiesto ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Direzione Provinciale I di Torino, ai sensi dell'art.14, co.2, d.lgs. 546/1992, in relazione alla eccezione concernente l'omessa notifica di atti presupposti alla cartella impugnata. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12.1.2026. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente poichè intimamente connessi, è stata denunciata l'omessa notifica di un atto impositivo presupposto alla cartella di pagamento impugnata, e l'insussistenza nel merito della pretesa. I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
1. Come chiarito dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “La notifica della cartella di pagamento relativa al credito erariale per il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico non deve essere preceduta dal cd. avviso bonario, necessario, ai sensi della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, soltanto per le cartelle emesse a seguito di controllo della dichiarazione del contribuente, ove sussistano rilevanti incertezze su aspetti importanti della stessa, mentre l'obbligo di pagamento di detto canone deriva dalla mera detenzione di un apparecchio idoneo alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva” (così Cass. n. 39581 del 2021, che ha richiamato Cass. n. 11501 del 2018). Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate, una volta riscontrata la sussistenza del presupposto impositivo stabilito dal R.D.L. 21.2.1938, n. 246, art. 1, ossia la detenzione dell'apparecchio, e l'omesso versamento del canone di abbonamento, procede direttamente con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, senza che sia necessaria l'emissione di alcun atto propedeutico, ruolo che viene trasmesso all'Agente della riscossione, il quale lo notifica al contribuente unitamente alla cartella di pagamento, come correttamente avvenuto nel caso di specie. Nella vicenda in esame, quindi, non era necessaria la notifica di nessun atto presupposto alla cartella impugnata, e nemmeno occorre perciò disporre l'integrazione del contraddittorio, a termini dell'art.14, co.2, d.lgs. 546/1992, nei confronti della Direzione Provinciale I di Torino, così come domandato dalla ricorrente, tanto più quest'ultima si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 30.12.2025. 2. Deve, a tal proposito evidenziarsi che l'art.1, comma 153, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), ha modificato l'art. 1, secondo comma, del R.D.L. 246/1938, aggiungendo, infine, i seguenti periodi "La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata". Quindi, il comma 153 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 ha introdotto una presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica, prevedendo che, per superare la presunzione prevista dall'art. 1, secondo comma, R.D.L. 246/1938, debba essere obbligatoriamente presentata all'Agenzia delle entrate, una dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/2000. 3. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 sono stati, pertanto, definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, ed è stato approvato il relativo modello. Successivamente tale provvedimento è stato modificato con provvedimento del 24 febbraio 2017 mentre il modello e le istruzioni sono state modificate in data 7 giugno 2017 secondo l'art.4 del d.P.R. 223/1989. 4. Ebbene, nella fattispecie in esame l'Ufficio Canone TV della Direzione Provinciale I di Torino, competente in materia, ha evidenziato come Ricorrente_1 sia titolare del POD n.° IT001E727428275 sul quale vengono regolarmente addebitate le rate relative al canone TV. e che la ricorrente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione degli apparecchi tv esclusivamente in data 19.10.2016, che ne ha permesso l'esenzione dal pagamento per l'anno 2017, mente non ha presentato analoga dichiarazione per gli anni 2020 e 2021, Inoltre, la stessa contribuente, nel sostenere in ricorso che “a seguito dell'introduzione del pagamento del canone TV nella bolletta dell'energia elettrica (...) si è tempestivamente rivolta all'Agenzia delle Entrate di Lecce”, non detenendo apparecchi televisivi e di avere agito secondo le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, che per evitare il pagamento del canone in parola ne aveva suggerito “lo scorporo dalla bolletta elettrica”, ha ammesso, in maniera implicita ma chiara, che presso il luogo di residenza (Castrignano del Capo, frazione di Marina di Leuca, Indirizzo_1 ) era presente negli anni oggetto di ripresa fiscale un'utenza per la fornitura di energia elettrica, tale da fondare la presunzione suddetta di detenzione dell'apparecchio televisivo. La medesima contribuente, tuttavia, non è stato in grado di assolvere all'onere probatorio che l'art. 1, secondo comma, R.D.L. 246/1938 stabilisce in via esclusiva per vincere la presunzione in parola, ossia di avere presentato per gli anni 2020 e 2021 la dichiarazione di non detenzione, compilando e inviando il modello (quadro “A”) di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45059 del 24 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Né, peraltro, la ricorrente ha precisato e dimostrato in che cosa siano consistiti i “suggerimenti” asseritamente fornitigli dall'Agenzia fiscale. Di qui la reiezione del ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte in comp. monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 165,60 in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ed in € 165,60 in favore dell'Agenzia delle entrate. Così deciso in Lecce, in data 12.1.2026. Il magistrato trib. Dr. Sergio Mario Tosi
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOSI SERGIO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1735/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250011688418000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250011688418000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificatale in data 11.7.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, contenente l'iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di canone di abbonamento televisivo per gli anni 2020 e 2021, per i motivi appresso così sintetizzati: 1) Omessa notifica di atti presupposti;
2) Violazione dei principi di buona fede e affidamento incolpevole, per avere eseguito le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria per evitare il pagamento del canone, “suggerendo lo scorporo dalla bolletta elettrica”. Ha concluso chiedendo di annullare la cartella in oggetto, vinte le spese. Si sono costituiti in giudizio, con separate memorie di controdeduzioni:
- l'Agente della riscossione, che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa a ruolo ed alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore, ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese;
- la Direzione Provinciale di Lecce dell'Agenzia delle entrate, che ha eccepito la “competenza” della Direzione Provinciale I di Torino rispetto alla pretesa a ruolo, “alla quale il ricorso è già stato inoltrato perchè provveda alla costituzione nel presente giudizio”, ed ha concluso chiedendo di dichiarare l'estromissione dal giudizio della Direzione provinciale salentina;
- la Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Canone TV, che ha dedotto che per la riscossione del canone di abbonamento televisivo non vi è necessità di una preventiva notifica di un atto di accertamento, che in base all'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) la riscossione avviene mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, e che la ricorrente è titolare di un punto di prelievo per l'energia elettrica per il quale aveva presentato la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo che ne aveva permesso l'esenzione per l'anno 2017, senza reiterarla negli anni successivi, secondo le tempistiche previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45059 del 24.3.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso, vinte le spese. La ricorrente ha depositato memorie illustrative con la quale ha richiesto ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Direzione Provinciale I di Torino, ai sensi dell'art.14, co.2, d.lgs. 546/1992, in relazione alla eccezione concernente l'omessa notifica di atti presupposti alla cartella impugnata. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12.1.2026. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente poichè intimamente connessi, è stata denunciata l'omessa notifica di un atto impositivo presupposto alla cartella di pagamento impugnata, e l'insussistenza nel merito della pretesa. I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
1. Come chiarito dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “La notifica della cartella di pagamento relativa al credito erariale per il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico non deve essere preceduta dal cd. avviso bonario, necessario, ai sensi della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, soltanto per le cartelle emesse a seguito di controllo della dichiarazione del contribuente, ove sussistano rilevanti incertezze su aspetti importanti della stessa, mentre l'obbligo di pagamento di detto canone deriva dalla mera detenzione di un apparecchio idoneo alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva” (così Cass. n. 39581 del 2021, che ha richiamato Cass. n. 11501 del 2018). Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate, una volta riscontrata la sussistenza del presupposto impositivo stabilito dal R.D.L. 21.2.1938, n. 246, art. 1, ossia la detenzione dell'apparecchio, e l'omesso versamento del canone di abbonamento, procede direttamente con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, senza che sia necessaria l'emissione di alcun atto propedeutico, ruolo che viene trasmesso all'Agente della riscossione, il quale lo notifica al contribuente unitamente alla cartella di pagamento, come correttamente avvenuto nel caso di specie. Nella vicenda in esame, quindi, non era necessaria la notifica di nessun atto presupposto alla cartella impugnata, e nemmeno occorre perciò disporre l'integrazione del contraddittorio, a termini dell'art.14, co.2, d.lgs. 546/1992, nei confronti della Direzione Provinciale I di Torino, così come domandato dalla ricorrente, tanto più quest'ultima si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 30.12.2025. 2. Deve, a tal proposito evidenziarsi che l'art.1, comma 153, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), ha modificato l'art. 1, secondo comma, del R.D.L. 246/1938, aggiungendo, infine, i seguenti periodi "La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata". Quindi, il comma 153 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 ha introdotto una presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica, prevedendo che, per superare la presunzione prevista dall'art. 1, secondo comma, R.D.L. 246/1938, debba essere obbligatoriamente presentata all'Agenzia delle entrate, una dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/2000. 3. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 sono stati, pertanto, definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, ed è stato approvato il relativo modello. Successivamente tale provvedimento è stato modificato con provvedimento del 24 febbraio 2017 mentre il modello e le istruzioni sono state modificate in data 7 giugno 2017 secondo l'art.4 del d.P.R. 223/1989. 4. Ebbene, nella fattispecie in esame l'Ufficio Canone TV della Direzione Provinciale I di Torino, competente in materia, ha evidenziato come Ricorrente_1 sia titolare del POD n.° IT001E727428275 sul quale vengono regolarmente addebitate le rate relative al canone TV. e che la ricorrente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione degli apparecchi tv esclusivamente in data 19.10.2016, che ne ha permesso l'esenzione dal pagamento per l'anno 2017, mente non ha presentato analoga dichiarazione per gli anni 2020 e 2021, Inoltre, la stessa contribuente, nel sostenere in ricorso che “a seguito dell'introduzione del pagamento del canone TV nella bolletta dell'energia elettrica (...) si è tempestivamente rivolta all'Agenzia delle Entrate di Lecce”, non detenendo apparecchi televisivi e di avere agito secondo le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, che per evitare il pagamento del canone in parola ne aveva suggerito “lo scorporo dalla bolletta elettrica”, ha ammesso, in maniera implicita ma chiara, che presso il luogo di residenza (Castrignano del Capo, frazione di Marina di Leuca, Indirizzo_1 ) era presente negli anni oggetto di ripresa fiscale un'utenza per la fornitura di energia elettrica, tale da fondare la presunzione suddetta di detenzione dell'apparecchio televisivo. La medesima contribuente, tuttavia, non è stato in grado di assolvere all'onere probatorio che l'art. 1, secondo comma, R.D.L. 246/1938 stabilisce in via esclusiva per vincere la presunzione in parola, ossia di avere presentato per gli anni 2020 e 2021 la dichiarazione di non detenzione, compilando e inviando il modello (quadro “A”) di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45059 del 24 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Né, peraltro, la ricorrente ha precisato e dimostrato in che cosa siano consistiti i “suggerimenti” asseritamente fornitigli dall'Agenzia fiscale. Di qui la reiezione del ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte in comp. monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 165,60 in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ed in € 165,60 in favore dell'Agenzia delle entrate. Così deciso in Lecce, in data 12.1.2026. Il magistrato trib. Dr. Sergio Mario Tosi