Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 18/01/2026, n. 80
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Sentenza 18 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica di atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento per il canone di abbonamento televisivo non debba essere preceduta da un avviso bonario, poiché l'obbligo di pagamento deriva dalla mera detenzione di un apparecchio idoneo alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva. Pertanto, non era necessaria la notifica di alcun atto presupposto.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buona fede e affidamento incolpevole

    La Corte ha rilevato che la ricorrente, pur avendo un'utenza elettrica, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio televisivo per gli anni 2020 e 2021. La ricorrente non ha fornito prova dei 'suggerimenti' ricevuti dall'Agenzia fiscale né ha assolto all'onere probatorio per superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 18/01/2026, n. 80
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 80
    Data del deposito : 18 gennaio 2026

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