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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa AB AN Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1633/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Lucci ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale Lucci, sito in Sora alla Via Vittorio
NU III n. 31 APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini
Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Persona_1
Rep. n. 37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, alla Via C.
Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11394/2023 pubbl. il 14/12/2023
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, titolare di assegno sociale (scaturito dalla trasformazione, Parte_1
1 CP_ per ragioni di età, dell'assegno di invalidità civile), ha impugnato il provvedimento dell' datato 18.1.2023, con il quale l'Istituto, facendo riferimento alla comunicazione dei redditi per l'anno 2020, le aveva azzerato la prestazione da gennaio 2022 e le aveva comunicato di averle corrisposto, sempre per l'anno 2022, un importo non dovuto per assegno sociale pari a euro 6.097,26 del quale richiedeva la restituzione.
La ricorrente, non contestando l'indebito, ne eccepiva la irripetibilità secondo i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di indebito assistenziale. In proposito, in sintesi, deduceva che: - non disponendo di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall' CP_1 non gravava a suo carico alcun obbligo dichiarativo;
- il reddito rilevante era dato dalla somma delle pensioni al netto delle ritenute applicate, sicché aveva percepito un reddito da pensione di circa euro 28.000 all'anno, reddito conosciuto dall' , che lo erogava;
- la CP_1 condotta di parte convenuta - che dapprima ha erogato le provvidenze di che trattasi e poi, sulla scorta della medesima situazione reddituale già nota, aveva richiesto le predette somme in restituzione - non poteva comportare un danno per la ricorrente;
- doveva escludersi in capo alla vedova, che aveva percepito le provvidenze economiche in parola, destinate alla soddisfazione dei bisogni fondamentali, qualsiasi ipotesi di dolo o omissione, trovando applicazione i principi dell'affidamento e della assoluta buona fede dell'accipiens.
Affermava, quindi che “le provvidenze oggetto di contestazione sono in ogni caso irripetibili perché anteriori alla lettera di accertamento del debito” e chiedeva di “accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 6097,26 preteso CP_ dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”, con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Si costituiva in giudizio l' , contestando le deduzioni avversarie: evidenziava CP_1 che l'indebito era scaturito dal fatto che alla era stata riconosciuta ed erogata una Pt_1 pensione di reversibilità cat. SOCTPS n. 10338476 (con decorrenza dicembre 2021, riconoscimento marzo 2022 e liquidazione arretrati avvenuta nel maggio 2022) incompatibile, per motivi reddituali, con l'assegno sociale, che per tale motivo era stato azzerato;
sosteneva, quindi, la piena ripetibilità di quanto preteso dall' . CP_1
All'esito del giudizio il Tribunale respingeva il ricorso ritenendo che, nel caso in esame, lo stesso incremento reddituale derivato dalla indebita percezione della pensione di reversibilità escludeva l'affidamento del percettore.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti Parte_1 motivi:
2 1) “sulla inesigibilità dell'indebito da assegno sociale ex art. 52 l. n. 88/89 – sussistenza”: assumeva l'appellante che l'art. 52 della legge n. 88/89 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato ….”) si applica anche all'assegno sociale, quale prestazione assistenziale, sicché le prestazioni richieste dall' erano irripetibili dal CP_1
01.04.2022, non sussistendo alcun profilo doloso in capo all'anziana: “controparte, erogando i redditi pensionistici dati sostanzialmente dalla pensione di reversibilità liquidata dal 21-03-2022, poteva e doveva in ogni caso sospendere il pagamento della prestazione assistenziale che ella stessa erogava, con tutela del legittimo affidamento dell'anziana ed ignara vedova”. Aggiungeva l'appellante che la sentenza impugnata era erronea laddove collegava il dolo della ricorrente all'importo elevato del trattamento di reversibilità percepito, atteso che: - la valutazione dei redditi rilevanti per la prestazione di pensione di invalidità civile trasformata in assegno sociale ex art. 19 L. n. 118/71 andava effettuata al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali;
- a fronte di un limite di reddito pari ad euro 17.000 (e non ad euro 6.000,00, vertendosi in tema di assegno sociale proveniente da invalidità civile), la aveva percepito, mensilmente, una somma non di tale rilevanza Pt_1
(rispetto al limite di legge) da far ritenere agevolmente percepibile l'erroneità del pagamento, CP_ avendo fatto l'anziana vedova affidamento sui conteggi dell'
2) “Sulla irripetibilità quale regola generale dell'indebito assistenziale per motivi diversi da quello sanitario – cassazione sent. n. 28771/2018 e 13223/2020 – sussistenza”: richiamava la giurisprudenza concernente l'indebito assistenziale e sosteneva l'irripetibilità delle prestazioni erogate sulla scorta di redditi conosciuti dall' , e dallo stesso erogati, e CP_1
l'insussistenza di qualsivoglia dolo da parte della destinataria dei pagamenti.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 6097,26 preteso dall' , per la quota imputata alle rate pagate dal 01.04.2022 in CP_2 poi”.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le censure avversarie e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza avversaria, con vittoria di spese.
All'udienza del 26.11.2025 l'appellante non compariva sicché la causa veniva differita ex art. 348 c.p.c.
All'odierna udienza del 3.12.2025, sulla scorta delle conclusioni in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
3 2. L'appello - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione - è fondato.
Risulta dagli atti che era titolare di pensione di invalidità Parte_1 civile, prestazione che, al compimento dei 65 anni, si è trasformata in assegno sociale dall'1.7.2010; in data 21.3.2022 le è stata erogata la pensione di reversibilità cat. SOCTPS
n. 10338476 con decorrenza dicembre 2021; il superamento dei limiti reddituali previsti per la percezione dell'assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile ne ha comportato la revoca e la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente erogate nell'anno 2022.
È, dunque, pacifico che l'indebito per cui è causa si riferisce all'assegno sociale di cui era titolare Parte_1
Viene, dunque, in rilievo, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la disciplina dell'indebito assistenziale. E invero, la Corte di Cassazione, Sez.
6 - L, con ordinanza n. 23097 del 2013 ha escluso l'indebita fruizione di ratei di assegno sociale dall'ambito di operatività delle previsioni dettate per l'indebito in materia previdenziale;
in seguito, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 2020 ha applicato all'indebita fruizione di ratei di assegno sociale la disciplina propria dell'indebito in materia assistenziale;
più di recente,
Sez. L, Sentenza n. 18820 del 2021 (richiamata e condivisa anche da Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 24606 del 2022) ha compiutamente ricostruito la materia che ci occupa, ribadendo la natura assistenziale dell'assegno sociale.
Da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 23032 del 2024 ha ravvisato la natura assistenziale nella prestazione dedotta nel presente giudizio, che consegue all'automatica trasformazione del trattamento d'invalidità in pensione sociale e, oggi, in assegno sociale
Ciò comporta che le disposizioni dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 (richiamato dall'appellante nel primo motivo di gravame) e dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991
(richiamato dall' anche nel presente grado) non rilevano nel caso di specie, in quanto CP_1 attengono in via esclusiva all'indebita erogazione correlata a un rapporto previdenziale pensionistico e non possono essere applicate al di là dei casi espressamente tipizzati dalla legge (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2019, n. 31373) in cui trovano applicazione le regole concernenti la ripetizione dell'indebito assistenziale, destinate a disciplinare, peraltro, con valenza più generale, anche la restituzione dei ratei di assegno sociale indebitamente corrisposti (Cass., sez. VIL, 30 giugno 2020, n. 13223). Invero, alla restituzione dell'assegno sociale, contrassegnato da presupposti autonomi e da particolari modalità di erogazione, non si può applicare la normativa sul diverso istituto della pensione sociale (Cass., sez. lav., 2
4 luglio 2021, n. 18820) e, più in generale, le regole caratteristiche dell'indebito previdenziale pensionistico.
Tanto chiarito, avuto riguardo ai motivi di appello – che contestano la decisione del
Tribunale, che ha ritenuto legittima la pretesa dell' di restituzione delle somme erogate CP_1
a titolo di assegno sociale, evidenziando l'estraneità della alla indebita erogazione Pt_1
(imputabile ad un errore dell' ), l'assenza di dolo da parte della vedova e la conoscenza CP_1 da parte dell'Istituto dei redditi che hanno comportato l'indebito - occorre soffermarsi sulla giurisprudenza formatasi in materia di indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, pur affermando (con le ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord.
n. 264/2004). La Consulta ha, in particolare, evidenziato che “[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare”
(C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Su tali premesse la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12406 del 2003, ha affermato che restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni
5 di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tale direzione si è andato consolidando (fin da Sez. L, Sentenza n. 1446 del 2008) il principio secondo il quale trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento
(cfr., tra le tante, più di recente, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 16088 del 2020; Sez. L, Sentenza n. 28771 del 09/11/2018).
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Sez. L, Sentenza n. 28771 del 2018).
L'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens” e salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente stesso (cfr. ex ceteris Sez. L, Ordinanza n. 28092 del 2022), essendo stato, poi, precisato che non è configurabile una situazione di dolo in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Sez. L, Sentenza n. 5606 del 2023).
È stato altresì affermato (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16088 del 2020, Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 13223 del 2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12608 del 2020, richiamate da ultimo da Sez. L, Ordinanza n. 17411 del 2025) che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. (…) In questa ipotesi l'affidamento CP_1 CP_1 riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce CP_1 delle premesse”.
Orbene, calati questi principi nel caso in esame, è pacifico che il superamento da parte di dei redditi richiesti per la percezione dell'assegno sociale è Parte_1 stato dovuto alla erogazione di una prestazione da parte dello stesso , cosicché l' CP_1 CP_1 era certamente in grado di avvedersi, al momento del riconoscimento della pensione di
6 reversibilità, del venir meno dei presupposti per la percezione dell'assegno sociale. L'inerzia dell' nel procedere alla sospensione e alla revoca della prestazione assistenziale non CP_1 può, dunque, ricadere sull'assistito in virtù del principio del legittimo affidamento poc'anzi richiamato, che nella specie – come evidenziato dalla S.C. nelle pronunce da ultimo richiamate – può ragionevolmente fondarsi sulla circostanza, indubbiamente rilevante, che entrambe le prestazioni erano erogate dal medesimo ente previdenziale, pertanto consapevole dell'entità dei redditi percepiti dalla oltre che dei presupposti e dei Pt_1 limiti per la erogazione delle prestazioni medesime. Proprio la circostanza che, nella specie, la prestazione che ha determinato l'incremento reddituale per cui è causa (peraltro non così rilevante ove si consideri l'importo della pensione di reversibilità al netto, e non al lordo) è stata erogata dallo stesso , è idonea a fondare l'affidamento della sulla CP_1 Pt_1 possibilità di poter beneficiare di entrambe le prestazioni dopo il decesso del marito.
Per le considerazioni che precedono – che assorbono ogni ulteriore questione prospettata -l'appello merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata nei limiti delle conclusioni rassegnate nel grado (“accertare e dichiarare CP_ l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 6097,26 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per la quota imputata alle rate pagate dal 01.04.2022 in poi”), che circoscrivono l'originaria domanda conformemente alle precisazioni contenute nella parte argomentativa dell'atto (“l'indebito assistenziale da assegno sociale ex art. 19 L. n.
118/71 che ci occupa è, in ogni caso ed in via assorbente, irripetibile dal 01.04.2022”: pagina 4; “il debito contestato è irripetibile dal 01.04.2022 in poi ossia dalla momento CP_ successivo alla liquidazione del trattamento di reversibilità da parte dell' : pagine 7 e
17).
Pertanto, la sentenza impugnata resta ferma nella parte in cui ha ritenuto legittima la pretesa dell' (che si riferisce a 13 ratei del 2022, ciascuno dei quali dell'importo di euro CP_1
469,02) per i ratei erogati da gennaio a marzo 2022.
3. L'accoglimento parziale dell'originaria domanda giustifica la compensazione parziale nella misura di un quarto delle spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, CP_ tenuto conto della soccombenza sostanziale dell' Le spese stesse vengono distratte ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
7 CP_
- dichiara l'insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento di riliquidazione dell' datato 18.1.2023 limitatamente agli importi richiesti per prestazioni erogate a decorrere dal
1° aprile 2022; CP_
- previa compensazione di un quarto delle spese di lite, condanna l' al pagamento, in favore di di tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio, che Parte_1 si liquidano per l'intero in euro 2.200,00 quanto al primo grado e in euro 2.000,00 quanto al secondo grado, oltre - per entrambi i gradi - rimborso delle spese generali forfetarie al 15%,
Iva e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Il Presidente est.
AB AN
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