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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 277 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
OP RC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma Lungotevere dei Mellini 44
[...
-APPELLANTE
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dall'avvocato Gustavo Iandolo ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9562 pubblicata in data 1/10/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in CP_ accoglimento del ricorso presentato condannava l' al pagamento dei Parte_1 ratei maturati e maturandi a titolo di pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 a decorrere dal 01/08/2020 oltre interessi decorsi 120 giorni dalla notifica della AP/ 70 (29/11/2023).
CP_ Condannava l' al pagamento delle spese di lite in favore della suddetta ricorrente per il complessivo importo di € 1.305 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su due motivi con Parte_1
i quali contesta la gravata sentenza esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese di lite,
Lamenta in particolare, con il primo motivo, la violazione degli importi minimi, previsti dal dm 55/2014, in relazione allo scaglione di valore applicabile (quello da € 5.201 a € 26.000) contestando la gravata sentenza anche per difetto di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato, contestando altresì, con il secondo motivo, la mancata applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014.
CP_ L' si è costituito in giudizio rimettendosi alle decisioni della Corte e chiedendo comunque la compensazione delle spese di lite del grado.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Risulta fondato il primo motivo.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili, così come riconosciuto dalla stessa appellante, i valori minimi (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (corrispondente a due annualità della prestazione rivendicata e la cui applicabilità al presente giudizio non è contestata).
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia (caratterizzata, in particolare, all'avvenuto pagamento in corso di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere richiesta da entrambe le parti, di una prestazione pacificamente dovuta) decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato, non considerando l'attività istruttoria ed applicando i valori minimi dello scaglione applicabile, in complessivi € 1.865 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.011 per la fase decisionale) importo superiore a quello di € 854 liquidato dal Tribunale (al netto delle spese generali, iva e cpa) in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione.
Deve però escludersi la fondatezza di quanto rivendicato dall'appellante, con il secondo motivo, in ordine all'applicazione in suo favore della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del dm 55/2014 per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica, idonee ad agevolarne la consultazione (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
Non possono infatti reputarsi sussistenti nel presente caso di specie i requisiti previsti da tale disposizione normativa.
Com'è noto, alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass. n. 22762 del 27/07/2023).
Rileva la SC che “Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa disposizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all'interno degli atti, offerte dall'adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione) che ha di mira l'art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014. Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto” (Cass. n. 22762/2023 cit.).
Nel presente caso di specie il numero non particolarmente rilevante dei documenti allegati al ricorso di primo grado (5 in tutto), unitamente alla loro ridotta dimensione quantitativa e alla loro semplicità di consultazione (trattasi, ad es., del verbale della Commissione medica competente, del mod. AP70 inviato all' per documentare la sussistenza dei requisiti socioeconomici in CP_ ordine alla prestazione richiesta), portano ad escludere la possibilità di ritenere realizzata in relazione ai collegamenti ipertestuali presenti nell'atto una agevolazione tale da giustificare la concessione dell'incentivo rivendicato.
Questo tanto più in ragione della particolare semplicità della controversia e della ridotta entità delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, tali da non richiedere un esame documentale di particolare complessità.
Risulta quindi meritevole di conferma, la mancata concessione da parte del Tribunale, della rivendicata maggiorazione.
Tali i motivi della presente decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al dm 55/2014 e successive modifiche, della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggiore somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi € 1.865 (anziché € 1.305) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 247 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 4/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 277 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
OP RC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma Lungotevere dei Mellini 44
[...
-APPELLANTE
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dall'avvocato Gustavo Iandolo ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9562 pubblicata in data 1/10/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in CP_ accoglimento del ricorso presentato condannava l' al pagamento dei Parte_1 ratei maturati e maturandi a titolo di pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 a decorrere dal 01/08/2020 oltre interessi decorsi 120 giorni dalla notifica della AP/ 70 (29/11/2023).
CP_ Condannava l' al pagamento delle spese di lite in favore della suddetta ricorrente per il complessivo importo di € 1.305 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su due motivi con Parte_1
i quali contesta la gravata sentenza esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese di lite,
Lamenta in particolare, con il primo motivo, la violazione degli importi minimi, previsti dal dm 55/2014, in relazione allo scaglione di valore applicabile (quello da € 5.201 a € 26.000) contestando la gravata sentenza anche per difetto di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato, contestando altresì, con il secondo motivo, la mancata applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014.
CP_ L' si è costituito in giudizio rimettendosi alle decisioni della Corte e chiedendo comunque la compensazione delle spese di lite del grado.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Risulta fondato il primo motivo.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili, così come riconosciuto dalla stessa appellante, i valori minimi (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (corrispondente a due annualità della prestazione rivendicata e la cui applicabilità al presente giudizio non è contestata).
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia (caratterizzata, in particolare, all'avvenuto pagamento in corso di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere richiesta da entrambe le parti, di una prestazione pacificamente dovuta) decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato, non considerando l'attività istruttoria ed applicando i valori minimi dello scaglione applicabile, in complessivi € 1.865 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.011 per la fase decisionale) importo superiore a quello di € 854 liquidato dal Tribunale (al netto delle spese generali, iva e cpa) in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione.
Deve però escludersi la fondatezza di quanto rivendicato dall'appellante, con il secondo motivo, in ordine all'applicazione in suo favore della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del dm 55/2014 per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica, idonee ad agevolarne la consultazione (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
Non possono infatti reputarsi sussistenti nel presente caso di specie i requisiti previsti da tale disposizione normativa.
Com'è noto, alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass. n. 22762 del 27/07/2023).
Rileva la SC che “Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa disposizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all'interno degli atti, offerte dall'adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione) che ha di mira l'art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014. Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto” (Cass. n. 22762/2023 cit.).
Nel presente caso di specie il numero non particolarmente rilevante dei documenti allegati al ricorso di primo grado (5 in tutto), unitamente alla loro ridotta dimensione quantitativa e alla loro semplicità di consultazione (trattasi, ad es., del verbale della Commissione medica competente, del mod. AP70 inviato all' per documentare la sussistenza dei requisiti socioeconomici in CP_ ordine alla prestazione richiesta), portano ad escludere la possibilità di ritenere realizzata in relazione ai collegamenti ipertestuali presenti nell'atto una agevolazione tale da giustificare la concessione dell'incentivo rivendicato.
Questo tanto più in ragione della particolare semplicità della controversia e della ridotta entità delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, tali da non richiedere un esame documentale di particolare complessità.
Risulta quindi meritevole di conferma, la mancata concessione da parte del Tribunale, della rivendicata maggiorazione.
Tali i motivi della presente decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al dm 55/2014 e successive modifiche, della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggiore somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi € 1.865 (anziché € 1.305) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 247 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 4/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa