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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 896/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
composta dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 896/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA BARACCHINI, 2, presso lo studio dell'avvocato
GIOVANNA TUCCI, che, unitamente e disgiuntamente all'avvocato ALESSIO IANNELLO del foro di La Spezia, la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 14 (C.F. ) e C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in MILANO, VIA ARIOSTO, 2, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO
DE RISI, che li rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATI
OGGETTO: società - cause di responsabilità di amministratori.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
di Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed in riforma dell'appellata sentenza n.
1291/2023 del Tribunale Ordinario di Milano pubblicata in data 20.02.2023, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, per i motivi esposti, previo accertamento della qualità di
amministratore di fatto in capo ad dichiarare tenuti e condannare ed CP_2 CP_1
quest'ultimo subordinatamente al suo ritorno in bonis, in solido tra loro o come meglio CP_2
ritenuto, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società attrice, nessuno eccettuato o
escluso, quantificabili in € 86.240,00 in linea capitale o nella somma maggiore o minore che risulterà
provata ed accertata o, in difetto di specifica prova, da liquidarsi secondo equità, oltre rivalutazione
ed interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo o dal dì meglio visto a quello di
effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con
condanna degli appellati alla restituzione della somma corrisposta in esecuzione della sentenza di
primo grado”;
per e “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_1 CP_2
eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare: - accertata e dichiarata, per le
pagina 2 di 14 ragioni esposte, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso
proposto avverso la Sentenza n.1291/2023, Tribunale di Milano, Rg. 27676/2020, resa in data
16.02.2023 e pubblicata in data 20.02.2023, adottare gli opportuni provvedimenti e per l'effetto
disporre la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c.; nel merito, in via principale: - rigettare
l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni
sopra esposte e per l'effetto confermare l'impugnata Sentenza n. 1291/2023, Tribunale di Milano, Rg.
27676/2020, resa in data 16.02.2023 e pubblicata in data 20.02.2023. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa dei due gradi di giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nuovi
documenti e mezzi di prova, in considerazione delle avverse istanze istruttorie, chiedendo di essere
ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva Parte_1
agito in giudizio davanti al tribunale di Milano - Sezione Specializzata Impresa contro e CP_1
chiedendo, previo accertamento della qualità di amministratore di fatto in capo ad CP_2
di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei danni subiti, pari a € CP_2
86.240,00, o alla diversa somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, da liquidarsi anche secondo equità. A fondamento delle domande, la società ha affermato:
1) di avere stipulato un contratto in data 21 maggio 2014 con la con il quale le Controparte_3
erano stati subappaltati lavori consistenti nella esecuzione di scavi a sezione aperta o di sbancamento e nella realizzazione delle piste di cantiere con stabilizzato di recupero;
2) che tale contratto prevedeva che il pagamento dei lavori sarebbe dovuto avvenire a stati di avanzamento mensili, da approvarsi da parte di un tecnico del subappaltante, cui avrebbe fatto seguito l'emissione della fattura da parte del subappaltatore;
pagina 3 di 14 3) che aveva saldato solo le prime due fatture del giugno e del settembre 2014, Controparte_3
rimanendo non pagate le fatture 5/A del 19 febbraio 2015 e 9/A del 31 marzo 2015, per un importo complessivo di € 86.240,00;
4) che dalla visura camerale risultava quale amministratore unico della Controparte_4
[...]
5) che, in realtà, le trattative, che avevano preceduto e accompagnato la stipula del contratto, erano state condotte anche dal figlio CP_2
6) di avere chiesto, prima di sottoscrivere il contratto, rassicurazioni sulla solvibilità della società,
ricevendo ampie garanzie, tenuto conto della dichiarata solidità della la quale Controparte_3
aveva chiuso il bilancio 2014 in utile e aveva un capitale sociale di quasi 100.000,00 euro, essendo stata tranquillizzata sul fatto che, nel caso di difficoltà, la subappaltante avrebbe comunque ceduto parzialmente il credito vantato nei confronti di altre società o Amministrazioni committenti;
7) di avere sottoscritto il contratto proprio in ragione di tali numerose rassicurazioni e dato inizio ai lavori;
8) di avere poi chiesto spiegazioni a seguito del mancato pagamento delle due fatture del 19 febbraio
2015 e del 31 marzo 2015, ricevendo, tuttavia, ulteriori rassicurazioni in ordine al fatto che nel giro di pochi giorni la avrebbe ricevuto somme superiori al doppio del dovuto;
Controparte_3
9) di avere contestato, in data 10 giugno 2015, in difetto di tali pagamenti, il mancato saldo delle fatture e di avere, quindi, depositato ricorso cautelare per sequestro conservativo;
10) di avere scoperto, all'udienza del 28 luglio 2015, il fallimento della Controparte_3
attraverso il deposito dell'estratto della sentenza n. 87/2015, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio
in data 17 luglio 2015 aveva dichiarato il fallimento della società;
11) che tale fallimento seguiva di appena due anni quello della ditta individuale CA GE. DR,
figlio di dichiarato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 5 marzo 2013. CP_1
pagina 4 di 14 Con un'unica comparsa di costituzione e risposta e si erano costituiti in giudizio, CP_1 CP_2
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società attrice, in quanto l'unico legittimato ad agire era il curatore del fallimento della e il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva di in quanto, essendo fallito personalmente in data 5 marzo 2013, CP_2
l'unico soggetto legittimato passivo poteva essere il curatore fallimentare nominato per tale procedura,
e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande svolte, essendo infondate in fatto e in diritto.
Il tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa B, con sentenza n. 1291/2023 pubblicata il
20.02.2023, ha rigettato le domande attoree, condannando parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA TENUTO CONTO DELLA CONSAPEVOLEZZA IN CP_5
CAPO A E ELLO STATO DI INSOLVENZA DELLA CP_1 CP_2 Controparte_3
AL MOMENTO IN CUI ERA STATO STIPULATO IL CONTRATTO DI SUBAPPALTO CON
[...] [...]
Parte_1
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA TENUTO CONTO CHE, NELLA CONDIZIONE DI CP_5
INSOLVENZA IN CUI VERSAVA Controparte_3 Controparte_6
APPELLATI INTEGRANO LA FATTISPECIE ILLECITA DI CUI ALL'ART. 2476, COMMA 7, C.C. IN
RELAZIONE ALL'ART. 2395 C.C.
Enzio e si sono costituiti anche nel giudizio di appello, eccependo, in via preliminare, la CP_2
inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, la sua infondatezza con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
3.07.2024 per la discussione, poi rinviata, a seguito della modifica del consigliere istruttore, a quella pagina 5 di 14 del 15.01.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ed è
stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno affermato che:
“Venendo al merito, va rilevato che l'intera prospettazione di parte attrice si fonda sull'addebitare ai
convenuti un complessivo disegno decettivo, volto a generare nell'interlocutore un incolpevole
affidamento circa la solvibilità della controparte contrattuale quando in realtà Controparte_3
la stessa si sarebbe trovata già in grave difficoltà finanziaria sin dal momento di conclusione del
contratto di subaffitto. Deve sul punto essere rammentato che la società attrice ha agito nel presente
giudizio ai sensi dell'art. 2476 comma settimo c.c. secondo cui “Le disposizioni dei precedenti commi
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati
direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”. Tale norma richiama la
disciplina di cui all'art. 2395 c.c., riguardante le società per azioni, con i relativi principi elaborati
dalla giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione ha, con orientamento univoco, affermato
come “In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 cod. civ., il
terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di
natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in
conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza
immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia
colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre,
altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della
società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8458 del
10/04/2014; in senso conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6870 del 22/03/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
pagina 6 di 14 siano state in grado di provare la sussistenza di comportamenti dolosi o colposi dei convenuti in grado
di pregiudicare in via immediata e diretta il suo patrimonio. Da un lato, le prove testimoniali non
hanno fornito alcuna dimostrazione dell'esistenza di una preordinata volontà di ingannare la società
attrice rispetto al contratto di subappalto stipulato in data 21 maggio 2014. Al di là, invero, della
normale contrattazione e delle consuetudinarie rassicurazioni in tema di adempimento delle proprie
obbligazioni, nulla è emerso di particolarmente anomalo nel comportamento dei convenuti. I testi
indicati dalla difesa attorea non sono stati in grado di riferire precise circostanze di fatto tali da far
ritenere la sussistenza di artifizi e raggiri da parte dei convenuti finalizzati alla stipula di un contratto
al solo scopo di danneggiare la controparte nella consapevolezza dello stato di insolvenza della
[...]
Peraltro, si osserva che dai bilanci della prodotti dalla medesima CP_3 Controparte_3
società attrice emerge una situazione patrimoniale ed economica coerente con la solvibilità della
al momento della stipula del contratto di subappalto. Invero, dal 2011 al 2013 la Controparte_3
aveva visto un incremento di ricavi con la chiusura dell'esercizio in utile sia Controparte_3
nel 2012 sia nel 2013. In particolare il bilancio 2013 presentava un utile pari al triplo dell'anno
precedente, per cui al momento delle trattative intercorse all'inizio del 2014 nonché al momento della
conclusione del contratto, la aveva una rappresentazione patrimoniale ed Controparte_3
economica positiva ed in crescita. Né ritiene il Tribunale possa essere applicato al caso di specie l'art.
115 c.p.c. sul principio di non contestazione, avendo i convenuti sin dalla comparsa di costituzione e
risposta contestato la ricostruzione in fatto e diritto operata dalla società attrice. In particolare, alle
pagine 9, 10 e 11 della comparsa i convenuti hanno contestato punto per punto le allegazioni attoree
relative alle asserite dichiarazioni finalizzate all'inganno. Tenuto conto che la responsabilità ex art.
2395 c.c. (e quindi di conseguenza ex art. 2476 comma settimo c.c.) è di natura extracontrattuale, e
che quindi era onere di parte attrice provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, la domanda
di risarcimento del danno deve essere, in definitiva, respinta nei confronti di entrambi i convenuti, con
pagina 7 di 14 assorbimento – secondo il criterio della ragione più liquida – della questione relativa all'asserito
ruolo di amministratore di fatto di . CP_2
Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, posto che dovrebbe ritenersi provata la consapevolezza in capo agli appellati della situazione di difficoltà in cui versava Controparte_3
al momento della conclusione del contratto, non avendo controparte efficacemente e tempestivamente contestato le allegazioni attoree e non avendo fornito contezza delle vicende gestionali che avevano portato la società a chiudere nel 2014 con una perdita rilevante idonea a comportare il fallimento nel
2015, tenuto conto anche delle risultanze contabili in relazione ai bilanci di esercizio degli anni 2012 e
2013. Evidenzia, peraltro, la rilevanza delle prove testimoniali escusse, da cui si evincerebbe la circostanza che controparte avrebbe fornito delle informazioni consapevolmente distorte in ordine alla situazione economico - patrimoniale della società, con conseguente diritto dell'appellante al risarcimento del danno.
L'appello è infondato.
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione svolta da parte appellata, dovendosi ritenere l'appello, così come prospettato, non manifestatamente infondato, ex art. 348 bis c.p.c.. D'altro canto, l'inammissibilità di cui all'art. 348bis
c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -,
l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (v.
Cass. 14696/16).
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, la Corte ritiene, innanzitutto, non fondato il primo motivo di appello laddove viene affermato che non sia condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto le circostanze dedotte da parte appellante non oggetto di specifica contestazione e pagina 8 di 14 idonee, pertanto, a provare in capo agli appellati l'ideazione di un complessivo disegno decettivo, volto a ingenerare nell'interlocutore un “incolpevole affidamento” circa la solvibilità della società, quando invece la stessa, già nel maggio 2014, data di sottoscrizione del contratto di subappalto, si trovava in una situazione del tutto precaria. Da una mera lettura degli atti del procedimento di primo grado, infatti,
si evince chiaramente che la difesa degli odierni appellati ha contestato la ricostruzione di controparte,
eccependone anche la genericità e disconoscendone la veridicità, ribadendo analoghe contestazioni anche nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e negli atti successivi.
Si ritiene, inoltre, del tutto condivisibile la decisione dei giudici di primo grado, laddove hanno ritenuto che parte appellante non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito la prova di una condotta dolosa o colposa in capo agli amministratori, del danno subito dal terzo contraente e del nesso causale.
In particolare, in ordine alla sussistenza di un comportamento doloso, consistente in artifizi e raggiri, o,
comunque, colposo da parte degli appellati finalizzato alla stipula di un contratto al solo scopo di danneggiare la controparte nella consapevolezza dello stato di insolvenza della Controparte_3
si ritiene che non emerga tale circostanza alla luce delle testimonianze escusse nel giudizio di primo grado, così come già evidenziato nella sentenza impugnata. Invero, dalla documentazione in atti risulta,
piuttosto, un andamento di un rapporto di subappalto, in cui era l'assuntrice, da Controparte_3
parte del proprio Committente, “dei lavori di costruzione di un campo di calcetto comunale, di
parcheggi pubblici e privati, di un'autorimessa interrata, nonché dei lavori di realizzazione di un
nuovo collettore per lo smaltimento delle acque meteoriche in Comune di EI Maria (SP) alla piazza
Carniglia”, mentre la era la subappaltatrice, che si era resa disponibile ad Parte_1
assumere “l'esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento compreso il carico, il trasporto e lo
smaltimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato, nonché realizzazione delle piste di
cantiere in stabilizzato di recupero” (contratto di subappalto del 21.05.2014, allegato da parte pagina 9 di 14 appellante unitamente al fascicolo di parte del giudizio di primo grado), incarico basato su un rapporto di reciproca fiducia, non essendo stata nemmeno chiesta la presentazione di una fideiussione bancaria,
come normalmente accade nei rapporti di impresa.
Ai fini della prova di tale rapporto fiduciario, significativo è quanto affermato dal teste
[...]
: “So solo che come lavoro io ero arrivato più o meno a metà dello scavo, se fossimo andati Tes_1
avanti ce n'era più o meno altrettanto, ma il cantiere. Io ricordo Controparte_7
che vedevo e parlavo spesso con perché era lui che veniva in cantiere, e ricordo anche CP_2
un'altra persona, poteva essere quello che seguiva la parte della ragioneria o forse un ingegnere, ma
mi ricordo il nome, E loro sulle fatture non pagate dicevano “adesso, mettiamo a Persona_1
posto”: ma con dieci camion, bastano due settimane ad accumulare decine di migliaia di euro e non
me la sentivo di lasciare a case le persone che si erano preso l'impegno di venire allo scavo con me.
Ricordo che sempre , forse con quel signore , passò anche in ufficio per CP_2 Per_1
rassicurare. Mi erano sembrate persone di cui ci si poteva fidare”. Nello stesso senso rileva anche la testimonianza di impiegata di parte appellante, la quale ha affermato: “Noi in questi Testimone_2
casi chiediamo sempre delle riassicurazioni, a volte una fideiussione, una cessione del credito, ci
dissero che avevano un sacco di appalti pubblici e privati, oltre a quello di EI e quanto gli abbiamo
chiesto se magari potevano darci una fideiussione, loro ci dissero che le fatture le avrebbero saldate in
tempo e se ci fosse stato del ritardo, magari avrebbero potuto cederci il credito con la committenza;
forse la fideiussione l'abbiamo chiesta in un secondo momento. Ricordo in uno dei due incontri uno dei
signori mise telefonicamente in contatto la con una persona che poteva essere il CP_2 Parte_1
consulente, il commercialista dell'azienda, perché la assicurasse sui conti dell'azienda. Nel 2014
abbiamo fatto un primo piccolo lavoro, con delle prime fatture di importo contenuto che sono state
pagate regolarmente, mi sembra intorno a 16.000 euro complessivi. Poi nei primi mesi del 2015, fino a
metà anno, c'è stata una ripresa dei lavori e noi siamo andati avanti. Essendo lavori importanti, oltre
ai nostri mezzi, abbiamo dovuto impiegare anche dei contoterzi, che abbiamo pagato. È successo che pagina 10 di 14 fatti i lavori ed emesse le due fatture, all'incirca 85.000 euro complessivi dopo aver pagato a 60 giorni
i trasportatori, abbiamo chiesto ulteriori riassicurazioni, che ci sono state date. Forse tra una e l'altra
fattura. Ricordo a questo punto un'altra visita, mi sembra dopo l'emissione delle fatture perché si
parlava di debito, di cifre importanti;
non ricordo chi venne per loro, mi sembra che fossero in due. La
risposta fu come la prima volta, sul fatto della solidità, sul fatto dei crediti che avevano da incassare,
sul fatto della fideiussione, nel senso che avrebbe procurato in caso di ulteriori ritardi. A me avevano
fatto una buona impressione, non posso dire di no”.
Il quadro probatorio che emerge dalle concordanti dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado depone, quindi, in modo univoco non già nel senso, come preteso dall'appellante, di una articolata attività decettiva posta in essere dai due appellati al fine di convincere in ordine alla solvibilità di attraverso dichiarazioni non veritiere, ma, ben più limitatamente, Controparte_3
nel senso della accettazione da parte dell'appellante del rischio della esecuzione del subappalto, pur in assenza delle garanzie patrimoniali normalmente richieste in tali casi, sul presupposto della serietà della committenza. Tale presupposto, dunque, è ben diverso da quello illustrato dall'appellante e, nella sostanza, è indicativo della non sussistenza di un comportamento consistente in artifizi e raggiri o,
comunque, colposo da parte degli appellati finalizzato alla stipula del contratto di appalto al solo scopo di danneggiare la controparte nella consapevolezza dello stato di insolvenza della Controparte_3
[...]
Nessuna condotta dolosa o colposa in capo agli amministratori può essere, inoltre, desunta dai bilanci prodotti, non essendo, peraltro, nemmeno stato provato che essi siano stati richiesti o comunque visionati in sede di contrattazione da parte della subappaltante e che tali documenti contabili,
contenendo indicazioni non veritiere, abbiano causato l'affidamento incolpevole di quest'ultima circa la solidità economica – finanziaria della società e abbiano determinato la sua decisione di contrattare con essa. In tale ipotesi, peraltro, la stessa Cassazione chiede che il terzo, che agisca per il risarcimento pagina 11 di 14 del danno avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso,
ha l'onere di provare non solo tale falsità, ma anche, con qualsiasi mezzo, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell'inadempimento della società alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. 17794/2015).
Nel caso di specie, in realtà, come correttamente rilevato anche dai giudici di primo grado, dall'esame della situazione patrimoniale ed economica del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 della
[...]
approvato in data 24.01.2014, che rappresenta il più recente rendiconto su cui Controparte_3
controparte poteva fare affidamento ai fini della conclusione del contratto, in relazione al quale non è
stata eccepita la falsità, non emergono criticità particolari volte a far presumere una situazione di insolvenza della società, essendo presente un utile rilevante e migliorativo rispetto a quello dell'anno precedente. Significativo è anche quanto emerge dalla premessa alla nota integrativa, per la quale non è
stata contestata la veridicità, laddove si legge: “L'attività di costruzioni edili per conto terzi, che a fine
2012 è andata ad affiancarsi a quella storica iniziata nel 1999 di costruzione in conto proprio,
nell'esercizio in esame si è ulteriormente potenziata pervenendo a un valore della produzione di Euro
5.625.702,00 di cui Euro 4.444.153 costituiti da ricavi, Euro 1.118.919 di variazione lavori in corso su
ordinazione, infrannuali, ultrannuali e in proprio ed Euro 2.630 da proventi diversi. L'esercizio chiude
con un utile ante imposte di 205.484 e un utile netto di Euro 93.033. Il patrimonio netto che al
31.12.2013 ammontava a Euro 124.888 si è incrementato nel corso dell'esercizio 2013 della somma di
Euro 900.000 per effetto della delibera assembleare del 22.04.2013 mediante la quale il socio nonché
legale rappresentate della società ha rinunciato alla restituzione di detto importo a fronte di quanto
precedentemente versato nelle casse sociali a titolo di finanziamento infruttifero, commutandolo in
versamento in conto futuro aumento capitale. Nel corso dell'esercizio inoltre il contratto di affitto di
ramo d'azienda di cui si è fatto cenno nella nota integrativa al Bilancio al 31.12.2012 è stato risolto:
la società ha acquistato dall'impresa affittante buona parte delle attrezzature precedentemente
condotte in affitto. Così operando la società dispone attualmente di attrezzature adeguate in relazione pagina 12 di 14 agli impegni assunti e può agire in autonomia”. Non assume alcuna rilevanza, invece, il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 e approvato in data 18.06.2015, in quanto esso è ictu oculi
temporalmente non significativo ai fini dell'operazione oggetto di causa.
Nel rigetto dell'appello, in forza del quale deve essere esclusa una responsabilità ai sensi dell'art. 2476,
comma 7, c.c., che richiama l'art. 2395 c.c., è assorbita ogni contestazione in ordine alla sentenza impugnata, laddove era stata esclusa la qualifica di amministratore di fatto in capo ad CP_2
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto del valore della causa e della mancanza di istruttoria.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 9.991,00,00 per
[...] CP_2
compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese
[...]
di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni. pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8359 del 03/04/2007). Tanto premesso, ritiene il Tribunale come le prove offerte da parte attrice non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
composta dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 896/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA BARACCHINI, 2, presso lo studio dell'avvocato
GIOVANNA TUCCI, che, unitamente e disgiuntamente all'avvocato ALESSIO IANNELLO del foro di La Spezia, la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 14 (C.F. ) e C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in MILANO, VIA ARIOSTO, 2, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO
DE RISI, che li rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATI
OGGETTO: società - cause di responsabilità di amministratori.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
di Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed in riforma dell'appellata sentenza n.
1291/2023 del Tribunale Ordinario di Milano pubblicata in data 20.02.2023, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, per i motivi esposti, previo accertamento della qualità di
amministratore di fatto in capo ad dichiarare tenuti e condannare ed CP_2 CP_1
quest'ultimo subordinatamente al suo ritorno in bonis, in solido tra loro o come meglio CP_2
ritenuto, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società attrice, nessuno eccettuato o
escluso, quantificabili in € 86.240,00 in linea capitale o nella somma maggiore o minore che risulterà
provata ed accertata o, in difetto di specifica prova, da liquidarsi secondo equità, oltre rivalutazione
ed interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo o dal dì meglio visto a quello di
effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con
condanna degli appellati alla restituzione della somma corrisposta in esecuzione della sentenza di
primo grado”;
per e “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_1 CP_2
eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare: - accertata e dichiarata, per le
pagina 2 di 14 ragioni esposte, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso
proposto avverso la Sentenza n.1291/2023, Tribunale di Milano, Rg. 27676/2020, resa in data
16.02.2023 e pubblicata in data 20.02.2023, adottare gli opportuni provvedimenti e per l'effetto
disporre la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c.; nel merito, in via principale: - rigettare
l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni
sopra esposte e per l'effetto confermare l'impugnata Sentenza n. 1291/2023, Tribunale di Milano, Rg.
27676/2020, resa in data 16.02.2023 e pubblicata in data 20.02.2023. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa dei due gradi di giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nuovi
documenti e mezzi di prova, in considerazione delle avverse istanze istruttorie, chiedendo di essere
ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva Parte_1
agito in giudizio davanti al tribunale di Milano - Sezione Specializzata Impresa contro e CP_1
chiedendo, previo accertamento della qualità di amministratore di fatto in capo ad CP_2
di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei danni subiti, pari a € CP_2
86.240,00, o alla diversa somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, da liquidarsi anche secondo equità. A fondamento delle domande, la società ha affermato:
1) di avere stipulato un contratto in data 21 maggio 2014 con la con il quale le Controparte_3
erano stati subappaltati lavori consistenti nella esecuzione di scavi a sezione aperta o di sbancamento e nella realizzazione delle piste di cantiere con stabilizzato di recupero;
2) che tale contratto prevedeva che il pagamento dei lavori sarebbe dovuto avvenire a stati di avanzamento mensili, da approvarsi da parte di un tecnico del subappaltante, cui avrebbe fatto seguito l'emissione della fattura da parte del subappaltatore;
pagina 3 di 14 3) che aveva saldato solo le prime due fatture del giugno e del settembre 2014, Controparte_3
rimanendo non pagate le fatture 5/A del 19 febbraio 2015 e 9/A del 31 marzo 2015, per un importo complessivo di € 86.240,00;
4) che dalla visura camerale risultava quale amministratore unico della Controparte_4
[...]
5) che, in realtà, le trattative, che avevano preceduto e accompagnato la stipula del contratto, erano state condotte anche dal figlio CP_2
6) di avere chiesto, prima di sottoscrivere il contratto, rassicurazioni sulla solvibilità della società,
ricevendo ampie garanzie, tenuto conto della dichiarata solidità della la quale Controparte_3
aveva chiuso il bilancio 2014 in utile e aveva un capitale sociale di quasi 100.000,00 euro, essendo stata tranquillizzata sul fatto che, nel caso di difficoltà, la subappaltante avrebbe comunque ceduto parzialmente il credito vantato nei confronti di altre società o Amministrazioni committenti;
7) di avere sottoscritto il contratto proprio in ragione di tali numerose rassicurazioni e dato inizio ai lavori;
8) di avere poi chiesto spiegazioni a seguito del mancato pagamento delle due fatture del 19 febbraio
2015 e del 31 marzo 2015, ricevendo, tuttavia, ulteriori rassicurazioni in ordine al fatto che nel giro di pochi giorni la avrebbe ricevuto somme superiori al doppio del dovuto;
Controparte_3
9) di avere contestato, in data 10 giugno 2015, in difetto di tali pagamenti, il mancato saldo delle fatture e di avere, quindi, depositato ricorso cautelare per sequestro conservativo;
10) di avere scoperto, all'udienza del 28 luglio 2015, il fallimento della Controparte_3
attraverso il deposito dell'estratto della sentenza n. 87/2015, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio
in data 17 luglio 2015 aveva dichiarato il fallimento della società;
11) che tale fallimento seguiva di appena due anni quello della ditta individuale CA GE. DR,
figlio di dichiarato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 5 marzo 2013. CP_1
pagina 4 di 14 Con un'unica comparsa di costituzione e risposta e si erano costituiti in giudizio, CP_1 CP_2
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società attrice, in quanto l'unico legittimato ad agire era il curatore del fallimento della e il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva di in quanto, essendo fallito personalmente in data 5 marzo 2013, CP_2
l'unico soggetto legittimato passivo poteva essere il curatore fallimentare nominato per tale procedura,
e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande svolte, essendo infondate in fatto e in diritto.
Il tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa B, con sentenza n. 1291/2023 pubblicata il
20.02.2023, ha rigettato le domande attoree, condannando parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA TENUTO CONTO DELLA CONSAPEVOLEZZA IN CP_5
CAPO A E ELLO STATO DI INSOLVENZA DELLA CP_1 CP_2 Controparte_3
AL MOMENTO IN CUI ERA STATO STIPULATO IL CONTRATTO DI SUBAPPALTO CON
[...] [...]
Parte_1
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA TENUTO CONTO CHE, NELLA CONDIZIONE DI CP_5
INSOLVENZA IN CUI VERSAVA Controparte_3 Controparte_6
APPELLATI INTEGRANO LA FATTISPECIE ILLECITA DI CUI ALL'ART. 2476, COMMA 7, C.C. IN
RELAZIONE ALL'ART. 2395 C.C.
Enzio e si sono costituiti anche nel giudizio di appello, eccependo, in via preliminare, la CP_2
inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, la sua infondatezza con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
3.07.2024 per la discussione, poi rinviata, a seguito della modifica del consigliere istruttore, a quella pagina 5 di 14 del 15.01.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ed è
stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno affermato che:
“Venendo al merito, va rilevato che l'intera prospettazione di parte attrice si fonda sull'addebitare ai
convenuti un complessivo disegno decettivo, volto a generare nell'interlocutore un incolpevole
affidamento circa la solvibilità della controparte contrattuale quando in realtà Controparte_3
la stessa si sarebbe trovata già in grave difficoltà finanziaria sin dal momento di conclusione del
contratto di subaffitto. Deve sul punto essere rammentato che la società attrice ha agito nel presente
giudizio ai sensi dell'art. 2476 comma settimo c.c. secondo cui “Le disposizioni dei precedenti commi
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati
direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”. Tale norma richiama la
disciplina di cui all'art. 2395 c.c., riguardante le società per azioni, con i relativi principi elaborati
dalla giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione ha, con orientamento univoco, affermato
come “In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 cod. civ., il
terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di
natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in
conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza
immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia
colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre,
altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della
società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8458 del
10/04/2014; in senso conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6870 del 22/03/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
pagina 6 di 14 siano state in grado di provare la sussistenza di comportamenti dolosi o colposi dei convenuti in grado
di pregiudicare in via immediata e diretta il suo patrimonio. Da un lato, le prove testimoniali non
hanno fornito alcuna dimostrazione dell'esistenza di una preordinata volontà di ingannare la società
attrice rispetto al contratto di subappalto stipulato in data 21 maggio 2014. Al di là, invero, della
normale contrattazione e delle consuetudinarie rassicurazioni in tema di adempimento delle proprie
obbligazioni, nulla è emerso di particolarmente anomalo nel comportamento dei convenuti. I testi
indicati dalla difesa attorea non sono stati in grado di riferire precise circostanze di fatto tali da far
ritenere la sussistenza di artifizi e raggiri da parte dei convenuti finalizzati alla stipula di un contratto
al solo scopo di danneggiare la controparte nella consapevolezza dello stato di insolvenza della
[...]
Peraltro, si osserva che dai bilanci della prodotti dalla medesima CP_3 Controparte_3
società attrice emerge una situazione patrimoniale ed economica coerente con la solvibilità della
al momento della stipula del contratto di subappalto. Invero, dal 2011 al 2013 la Controparte_3
aveva visto un incremento di ricavi con la chiusura dell'esercizio in utile sia Controparte_3
nel 2012 sia nel 2013. In particolare il bilancio 2013 presentava un utile pari al triplo dell'anno
precedente, per cui al momento delle trattative intercorse all'inizio del 2014 nonché al momento della
conclusione del contratto, la aveva una rappresentazione patrimoniale ed Controparte_3
economica positiva ed in crescita. Né ritiene il Tribunale possa essere applicato al caso di specie l'art.
115 c.p.c. sul principio di non contestazione, avendo i convenuti sin dalla comparsa di costituzione e
risposta contestato la ricostruzione in fatto e diritto operata dalla società attrice. In particolare, alle
pagine 9, 10 e 11 della comparsa i convenuti hanno contestato punto per punto le allegazioni attoree
relative alle asserite dichiarazioni finalizzate all'inganno. Tenuto conto che la responsabilità ex art.
2395 c.c. (e quindi di conseguenza ex art. 2476 comma settimo c.c.) è di natura extracontrattuale, e
che quindi era onere di parte attrice provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, la domanda
di risarcimento del danno deve essere, in definitiva, respinta nei confronti di entrambi i convenuti, con
pagina 7 di 14 assorbimento – secondo il criterio della ragione più liquida – della questione relativa all'asserito
ruolo di amministratore di fatto di . CP_2
Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, posto che dovrebbe ritenersi provata la consapevolezza in capo agli appellati della situazione di difficoltà in cui versava Controparte_3
al momento della conclusione del contratto, non avendo controparte efficacemente e tempestivamente contestato le allegazioni attoree e non avendo fornito contezza delle vicende gestionali che avevano portato la società a chiudere nel 2014 con una perdita rilevante idonea a comportare il fallimento nel
2015, tenuto conto anche delle risultanze contabili in relazione ai bilanci di esercizio degli anni 2012 e
2013. Evidenzia, peraltro, la rilevanza delle prove testimoniali escusse, da cui si evincerebbe la circostanza che controparte avrebbe fornito delle informazioni consapevolmente distorte in ordine alla situazione economico - patrimoniale della società, con conseguente diritto dell'appellante al risarcimento del danno.
L'appello è infondato.
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione svolta da parte appellata, dovendosi ritenere l'appello, così come prospettato, non manifestatamente infondato, ex art. 348 bis c.p.c.. D'altro canto, l'inammissibilità di cui all'art. 348bis
c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -,
l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (v.
Cass. 14696/16).
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, la Corte ritiene, innanzitutto, non fondato il primo motivo di appello laddove viene affermato che non sia condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto le circostanze dedotte da parte appellante non oggetto di specifica contestazione e pagina 8 di 14 idonee, pertanto, a provare in capo agli appellati l'ideazione di un complessivo disegno decettivo, volto a ingenerare nell'interlocutore un “incolpevole affidamento” circa la solvibilità della società, quando invece la stessa, già nel maggio 2014, data di sottoscrizione del contratto di subappalto, si trovava in una situazione del tutto precaria. Da una mera lettura degli atti del procedimento di primo grado, infatti,
si evince chiaramente che la difesa degli odierni appellati ha contestato la ricostruzione di controparte,
eccependone anche la genericità e disconoscendone la veridicità, ribadendo analoghe contestazioni anche nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e negli atti successivi.
Si ritiene, inoltre, del tutto condivisibile la decisione dei giudici di primo grado, laddove hanno ritenuto che parte appellante non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito la prova di una condotta dolosa o colposa in capo agli amministratori, del danno subito dal terzo contraente e del nesso causale.
In particolare, in ordine alla sussistenza di un comportamento doloso, consistente in artifizi e raggiri, o,
comunque, colposo da parte degli appellati finalizzato alla stipula di un contratto al solo scopo di danneggiare la controparte nella consapevolezza dello stato di insolvenza della Controparte_3
si ritiene che non emerga tale circostanza alla luce delle testimonianze escusse nel giudizio di primo grado, così come già evidenziato nella sentenza impugnata. Invero, dalla documentazione in atti risulta,
piuttosto, un andamento di un rapporto di subappalto, in cui era l'assuntrice, da Controparte_3
parte del proprio Committente, “dei lavori di costruzione di un campo di calcetto comunale, di
parcheggi pubblici e privati, di un'autorimessa interrata, nonché dei lavori di realizzazione di un
nuovo collettore per lo smaltimento delle acque meteoriche in Comune di EI Maria (SP) alla piazza
Carniglia”, mentre la era la subappaltatrice, che si era resa disponibile ad Parte_1
assumere “l'esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento compreso il carico, il trasporto e lo
smaltimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato, nonché realizzazione delle piste di
cantiere in stabilizzato di recupero” (contratto di subappalto del 21.05.2014, allegato da parte pagina 9 di 14 appellante unitamente al fascicolo di parte del giudizio di primo grado), incarico basato su un rapporto di reciproca fiducia, non essendo stata nemmeno chiesta la presentazione di una fideiussione bancaria,
come normalmente accade nei rapporti di impresa.
Ai fini della prova di tale rapporto fiduciario, significativo è quanto affermato dal teste
[...]
: “So solo che come lavoro io ero arrivato più o meno a metà dello scavo, se fossimo andati Tes_1
avanti ce n'era più o meno altrettanto, ma il cantiere. Io ricordo Controparte_7
che vedevo e parlavo spesso con perché era lui che veniva in cantiere, e ricordo anche CP_2
un'altra persona, poteva essere quello che seguiva la parte della ragioneria o forse un ingegnere, ma
mi ricordo il nome, E loro sulle fatture non pagate dicevano “adesso, mettiamo a Persona_1
posto”: ma con dieci camion, bastano due settimane ad accumulare decine di migliaia di euro e non
me la sentivo di lasciare a case le persone che si erano preso l'impegno di venire allo scavo con me.
Ricordo che sempre , forse con quel signore , passò anche in ufficio per CP_2 Per_1
rassicurare. Mi erano sembrate persone di cui ci si poteva fidare”. Nello stesso senso rileva anche la testimonianza di impiegata di parte appellante, la quale ha affermato: “Noi in questi Testimone_2
casi chiediamo sempre delle riassicurazioni, a volte una fideiussione, una cessione del credito, ci
dissero che avevano un sacco di appalti pubblici e privati, oltre a quello di EI e quanto gli abbiamo
chiesto se magari potevano darci una fideiussione, loro ci dissero che le fatture le avrebbero saldate in
tempo e se ci fosse stato del ritardo, magari avrebbero potuto cederci il credito con la committenza;
forse la fideiussione l'abbiamo chiesta in un secondo momento. Ricordo in uno dei due incontri uno dei
signori mise telefonicamente in contatto la con una persona che poteva essere il CP_2 Parte_1
consulente, il commercialista dell'azienda, perché la assicurasse sui conti dell'azienda. Nel 2014
abbiamo fatto un primo piccolo lavoro, con delle prime fatture di importo contenuto che sono state
pagate regolarmente, mi sembra intorno a 16.000 euro complessivi. Poi nei primi mesi del 2015, fino a
metà anno, c'è stata una ripresa dei lavori e noi siamo andati avanti. Essendo lavori importanti, oltre
ai nostri mezzi, abbiamo dovuto impiegare anche dei contoterzi, che abbiamo pagato. È successo che pagina 10 di 14 fatti i lavori ed emesse le due fatture, all'incirca 85.000 euro complessivi dopo aver pagato a 60 giorni
i trasportatori, abbiamo chiesto ulteriori riassicurazioni, che ci sono state date. Forse tra una e l'altra
fattura. Ricordo a questo punto un'altra visita, mi sembra dopo l'emissione delle fatture perché si
parlava di debito, di cifre importanti;
non ricordo chi venne per loro, mi sembra che fossero in due. La
risposta fu come la prima volta, sul fatto della solidità, sul fatto dei crediti che avevano da incassare,
sul fatto della fideiussione, nel senso che avrebbe procurato in caso di ulteriori ritardi. A me avevano
fatto una buona impressione, non posso dire di no”.
Il quadro probatorio che emerge dalle concordanti dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado depone, quindi, in modo univoco non già nel senso, come preteso dall'appellante, di una articolata attività decettiva posta in essere dai due appellati al fine di convincere in ordine alla solvibilità di attraverso dichiarazioni non veritiere, ma, ben più limitatamente, Controparte_3
nel senso della accettazione da parte dell'appellante del rischio della esecuzione del subappalto, pur in assenza delle garanzie patrimoniali normalmente richieste in tali casi, sul presupposto della serietà della committenza. Tale presupposto, dunque, è ben diverso da quello illustrato dall'appellante e, nella sostanza, è indicativo della non sussistenza di un comportamento consistente in artifizi e raggiri o,
comunque, colposo da parte degli appellati finalizzato alla stipula del contratto di appalto al solo scopo di danneggiare la controparte nella consapevolezza dello stato di insolvenza della Controparte_3
[...]
Nessuna condotta dolosa o colposa in capo agli amministratori può essere, inoltre, desunta dai bilanci prodotti, non essendo, peraltro, nemmeno stato provato che essi siano stati richiesti o comunque visionati in sede di contrattazione da parte della subappaltante e che tali documenti contabili,
contenendo indicazioni non veritiere, abbiano causato l'affidamento incolpevole di quest'ultima circa la solidità economica – finanziaria della società e abbiano determinato la sua decisione di contrattare con essa. In tale ipotesi, peraltro, la stessa Cassazione chiede che il terzo, che agisca per il risarcimento pagina 11 di 14 del danno avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso,
ha l'onere di provare non solo tale falsità, ma anche, con qualsiasi mezzo, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell'inadempimento della società alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. 17794/2015).
Nel caso di specie, in realtà, come correttamente rilevato anche dai giudici di primo grado, dall'esame della situazione patrimoniale ed economica del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 della
[...]
approvato in data 24.01.2014, che rappresenta il più recente rendiconto su cui Controparte_3
controparte poteva fare affidamento ai fini della conclusione del contratto, in relazione al quale non è
stata eccepita la falsità, non emergono criticità particolari volte a far presumere una situazione di insolvenza della società, essendo presente un utile rilevante e migliorativo rispetto a quello dell'anno precedente. Significativo è anche quanto emerge dalla premessa alla nota integrativa, per la quale non è
stata contestata la veridicità, laddove si legge: “L'attività di costruzioni edili per conto terzi, che a fine
2012 è andata ad affiancarsi a quella storica iniziata nel 1999 di costruzione in conto proprio,
nell'esercizio in esame si è ulteriormente potenziata pervenendo a un valore della produzione di Euro
5.625.702,00 di cui Euro 4.444.153 costituiti da ricavi, Euro 1.118.919 di variazione lavori in corso su
ordinazione, infrannuali, ultrannuali e in proprio ed Euro 2.630 da proventi diversi. L'esercizio chiude
con un utile ante imposte di 205.484 e un utile netto di Euro 93.033. Il patrimonio netto che al
31.12.2013 ammontava a Euro 124.888 si è incrementato nel corso dell'esercizio 2013 della somma di
Euro 900.000 per effetto della delibera assembleare del 22.04.2013 mediante la quale il socio nonché
legale rappresentate della società ha rinunciato alla restituzione di detto importo a fronte di quanto
precedentemente versato nelle casse sociali a titolo di finanziamento infruttifero, commutandolo in
versamento in conto futuro aumento capitale. Nel corso dell'esercizio inoltre il contratto di affitto di
ramo d'azienda di cui si è fatto cenno nella nota integrativa al Bilancio al 31.12.2012 è stato risolto:
la società ha acquistato dall'impresa affittante buona parte delle attrezzature precedentemente
condotte in affitto. Così operando la società dispone attualmente di attrezzature adeguate in relazione pagina 12 di 14 agli impegni assunti e può agire in autonomia”. Non assume alcuna rilevanza, invece, il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 e approvato in data 18.06.2015, in quanto esso è ictu oculi
temporalmente non significativo ai fini dell'operazione oggetto di causa.
Nel rigetto dell'appello, in forza del quale deve essere esclusa una responsabilità ai sensi dell'art. 2476,
comma 7, c.c., che richiama l'art. 2395 c.c., è assorbita ogni contestazione in ordine alla sentenza impugnata, laddove era stata esclusa la qualifica di amministratore di fatto in capo ad CP_2
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto del valore della causa e della mancanza di istruttoria.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 9.991,00,00 per
[...] CP_2
compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese
[...]
di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni. pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8359 del 03/04/2007). Tanto premesso, ritiene il Tribunale come le prove offerte da parte attrice non