Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2206/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2206/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CERA MICHELINA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Paradisi 1/1 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ZANNONI MONIA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Roma n. 29 è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 10.06.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Reggio Emilia in [...]_1
12.02.2022.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 09.05.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) il figlio minore nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con C.F._3 collocamento paritario e residenza presso la madre;
2) l'abitazione familiare sita a Reggio Emilia in Via L. Van Beethoven n. 112/7, di proprietà esclusiva del Sig. e su cui grava un mutuo al medesimo Parte_1 intestato, rimarrà in uso esclusivo allo stesso;
3) il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma di € Parte_1 Parte_2
6.500 per il mobilio dalla stessa acquistato e che rimarrà presso la casa familiare di cui al punto 2) ad esclusiva proprietà ed utilizzo del Sig. nonché per le Parte_1 spese dell'agenzia immobiliare a suo tempo versate dalla Sig.ra in sede di Pt_2 acquisto del predetto immobile. Ad avvenuto versamento della somma su indicata - in due tranches di importo pari, la prima ad € 5000 entro il 31.03.2025, la seconda ad € 1.500 entro il 16.04.2025 - le parti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, avendo così regolato ogni rapporto economico fra di esse;
4) il minore manterrà la residenza prevalente presso la madre;
i genitori si organizzeranno di volta in volta per la gestione del figlio sulla base degli impegni lavorativi e personali propri e del minore stesso;
in caso di disaccordo fra le parti, si adotterà il seguente calendario:
- nella settimana con weekend di spettanza, il padre terrà con sé dal Per_1 mercoledì pomeriggio all'uscita dall'asilo o dalle 16 quando il bambino si trova presso la casa materna, sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo o presso la casa materna entro le ore 9, e dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo o dalle ore 16 quando il bambino si trova presso la casa materna, sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo o presso la casa materna entro le ore 9;
- nella settimana senza weekend di spettanza, il padre terrà con sè dal Per_1 mercoledì pomeriggio all'uscita dall'asilo o dalle ore 16 quando si trova presso la casa materna e lo terrà con se sino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà all'asilo o presso la casa materna entro le ore 9;
- durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà con i genitori, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre oppure dall'1 al 6 gennaio;
- la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il padre avrà diritto di tenere con sé il minore per tre giorni consecutivi da concordarsi previamente ogni anno un mese prima delle festività, alla luce delle esigenze lavorative e feriali dei genitori e di eventuali impegni extrascolastici del minore, secondo il criterio dell'alternanza;
- due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive a seconda della disponibilità di ferie del genitore e nel rispetto di eventuali impegni extrascolastici del minore. I genitori dovranno comunicarsi le rispettive ferie entro il giorno 30 del mese di aprile. In caso di disaccordo il padre deciderà negli anni pari e la madre in quelli dispari;
- eventuali ponti lavorativi (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre) saranno calendarizzati ad inizio anno concordemente tra i genitori alla luce delle esigenze lavorative e feriali degli stessi e di eventuali impegni extrascolastici del minore, secondo il criterio dell'equità e dell'alternanza;
- anche nei suddetti periodi il padre avrà cura di prelevare il minore presso l'abitazione materna ivi riportandolo il giorno ed entro l'orario stabilito salvo diverso accordo fra le parti;
5) in considerazione della gestione paritaria del figlio , i genitori Per_1 provvederanno al mantenimento diretto del figlio, dividendo le spese straordinarie relative allo stesso, individuate nel protocollo in uso all'intestato Tribunale di Reggio Emilia, nella misura del 50% ciascuno;
ciascun genitore dovrà presentare all'altro i documenti giustificativi delle spese sostenute mensilmente entro la prima settimana del mese ed il rimborso dovrà avvenire nel corso della settimana successiva;
6) i benefici fiscali, i bonus e l'assegno unico saranno percepiti da entrambi i genitori e divisi equamente fra di essi;
7) le spese e i compensi per il presente procedimento si intendono interamente compensate fra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (p.ti 1 e 2, e p.ti da 4 a 7)
- Prende atto della condizione concordata dalle parti di cui al p.to 3
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 12.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi