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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 30/11/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.512/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON
CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata lo studio dell'avv. ANTONELLI PAOLA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2025 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1 separazione personale da , proponendo contestualmente pur domanda di Controparte_1 divorzio.
Esponeva che il matrimonio, celebrato in data 09.03.1991 in Militello in Val di Catania (trascritto nel registro degli atti civili del detto comune al n. 2, Parte 1 Serie Ufficio 1) dal quale erano nati tre figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti era entrato in crisi già nell'anno 2011 tanto che i coniugi si erano separati consensualmente giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Monza in data 10.03.2011 ; che successivamente le parti avevano ripristinato il consorzio familiare, ma che nel corso degli anni la situazione era degenerata a causa degli atteggiamenti aggressivi reiteratamente posti in essere dal resistente nei confronti della moglie, che era stata vittima di vari episodi di violenza sia psicologia che fisica di particolare gravità e che poneva a fondamento della domanda di addebito che specificamente formulava.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione giudiziale tra le parti, con addebito della stessa al marito e , decorso il termine di legge, pronunciare altresì sentenza di scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, compariva all'udienza Controparte_1 che , pur non costituendosi formalmente in giudizio, aderiva alla domanda di separazione tuttavia contestando la ricostruzione in fatto operata dalla resistente in ordine alla sua responsabilità nella determinazione della crisi coniugale.
Conclusa l'udienza di comparizione la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito e chiedeva emettersi sentenza di separazione .
Autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente e dalla stessa domanda di addebito, successivamente rinunciata dalla parte .
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza non essendo state formulate domande accessorie ed essendo stata rinunciata la domanda di addebito
Come detto parte attrice nel proprio ricorso ha chiesto pronunciarsi altresì lo scioglimento del matrimonio e pertanto la causa va rimessa sul ruolo al fine di procedere all'esame di tale domanda .
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone , definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data in data 09.03.1991 in Militello in Val di Catania (trascritto nel registro degli atti civili del detto comune al n. 2, Parte 1 Serie Ufficio 1;
manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al competente ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di legge;
dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere sulla domanda di divorzio
Caltagirone 27.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA ella causa n.512/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON
CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata lo studio dell'avv. ANTONELLI PAOLA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale vista la propria sentenza resa in data odierna con la quale questo Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale tra le parti;
rilevato che con il ricorso introduttivo è stata contestualmente formulata pur domanda di scioglimento del matrimonio e che la causa va pertanto rimessa sul ruolo al fine dell'esame della stessa
P.T.M.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo e fissa a tal fine l'udienza del 10.12.2026 ; ritenuto che la prossima udienza non richiede la presenza di soggetti diversi da quelli sopra indicati e che può essere sostituita con il deposito di brevi note autorizzate;
ritenuto che l'art. 127 ter cpc prevede che “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. dispone che la suindicata udienza sia sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
dispone che il CTU nominato presterà il proprio giuramento mediante deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (secondo il modello che sarà pubblicato sul sito del Tribunale e che comunque, per semplicità, viene trascritto in calce), al cui accesso sarà sin d'ora abilitato dalla Cancelleria – entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento;
assegna alle parti termine perentorio fino alle ore 9:00 del 10.12.2026 per il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole “istanze e conclusioni” che sarebbero state formulate in una udienza con comparizione fisica;
invita, in ogni caso, le parti a depositare le note sopra indicate almeno cinque giorni prima della data di udienza per ragioni organizzative connesse alla acquisizione telematica degli atti trasmessi;
avvisa le parti che nel caso di omesso deposito delle note entro il termine perentorio di cui sopra, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4 c.p.c. e che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine assegnato o compare all'udienza verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Caltagirone 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.512/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON
CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata lo studio dell'avv. ANTONELLI PAOLA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2025 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1 separazione personale da , proponendo contestualmente pur domanda di Controparte_1 divorzio.
Esponeva che il matrimonio, celebrato in data 09.03.1991 in Militello in Val di Catania (trascritto nel registro degli atti civili del detto comune al n. 2, Parte 1 Serie Ufficio 1) dal quale erano nati tre figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti era entrato in crisi già nell'anno 2011 tanto che i coniugi si erano separati consensualmente giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Monza in data 10.03.2011 ; che successivamente le parti avevano ripristinato il consorzio familiare, ma che nel corso degli anni la situazione era degenerata a causa degli atteggiamenti aggressivi reiteratamente posti in essere dal resistente nei confronti della moglie, che era stata vittima di vari episodi di violenza sia psicologia che fisica di particolare gravità e che poneva a fondamento della domanda di addebito che specificamente formulava.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione giudiziale tra le parti, con addebito della stessa al marito e , decorso il termine di legge, pronunciare altresì sentenza di scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, compariva all'udienza Controparte_1 che , pur non costituendosi formalmente in giudizio, aderiva alla domanda di separazione tuttavia contestando la ricostruzione in fatto operata dalla resistente in ordine alla sua responsabilità nella determinazione della crisi coniugale.
Conclusa l'udienza di comparizione la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito e chiedeva emettersi sentenza di separazione .
Autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente e dalla stessa domanda di addebito, successivamente rinunciata dalla parte .
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza non essendo state formulate domande accessorie ed essendo stata rinunciata la domanda di addebito
Come detto parte attrice nel proprio ricorso ha chiesto pronunciarsi altresì lo scioglimento del matrimonio e pertanto la causa va rimessa sul ruolo al fine di procedere all'esame di tale domanda .
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone , definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data in data 09.03.1991 in Militello in Val di Catania (trascritto nel registro degli atti civili del detto comune al n. 2, Parte 1 Serie Ufficio 1;
manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al competente ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di legge;
dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere sulla domanda di divorzio
Caltagirone 27.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA ella causa n.512/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON
CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata lo studio dell'avv. ANTONELLI PAOLA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale vista la propria sentenza resa in data odierna con la quale questo Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale tra le parti;
rilevato che con il ricorso introduttivo è stata contestualmente formulata pur domanda di scioglimento del matrimonio e che la causa va pertanto rimessa sul ruolo al fine dell'esame della stessa
P.T.M.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo e fissa a tal fine l'udienza del 10.12.2026 ; ritenuto che la prossima udienza non richiede la presenza di soggetti diversi da quelli sopra indicati e che può essere sostituita con il deposito di brevi note autorizzate;
ritenuto che l'art. 127 ter cpc prevede che “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. dispone che la suindicata udienza sia sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
dispone che il CTU nominato presterà il proprio giuramento mediante deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (secondo il modello che sarà pubblicato sul sito del Tribunale e che comunque, per semplicità, viene trascritto in calce), al cui accesso sarà sin d'ora abilitato dalla Cancelleria – entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento;
assegna alle parti termine perentorio fino alle ore 9:00 del 10.12.2026 per il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole “istanze e conclusioni” che sarebbero state formulate in una udienza con comparizione fisica;
invita, in ogni caso, le parti a depositare le note sopra indicate almeno cinque giorni prima della data di udienza per ragioni organizzative connesse alla acquisizione telematica degli atti trasmessi;
avvisa le parti che nel caso di omesso deposito delle note entro il termine perentorio di cui sopra, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4 c.p.c. e che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine assegnato o compare all'udienza verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Caltagirone 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo