Articolo 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 379Articolo 381
Versione
6 maggio 1952
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Versione
12 maggio 1965
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Versione
7 gennaio 1999
Art. 380.
(( (Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali).)) ((1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorita' marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice.
2. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.))
Entrata in vigore il 7 gennaio 1999
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