Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Ordinanza collegiale 3 aprile 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Lupis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria n.-OMISSIS-, comunicata con nota n.-OMISSIS-, di conferma dell'annotazione della sospensione del Dott. -OMISSIS- dall'esercizio delle professioni sanitarie e del Provvedimento non noto, poiché non comunicato all'interessato, dell'A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria, di sospensione del trattamento economico del Dott. -OMISSIS-, in conseguenza della delibera adottata dall'O.M.C.E.O. di Reggio Calabria, oltre ogni atto connesso, conseguente, antecedente, consequenziale e comunque ostativo all'accoglimento del ricorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa AG EL UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Espone il ricorrente di essere medico chirurgo regolarmente iscritto presso l’albo tenuto dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria e di svolgere la sua attività lavorativa presso il S.U.E.M. 118 di -OMISSIS-con contratto a tempo indeterminato.
Con ricorso notificato il 29 marzo 2022 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, ha disposto la sua immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, lamentandone la illegittimità sotto i profili della violazione dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021, del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’eccesso di potere e dell’illogicità manifesta.
2. Si è costituito in giudizio l’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria, insistendo per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare.
4. All’udienza di smaltimento del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione e, con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione, rilevata la « sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per la disposta sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, non esercita alcun potere autoritativo”, ha assegnato alle parti un termine per presentare memorie vertenti su tale questione.
5. Con memoria depositata il 10 aprile 2026 l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria ha rilevato di aver eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in un giudizio avente ad oggetto analoghe questioni, proposto dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda proposta nei confronti dell’Ordine.
Tenuto conto del differente orientamento tra i due Tribunali ha rimesso al Collegio ogni valutazione circa la necessità di sollevare il conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
6. Con memoria depositata il 10 aprile 2026, il ricorrente ha rilevato che l’attività dell’Ordine, pur muovendosi in un perimetro legale predefinito dal D.L. n. 44/2021, implica l’esercizio di un potere autoritativo il cui sindacato spetta, pertanto, al giudice amministrativo.
In subordine, ha chiesto che sia disposta la compensazione delle spese tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla questione rilevata d’ufficio.
7. Osserva preliminarmente il Collegio che non sussistono i presupposti per sollevare il conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Come invero chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 21642 del 28 luglio 2025) «ai sensi dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 il conflitto in tanto può essere sollevato dal giudice successivamente adito, in quanto oltre a ricorrerne gli altri requisiti (la tempestività della riproposizione della domanda; il non superamento del termine preclusivo della prima udienza; la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite nel processo, sulla questione di giurisdizione) la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ove, invece, si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, il giudice adito successivamente, non può investire direttamente le Sezioni Unite della S.C. ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione ed è invece tenuto a statuire sulla stessa (cfr. Cass. s.u. 17/07/2018 n. 19045)».
Nel caso di specie, la domanda qui introdotta non costituisce riproposizione della stessa domanda in relazione alla quale il Tribunale di -OMISSIS-ha declinato la propria giurisdizione, come del resto è reso evidente dal fatto che il ricorso qui in esame è stato introdotto con atto notificato il 29 marzo 2022 e depositato il successivo 28 aprile, ovvero ben prima della pubblicazione della sentenza con cui il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione (sentenza n.-OMISSIS- pubblicata il 19 ottobre 2024).
Va osservato, inoltre che, mentre il giudizio definito dal Tribunale di -OMISSIS-(introdotto con ricorso depositato il 20 ottobre 2021) ha ad oggetto il « provvedimento presidenziale e successiva delibera di ratifica» con cui l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria « preso atto del provvedimento adottato dall’A.S.P. n. 5 d Reggio Calabria, ha disposto la sospensione del ricorrente dall’albo dei medici, sino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e, comunque, non oltre il 31.12.2021», il ricorso qui in esame (come chiarito, notificato il 29 marzo 2022) ha ad oggetto un provvedimento successivamente adottato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria, ovvero la delibera del Consiglio direttivo « n.-OMISSIS-, comunicata con nota n.-OMISSIS-, di conferma dell’annotazione della sospensione del Dott. -OMISSIS- dall’esercizio delle professioni sanitarie».
8. Tanto premesso, occorre evidenziare, in primo luogo, che la circostanza che il Collegio si sia pronunciato in sede cautelare, trattenendo la propria giurisdizione, non è idonea a perfezionare alcuna forma di giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, attesa la natura meramente provvisoria e interinale del provvedimento cautelare, adottato sulla base di cognizione sommaria e soggetto a fisiologico riesame nella sede di merito. Alla luce dell’art. 9 cod. proc. amm., per cui «Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio», non appare revocabile in dubbio il potere del Collegio di declinare la propria giurisdizione fino alla definizione del giudizio di primo grado, quand’anche nella fase cautelare abbia espresso, esplicitamente o implicitamente, un diverso orientamento (cfr. su fattispecie analoga T.A.R. Catania, sez. I, sentenza n. 706 del 27 febbraio 2024; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza n. 495 del 5 giugno 2023).
9. Tanto chiarito, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
9.1. Con riferimento a fattispecie analoga a quella per cui è causa le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che « appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l'adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale». In particolare, la Corte ha osservato che «Nel caso di specie, nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all’esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento - e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell’obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (D.L. n. 44 del 2021, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 76 del 2021), le quali ... stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione ... deve soltanto dare mera attuazione. (…) E', dunque, la stessa legge - all'esito del bilanciamento da essa stessa effettuato tra i diritti fondamentali implicati e, come detto, raggiunto in termini di prevalenza del diritto alla salute su quello al lavoro - ad avere assunto su di sé e regolato ogni aspetto riferibile all’attività provvedimentale e autoritativa della pubblica amministrazione incidente sul diritto risultato compresso, non lasciando ad essa margini di discrezionalità nell'esercizio del potere, affatto vincolato rispetto alla posizione di diritto soggettivo vantata dall’ U., quale esercente la libera professione sanitaria di fisioterapista» (Cass., S.U., 29 settembre 2022, n. 28429; orientamento confermato Id. 5 aprile 2023 n. 9403).
9.2. A tale pronunzia si è uniformata la successiva giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le tante: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza n. 389 del 3 febbraio 2025 e giurisprudenza ivi richiamata) e la stessa Corte Costituzionale che ha dichiarato l’inammissibilità di una questione di costituzionalità sollevata da un TAR nell’ambito di una controversia vertente sulla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria ai sensi dell’art. 4, comma 4°, del D.L n. 44 del 2021, per difetto di giurisdizione del giudice remittente «venendo in rilievo, nel giudizio principale, il diritto soggettivo a continuare a esercitare la professione sanitaria » (Corte Cost., 9 febbraio 2023 n. 16).
10. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
11. In considerazione dei diversi orientamenti registratisi in seno alla giurisprudenza amministrativa, si ravvisano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 1° aprile 2026 e 16 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
CA CE, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
AG EL UL, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AG EL UL | CA CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.