Art. 19.
Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di sanitario, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco dei sanitari che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 6 con l'indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione gia' denunziata nel gennaio di tale anno.
Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui al comma precedente, puo' essere inflitta, con decreto del Prefetto, una penalita' in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.
Tale penalita', per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalita' e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.
Contro l'applicazione di tale penalita' gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del Ministero dell'interno non e' suscettibile di alcun gravame.
La Prefettura, in base alle notizie di cui al primo comma del presente articolo, nonche' a quelle risultanti dagli atti di ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche relative all'anno precedente e li trasmette non piu' tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia tesoreria provinciale.
Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvo gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.
Durante l'anno possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.
Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi e' trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro. Gli Enti, appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.
Se i contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto, debbono comunicare alla Prefettura la differenza in piu' dovuta.
Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la Prefettura, venendone a conoscenza, dispone il recupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalita' non superiore al quinto dei contributi stessi con le norme stabilite dal terzo comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quarto comma.
I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso i sanitari iscritti alla Cassa per le quote personali.
I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo. ((Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione))
Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.
Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di sanitario, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco dei sanitari che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 6 con l'indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione gia' denunziata nel gennaio di tale anno.
Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui al comma precedente, puo' essere inflitta, con decreto del Prefetto, una penalita' in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.
Tale penalita', per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalita' e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.
Contro l'applicazione di tale penalita' gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del Ministero dell'interno non e' suscettibile di alcun gravame.
La Prefettura, in base alle notizie di cui al primo comma del presente articolo, nonche' a quelle risultanti dagli atti di ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche relative all'anno precedente e li trasmette non piu' tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia tesoreria provinciale.
Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvo gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.
Durante l'anno possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.
Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi e' trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro. Gli Enti, appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.
Se i contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto, debbono comunicare alla Prefettura la differenza in piu' dovuta.
Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la Prefettura, venendone a conoscenza, dispone il recupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalita' non superiore al quinto dei contributi stessi con le norme stabilite dal terzo comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quarto comma.
I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso i sanitari iscritti alla Cassa per le quote personali.
I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo. ((Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione))
Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.