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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1830/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente, LU CE TA HI (C.F. ), nato C.F._2
il 16/04/2002 in Brasile ed ivi residente, (C.F. Parte_2
), nato il [...] in [...] ed ivi residente, (C.F. C.F._3 Controparte_1
, nato il [...] in [...] ed ivi residente, in proprio e quale esercente, C.F._4
unitamente a , la responsabilità genitoriale sui figli minori Controparte_2
(C.F. ), nato il [...] in [...] e Persona_1 C.F._5
(C.F. ), nato il [...] in [...] ed ivi Parte_3 C.F._6
residente (con l'avv. Giovanni De Micco Padula)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 9 febbraio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche ), nato a Persona_2 Persona_3
Polignano a Mare (BA) il 13/10/1876 dai cittadini italiani e , Parte_4 Persona_4
il quale contraeva matrimonio il 24/11/1906 con . Controparte_4
1 Dall'unione della coppia, emigrata in Brasile, nasceva il 2/01/1923 , Persona_5
che il 25/11/1943 sposava , unione dalla quale nasceva il giorno 8/05/1944 CP_5 [...]
, che contraeva matrimonio il 22/07/1967 con unione dalla quale Persona_6 CP_6
nascevano (15/06/1968) e (28/04/1973). Controparte_1 Parte_1
contraeva matrimonio il giorno 8/10/2004 con Controparte_1 Controparte_2
, unione dalla quale nascevano il 12/01/2007 i due gemelli
[...] Persona_1
e . Parte_3
, nel 2001, contraeva matrimonio con Parte_1 Parte_1 Persona_7
e dalla loro unione nascevano LU CE TA HI (16/04/2002) ed
[...]
(19/09/2003). Parte_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 28 agosto 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, (in atti anche ), il quale -mai Persona_2 Persona_3
naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_7
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_5 di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi
2 dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce della circostanza testé evidenziata (debitamente rilevata dall'Amministrazione resistente), si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F. ), nata il [...] in [...] ed ivi residente, LU
[...] C.F._1
CE TA HI (C.F. ), nato il [...] in [...] ed ivi C.F._2
residente, (C.F. ), nato il [...] Parte_2 C.F._3
in Brasile ed ivi residente, (C.F. , nato il [...] in Controparte_1 C.F._4
Brasile ed ivi residente, in proprio e quale esercente, unitamente a Controparte_2
, la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F.
[...] Persona_1
), nato il [...] in [...] e (C.F. C.F._5 Parte_3
), nato il [...] in [...] ed ivi residente, così provvede: C.F._6
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 2 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1830/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente, LU CE TA HI (C.F. ), nato C.F._2
il 16/04/2002 in Brasile ed ivi residente, (C.F. Parte_2
), nato il [...] in [...] ed ivi residente, (C.F. C.F._3 Controparte_1
, nato il [...] in [...] ed ivi residente, in proprio e quale esercente, C.F._4
unitamente a , la responsabilità genitoriale sui figli minori Controparte_2
(C.F. ), nato il [...] in [...] e Persona_1 C.F._5
(C.F. ), nato il [...] in [...] ed ivi Parte_3 C.F._6
residente (con l'avv. Giovanni De Micco Padula)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 9 febbraio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche ), nato a Persona_2 Persona_3
Polignano a Mare (BA) il 13/10/1876 dai cittadini italiani e , Parte_4 Persona_4
il quale contraeva matrimonio il 24/11/1906 con . Controparte_4
1 Dall'unione della coppia, emigrata in Brasile, nasceva il 2/01/1923 , Persona_5
che il 25/11/1943 sposava , unione dalla quale nasceva il giorno 8/05/1944 CP_5 [...]
, che contraeva matrimonio il 22/07/1967 con unione dalla quale Persona_6 CP_6
nascevano (15/06/1968) e (28/04/1973). Controparte_1 Parte_1
contraeva matrimonio il giorno 8/10/2004 con Controparte_1 Controparte_2
, unione dalla quale nascevano il 12/01/2007 i due gemelli
[...] Persona_1
e . Parte_3
, nel 2001, contraeva matrimonio con Parte_1 Parte_1 Persona_7
e dalla loro unione nascevano LU CE TA HI (16/04/2002) ed
[...]
(19/09/2003). Parte_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 28 agosto 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, (in atti anche ), il quale -mai Persona_2 Persona_3
naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_7
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_5 di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi
2 dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce della circostanza testé evidenziata (debitamente rilevata dall'Amministrazione resistente), si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F. ), nata il [...] in [...] ed ivi residente, LU
[...] C.F._1
CE TA HI (C.F. ), nato il [...] in [...] ed ivi C.F._2
residente, (C.F. ), nato il [...] Parte_2 C.F._3
in Brasile ed ivi residente, (C.F. , nato il [...] in Controparte_1 C.F._4
Brasile ed ivi residente, in proprio e quale esercente, unitamente a Controparte_2
, la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F.
[...] Persona_1
), nato il [...] in [...] e (C.F. C.F._5 Parte_3
), nato il [...] in [...] ed ivi residente, così provvede: C.F._6
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 2 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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