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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.3707/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOZZANI ELENA
PARTE RICORRENTE/
E
(c.f. ). CP_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 06/03/2025 , scaduto il termine per il deposito di note scritto;
preso atto che sono state depositate note, per parte ricorrente, dall'avv. SOZZANI ELENA, il giudice pronuncia, tramite deposito, la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3707/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOZZANI ELENA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONCLUSIONI RICORRENTE
Contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie iuris et facti,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia così giudicare:
1)-Condannare a pagare alla per l'attività Controparte_1 Parte_1 professionale prestata la somma e di € 13.016,86 (IVA e cassa compresi) al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori dal giorno della diffida dell'Avv. Sozzani del 05.12.23 al saldo.
2)-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
3)-In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli in premessa di fatto e diritto ai punti 1-2-3-4-5-6 da intendersi capitolati anteposte le parole “vero che”, indicandosi a teste la sig.ra residente in [...]. Testimone_1
FATTO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la premesso di aver Parte_1
prestato attività professionale di consulenza fiscale, contabile, elaborazione bilanci infrannuali e di fine anno, dichiarazione dei redditi, liquidazioni periodiche iva trimestrali su commissione dell' CP_1
che erano state emesse plurime note di acconto;
che la attività in favore della società terminava in data 30.11.23, senza alcuna contestazione;
che residuava in suo favore un credito di € 13.016,86;
che la società aveva proposto, con missiva a mezzo pec, un rientro di € 500,00 mensili a partire dal
15.02.24 dicendo di non avere la disponibilità di una somma maggiore;
che era stata conseguentemente redatta scrittura privata con le condizioni richieste dalla CP_1
[...
ma nessuna rata del piano di rientro è stata pagata nonostante i solleciti;
tutto quanto ciò premesso conviene in giudizio la instando per la condanna della Controparte_1
stessa al pagamento, per l'attività professionale prestata, della somma di € 13.016,86 (IVA e cassa compresi) al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori dal giorno della diffida dell'Avv.
Sozzani del 05.12.23 al saldo.
Nel giudizio così incardinato nessuno si costituiva per la società convneuta che veniva dichiarata contumace.
Alla udienza del 4.3.2025, tenutasi in modalità trattazione scritta, il giudice, dava lettura della decisione, attraverso il deposito della sentenza.
***
All'esito dell'istruttoria, documentale, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Dalla documentazione dimessa emerge che la parte ricorrente, associazione di commercialisti, ha espletato attività di tipo contabile in favore della società convenuta.
Non vi è contratto in atti, ma vi sono 4 note pro forma con indicata la attività espletata. La società ha inviato, inoltre, a mezzo posta certificata, in data 30.1.2024, proposta di CP_1
pagamento i quanto dovuto con versamento dlel'importo di € 500 mensili, pagamento peraltro mai eseguito, così come non risulta firmato l'accordo proposto dalla associazione ricorrente di pagamento dilazionato.
Atteso il riconoscimento del debito, la domanda va quindi accolta, con condanna della convenuta alla rifusione dlel'importo richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria ed applicazione dei compensi minimi, considerata la non complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata, condanna a pagare alla Controparte_1
Commercialisti associati l'importo di € 13.016,86 (IVA e cassa compresi) al lordo Parte_1 della ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori dal giorno della diffida, 05.12.23, al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 1.700,00 per onorari, oltre rimborso spese gen. al
15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOZZANI ELENA
PARTE RICORRENTE/
E
(c.f. ). CP_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 06/03/2025 , scaduto il termine per il deposito di note scritto;
preso atto che sono state depositate note, per parte ricorrente, dall'avv. SOZZANI ELENA, il giudice pronuncia, tramite deposito, la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3707/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOZZANI ELENA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONCLUSIONI RICORRENTE
Contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie iuris et facti,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia così giudicare:
1)-Condannare a pagare alla per l'attività Controparte_1 Parte_1 professionale prestata la somma e di € 13.016,86 (IVA e cassa compresi) al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori dal giorno della diffida dell'Avv. Sozzani del 05.12.23 al saldo.
2)-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
3)-In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli in premessa di fatto e diritto ai punti 1-2-3-4-5-6 da intendersi capitolati anteposte le parole “vero che”, indicandosi a teste la sig.ra residente in [...]. Testimone_1
FATTO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la premesso di aver Parte_1
prestato attività professionale di consulenza fiscale, contabile, elaborazione bilanci infrannuali e di fine anno, dichiarazione dei redditi, liquidazioni periodiche iva trimestrali su commissione dell' CP_1
che erano state emesse plurime note di acconto;
che la attività in favore della società terminava in data 30.11.23, senza alcuna contestazione;
che residuava in suo favore un credito di € 13.016,86;
che la società aveva proposto, con missiva a mezzo pec, un rientro di € 500,00 mensili a partire dal
15.02.24 dicendo di non avere la disponibilità di una somma maggiore;
che era stata conseguentemente redatta scrittura privata con le condizioni richieste dalla CP_1
[...
ma nessuna rata del piano di rientro è stata pagata nonostante i solleciti;
tutto quanto ciò premesso conviene in giudizio la instando per la condanna della Controparte_1
stessa al pagamento, per l'attività professionale prestata, della somma di € 13.016,86 (IVA e cassa compresi) al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori dal giorno della diffida dell'Avv.
Sozzani del 05.12.23 al saldo.
Nel giudizio così incardinato nessuno si costituiva per la società convneuta che veniva dichiarata contumace.
Alla udienza del 4.3.2025, tenutasi in modalità trattazione scritta, il giudice, dava lettura della decisione, attraverso il deposito della sentenza.
***
All'esito dell'istruttoria, documentale, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Dalla documentazione dimessa emerge che la parte ricorrente, associazione di commercialisti, ha espletato attività di tipo contabile in favore della società convenuta.
Non vi è contratto in atti, ma vi sono 4 note pro forma con indicata la attività espletata. La società ha inviato, inoltre, a mezzo posta certificata, in data 30.1.2024, proposta di CP_1
pagamento i quanto dovuto con versamento dlel'importo di € 500 mensili, pagamento peraltro mai eseguito, così come non risulta firmato l'accordo proposto dalla associazione ricorrente di pagamento dilazionato.
Atteso il riconoscimento del debito, la domanda va quindi accolta, con condanna della convenuta alla rifusione dlel'importo richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria ed applicazione dei compensi minimi, considerata la non complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata, condanna a pagare alla Controparte_1
Commercialisti associati l'importo di € 13.016,86 (IVA e cassa compresi) al lordo Parte_1 della ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori dal giorno della diffida, 05.12.23, al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 1.700,00 per onorari, oltre rimborso spese gen. al
15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Simona Caterbi