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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 549/2024 R.G./F avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
(c.f. ) residente in Ivrea, corso Nigra, 38, elettivamente domiciliato in Ivrea, via C.F._1
P.Baratono n. 3 nello studio dell'avv. Patricia Proschwitz Cester (c.f. che lo rappresenta e C.F._2 difende per delega in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]
Pasquere 15, rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Tullia DALMASSO (C.F.
- P.E.C. , del Foro di Ivrea, ed elettivamente C.F._4 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Ivrea (TO), Corso C. Nigra n. 1/A
PARTE CONVENUTA Collegio delli 21.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Pronuncia parziale divorzile con rimessione in istruttoria Per il PM: V ° Il Pubblico Ministero si pronunci la richiesta sentenza parziale - 04/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le Parti hanno contratto matrimonio concordatario il 22.3.1997 in Alessano, con atto tracritto nei registri del Comune al n. 2 Parte II Serie A anno 1997. Dal matrimonio sono nati tre figli maggiorenni, non autonomi: , nato a [...] il [...], nato a [...] il [...]; , nato a [...] Persona_1 Per_2 Per_3 il 29.10.2005. Separati con sentenza parziale di separazione emessa dal Tribunale di Ivrea n. 388/2019 pubblicata in data 439/2017, passata in giudicato in data 5.7.2019. Con ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche, con adozione di statuizioni economiche. Si è costituita parte resistente controdeducendo in ordine alle richieste attoree e le parti han chiesto emettersi sentenza parziale sul vincolo.
pagina 1 di 2 * * * La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato, e deve poi osservarsi come la domanda sia stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta delle parti di cessazione effetti civili del matrimonio. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa avanti al GR per la prosecuzione del giudizio ex art 473 bis. 22 uc cpc. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 3 L 898/1970 e l'art. 473 bis 22 cpc Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori Parte_1
e trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Alessano di provvedere alle incombenze di legge. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.2.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA Il GIUDICE REL. Dott. Alberto BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 549/2024 R.G./F avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
(c.f. ) residente in Ivrea, corso Nigra, 38, elettivamente domiciliato in Ivrea, via C.F._1
P.Baratono n. 3 nello studio dell'avv. Patricia Proschwitz Cester (c.f. che lo rappresenta e C.F._2 difende per delega in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]
Pasquere 15, rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Tullia DALMASSO (C.F.
- P.E.C. , del Foro di Ivrea, ed elettivamente C.F._4 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Ivrea (TO), Corso C. Nigra n. 1/A
PARTE CONVENUTA Collegio delli 21.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Pronuncia parziale divorzile con rimessione in istruttoria Per il PM: V ° Il Pubblico Ministero si pronunci la richiesta sentenza parziale - 04/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le Parti hanno contratto matrimonio concordatario il 22.3.1997 in Alessano, con atto tracritto nei registri del Comune al n. 2 Parte II Serie A anno 1997. Dal matrimonio sono nati tre figli maggiorenni, non autonomi: , nato a [...] il [...], nato a [...] il [...]; , nato a [...] Persona_1 Per_2 Per_3 il 29.10.2005. Separati con sentenza parziale di separazione emessa dal Tribunale di Ivrea n. 388/2019 pubblicata in data 439/2017, passata in giudicato in data 5.7.2019. Con ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche, con adozione di statuizioni economiche. Si è costituita parte resistente controdeducendo in ordine alle richieste attoree e le parti han chiesto emettersi sentenza parziale sul vincolo.
pagina 1 di 2 * * * La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato, e deve poi osservarsi come la domanda sia stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta delle parti di cessazione effetti civili del matrimonio. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa avanti al GR per la prosecuzione del giudizio ex art 473 bis. 22 uc cpc. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 3 L 898/1970 e l'art. 473 bis 22 cpc Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori Parte_1
e trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Alessano di provvedere alle incombenze di legge. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.2.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA Il GIUDICE REL. Dott. Alberto BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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