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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/12/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini - presidente
- dott. Beniamino Margiotta - giudice relatore
- dott.ssa Gersa Gerbi - giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento RG 2023/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AU BO e dall'avv. Enrico Tiziani, elettivamente domiciliata presso i difensori in Feltre, come da procura in atti e
c.f. , rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Mauro Gasperin, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Sedico, come da procura in atti.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da nota congiunta depositata in data 9 ottobre 2025 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento in data 4 dicembre 2025; pagina 1 di 5 - FATTO E DIRITTO-
Con ricorso depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 9 dicembre 2023, proponeva ricorso nei confronti di Parte_1 per la regolamentazione della responsabilità genitoriale Parte_2 con riguardo alla figlia minore nata a [...] il 25 PEona_1 dicembre 2020.
Con decreto del 18 dicembre 2023, il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti al 11 aprile 2024.
Si costituiva con memoria depositata in data 25 marzo 2024 Parte_2
[...]
Seguivano alcuni rinvii del procedimento.
In data 9 ottobre 2025, ed in vista dell'udienza celebrata in data 23 ottobre 2025 con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti dimettevano una nota scritta contenente le conclusioni congiunte.
In data 4 dicembre 2025 il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti e della figlia minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, dispone che i rapporti tra le parti nei confronti della figlia siano disciplinati dagli PEona_1 accordi dai genitori medesimi raggiunti, come contenuti nelle note di trattazione scritta dimesse in data 9 ottobre 2025 ed in vista dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. celebrata in data 23 ottobre 2025, e che qui di seguito si trascrivono:
1) AFFIDAMENTO: Affidare la figlia minore in modo condiviso ad PEona_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole manterrà la residenza abituale presso l'abitazione della madre presso cui sarà, comunque, prevalentemente collocata. Le decisioni di maggiore interesse per la minore saranno prese così come previsto dall'art. 337 pagina 2 di 5 quater co. 3 c.c.
2) DIRITTI DI VISITA IN FAVORE DELLA MINORE: A) Il padre potrà tenere con sé la figlia a week-end alternati dal venerdì pomeriggio quando andrà a prendere la minore PE a scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà. Nelle medesime settimane starà con il papà anche un ulteriore giorno a settimana – individuato indicativamente nella giornata del mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti – quando andrà a prendere la figlia presso l'istituto scolastico frequentato e la riaccompagnerà la mattina seguente. Gli altri giorni della
PE
PE settimana starà con la sig.ra B) Nelle altre due settimane del mese, invece, Pt_1 starà con la mamma dal lunedì al mercoledì mattina quando la porterà presso l'istituto scolastico frequentato. Il padre andrà a prendere la minore al termine della scuola e la terrà con sé quindi dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
PE Dal venerdì pomeriggio e per tutto il week – end di queste settimane starà quindi con la
PE sig.ra C) I rispettivi compleanni e festa mamma / papà verranno trascorsi da Pt_1
PE con ognuno dei rispettivi genitori. Il compleanno di ad anni alterni sarà con ognuno dei genitori, laddove non vi fosse la possibilità di organizzare la festa assieme. In detto caso, la minore trascorrerà mezza giornata con il padre (pranzo) e l'altra metà con la mamma (cena) ad anni alterni – salvo diverso accordo tra le parti. Con riferimento al periodo natalizio ciascun PE genitore potrà tenere con sé per 7 giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale rispetto all'altro genitore. Vacanze pasquali, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, sempre ad anni alternati. Vacanze estive 15 giorni a testa consecutivi o non consecutivi, a discrezione del genitore. Le vacanze ed eventuali spostamenti / viaggi dovranno essere preventivamente comunicati e concordati entro il mese di aprile (per l'estate) e settembre (per l'inverno) di ogni anno in modo da non esserci "accavallamenti". Ciò in linea di massima ed ovviamente salvo diversi accordi che potranno liberamente intercorrere tra le parti a seconda delle rispettive esigenze. Resta comunque fermo, in ogni caso, l'impegno di ciascun genitore a rendersi reperibile e a dare informazioni sul luogo ove si trovano i figli, lasciando sempre il proprio recapito telefonico e impegnandosi a consentire all'altro il colloquio PE telefonico e le visite ove possibile. Le modalità di visita e di permanenza di presso ciascuno pagina 3 di 5 dei due genitori potranno essere modificate di comune accordo dai medesimi, i quali terranno in considerazione prioritariamente l'esigenza di favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti;
il diritto/dovere di visita e la permanenza della minore presso ciascun genitore verrà esercitato tenendo in considerazione i preminenti interessi e la volontà della stessa e gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO IN FAVORE DI
ZOE BIANCHETTO: il sig. verserà entro il giorno 15 di ogni mese alla sig.ra Parte_2
la somma di € 180,00 (euro centottanta/00) a titolo di mantenimento per la Parte_1
PE figlia - somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - fino all'indipendenza economica della stessa. Tale contributo è stato determinato in base alle capacità reddituali dei coniugi, dei tempi di permanenza dei figli presso la madre ed il padre e della valenza anche economica dei compiti di cura che verranno dai genitori assunti.
4) SPESE STRAORDINARIE: per quanto riguarda invece le spese straordinarie sostenute in favore della minore (a titolo esemplificativo baby sitter, visite mediche specialistiche, scuola materna, spese di mensa scolastica, libri scolastici e visite scolastiche di istruzione, ripetizioni, grest estivi, scuole private, sport, trasporto per la scuola, acquisti di smartphone/tablet e pc non consegnati come regalo personale), esse saranno divise tra i genitori nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre, mediante versamento entro 15 giorni a favore della
Parte che le ha anticipate e a seguito di esibizione di 'pezza giustificativa'. Quanto alla ulteriore identificazione delle stesse, alle modalità di loro rimborso, alla loro deducibilità, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Belluno che le parti dichiarano di aver previamente visionato e di conoscere (“Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” sottoscritto dal Tribunale di Belluno e dall'Ordine degli Avvocati di Belluno in collaborazione con le Associazioni familiariste AF , Camera Civile e C.P.O. in data CP_1 CP_2 CP_3
21.10.2021). Se libri scolastici, grestestivi ed altre spese sostenute in favore della figlia dovessero essere rimborsate dall'azienda presso cui lavora un genitore, non verrà richiesto alcun rimborso se non per la eventuale quota residua a carico dei genitori. pagina 4 di 5 5) BENEFICI FISCALI: tutti i benefici fiscali e le provvidenze previste per i figli siano da considerarsi interamente a favore della sig.ra , in particolare l'assegno unico, Parte_1 come parimenti le detrazioni e/o deduzioni fiscali e previdenziali anche ai fini IRPEF.
6) I genitori, in ogni caso, si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
disporre che gli stessi si impegnino, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Le parti rinunciano altresì agli ulteriori scritti difensivi e chiedono che le spese vengano dichiarate compensate tra le parti
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Sandini
L'Estensore dott. Beniamino Margiotta
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini - presidente
- dott. Beniamino Margiotta - giudice relatore
- dott.ssa Gersa Gerbi - giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento RG 2023/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AU BO e dall'avv. Enrico Tiziani, elettivamente domiciliata presso i difensori in Feltre, come da procura in atti e
c.f. , rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Mauro Gasperin, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Sedico, come da procura in atti.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da nota congiunta depositata in data 9 ottobre 2025 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento in data 4 dicembre 2025; pagina 1 di 5 - FATTO E DIRITTO-
Con ricorso depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 9 dicembre 2023, proponeva ricorso nei confronti di Parte_1 per la regolamentazione della responsabilità genitoriale Parte_2 con riguardo alla figlia minore nata a [...] il 25 PEona_1 dicembre 2020.
Con decreto del 18 dicembre 2023, il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti al 11 aprile 2024.
Si costituiva con memoria depositata in data 25 marzo 2024 Parte_2
[...]
Seguivano alcuni rinvii del procedimento.
In data 9 ottobre 2025, ed in vista dell'udienza celebrata in data 23 ottobre 2025 con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti dimettevano una nota scritta contenente le conclusioni congiunte.
In data 4 dicembre 2025 il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti e della figlia minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, dispone che i rapporti tra le parti nei confronti della figlia siano disciplinati dagli PEona_1 accordi dai genitori medesimi raggiunti, come contenuti nelle note di trattazione scritta dimesse in data 9 ottobre 2025 ed in vista dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. celebrata in data 23 ottobre 2025, e che qui di seguito si trascrivono:
1) AFFIDAMENTO: Affidare la figlia minore in modo condiviso ad PEona_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole manterrà la residenza abituale presso l'abitazione della madre presso cui sarà, comunque, prevalentemente collocata. Le decisioni di maggiore interesse per la minore saranno prese così come previsto dall'art. 337 pagina 2 di 5 quater co. 3 c.c.
2) DIRITTI DI VISITA IN FAVORE DELLA MINORE: A) Il padre potrà tenere con sé la figlia a week-end alternati dal venerdì pomeriggio quando andrà a prendere la minore PE a scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà. Nelle medesime settimane starà con il papà anche un ulteriore giorno a settimana – individuato indicativamente nella giornata del mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti – quando andrà a prendere la figlia presso l'istituto scolastico frequentato e la riaccompagnerà la mattina seguente. Gli altri giorni della
PE
PE settimana starà con la sig.ra B) Nelle altre due settimane del mese, invece, Pt_1 starà con la mamma dal lunedì al mercoledì mattina quando la porterà presso l'istituto scolastico frequentato. Il padre andrà a prendere la minore al termine della scuola e la terrà con sé quindi dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
PE Dal venerdì pomeriggio e per tutto il week – end di queste settimane starà quindi con la
PE sig.ra C) I rispettivi compleanni e festa mamma / papà verranno trascorsi da Pt_1
PE con ognuno dei rispettivi genitori. Il compleanno di ad anni alterni sarà con ognuno dei genitori, laddove non vi fosse la possibilità di organizzare la festa assieme. In detto caso, la minore trascorrerà mezza giornata con il padre (pranzo) e l'altra metà con la mamma (cena) ad anni alterni – salvo diverso accordo tra le parti. Con riferimento al periodo natalizio ciascun PE genitore potrà tenere con sé per 7 giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale rispetto all'altro genitore. Vacanze pasquali, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, sempre ad anni alternati. Vacanze estive 15 giorni a testa consecutivi o non consecutivi, a discrezione del genitore. Le vacanze ed eventuali spostamenti / viaggi dovranno essere preventivamente comunicati e concordati entro il mese di aprile (per l'estate) e settembre (per l'inverno) di ogni anno in modo da non esserci "accavallamenti". Ciò in linea di massima ed ovviamente salvo diversi accordi che potranno liberamente intercorrere tra le parti a seconda delle rispettive esigenze. Resta comunque fermo, in ogni caso, l'impegno di ciascun genitore a rendersi reperibile e a dare informazioni sul luogo ove si trovano i figli, lasciando sempre il proprio recapito telefonico e impegnandosi a consentire all'altro il colloquio PE telefonico e le visite ove possibile. Le modalità di visita e di permanenza di presso ciascuno pagina 3 di 5 dei due genitori potranno essere modificate di comune accordo dai medesimi, i quali terranno in considerazione prioritariamente l'esigenza di favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti;
il diritto/dovere di visita e la permanenza della minore presso ciascun genitore verrà esercitato tenendo in considerazione i preminenti interessi e la volontà della stessa e gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO IN FAVORE DI
ZOE BIANCHETTO: il sig. verserà entro il giorno 15 di ogni mese alla sig.ra Parte_2
la somma di € 180,00 (euro centottanta/00) a titolo di mantenimento per la Parte_1
PE figlia - somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - fino all'indipendenza economica della stessa. Tale contributo è stato determinato in base alle capacità reddituali dei coniugi, dei tempi di permanenza dei figli presso la madre ed il padre e della valenza anche economica dei compiti di cura che verranno dai genitori assunti.
4) SPESE STRAORDINARIE: per quanto riguarda invece le spese straordinarie sostenute in favore della minore (a titolo esemplificativo baby sitter, visite mediche specialistiche, scuola materna, spese di mensa scolastica, libri scolastici e visite scolastiche di istruzione, ripetizioni, grest estivi, scuole private, sport, trasporto per la scuola, acquisti di smartphone/tablet e pc non consegnati come regalo personale), esse saranno divise tra i genitori nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre, mediante versamento entro 15 giorni a favore della
Parte che le ha anticipate e a seguito di esibizione di 'pezza giustificativa'. Quanto alla ulteriore identificazione delle stesse, alle modalità di loro rimborso, alla loro deducibilità, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Belluno che le parti dichiarano di aver previamente visionato e di conoscere (“Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” sottoscritto dal Tribunale di Belluno e dall'Ordine degli Avvocati di Belluno in collaborazione con le Associazioni familiariste AF , Camera Civile e C.P.O. in data CP_1 CP_2 CP_3
21.10.2021). Se libri scolastici, grestestivi ed altre spese sostenute in favore della figlia dovessero essere rimborsate dall'azienda presso cui lavora un genitore, non verrà richiesto alcun rimborso se non per la eventuale quota residua a carico dei genitori. pagina 4 di 5 5) BENEFICI FISCALI: tutti i benefici fiscali e le provvidenze previste per i figli siano da considerarsi interamente a favore della sig.ra , in particolare l'assegno unico, Parte_1 come parimenti le detrazioni e/o deduzioni fiscali e previdenziali anche ai fini IRPEF.
6) I genitori, in ogni caso, si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
disporre che gli stessi si impegnino, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Le parti rinunciano altresì agli ulteriori scritti difensivi e chiedono che le spese vengano dichiarate compensate tra le parti
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Sandini
L'Estensore dott. Beniamino Margiotta
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