Trib. Belluno, sentenza 22/12/2025, n. 301
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Accordi congiunti genitori

    Il Tribunale ha ritenuto le condizioni pattuite conformi all'interesse materiale e morale delle parti e della figlia minore e pertanto le ha integralmente accolte.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre e collocazione prevalente presso la stessa.

  • Accolto
    Diritto di visita padre

    Il Tribunale ha accolto gli accordi raggiunti dalle parti in merito ai diritti di visita del padre, stabilendo specifiche modalità e periodi.

  • Accolto
    Contributo mantenimento figlio

    Il Tribunale ha disposto che il padre versi un contributo mensile per il mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente, basato sulle capacità reddituali e sui tempi di permanenza.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Il Tribunale ha stabilito che le spese straordinarie siano divise al 50% tra padre e madre, con rimborso entro 15 giorni a seguito di esibizione di giustificativi, facendo riferimento al Protocollo del Tribunale di Belluno.

  • Accolto
    Attribuzione benefici fiscali

    Il Tribunale ha disposto che tutti i benefici fiscali, comprese detrazioni e deduzioni, siano a favore della madre.

  • Accolto
    Impegno al rispetto reciproco

    Il Tribunale ha disposto che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e serena comunicazione, evitando giudizi lesivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Belluno, sentenza 22/12/2025, n. 301
    Giurisdizione : Trib. Belluno
    Numero : 301
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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