TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13/03/2025 N. 14553 /2024 R.G.
CECILIA Parte_1
- RICORRENTE -
contro
, Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato,
dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
2) per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento – in favore della ricorrente – di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 11 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
3) condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
4) fissa termine di giorni 15 per il deposito della motivazione.
Milano, 13/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13/03/2025 N. 14553 /2024 R.G.
CECILIA Parte_1
- RICORRENTE -
contro
, Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato,
dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
2) per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento – in favore della ricorrente – di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 11 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
3) condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
4) fissa termine di giorni 15 per il deposito della motivazione.
Milano, 13/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni