Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2314/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2314/2021 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 12 marzo 2025 E' presente l'Avv. Giovanni Solimene per delega degli avvocati Manuela Malavasi e Roberto Perrone il quale si riporta a tutti gli atti e documenti nonchè alle note conclusive da ultimo depositate. Ribadisce, in particolare: (i) l'infondatezza dell'avversa censura di usurarietà dei Finanziamenti, formulata in maniera generica e sprovvista del minimo fondamento giuridico;
(ii) la genericità e apoditticità dell'avversa censura di difformità tra il TAEG pattuito per i due Finanziamenti e quello effettivamente applicato, giacché i TAEG di entrambi i Finanziamenti sono stati calcolati nel rispetto della disciplina vigente, tenendo conto di tutti i costi a tal fine necessari. Quanto al contratto di Linea di credito revolving, ribadisce: (i) l'infondatezza dell'avversa censura di nullità, giacché il contratto è stato pacificamente redatto in forma scritta e collocato da agente autorizzato e iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;
(ii) la genericità e apoditticità dell'avversa censura di anatocismo, posto che, da un lato, controparte non specifica mai quando e in che termini sarebbe stata operata la capitalizzazione degli interessi, né quale sarebbe la clausola che, all'interno del contratto, legittimerebbe tale pratica, dall'altro, in punto di usura, omette ogni specifico riferimento alla misura del tasso contestato e neppure individua il Tasso Soglia che sarebbe stato superato. Pertanto, insiste nel rigetto dell'istanza avversaria di CTU contabile (reiterata anche nelle note conclusive avversarie), già espressamente rigettata dal giudicante con ordinanza del 21 aprile 2022. Infine, si oppone a tutto quanto ex adverso esposto, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni o allegazioni. Chiede che la causa venga decisa con integrale rigetto delle avverse domande, insistendo nell'accoglimento della proposta domanda riconvenzionale di pagamento del saldo scaduto della Linea di Credito Revolving. Condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali. L'avv. Rizzo per si riporta alla propria memoria difensiva ultima e ai precedenti atti e Parte_1 scritti insistendo per l'accoglimento delle proprie domande e soprattutto, in via istruttoria e con riserva di gravame, perché sia disposta la consulenza tecnica d'ufficio come articolata con la seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. e reiterata specificamente al punto 15 della memoria di conclusioni;
impugna ogni avverso assunto giacché infondato e risultando invece palesi e per tabulas tutte le doglianze dedotte in citazione. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 12 marzo 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2314/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Mutuo “ e vertente TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._1
e residente a [...], domiciliato presso l'avv. Sheila Leocricia Buccino (c.f. ), con studio a Mercogliano in Via Ramiro C.F._2
Marcone n.47, dalla quale è rappresentato e difeso, unitamente, e con poteri anche disgiunti, all'avv. Alessandro Rizzo (c.f. ), con procura rilasciata in calce all'Atto C.F._3 di citazione;
- ATTORE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
(C.F./P.I. con sede legale in Milano, Viale Fulvio Testi n. Controparte_1 P.IVA_1
280, in persona della Dott.ssa (C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4
(MB), il 23 luglio 1963, nella sua qualità di Direttore Legale e Societario della Società Agos Ducato S.p.A., munita dei necessari poteri in forza di procura del 26 novembre 2014, registrata a Milano il 17 dicembre 2014, n. 33628 Serie 1T, Notaio (N. rep. 11.536, N. Persona_1 racc. 5.946), rappresentata e difesa, con poteri disgiunti, in forza di procura alle liti congiunta alla Comparsa di costituzione e risposta mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., dagli Avv.ti Manuela Malavasi (C.F. ) e C.F._5
Roberto Perrone (C.F. ), e domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. C.F._6
Claudio Giorgio Suppa (C.F. ) in Viale V. Emanuele, 54 - 82019, C.F._7 Sant'Agata De Goti (BN);
- CONVENUTO -ATTORE IN RICONVENZIONALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della
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decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo Tribunale Parte_2 esponendo, in sintesi: di avere stipulato con tre contratti di credito personale Controparte_1
e precisamente prestito personale n.057094312, prestito personale n.057759945 e una carta di credito “Revolving” contrassegnata dal n.056094813; tenuto conto della natura degli addebiti dei corrispettivi praticati su tali rapporti, palesemente esorbitanti rispetto ai correnti valori di mercato, di aver incaricato una esperta contabile di esaminare i menzionati rapporti di credito;
di aver riscontrato che i rapporti intercorsi con fossero interessati da usura con differenziale CP_1 di mora e da divergenza tra il TAEG effettivo e il TAEG contrattualizzato, le criticità rilevate riguardavano: a) l'illegittimità dell'applicazione di interessi ritenuti usurai;
b) la determinazione dell'oggetto del contratto e l'accordo tra le parti;
c) la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede- responsabilità dell'istituto di credito;
d) la divergenza TAEG;
e) il tasso di mora non conforme alla legge antiusura;
f) l'irregolarità dei movimenti e dele condizioni finanziarie sulle carte di credito “revolving”; quanto al contratto relativo alla carta di credito cd.
“revolving”, difettava il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 T.U.B e il prodotto finanziario non era stato “venduto” in maniera diretta, ma tramite intermediari non qualificati, la consulente di parte aveva verificato che anche la carta di credito “revolving” era interessata dalla illegittima pratica anatocistica, l'applicazione di interessi su interessi aveva comportato la pratica usuraria anche con riferimento alla carta revolving, essendosi determinato sul periodo di riferimento l'addebito di un tasso d'interesse superiore al Tasso Soglia consentito dalla legge. Passando all'analisi specifica dei singoli rapporti intercorsi con la l'attore precisava che CP_1 la consulente di parte avesse rilevato le seguenti incongruenze: l'8.07.2017 egli stipulava con un contratto di prestito personale n. 057094312 con capitale finanziato pari Controparte_1 ad € 6.300,00, alle seguenti principali condizioni: TAN fisso: 6,88%; TAEG: 7,10% rate mensili 48 da 150,50 €; costi legati al finanziamento 300,00 euro per spese di assicurazione;
2,00 euro annuali per spese di invio comunicazioni;
16,00 euro di bollo;
differenziale di mora 11,12%, contestualmente, l'8.7.2017 stipulava con un contratto di carta di credito Controparte_1
“revolving” n.056094813 alle seguenti principali condizioni: TAN fisso: 16,50%; TAEG: 19,67%; rate mensili pari a 63,00 euro;
prelievo massimo giornaliero: 250,00 euro;
Fido:
2.100,00 euro;
Spesa mensile gestione pratica: 1,25 euro, Commissione prelievo ATM/Banca: 4% sull'importo prelevato, il 3.11.2017, stipulava con un contratto di prestito personale n. CP_1 057759945 con capitale finanziato pari a € 20.743,00 alle seguenti principali condizioni: TAN fisso: 9,04%; TAEG: 10,03%; rate mensili 120 da 267,00 €; costi legati al finanziamento: 312,00 euro per spese di istruttoria;
2,00 mensili per gestione incasso rata, 2,00 euro annuali per spese invio comunicazioni;
16,00 euro di bollo;
differenziale di mora: 8,96%, prima della pubblicazione del decreto del MEF del 3.2.2011, il taeg si calcolava seguendo le stesse indicazioni individuate dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEG, quindi inserendo tutte le voci di costo di seguito riportate;
il contratto di prestito personale n.057094312 prevedeva un capitale mutuato di €6.300,00 e TAN 6,88%, tenuto conto di tutte le spese collegate al credito, commisurate alla durata del contratto, si ricavava che il TEG calcolato risultava maggiore del
Tasso soglia usura per il periodo di riferimento, pari a 16,9125% (Crediti Personali) pertanto si riscontrava il vizio dell'usura, considerando anche il costo della mora, il finanziamento risultava viziato da usura e divergenza, si riscontrava anche una divergenza tra tasso contrattualizzato ed il tasso effettivamente applicato;
quanto al contratto di carta di credito “revolving” n. 056094813, le spese di bollo non erano dovute perché l'importo della rata era inferiore al 77,47 euro (rata 63,00 come da contratto), non erano dovuti interessi perché la carta “revolving” superava il tasso soglia di riferimento per il trimestre relativo alla sottoscrizione, ai sensi della legge 108/96; quanto al contratto di prestito personale n. 057759945, esso prevedeva un capitale mutuato di €
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20.734,00 ad un TAN del 9,04%, anche in tal caso il TEG calcolato risultava maggiore del Tasso soglia usura per il periodo di riferimento, pari a 16,7875% (Crediti Personali) pertanto si riscontrava il vizio dell'usura, considerando anche il costo della mora, il finanziamento risultava viziato da usura e divergenza, si riscontrava anche una divergenza tra tasso contrattualizzato ed il tasso effettivamente applicato;
in conclusione, per i due contratti di finanziamento, per la divergenza, spettava una ripetizione di €906,67 per il contratto di prestito personale n.057094312 e di €5.314,57 per il contratto di prestito personale n.057759945, per i due contratti di finanziamento, per l'usura, la somma da rimborsare era pari a € 906,67 per il contratto di prestito personale n.057094312 e ad €5.314,57 per il contratto di prestito personale n.057759945, per il contratto di carta di credito “revolving” n.056094813, a seguito di analisi delle spese sostenute e non dovute, spettava una ripetizione di €803,86, egli intendeva dunque richiedere la restituzione, in conseguenza dell'applicazione di un tasso superiore al tasso soglia ai sensi della legge 108/96, degli interessi corrisposti pari ad € 6.221,24, in subordine, quale conseguenza dell'applicazione di un TAEG superiore al TAEG contrattualizzato, egli richiedeva la restituzione delle somme indebitamente corrisposte pari ad €6.221,24, quale differenza risultante dagli interessi corrisposti e quelli effettivi che egli avrebbe dovuto pagare in applicazione del tasso bot, infine, spettava la restituzione dell'importo di € 803,86 quali somme non dovute ed addebitate con riferimento alla carta revolving. L'attore concludeva chiedendo “a) accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità dei contratti intercorsi e descritti in premessa, per le ragioni espresse in citazione ed indicate nella perizia di parte a firma della dott.ssa qui da intendersi richiamate;
Persona_2
b) accertare e dichiarare che i contratti indicati in premessa risultano viziati da divergenza tra il tasso contrattualizzato e quello effettivamente applicato;
c) accertare e dichiarare la nullità delle clausole dedotte nei contratti indicati in premessa e, di conseguenza, ordinare la restituzione all'attore di tutti gli interessi e le spese corrisposte e non dovute per effetto dell'usura e della divergenza tra le condizioni contrattualizzate e quelle effettivamente applicate;
d) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma che sarà ritenuta dovuta, come accertata dalla dott.ssa o comunque come quantificata in corso di causa a mezzo di consulenza Per_2 tecnica d'ufficio; e) per l'effetto, condannare la banca al pagamento del risarcimento del danno derivante dalla violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede oltre che per la violazione delle norme indicate in premessa, nella misura che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio o, in subordine, in caso di impossibilità alla prova dell'ammontare del danno, da quantificarsi in via equitativa;
f) condannare inoltre la banca al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme ritenute dovute;
g) con vittoria di spese.”. Si costituiva in giudizio, a mezzo di apposita Comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 16/09/2021, la in sintesi eccependo Controparte_1 l'erroneità dell'avversa pretesa di procedere al calcolo di un TEG comprensivo degli interessi di mora, evidenziando l'inattendibilità di tutte le ipotesi di calcolo ex adverso prospettate, contestate integralmente unitamente alla valenza probatoria dell'intera perizia prodotta, evidenziando come la ricostruzione avversaria risultasse sprovvista di fondamento giuridico, risultando errato il tentativo di procedere al calcolo di un TEG comprensivo degli interessi di mora e della commissione di estinzione anticipata, non trovando fondamento nelle Istruzioni emanate da Banca d'Italia per il calcolo del TEGM né, tantomeno, nella nozione di tasso usurario di cui all'art. 644, co. 4 c.p.. La parte convenuta procedeva ad analitico esame dei rapporti oggetto di causa. Inoltre, dichiarava di voler agire, in via riconvenzionale, per il pagamento del saldo scaduto della linea di credito, pari ad Euro 1.315,56, oltre successivi interessi dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (29 luglio 2021), trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, provato dalla produzione del contratto azionato, della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e dagli estratti conto integrali del rapporto.
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La parte convenuta concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: nel merito − in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
− in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di cre-dito revolving oggetto di causa n. 056094813 e l'esistenza del credito dal mede-simo derivante e, per l'effetto, condannare il Sig. al paga-mento ad della somma di Euro 1.315,56 Parte_2 Controparte_1 oltre successivi interessi dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine
(29 luglio 2021), ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa − in via subordinata, compensare l'eventuale credito di ripeti zione vantato dal Sig.
con il credito vantato da nei con-fronti della medesima, Parte_2 Controparte_1
a titolo di saldo scaduto del rapporto di credito revolving, pari ad Euro 1.315,56 ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.”.
La causa ritenuta matura per la decisione senza istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Essa era poi assegnata alla scrivente che fissata udienza per la discussione, all'esito della odierna udienza viene decisa. Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra detto, l'attore ha dedotto in giudizio tre contratti, ovvero prestito Parte_1 personale n.057094312, prestito personale n.057759945 e una carta di credito “Revolving” contrassegnata dal n.056094813.
Si procederà, dunque, ad analisi delle singole questioni con riguardo a ciascun rapporto.
In primo luogo, l'attore ha lamentato la usurarietà del prestito personale n.057094312 e del prestito personale n.057759945, per essere usurari i rispettivi TEG, comprensivi degli interessi di mora e della commissione di estinzione anticipata. Precisamente, quanto al primo rapporto, l'attore ha dedotto che il TEG calcolato risultasse maggiore del Tasso soglia usura per il periodo di riferimento, pari a 16,9125% (Crediti Personali) pertanto si riscontrava il vizio dell'usura, considerando anche il costo della mora;
quanto al secondo rapporto, l'attore ha lamentato che il TEG calcolato risultasse maggiore del Tasso soglia usura per il periodo di riferimento, pari a 16,7875% (Crediti Personali) pertanto si riscontrava il vizio dell'usura, considerando anche il costo della mora. La doglianza è infondata, perché evidentemente prospettata sulla scorta della tesi della sommatoria tra interessi moratori ed interessi corrispettivi, richiamando la sentenza della Cassazione n.350 del 2013 (v. pag. 2 dell'atto di citazione e Perizia di parte). Al riguardo è stato chiarito dalla consolidata giurisprudenza che la L. n. 108 del 1996 non ammette che la comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia), ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (v. Cass., sez. 3, 17/10/2019, n. 26286; v. Cass. civile sez. III, 10/01/2023, (ud. 15/11/2022, dep. 10/01/2023), n.335; v. Cass. civile sez. I, 15/05/2023, (ud. 17/04/2023, dep. 15/05/2023), n.13144) per cui “non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità. Certamente non lo ho fatto Cass. n. 350 del 2013, che si limitò a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso in cui - come frequentemente accade - il tasso di mora era contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi. Ed è evidente la differenza che corre tra prendere atto della modalità con cui le parti hanno fissato il tasso di mora (tasso corrispettivo + X%) ed elaborare ab extrinseco un diverso tasso dato dalla somma di tasso di mora e tasso degli interessi
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corrispettivi.
2.5.3. Da quanto sopra esposto, consegue la infondatezza, in parte qua, del primo motivo di ricorso, dovendosi qui ribadire il principio per cui "la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (ed ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece,
l'applicazione del cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora").
In continuità con quanto sopra, va, difatti, notato come anche nel caso dei due contratti di prestito per cui è causa il tasso moratorio concordato fosse del tutto autonomo, essendo previsto che, in caso di ritardato pagamento, fossero addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari all'1,5% mensile sulla quota capitale dell'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata (v. contratti, alleg. prod. convenuta), così confermandosi che il tasso di interesse di mora non si aggiungesse agli interessi corrispettivi, ma si sostituisse agli stessi e che la base di calcolo, alla quale si applicava il solo interesse moratorio, rimanesse cristallizzata nell'importo solo per quota capitale della singola rata.
Inoltre, per le medesime ragioni sopra esposte, relative alla natura e funzione degli interessi moratori, la più attenta giurisprudenza di merito ha pure chiarito che “Per le ragioni sopra addotte, inoltre, non puo' sommarsi al tasso di interesse moratorio alcuna spesa accessorio relativo al contratto di mutuo, non potendosi configurare un Tasso Effettivo di Mora (T.E.MO.), derivante dalla sommatoria tra spese ed interessi moratori, in analogia con quanto avviene con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), poiche' tale parametro puo' riferirsi ai soli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendosi escludere tale accessorieta' degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito, bensi' dall'inadempimento del debitore.” (cfr. Trib. Roma sez. XVII, 08/08/2020, (ud. 29/07/2020, dep. 08/08/2020), n.11490).
Esclusa la legittimità della operazione di sommatoria delle due categorie di interessi, va poi rammentato che con la L. n. 108 del 1996 si è modificato l'art. 644 c.p., in materia di usura, prevedendo che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministro CP_ del Tesoro, di concerto con la e l' dei cambi (art. 2, L. n. 108 del 1996), si Controparte_4 ricorda poi che con la legge di interpretazione autentica n. 24 del 28/02/2001 il legislatore ha chiarito i dubbi interpretativi, in particolare, per quel che qui interessa, specificando che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"
(art. 1, comma 1). Anche di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha poi ribadito che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c..” (cfr. Cass. civile sez. III, 13/06/2024, n.16526, che richiama, in motivazione, Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
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Pertanto, nel caso in esame, corretti sono da ritenersi i calcoli effettuati dalla parte convenuta, effettuati tenuto conto dell'art. 3 co. 4 D.M. 27 giugno 2017 e art. 3 co. 4 D.M. 25 settembre 2017 e quindi dell'importo della maggiorazione media pari al 2,1%, e pertanto il Tasso Soglia rilevante quantificandosi, per il primo finanziamento, nella misura del 19,5375% (secondo la seguente formula: “(10,33+2,1) + [(10,33+2,1)/4] + 4 = 19,5375”) e per il secondo finanziamento, nella misura del 19,4125% (secondo la seguente formula: “(10,13+2,1) +
[(10,23+2,1)/4] + 4 = 19,4125”), così giungendosi alla conclusione che il tasso di mora pattuito del 18,00% risultasse al di sotto delle soglie di usurarietà. Vi è, peraltro, da constatare che, a fronte di tali precisi calcoli, la difesa attrice nulla abbia replicato o contro dedotto di specifico, limitandosi a riprodurre, nella prima memoria istruttoria, il contenuto dell'atto di citazione.
Infine, per completezza, va constato come in entrambi i contratti di prestito fosse inserita la cd. “clausola di salvaguardia”, a mente della quale il tasso degli interessi di mora sarebbe stato comunque ricondotto a quello corrispondente al tasso soglia come determinato per legge, con il conseguente verificarsi dello scopo, individuato dalla giurisprudenza, del “mantenimento della
"eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora" entro il tasso soglia, vale
a dire "vigila" e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante".” (v. Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144). Con riguardo poi a tutti i rapporti per cui è causa, l'attore ha lamentato la divergenza tra il TAEG effettivo e il TAEG contrattualizzato e ha dedotto che l'indeterminatezza e la non corrispondenza del tasso d'interesse applicato con quello pattuito determinassero il venir meno dei requisiti essenziali del contratto, ovvero l'oggetto e l'accordo, nonché ha censurato la mancanza dei requisiti della buona fede contrattuale, avendo la convenuta praticato un interesse differente da quello pattuito, nonché la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede.
Quanto alle contestazioni di indeterminatezza, non trasparenza, buona fede e carenza di elementi essenziali del contratto, preme notare come i contratti per cui è causa siano tutti consacrati in documenti che rivestono la necessaria forma scritta, ritualmente sottoscritti dal cliente in ogni parte, essi recano altresì indicazione di tutte le pattuizioni riferibili agli interessi ed alle rate, gli articoli del contratto stabilivano, inoltre, in modo dettagliato e chiaro, non solo il tasso di interesse pattuito, ma anche tutti i costi e le spese. Risulta, pertanto, che il Taeg nei contratti fosse stato calcolato includendo tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito, come si evince dalla disamina dei moduli allegati. Preme poi precisare che, per il caso del credito al consumo, l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente preveda che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) siano da considerarsi nulle. Le Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto del 2009 (così come l'art. 121 tub) specificano poi che, al fine del calcolo dei TEGM, bisogna considerare, in particolare, oltre alla commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, anche «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca)”. Le istruzioni della Banca d'Italia 2009 hanno dunque incluso gli oneri assicurativi nel calcolo, solo se però “la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente». Nella specie, i calcoli proposti dalla difesa attrice appaiono inficiati dall'inserimento nel calcolo del tasso anche delle polizze assicurative. Ciò considerato che, nel primo contratto, la polizza assicurativa, seppure contestuale alla sottoscrizione del finanziamento, aveva carattere facoltativo, espressamente indicata come tale e quindi, alla luce dell'art. 121 Tub, in materia di
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credito al consumo, posto in correlazione con il successivo art. 125-bis Tub, invocato dall'attore in relazione alla sanzione in esso prevista circa l'invocata erroneità del Taeg, non obbligatoria per ottenere il credito o ottenerle alle condizioni contrattuali offerte e che comunque nel contratto risultava indicato il TAEG anche tenendo conto del premio assicurativo, così escludendosi in radice la lamentata violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede;
mentre il secondo finanziamento non prevedeva affatto la stipula di alcuna polizza assicurativa. Inoltre, dall'esame della Perizia di parte attrice risulta pure che, con riguardo ai calcoli eseguiti per il primo finanziamento, fossero stati inseriti anche i costi del bollo per €16,00 e altre spese periodiche per €2,00, laddove, invece, dal testo del contratto si ricava che l'imposta di bollo fosse espressamente “non addebitata”, come pure l'imposta rendiconto annuale (v. doc. 1 e modulo alleg. “Informazioni europee di base sul credito al consumo”, prod. convenuta). Fermati questi essenziali punti, per completezza, varrà altresì considerare anche che Par un'eventuale erronea indicazione dell' non conduca alla nullità del contratto. Segnatamente, in materia di contratto di mutuo, l'omessa o non corretta specificazione nell'atto dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale. L'ISC è difatti un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, mentre l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce esclusivamente a Par
“tassi, prezzi e condizioni”. Ne discende che l'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni, qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi (v. Trib. Roma, sez. XVII, sent. 23/09/2019, n. 17990; Trib. Torino, sez. I, sent. 21/09/2020, n.3213). In definitiva, l'Isc non rientra nel novero dei “tassi, prezzi e condizioni”, la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi di interesse normativamente previsti a quelli pattuiti, esso è solo l'indice sintetico di costo complessivo dell'operazione di finanziamento (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (v. Cass Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). In caso di credito al consumo, poi, l'unica norma applicabile sarebbe l'art. 125 bis sopra cit., il quale, tuttavia, non è riferibile ai casi in cui non vi sia la prova della obbligatorietà della polizza, come quelli oggetto di odierno esame.
Inoltre, anche la tesi, proposta dalla difesa attrice, secondo cui, nel calcolo del TEG, rientri la penale d'estinzione anticipata è errata.
Difatti, oltre a consolidata giurisprudenza di merito, anche la Cassazione ha affermato che la penale non entra a far parte del calcolo del TEG (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/05/2023,
(ud. 17/04/2023, dep. 15/05/2023), n.13228, in motivazione: «È ben vero che, a mente della l.
108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa, come bene hanno detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia
l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento»).
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L'ulteriore contestazione circa il fatto che i piani di ammortamento non fossero stati allegati ai contratti pure non persuade in un'ottica di indeterminatezza degli stessi, non apparendo peregrino rimarcare come dalla disamina dei contratti e dei moduli allegati emerga come fossero chiaramente desumibili tutte le condizioni e tutti i dettagli relativi a interessi, tassi, oneri, spese, numero delle rate e periodicità, così fornendosi al cliente tutte le informazioni necessarie (v. anche in tema Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022 “la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (v. Cass.
3015/2020, Cass. 26426/2017).”).
Infondate si appalesano, altresì, le contestazioni mosse da parte attrice con riguardo al
Contratto di Carta di credito “revolving” n. 056094813. Premesso che in tale contratto non risulta concordato alcun tasso di mora, priva di fondamento è altresì la doglianza di difetto del requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 T.U.B. Dalla documentazione allegata si nota, difatti, chiaramente ed inequivocabilmente, che il contratto di cui trattasi avesse ad oggetto unicamente e specificamente la concessione della linea di credito revolving, come ben evincibile dal testo dello stesso, dall'esame delle condizioni generali e dall'allegato modulo di “informazioni di base al consumatore”. Ne deriva che non pertinente sia l'operato riferimento alla giurisprudenza relativa alla diversa ipotesi in cui vi siano moduli aventi ad oggetto un contratto del tutto diverso e la concessione della linea di credito sia inserita in clausole a caratteri minuti. Non coglie, ancora, nel segno l'ulteriore censura attorea secondo cui il prodotto finanziario non fosse stato “venduto” in maniera diretta, ma tramite intermediari non qualificati, avendo, di contro, la difesa convenuta dedotto e documentato che il contratto fosse stato sottoscritto dall'agenzia autorizzata Agos Prestifacile s.a.s. Parte_4
, iscritta nell'elenco degli agenti in attività finanziaria al n. A7722 e, in particolare,
[...] dall'agente autorizzato , iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, Parte_4 come documentazione allegata (v. doc. 2 prod. parte convenuta). Parte attrice ha poi eccepito l'illegittimità dell'addebito dell'imposta di bollo sugli estratti conto, non essendo essa dovuta in quanto l'importo della rata di rimborso (pari ad Euro 63,00) sarebbe stata inferiore al limite previsto dal legislatore (Euro 77,47) per il relativo addebito. A tale contestazione, parte convenuta ha efficacemente e correttamente replicato che, a norma dell'art. 13, punto 2, della Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. n. 642/1972, l'imposta di bollo inerisce all'estratto conto e dunque al totale degli utilizzi in esso riportati e al relativo saldo, facendo rilevare come dagli estratti conto prodotti (v. doc. 15 e 16 prod. parte convenuta) emergesse un saldo superiore al limite previsto dal legislatore per l'applicazione dell'imposta di bollo. Infine, le censure relative alla illegittima pratica anatocistica ed alla pratica usuraria relativamente al contratto di carta di credito “revolving” si rivelano essere del tutto generiche ed indeterminate tanto nella citazione quanto nell'allegata perizia di parte contabile, sicché esse sono da giudicarsi inammissibili (v. in tema ex multis Cass. civile sez. un., 18/09/2020, n.19597
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, che intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, abbia l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”).
In definitiva, dunque, sulla scorta di tutte le osservazioni sopra svolte, le domande di parte attrice non possono essere accolte, perché destituite di fondamento.
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La parte convenuta dal canto proprio, ha proposto domanda Controparte_1 riconvenzionale, richiedendo la condanna del al pagamento del saldo scaduto della Parte_1 linea di credito, pari ad Euro 1.315,56, oltre successivi interessi dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (29 luglio 2021). A fondamento dell'istanza la parte ha prodotto il contratto, avente come sopra detto, la necessaria forma scritta, nonché gli estratti conto integrali del rapporto e la lettera di decadenza dal beneficio del termine (v. doc. 2, 15 e 17, prod. convenuta). Il , dal canto proprio, Parte_1 senza disconoscere l'esistenza e la sottoscrizione del contratto di cui trattasi, non ha tuttavia dedotto, né tanto dimostrato di aver adempiuto agli obblighi restitutori dallo stesso derivanti.
Pertanto, considerato quanto già osservato circa la validità del rapporto de quo, la domanda riconvenzionale della parte va accolta. Controparte_1
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice/convenuta in riconvenzionale e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai Parte_2 parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino a €26.000), dell'oggetto, della scarsa complessità e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta le domande proposte da . Parte_2
B. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condanna Controparte_1
al pagamento, in favore della medesima della Parte_2 Controparte_1 somma di €1.315,56 oltre successivi interessi dalla data del 29 luglio 2021 all'effettivo soddisfo. C. Condanna parte attrice/convenuta in riconvenzionale al pagamento, Parte_2 in favore della parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_1 in €98,00, per esborsi vivi ed in €2.540,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 12 marzo 2025.
Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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