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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Veronica Messana, nella causa iscritta al n° 864 /2024 R.G. affari contenziosi civili promossa da nei Parte_1
confronti dell nonché nei confronti dell Controparte_1 [...]
ha pronunciato la Controparte_2
seguente
Ordinanza letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva assunta all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. si osserva quanto segue.
Rilevato che parte istante ha formulato in seno all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 primo comma c.p.c. e ai sensi dell'articolo 617 primo comma c.p.c., istanza di sospensione in via preliminare dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata all'opponente in fata 12.12.2024, n. 2 9 1 2 0 2 4 9 0 1 4 1 2 1 7 8 7 / 0 0 0 all'interno della quale è richiamata la cartella di pagamento n. 29120140011404662000 asseritamente notificata il 29.07.2014; premesso che a fondamento delle proprie ragioni l'odierno istante ha dedotto, anche nel merito, non solo la mancata regolare notifica degli atti presupposti all'atto di intimazione opposto (nello specifico tanto dell'ingiunzione prot. n. 28910 del 31.10.2011 quanto della cartella N.
29120140011404662000), e la prescrizione delle pretese economiche avanzate, ma anche in ordine alla sussistenza del periculum in mora, le difficili condizioni economiche di parte, che verrebbero irreversibilmente compromesse nel caso di azioni esecutive intraprese nei suoi confronti;
premesso che l Controparte_2
si costituiva nel procedimento cautelare, rappresentando l'assoluta infondatezza dell'istanza
[...]
di sospensione, perché priva di qualsiasi fondamento giuridico e probatorio sia con riferimento al fumus boni iuris sia con riferimento al periculum in mora;
premesso, inoltre, che l sopra richiamata deduceva nel dettaglio che controparte Controparte_2
nulla avesse dedotto di specifico in ordine al pregiudizio grave ed irreparabile che giustificherebbe l'adozione della sospensione dell'intimazione impugnata e concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda di sospensione avanzata da controparte;
considerato in via di principio che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art
615 c.p.c. determina l'instaurazione di un vero e proprio subprocedimento di natura cautelare che, analogamente a quanto avviene per l'istanza di sospensione ex art 624 c.p.c. trova disciplina processuale negli artt. 669 bis c.p.c.; considerato che, come sostenuto da autorevole dottrina e giurisprudenza, la natura cautelare di questa istanza comporta che i gravi motivi richiesti dall'articolo 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora) con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi;
rilevato che i gravi motivi di cui all'articolo 615 c.p.c. possono consistere sia in eccezioni di carattere processuale sia nella deduzione della insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa formatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo e sia, in particolari situazioni pregiudizievoli per il debitore, quali, ad esempio, la difficoltà di riottenere da parte dello stesso, la futura restituzione di quanto pagato o la estrema gravità del danno patrimoniale che gli deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi;
ritenuto, nel caso di specie, che dal complessivo esame dell'atto di opposizione formulato nell'interesse dell'istante in ordine al periculum in mora rispetto alla richiesta di Parte_1
sospensione del titolo, appare a parere di questo decidente l'allegazione di ragioni sufficienti ( cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione, doc. 6 e doc. 7) per concedere la sospensione nelle more del presente giudizio di opposizione;
p.q.m.
sospende l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata all'opponente in fata 12.12.2024, n. 2 9 1 2 0 2 4 9 0 1 4 1 2 1 7 8 7 / 0 0 0; spese del presente procedimento al merito.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Sciacca, 22/03/2025
Il Giudice
Veronica Messana
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Veronica Messana, nella causa iscritta al n° 864 /2024 R.G. affari contenziosi civili promossa da nei Parte_1
confronti dell nonché nei confronti dell Controparte_1 [...]
ha pronunciato la Controparte_2
seguente
Ordinanza letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva assunta all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. si osserva quanto segue.
Rilevato che parte istante ha formulato in seno all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 primo comma c.p.c. e ai sensi dell'articolo 617 primo comma c.p.c., istanza di sospensione in via preliminare dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata all'opponente in fata 12.12.2024, n. 2 9 1 2 0 2 4 9 0 1 4 1 2 1 7 8 7 / 0 0 0 all'interno della quale è richiamata la cartella di pagamento n. 29120140011404662000 asseritamente notificata il 29.07.2014; premesso che a fondamento delle proprie ragioni l'odierno istante ha dedotto, anche nel merito, non solo la mancata regolare notifica degli atti presupposti all'atto di intimazione opposto (nello specifico tanto dell'ingiunzione prot. n. 28910 del 31.10.2011 quanto della cartella N.
29120140011404662000), e la prescrizione delle pretese economiche avanzate, ma anche in ordine alla sussistenza del periculum in mora, le difficili condizioni economiche di parte, che verrebbero irreversibilmente compromesse nel caso di azioni esecutive intraprese nei suoi confronti;
premesso che l Controparte_2
si costituiva nel procedimento cautelare, rappresentando l'assoluta infondatezza dell'istanza
[...]
di sospensione, perché priva di qualsiasi fondamento giuridico e probatorio sia con riferimento al fumus boni iuris sia con riferimento al periculum in mora;
premesso, inoltre, che l sopra richiamata deduceva nel dettaglio che controparte Controparte_2
nulla avesse dedotto di specifico in ordine al pregiudizio grave ed irreparabile che giustificherebbe l'adozione della sospensione dell'intimazione impugnata e concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda di sospensione avanzata da controparte;
considerato in via di principio che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art
615 c.p.c. determina l'instaurazione di un vero e proprio subprocedimento di natura cautelare che, analogamente a quanto avviene per l'istanza di sospensione ex art 624 c.p.c. trova disciplina processuale negli artt. 669 bis c.p.c.; considerato che, come sostenuto da autorevole dottrina e giurisprudenza, la natura cautelare di questa istanza comporta che i gravi motivi richiesti dall'articolo 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora) con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi;
rilevato che i gravi motivi di cui all'articolo 615 c.p.c. possono consistere sia in eccezioni di carattere processuale sia nella deduzione della insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa formatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo e sia, in particolari situazioni pregiudizievoli per il debitore, quali, ad esempio, la difficoltà di riottenere da parte dello stesso, la futura restituzione di quanto pagato o la estrema gravità del danno patrimoniale che gli deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi;
ritenuto, nel caso di specie, che dal complessivo esame dell'atto di opposizione formulato nell'interesse dell'istante in ordine al periculum in mora rispetto alla richiesta di Parte_1
sospensione del titolo, appare a parere di questo decidente l'allegazione di ragioni sufficienti ( cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione, doc. 6 e doc. 7) per concedere la sospensione nelle more del presente giudizio di opposizione;
p.q.m.
sospende l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata all'opponente in fata 12.12.2024, n. 2 9 1 2 0 2 4 9 0 1 4 1 2 1 7 8 7 / 0 0 0; spese del presente procedimento al merito.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Sciacca, 22/03/2025
Il Giudice
Veronica Messana