Decreto cautelare 20 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 5 novembre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2025, proposto da
Fiumadea S.r.l. Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8A0AB6EE6, rappresentata e difesa dall'avvocato Attilio Mignone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Giannattasio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela Ferrara in Salerno, via Agostino Nifo n. 2;
nei confronti
Cooperativa Sociale Atti Vallo - Società Cooperativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del comune di Ascea reg. gen. n.741 del 14/10/2025 di aggiudicazione per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, del servizio di micronido di infanzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con il provvedimento impugnato, la determinazione numero 741 del 14 ottobre 2025, il Comune di Ascea ha autorizzato la trattativa diretta sulla piattaforma telematica di Consip con la cooperativa sociale Atti Vallo per il servizio “micronido d’infanzia” ed ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto, per l’urgenza dell’attivazione del servizio, in attesa dell’espletamento delle verifiche attestanti l’assenza delle cause di esclusione, stabilendo che il contratto sarebbe stato successivamente stipulato;
Considerato che il Comune resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso, essendo stata impugnata la “proposta di aggiudicazione” del servizio, adottata con la determinazione numero 741 del 14 ottobre 2025, senza essere stata impugnata la determinazione di aggiudicazione vera e propria, che sarebbe stata disposta con la determinazione numero 90 del 28 ottobre 2025, regolarmente pubblicata;
Rilevato che con la determina numero 90-794 del 28 ottobre 2025 il Comune di Ascea ha disposto di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del codice dei contratti pubblici, visto il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione, il servizio di “micronido d’infanzia” comunale all’operatore economico cooperativa sociale Atti Vallo, stabilendo che il contratto sarebbe stato successivamente stipulato mediante scrittura privata;
Vista la documentazione agli atti, da cui risulta che la determina di aggiudicazione del servizio controverso, n. 90 del 28 ottobre 2025, è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line dal 30 ottobre 2025 al 14 novembre 2025;
Ritenuto che, in caso di affidamento diretto di un contratto pubblico, il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento sull'albo pretorio on – line del Comune (Cons. Stato, Sez. V, 05/04/2022, n. 2525);
Ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso; il ricorso è ammissibile, perché il provvedimento impugnato è direttamente lesivo, in quanto determinante l’esecuzione anticipata del servizio, mentre il provvedimento di cosiddetta “aggiudicazione definitiva” del 28 ottobre 2025, non impugnato, è stato adottato dopo la proposizione del ricorso, notificato e depositato il 20 ottobre 2025; il provvedimento sopravvenuto, peraltro, pone al Collegio giudicante il problema della procedibilità del ricorso; infatti, essendo inutilmente scaduto il termine di impugnazione del sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione, termine di 30 giorni decorrente dal 14 novembre 2025, ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento, il ricorso, pur non essendo inammissibile, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, in caso di accoglimento del gravame, sarebbe annullata la determinazione impugnata del 14 ottobre 2025, con cui era stata disposta l’aggiudicazione provvisoria del servizio e l’esecuzione anticipata dello stesso, ma il servizio resterebbe affidato all’impresa controinteressata per effetto del successivo provvedimento di aggiudicazione numero 90 del 28 ottobre 2025, ormai inoppugnabile; di conseguenza la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio concreto dall’accoglimento del ricorso;
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare la improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in ragione delle circostanze del caso concreto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ZA, Presidente
IO AN, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AN | AL ZA |
IL SEGRETARIO