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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/09/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2347/2024 R.G.V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2347/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso dall'avvocato Paola Odorino ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Portici (NA) alla via Gianturco n. 21.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.06.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26.11.2024, e Parte_1 Parte_2
, chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli
[...] stessi contratto in data 20.07.1991 nel Comune di Torre del Greco (NA).
A sostegno della domanda allegavano che dalla loro unione sono nati due figli: nato Persona_1
a Napoli il 24 novembre 1997, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_2
nato a [...] il [...] maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
[...] che, stante l'incompatibilità caratteriale, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata, tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale;
che veniva emesso in data 09.05.2006 dal
Tribunale di Torre Annunziata il decreto di omologa n. 1539/2006 della loro separazione personale
(con cui è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita;
l'obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento dei figli e la moglie l'importo di euro 900,00 (di cui 300,00 per ciascun figlio e moglie) con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%).
I ricorrenti deducevano altresì che, nelle more dalla separazione, il avanzava richiesta di Parte_2 modifica dei patti essendo intervenuti cambiamenti nella situazione economica della , Parte_1 la quale contestava e proponeva domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli;
il Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 19 febbraio 2008 accoglieva sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale e stabiliva la somma di euro 450,00 per ciascun figlio e revocava l'assegno di mantenimento in favore della coniuge;
che lo stato di separazione era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, hanno precisato che, rispetto all'epoca della separazione ed agli accordi raggiunti, il figlio è Per_2 divenuto economicamente autosufficiente.
Nominato il relatore, all'udienza cartolare del 25.03.2025, il giudice delegato letti gli atti di causa, rinviava all'udienza del 17.06.2025, onerando i ricorrenti di depositare entro la predetta udienza l'estratto di matrimonio del comune di celebrazione delle nozze
All'udienza cartolare del 17.06.2025, preso atto della concorde volontà delle parti, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (06.04.2006) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 17.06.2025.
Quanto alla condizione economico reddituale delle parti, risulta che è un impiegato Parte_2
e ha percepito un reddito annuale da lavoro dipendente di euro 43.308,00 nell'anno 2023 (modello
730/2024), di euro 40.458,00 nell'anno 2022 (modello 730/2023) e di euro 40.961,00 nell'anno 2021
(modello 730/2022); mentre è insegnante e ha percepito un reddito Parte_1 annuale da lavoro dipendente di euro 28.804,93 nell'anno 2023 (CU2024), di euro 26.437,43 nell'anno 2022 (CU2023) e di euro 25.131,40 nell'anno 2021 (CU2022).
Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 26.11.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20.07.1991 in Torre del
Greco (NA) da nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], (atto n. 343, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di Torre del Greco anno 1991), ai seguenti patti e condizioni:
1) i ricorrenti continueranno a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto;
2) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendosi dichiarati già in sede di separazione consensuale, economicamente autonomi ed indipendenti;
3) revoca l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio essendo lo stesso divenuto Per_2 maggiorenne ed economicamente indipendente a far data dalla sentenza di divorzio;
Per_
4) modifica l'assegno di mantenimento a carico di nei confronti del figlio Parte_2 nell'importo di euro 400,00, essendo lo stesso divenuto maggiorenne fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile); 3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 16.07.2025
il presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato