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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dr. Riccardo Mele Consigliere dr. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 865 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO NT IL come da procura in atti
APPELLANTE nei confronti
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Francesco C.
[...] C.F._3
Zacà, come da procura in atti
APPELLATE
Nonché di
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 9 luglio 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento pagina 1 di 7 Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con il presente ricorso ha chiesto condannarsi e Parte_1 Controparte_1
al risarcimento del danno subito dal proprio immobile in Gallipoli, Controparte_2 angolo via Isabella D'Aragona- Consalvo di Cordova, sito al piano terra del medesimo edificio in cui le convenute, al primo piano, hanno effettuato lavori di ristrutturazione e ampliamento;
ha dedotto, in particolare, la ricorrente che i suddetti lavori hanno causato fessurazioni, cedimenti strutturali, infiltrazioni e danni agli infissi, esperendo procedimento di ATP per accertarne le cause e quantificare i danni;
costituitesi in giudizio, CP_1
e hanno chiesto il rigetto della domanda, replicando che,
[...] Controparte_2 come accertato in sede di ATP, i danni riscontrati sull'immobile della non fossero Pt_1 eziologicamente legati ai lavori edili commissionati dalle resistenti, bensì preesistenti agli stessi;
infine, le convenute hanno chiamato in causa appaltatrice dei lavori, al CP_3 fine di essere manlevate in caso di accoglimento della domanda”.
Autorizzata la chiamata in causa, regolarmente citata, restava contumace. CP_3
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo relativo all'espletato A.T.P., e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 23.09.2022, previa concessione dei termini per il deposito di note scritte, decisa ex artt. 702 bis ss. c.p.c. con ordinanza emessa il 5.10.2022, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Lecce rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare il Tribunale, condividendo sul punto le risultanze della consulenza espletata in fase di ATP, riteneva i fenomeni fessurativi e i cedimenti strutturali accertati nell'immobile della ricorrente non riconducibili ai lavori edili eseguiti nell'immobile delle . CP_1
Avverso la citata ordinanza ha proposto il presente appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 6.11.2022 a e e in data Controparte_1 Controparte_2
7.11.2022 a deducendo l'erroneità della decisione per i motivi che verranno di CP_3 seguito esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.01.2023 si sono costituite CP_1
e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con
[...] Controparte_2 vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
sebbene ritualmente citata, non si è costituita. CP_3
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 9.07.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.. pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente CP_3 citata in giudizio, non si è costituita.
2. - Con unico motivo di appello deduce che il Tribunale ha errato nel Parte_1 ritenere le fessurazioni nell'intonaco e tutte le macchie di umidità presenti nella proprietà dell'appellante non riconducibili ai lavori edili eseguiti nell'immobile delle , e ciò CP_1 in quanto il primo giudice ha tenuto conto solo di alcune parti della relazione redatta al termine dell'ATP, omettendo di considerarne altre, nelle quali il consulente ha invece affermato l'esistenza di una correlazione tra i danni per cui è causa e i lavori eseguiti nel sovrastante immobile di proprietà . CP_1
Evidenzia, in particolare, che il consulente nel corso dell'ATP ha accertato la presenza, nell'appartamento di proprietà , di fenomeni fessurativi preesistenti risanati e Pt_1 coperti con intonacatura e tinteggiatura in fase di manutenzione straordinaria, evidenziando che le vibrazioni inevitabilmente scaturite dai lavori di ristrutturazione dell'immobile
“hanno avuto come logica conseguenza la sollecitazione delle vecchie fessure, CP_1 che ha comportato la lesione dell'intonaco nell'appartamento della sig.ra ”. Pt_1
Si duole altresì del mancato accoglimento della richiesta dei danni costituiti dalla presenza di macchie di umidità nel suo appartamento, deducendo che il Tribunale ha errato nel ritenere non allegato alcunché sul punto e insufficiente la relazione acquisita con l'ATP.
Assume, in particolare, che il consulente abbia posto almeno una delle macchie di umidità in correlazione causale con i lavori di ristrutturazione eseguiti dalle , e in CP_1 particolare quella presente in prossimità della finestra del vano letto, “in quanto in quella zona fu eseguito il taglio della muratura per la realizzazione del balcone”.
Conclude l'appellante che le risultanze peritali acquisite, avendo accertato il collegamento causale tra i danni lamentati e i lavori di ristrutturazione nella proprietà , CP_1 imponevano di ritenere provata la domanda e, pertanto, invoca la riforma della impugnata ordinanza.
3. - L'appello è fondato e merita accoglimento.
Rileva la Corte che dalla consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo emerge che:
3.a) trattasi di edificio particolarmente vetusto cui è ricollegabile la preesistenza di un quadro fessurativo diffuso (il consulente rileva che “l'intero immobile, di antica costruzione
pagina 3 di 7 (ante 67), fosse già interessato da un quadro fessurativo, sia interno che esterno, ormai stabilizzato, pagg. 11 e 12 della relazione di Consulenza Tecnica);
3.b) tutte le lesioni e fessure presenti nell'appartamento dell'appellante erano preesistenti all'acquisto dell'immobile da parte della e in parte aggravate proprio da opere Pt_1 realizzate all'interno dello stesso immobile, consistite in particolare nella creazione di un solaio ammezzato per tutta la superficie dell'immobile (opera che il consulente reputa
“elemento perturbativo di grande importanza”, in quanto “ha cambiato lo schema statico dell'immobile originario, introducendo un carico ulteriore sulle murature portanti e sollecitazioni in fondazione, con conseguente insorgenza di ulteriori dissesti”, così comportando “una modifica del comportamento dell'edificio, non solo rispetto alle azioni verticali, ma anche rispetto a quelle orizzontali” pag. 13 della relazione) e nello scavo di sbancamento in fondazione del piano terra “con un conseguente interessamento delle strutture di fondazione in termini di sollecitazioni e indebolimento” (pagg. 7, 8 e 9 della
Relazione di CT);
3.c) i lavori realizzati dalle al piano superiore, pure regolarmente assentiti e CP_1 legittimi, hanno determinato delle lesioni sul sovra-intonaco in corrispondenza delle preesistenti fessure senza alcun impatto sulla staticità dell'immobile, per cui, sebbene
“l'utilizzo di utensili e macchinari solitamente utilizzati per tali operazioni non possa, in generale, creare delle sollecitazioni/vibrazioni tali da creare un quadro fessurativo come quello evidenziato nell'appartamento sottostante, a maggior ragione quando esso è caratterizzato da lesioni di natura e sviluppo tanto differente”, tuttavia le inevitabili vibrazioni che ne sono scaturite nell'intero immobile “hanno avuto come logica conseguenza la sollecitazione delle vecchie fessure, che ha comportato la lesione dell'intonaco nell'appartamento della sig.ra ” (pag. 14 Relazione). Pt_1
Orbene, va osservato che, pur essendosi trattato di sollecitazioni/vibrazioni non idonee a determinare “cedimenti strutturali, infiltrazioni e danni agli infissi” (come pure chiesto nell'originario atto di citazione) nel sottostante appartamento della , esse hanno Pt_1 comunque avuto l'effetto di incidere sull'intonaco di copertura applicato con i lavori di manutenzione straordinaria nello stesso eseguiti in precedenza, causando le fessurazioni dell'intonaco rilevate dal CTU, che ha motivatamente quantificato in euro 5.000,00 il costo dei soli lavori di ripristino del solo intonaco e di tinteggiatura.
Orbene, reputa la Corte che del ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura debbano rispondere le quali committenti dei lavori eseguiti al piano superiore, avendo la CP_1
pagina 4 di 7 diritto ad avere un indennizzo pari ai costi di ripristino dell'intonaco preesistente ai Pt_1 lavori in questione.
Nella relazione redatta dal CTU all'esito dell'ATP il costo dei lavori per il ripristino dell'intonaco e della pitturazione nell'immobile di proprietà è stato determinato, CP_1 alla data del 14 dicembre 2019 (data della relazione del CTU), nella complessiva somma di
€ 5.000,00, così quantificata per il solo “ripristino dell'intonaco e della pitturazione”, come espressamente precisato a pagina 15 della relazione.
Sulla detta somma, trattandosi di indennizzo e, quindi, di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso di legge da gennaio 2020 sino alla data della presente sentenza e i soli interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al soddisfo.
Va, invece, rigettata l'azione di chiamata in garanzia proposta dalle sig.re nei CP_1 confronti della ossia della ditta che ha eseguito i lavori di modifica degli CP_3 ambienti e di ristrutturazione del loro immobile.
Ed invero, come dichiarato dalle stesse anche nella comparsa di costituzione nel CP_1 presente grado di giudizio e come verificato dal CTU nel corso dell'ATP, i detti lavori si sono svolti nel rispetto delle regole dell'arte, atteso che i danni all'intonaco e alla pitturazione dell'immobile sottostante sono stati causati dai normali scuotimenti inevitabilmente connessi ai lavori commissionati, né le appellate hanno dedotto o provato l'esistenza di imperizia o di negligenza nell'esecuzione dei lavori da parte della CP_3
In tale contesto, deve ritenersi che le lesioni dell'intonaco che ne sono scaturite siano CP_ connaturate ai lavori commissionati senza che ciò comporti una responsabilità della per avere la stessa, sulla base di quanto dedotto anche dalle stesse , eseguito i lavori in CP_1 modo corretto, per cui dei danni non possono che rispondere le committenti, in quanto conseguenza dannosa se pur riconducibile ad una condotta lecita (Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 25292/15; n. 20540 del 29.09.2020).
Per quanto riguarda, invece, la macchia di umidità in prossimità della finestra posta al piano superiore, poi trasformata in balcone dalle , reputa la Corte corretta la decisione CP_1 del primo giudice, atteso che l'indicazione del consulente all'esito dell'accertamento tecnico preventivo consiste in una mera ipotesi astratta.
Da una lettura complessiva della relazione emerge, infatti, che il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver precisato che le macchie di umidità sono allocate in posti per cui in alcun modo possono essere connesse con lavori eseguiti al piano superiore o con perdite del sovrastante impianto idrico-fognante, ha solo rilevato in via meramente ipotetica che la pagina 5 di 7 macchia di umido presente in corrispondenza della finestra trasformata in balcone dalle potrebbe astrattamente essere ricondotta ai detti lavori. CP_1
Trattasi, appunto, di una mera ipotesi non supportata da alcun ulteriore dato, non avendo, in particolare, la provato l'assenza di tale macchia prima dei lavori, per cui, attesa Pt_1
l'assenza di certezza sul nesso di causalità, l'ordinanza sul punto va confermata con rigetto dell'appello su tale punto, e ciò pure a prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, il ripristino dell'intonaco e della pitturazione, rientrante nella detta somma di € 5.000,00, ben varrà alla rimozione anche di tale macchia di umidità.
Conclusivamente, atteso l'accoglimento della domanda proposta da in Parte_1 applicazione del principio di soccombenza, al quale non vi sono ragioni per derogare, vanno posti a carico delle sia i costi dell'ATP, sia le spese e i compensi di entrambi i CP_1 gradi del giudizio. I compensi vengono determinati come da dispositivo che segue, tenendosi conto dell'attività svolta, del valore della controversia (euro 6.217,51) e dei valori superiori ma prossimi ai minimi di legge.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese nei confronti di quale terza CP_3 chiamata in causa dalle , attesa la mancata costituzione della stessa. CP_1
PQM
La Corte di appello, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 6.11.2022 da nei confronti di Parte_1
e nonché nei confronti di avverso Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 5.10.2022, pubblicata in pari data, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Parte_1 ordinanza, condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di della somma di €. 5.000,00 a titolo di danni Parte_1 determinati al dicembre 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da gennaio
2020 sino alla data della presenza sentenza e interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo, nonché al pagamento di euro 1.217,51 a titolo di rifusione dei costi dell'accertamento tecnico preventivo;
2. condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano Parte_1 per il primo grado in complessivi €. 3.945,50, di cui euro 145,50 per spese, euro
1.200,00 per il procedimento di istruzione preventiva (ATP) ed euro 2.600,00 per pagina 6 di 7 compensi, e per il presente grado in complessivi €.3.288,50, di cui euro 382,50 per spese ed euro 2.906,00 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso di spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA a termini di legge, con distrazione in favore dell'avv.
IO NT IL, dichiaratosi antistatario.
3. dichiara irripetibili le spese nei confronti della contumace Controparte_3
Così deciso in Lecce, il 10 novembre 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dr. Riccardo Mele Consigliere dr. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 865 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO NT IL come da procura in atti
APPELLANTE nei confronti
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Francesco C.
[...] C.F._3
Zacà, come da procura in atti
APPELLATE
Nonché di
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 9 luglio 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento pagina 1 di 7 Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con il presente ricorso ha chiesto condannarsi e Parte_1 Controparte_1
al risarcimento del danno subito dal proprio immobile in Gallipoli, Controparte_2 angolo via Isabella D'Aragona- Consalvo di Cordova, sito al piano terra del medesimo edificio in cui le convenute, al primo piano, hanno effettuato lavori di ristrutturazione e ampliamento;
ha dedotto, in particolare, la ricorrente che i suddetti lavori hanno causato fessurazioni, cedimenti strutturali, infiltrazioni e danni agli infissi, esperendo procedimento di ATP per accertarne le cause e quantificare i danni;
costituitesi in giudizio, CP_1
e hanno chiesto il rigetto della domanda, replicando che,
[...] Controparte_2 come accertato in sede di ATP, i danni riscontrati sull'immobile della non fossero Pt_1 eziologicamente legati ai lavori edili commissionati dalle resistenti, bensì preesistenti agli stessi;
infine, le convenute hanno chiamato in causa appaltatrice dei lavori, al CP_3 fine di essere manlevate in caso di accoglimento della domanda”.
Autorizzata la chiamata in causa, regolarmente citata, restava contumace. CP_3
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo relativo all'espletato A.T.P., e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 23.09.2022, previa concessione dei termini per il deposito di note scritte, decisa ex artt. 702 bis ss. c.p.c. con ordinanza emessa il 5.10.2022, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Lecce rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare il Tribunale, condividendo sul punto le risultanze della consulenza espletata in fase di ATP, riteneva i fenomeni fessurativi e i cedimenti strutturali accertati nell'immobile della ricorrente non riconducibili ai lavori edili eseguiti nell'immobile delle . CP_1
Avverso la citata ordinanza ha proposto il presente appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 6.11.2022 a e e in data Controparte_1 Controparte_2
7.11.2022 a deducendo l'erroneità della decisione per i motivi che verranno di CP_3 seguito esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.01.2023 si sono costituite CP_1
e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con
[...] Controparte_2 vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
sebbene ritualmente citata, non si è costituita. CP_3
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 9.07.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.. pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente CP_3 citata in giudizio, non si è costituita.
2. - Con unico motivo di appello deduce che il Tribunale ha errato nel Parte_1 ritenere le fessurazioni nell'intonaco e tutte le macchie di umidità presenti nella proprietà dell'appellante non riconducibili ai lavori edili eseguiti nell'immobile delle , e ciò CP_1 in quanto il primo giudice ha tenuto conto solo di alcune parti della relazione redatta al termine dell'ATP, omettendo di considerarne altre, nelle quali il consulente ha invece affermato l'esistenza di una correlazione tra i danni per cui è causa e i lavori eseguiti nel sovrastante immobile di proprietà . CP_1
Evidenzia, in particolare, che il consulente nel corso dell'ATP ha accertato la presenza, nell'appartamento di proprietà , di fenomeni fessurativi preesistenti risanati e Pt_1 coperti con intonacatura e tinteggiatura in fase di manutenzione straordinaria, evidenziando che le vibrazioni inevitabilmente scaturite dai lavori di ristrutturazione dell'immobile
“hanno avuto come logica conseguenza la sollecitazione delle vecchie fessure, CP_1 che ha comportato la lesione dell'intonaco nell'appartamento della sig.ra ”. Pt_1
Si duole altresì del mancato accoglimento della richiesta dei danni costituiti dalla presenza di macchie di umidità nel suo appartamento, deducendo che il Tribunale ha errato nel ritenere non allegato alcunché sul punto e insufficiente la relazione acquisita con l'ATP.
Assume, in particolare, che il consulente abbia posto almeno una delle macchie di umidità in correlazione causale con i lavori di ristrutturazione eseguiti dalle , e in CP_1 particolare quella presente in prossimità della finestra del vano letto, “in quanto in quella zona fu eseguito il taglio della muratura per la realizzazione del balcone”.
Conclude l'appellante che le risultanze peritali acquisite, avendo accertato il collegamento causale tra i danni lamentati e i lavori di ristrutturazione nella proprietà , CP_1 imponevano di ritenere provata la domanda e, pertanto, invoca la riforma della impugnata ordinanza.
3. - L'appello è fondato e merita accoglimento.
Rileva la Corte che dalla consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo emerge che:
3.a) trattasi di edificio particolarmente vetusto cui è ricollegabile la preesistenza di un quadro fessurativo diffuso (il consulente rileva che “l'intero immobile, di antica costruzione
pagina 3 di 7 (ante 67), fosse già interessato da un quadro fessurativo, sia interno che esterno, ormai stabilizzato, pagg. 11 e 12 della relazione di Consulenza Tecnica);
3.b) tutte le lesioni e fessure presenti nell'appartamento dell'appellante erano preesistenti all'acquisto dell'immobile da parte della e in parte aggravate proprio da opere Pt_1 realizzate all'interno dello stesso immobile, consistite in particolare nella creazione di un solaio ammezzato per tutta la superficie dell'immobile (opera che il consulente reputa
“elemento perturbativo di grande importanza”, in quanto “ha cambiato lo schema statico dell'immobile originario, introducendo un carico ulteriore sulle murature portanti e sollecitazioni in fondazione, con conseguente insorgenza di ulteriori dissesti”, così comportando “una modifica del comportamento dell'edificio, non solo rispetto alle azioni verticali, ma anche rispetto a quelle orizzontali” pag. 13 della relazione) e nello scavo di sbancamento in fondazione del piano terra “con un conseguente interessamento delle strutture di fondazione in termini di sollecitazioni e indebolimento” (pagg. 7, 8 e 9 della
Relazione di CT);
3.c) i lavori realizzati dalle al piano superiore, pure regolarmente assentiti e CP_1 legittimi, hanno determinato delle lesioni sul sovra-intonaco in corrispondenza delle preesistenti fessure senza alcun impatto sulla staticità dell'immobile, per cui, sebbene
“l'utilizzo di utensili e macchinari solitamente utilizzati per tali operazioni non possa, in generale, creare delle sollecitazioni/vibrazioni tali da creare un quadro fessurativo come quello evidenziato nell'appartamento sottostante, a maggior ragione quando esso è caratterizzato da lesioni di natura e sviluppo tanto differente”, tuttavia le inevitabili vibrazioni che ne sono scaturite nell'intero immobile “hanno avuto come logica conseguenza la sollecitazione delle vecchie fessure, che ha comportato la lesione dell'intonaco nell'appartamento della sig.ra ” (pag. 14 Relazione). Pt_1
Orbene, va osservato che, pur essendosi trattato di sollecitazioni/vibrazioni non idonee a determinare “cedimenti strutturali, infiltrazioni e danni agli infissi” (come pure chiesto nell'originario atto di citazione) nel sottostante appartamento della , esse hanno Pt_1 comunque avuto l'effetto di incidere sull'intonaco di copertura applicato con i lavori di manutenzione straordinaria nello stesso eseguiti in precedenza, causando le fessurazioni dell'intonaco rilevate dal CTU, che ha motivatamente quantificato in euro 5.000,00 il costo dei soli lavori di ripristino del solo intonaco e di tinteggiatura.
Orbene, reputa la Corte che del ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura debbano rispondere le quali committenti dei lavori eseguiti al piano superiore, avendo la CP_1
pagina 4 di 7 diritto ad avere un indennizzo pari ai costi di ripristino dell'intonaco preesistente ai Pt_1 lavori in questione.
Nella relazione redatta dal CTU all'esito dell'ATP il costo dei lavori per il ripristino dell'intonaco e della pitturazione nell'immobile di proprietà è stato determinato, CP_1 alla data del 14 dicembre 2019 (data della relazione del CTU), nella complessiva somma di
€ 5.000,00, così quantificata per il solo “ripristino dell'intonaco e della pitturazione”, come espressamente precisato a pagina 15 della relazione.
Sulla detta somma, trattandosi di indennizzo e, quindi, di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso di legge da gennaio 2020 sino alla data della presente sentenza e i soli interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al soddisfo.
Va, invece, rigettata l'azione di chiamata in garanzia proposta dalle sig.re nei CP_1 confronti della ossia della ditta che ha eseguito i lavori di modifica degli CP_3 ambienti e di ristrutturazione del loro immobile.
Ed invero, come dichiarato dalle stesse anche nella comparsa di costituzione nel CP_1 presente grado di giudizio e come verificato dal CTU nel corso dell'ATP, i detti lavori si sono svolti nel rispetto delle regole dell'arte, atteso che i danni all'intonaco e alla pitturazione dell'immobile sottostante sono stati causati dai normali scuotimenti inevitabilmente connessi ai lavori commissionati, né le appellate hanno dedotto o provato l'esistenza di imperizia o di negligenza nell'esecuzione dei lavori da parte della CP_3
In tale contesto, deve ritenersi che le lesioni dell'intonaco che ne sono scaturite siano CP_ connaturate ai lavori commissionati senza che ciò comporti una responsabilità della per avere la stessa, sulla base di quanto dedotto anche dalle stesse , eseguito i lavori in CP_1 modo corretto, per cui dei danni non possono che rispondere le committenti, in quanto conseguenza dannosa se pur riconducibile ad una condotta lecita (Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 25292/15; n. 20540 del 29.09.2020).
Per quanto riguarda, invece, la macchia di umidità in prossimità della finestra posta al piano superiore, poi trasformata in balcone dalle , reputa la Corte corretta la decisione CP_1 del primo giudice, atteso che l'indicazione del consulente all'esito dell'accertamento tecnico preventivo consiste in una mera ipotesi astratta.
Da una lettura complessiva della relazione emerge, infatti, che il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver precisato che le macchie di umidità sono allocate in posti per cui in alcun modo possono essere connesse con lavori eseguiti al piano superiore o con perdite del sovrastante impianto idrico-fognante, ha solo rilevato in via meramente ipotetica che la pagina 5 di 7 macchia di umido presente in corrispondenza della finestra trasformata in balcone dalle potrebbe astrattamente essere ricondotta ai detti lavori. CP_1
Trattasi, appunto, di una mera ipotesi non supportata da alcun ulteriore dato, non avendo, in particolare, la provato l'assenza di tale macchia prima dei lavori, per cui, attesa Pt_1
l'assenza di certezza sul nesso di causalità, l'ordinanza sul punto va confermata con rigetto dell'appello su tale punto, e ciò pure a prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, il ripristino dell'intonaco e della pitturazione, rientrante nella detta somma di € 5.000,00, ben varrà alla rimozione anche di tale macchia di umidità.
Conclusivamente, atteso l'accoglimento della domanda proposta da in Parte_1 applicazione del principio di soccombenza, al quale non vi sono ragioni per derogare, vanno posti a carico delle sia i costi dell'ATP, sia le spese e i compensi di entrambi i CP_1 gradi del giudizio. I compensi vengono determinati come da dispositivo che segue, tenendosi conto dell'attività svolta, del valore della controversia (euro 6.217,51) e dei valori superiori ma prossimi ai minimi di legge.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese nei confronti di quale terza CP_3 chiamata in causa dalle , attesa la mancata costituzione della stessa. CP_1
PQM
La Corte di appello, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 6.11.2022 da nei confronti di Parte_1
e nonché nei confronti di avverso Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 5.10.2022, pubblicata in pari data, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Parte_1 ordinanza, condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di della somma di €. 5.000,00 a titolo di danni Parte_1 determinati al dicembre 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da gennaio
2020 sino alla data della presenza sentenza e interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo, nonché al pagamento di euro 1.217,51 a titolo di rifusione dei costi dell'accertamento tecnico preventivo;
2. condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano Parte_1 per il primo grado in complessivi €. 3.945,50, di cui euro 145,50 per spese, euro
1.200,00 per il procedimento di istruzione preventiva (ATP) ed euro 2.600,00 per pagina 6 di 7 compensi, e per il presente grado in complessivi €.3.288,50, di cui euro 382,50 per spese ed euro 2.906,00 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso di spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA a termini di legge, con distrazione in favore dell'avv.
IO NT IL, dichiaratosi antistatario.
3. dichiara irripetibili le spese nei confronti della contumace Controparte_3
Così deciso in Lecce, il 10 novembre 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
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