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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259002180247000 IVA-ALTRO contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160001074833000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160002256791000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170007146403000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220014050344000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020458145000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017217882000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230019349307000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230025795015000 CREDITO IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente alle ore 10:10. Resistente/Appellato: l'avv. Difensore_2 e la d.ssa Nominativo_2 si riportano alle rispettive controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 & C. rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e dalla Dott.ssa Nominativo_1, con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate DP di Salerno;
e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricorre contro l'intimazione di pagamento n.
10020259002180247000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 4.02.2025, con contestuale impugnazione delle cartelle di pagamento nn. 10020160001074833000, 1002016002256791000,
10020170007146403000, 10020220014050344000, 10020220020458145000, 10020230017217882000,
10020230019349307000, 10020230025795015000, dei ruoli tributari in esse contenuti, degli avvisi di accertamento e di tutti gli atti prodromici, per l'importo complessivo di € 43.427,46 di cui € 21.346,46 derivante dalle cartelle di pagamento sopra indicate mai notificate.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1. nullità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento;
2. nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'articolo 25 D.P.R. 602/73 e mancata notifica degli atti prodromici;
3. nullità degli atti impugnati per decadenza e prescrizione dei termini.
Per le suddette motivazioni la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare nulli, invalidi, illegittimi, inefficaci e non produttivi di effetti l'intimazione di pagamento n. 10020259002180247000 notificata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione in data 4.02.2025, le cartelle di pagamento nn. 10020160001074833000,
1002016002256791000, 10020170007146403000, 10020220014050344000, 10020220020458145000,
10020230017217882000, 10020230019349307000, 10020230025795015000, i ruoli tributari in esse contenuti e tutti gli atti prodromici o quantomeno annullarli per prescrizione e decadenza e conseguentemente condannare al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, la parte resistente, secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 546/92 con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Salerno eccependo:
1) che la presunta omessa notifica delle cartelle prodromiche è di pertinenza dell'Ader, e non sono ammesse eccezioni afferenti alla presunta legittimità e/o infondatezza delle prodromiche cartelle, ivi compresa l'eventuale loro tardiva notifica e/o l'omessa notifica di atti ad esse presupposti;
2)la tardiva notifica delle cartelle prodromiche per presunta violazione dell'art. 25 del DPR 602/73, è
l'eccezione per inammissibilità in quanto andava proposta avverso le suindicate cartelle, notificate e non impugnate,
3) la nullità dell'intimazione, delle cartelle e degli atti prodromici per presunta “decadenza e/o prescrizione dei termini per l'accertamento delle imposte” trattasi di questioni inconferenti (non sussistendo accertamenti), comunque inammissibili, in quanto afferenti a presunti vizi propri delle cartelle di pagamento, nel caso di specie definitive per mancata impugnazione;
inammissibile è l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, chiedendo alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del motivo sub 1) qualora risulti provata la presenza di atti interruttivi successivi alle cartelle non impugnati, e comunque il suo rigetto;
di dichiarare l'inammissibilità dei motivi sub 2) e 3) in quanto afferenti a vizi propri degli atti presupposti (cartelle), divenuti definitivi per mancata impugnazione;
senza rinuncia alle precedenti richieste, di rigettare in ogni caso il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo:
1) rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020259002180247000, avvenuta in data 04.02.2025
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo risultante dai pubblici registri, con esito
“CONSEGNATO TRAMITE PEC”.
2) tutte le cartelle di pagamento oggetto della presente controversia sono state ritualmente notificate: la n.
10020160001074833000: notificata in data 23.05.2016 con esito “COMPIUTA GIACENZA;
la n.
10020160022256791000: notificata in data 26.12.2016 a mezzo PEC, con esito “DEPOSITO CCIAA”; la n.
10020170007146403000: notificata in data 08.05.2017 a mezzo PEC, con esito “DEPOSITO CCIAA”; la n.
10020220014050344000: notificata in data 15.11.2023 con “CONSEGNA IN MANI PROPRIE” del legale rappresentante o di soggetto abilitato;
la n. 10020220020458145000: notificata in data 05.07.2023 con
“CONSEGNA A SOGGETTI AUTORIZZATI”, la n. 10020230017217882000: notificata in data 27.07.2023 con “CONSEGNA IN MANI PROPRIE”. La cartella n. 10020230019349307000: notificata in data 12.02.2024 con “CONSEGNA IN MANI PROPRIE”. La n. 10020230025795015000: notificata in data 15.11.2023 con
“CONSEGNA IN MANI PROPRIE”.
3) infondatezza del motivo relativo alla violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 (decadenza).
4) infondatezza del motivo relativo alla prescrizione;
5) pienamente legittima e fondata su titoli esecutivi validi ed efficaci, l'intimazione di pagamento n.
10020259002180247000, chiedendo alla Corte di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 546/92. Si è costituita l'ADE eccependo che le cartelle indicate dalla parte contengono iscrizioni a ruolo da liquidazione automatizzata delle dichiarazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72
e, da informazioni trasmesse in A.T. dall'Agente della Riscossione, risultano tutte notificate.
Di contro, per tali cartelle non risultano notificati a quest'Ufficio ricorsi/reclami dinanzi al giudice tributario, per cui devono ritenersi definitive per mancata impugnazione. IN merito alla tardiva notifica delle prodromiche cartelle per presunta violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 in quanto notificate oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'eccezione è inammissibile in quanto andava proposta avverso le suindicate cartelle, notificate e non impugnate, giusta previsione degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/92. Gli atti della giurisdizione tributaria sono impugnabili esclusivamente per vizi propri e/o per contestare l'omessa notifica di atti presupposti, ma non anche presunti vizi propri di atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione. Peraltro, la questione di diritto posta da controparte
(tardiva notifica oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della definitività dell'accertamento)
è inconferente al caso di specie, non sussistendo prodromici “accertamenti” sottesi all'intimazione oggetto di causa, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con il deposito di memorie illustrative, la ricorrente replica all'ADER contro eccependo che quest'ultima nulla dimostra in merito alla presunta notifica delle cartelle sottostanti l'intimazione, perché per le cartelle di pagamento nn. 10020160001074833000, 1002016002256791000, 10020170007146403000, l'ADER ha versato nel fascicolo di causa tre avvisi di mancata consegna pec senza provvedere, come la legge prescrive, al deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente e che non è stato depositato neanche “l'esito DEPOSITO CCIAA” richiamato nella costituzione quale prova della notifica delle cartelle confermando l'eccezione del ricorrente.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno osserva che la valutazione di fondatezza del ricorso passa per la valutazione della ritualità delle notifiche delle sottese cartelle di pagamento.
E' insegnamento della Suprema Corte che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. In conseguenza di quanto precede, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Cfr. Cass . Ordinanza 15 gennaio
2020, n. 565 ; Cass. n.1144/2018).
Le cartelle nn. 10020160022256791000, 10020170007146403000, 10020160001074833000 costituenti atti presupposti all'intimazione di pagamento, risulterebbero notificate mediante deposito e pubblicazione presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli in quanto, ai fini della notifica a mezzo pec, la casella di posta della contribuente è risultata inibita alla ricezione.
Secondo quanto stabilito dall'art. 26, comma 1-bis del D.P.R. 602/1973 in combinato disposto con l'art. 60, comma 5 del D.P.R. 600/1973, qualora la cartella esattoriale sia notificata mediante posta elettronica certificata ma l'agente della riscossione riscontri che la casella di posta del destinatario sia invalida, o disattiva,
o satura, questa deve procedere al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del portale gestito da Info
Camere S.c.p.a. per la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello del deposito, del relativo avviso nello stesso portale, per la durata di 15 giorni;
nel caso in cui la casella di posta risulti satura, prima del deposito telematico occorre procedere con un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo tentativo;
in seguito, deve essere inviata al destinatario una raccomandata che lo informi dell'avvenuto deposito telematico dell'atto, senza ulteriori adempimenti a carico dell'ufficio. Di tutti questi specifici adempimenti la parte resistente deve fornire puntuale dimostrazione qualora il contribuente, come nel caso in esame, lamenti di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale. In particolare, l'agente della riscossione è tenuto a produrre in giudizio la copia dell'avviso (ex art. 8, D.P.R. 68/2005) con cui il gestore del servizio PEC comunica al mittente la mancata consegna al destinatario corredata dalla copia della raccomandata informativa successiva al deposito telematico (denominata “comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, DPR n. 602/1973”), poiché in tal caso l'allegazione secondo cui l'indirizzo di posta del destinatario è invalido/inattivo/saturo è una mera asserzione di parte, dunque la procedura di notifica non può dirsi ritualmente eseguita. Dall'esame degli atti di causa si rileva che l'ADER non ha dato dimostrazione della regolarità della notifica delle cartelle, non avendo provveduto al deposito in giudizio delle ricevute postali d'invio della raccomandata informativa successiva al deposito telematico nell'area riservata del portale gestito da Info Camere S.c.p.a. per la pubblicazione.
Per le restanti cartelle la resistente ha versato in atti documentazione che dimostrano la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, ed in particolare le CAN relative alla notificazione effettuata in mani di terzi, ed il deposito di atti nella casa del Comune.
Orbene, per quanto riguarda l'invocata decadenza e/o prescrizione della pretesa da parte della ricorrente, questa Corte rileva che per le sole tre cartelle che non risultano regolarmente notificate come suddetto, ma per le cartelle n. 10020160022256791000, 10020160001074833000 risultano atti interruttivi della prescrizione ed in particolare per la cartella n. 10020160022256791000 risultano atti interruttivi successivi, ed in particolare avviso di intimazione notificato;
comunicazione preventiva di ipoteca del 29.02.2020;
per la cartella n. 10020160001074833000 risultano atti interruttivi successivi, ed in particolare avviso di intimazione notificato, comunicazione preventiva di ipoteca del 29.02.2020. Tutti atti interruttivi della prescrizione non impugnati dalla ricorrente. Per quanto suddetto, risulta intervenuta prescrizione per la sola cartella n.10020170007146403000.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, rigetta il ricorso per quanto in parte motiva.
Spese liquidate in favore dell'Ade in euro 500,00 ed in favore dell'ADER in euro 1.500,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Cosi deciso in Salerno li 22/12/2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259002180247000 IVA-ALTRO contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160001074833000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160002256791000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170007146403000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220014050344000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020458145000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017217882000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230019349307000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230025795015000 CREDITO IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente alle ore 10:10. Resistente/Appellato: l'avv. Difensore_2 e la d.ssa Nominativo_2 si riportano alle rispettive controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 & C. rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e dalla Dott.ssa Nominativo_1, con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate DP di Salerno;
e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricorre contro l'intimazione di pagamento n.
10020259002180247000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 4.02.2025, con contestuale impugnazione delle cartelle di pagamento nn. 10020160001074833000, 1002016002256791000,
10020170007146403000, 10020220014050344000, 10020220020458145000, 10020230017217882000,
10020230019349307000, 10020230025795015000, dei ruoli tributari in esse contenuti, degli avvisi di accertamento e di tutti gli atti prodromici, per l'importo complessivo di € 43.427,46 di cui € 21.346,46 derivante dalle cartelle di pagamento sopra indicate mai notificate.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1. nullità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento;
2. nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'articolo 25 D.P.R. 602/73 e mancata notifica degli atti prodromici;
3. nullità degli atti impugnati per decadenza e prescrizione dei termini.
Per le suddette motivazioni la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare nulli, invalidi, illegittimi, inefficaci e non produttivi di effetti l'intimazione di pagamento n. 10020259002180247000 notificata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione in data 4.02.2025, le cartelle di pagamento nn. 10020160001074833000,
1002016002256791000, 10020170007146403000, 10020220014050344000, 10020220020458145000,
10020230017217882000, 10020230019349307000, 10020230025795015000, i ruoli tributari in esse contenuti e tutti gli atti prodromici o quantomeno annullarli per prescrizione e decadenza e conseguentemente condannare al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, la parte resistente, secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 546/92 con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Salerno eccependo:
1) che la presunta omessa notifica delle cartelle prodromiche è di pertinenza dell'Ader, e non sono ammesse eccezioni afferenti alla presunta legittimità e/o infondatezza delle prodromiche cartelle, ivi compresa l'eventuale loro tardiva notifica e/o l'omessa notifica di atti ad esse presupposti;
2)la tardiva notifica delle cartelle prodromiche per presunta violazione dell'art. 25 del DPR 602/73, è
l'eccezione per inammissibilità in quanto andava proposta avverso le suindicate cartelle, notificate e non impugnate,
3) la nullità dell'intimazione, delle cartelle e degli atti prodromici per presunta “decadenza e/o prescrizione dei termini per l'accertamento delle imposte” trattasi di questioni inconferenti (non sussistendo accertamenti), comunque inammissibili, in quanto afferenti a presunti vizi propri delle cartelle di pagamento, nel caso di specie definitive per mancata impugnazione;
inammissibile è l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, chiedendo alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del motivo sub 1) qualora risulti provata la presenza di atti interruttivi successivi alle cartelle non impugnati, e comunque il suo rigetto;
di dichiarare l'inammissibilità dei motivi sub 2) e 3) in quanto afferenti a vizi propri degli atti presupposti (cartelle), divenuti definitivi per mancata impugnazione;
senza rinuncia alle precedenti richieste, di rigettare in ogni caso il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo:
1) rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020259002180247000, avvenuta in data 04.02.2025
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo risultante dai pubblici registri, con esito
“CONSEGNATO TRAMITE PEC”.
2) tutte le cartelle di pagamento oggetto della presente controversia sono state ritualmente notificate: la n.
10020160001074833000: notificata in data 23.05.2016 con esito “COMPIUTA GIACENZA;
la n.
10020160022256791000: notificata in data 26.12.2016 a mezzo PEC, con esito “DEPOSITO CCIAA”; la n.
10020170007146403000: notificata in data 08.05.2017 a mezzo PEC, con esito “DEPOSITO CCIAA”; la n.
10020220014050344000: notificata in data 15.11.2023 con “CONSEGNA IN MANI PROPRIE” del legale rappresentante o di soggetto abilitato;
la n. 10020220020458145000: notificata in data 05.07.2023 con
“CONSEGNA A SOGGETTI AUTORIZZATI”, la n. 10020230017217882000: notificata in data 27.07.2023 con “CONSEGNA IN MANI PROPRIE”. La cartella n. 10020230019349307000: notificata in data 12.02.2024 con “CONSEGNA IN MANI PROPRIE”. La n. 10020230025795015000: notificata in data 15.11.2023 con
“CONSEGNA IN MANI PROPRIE”.
3) infondatezza del motivo relativo alla violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 (decadenza).
4) infondatezza del motivo relativo alla prescrizione;
5) pienamente legittima e fondata su titoli esecutivi validi ed efficaci, l'intimazione di pagamento n.
10020259002180247000, chiedendo alla Corte di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 546/92. Si è costituita l'ADE eccependo che le cartelle indicate dalla parte contengono iscrizioni a ruolo da liquidazione automatizzata delle dichiarazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72
e, da informazioni trasmesse in A.T. dall'Agente della Riscossione, risultano tutte notificate.
Di contro, per tali cartelle non risultano notificati a quest'Ufficio ricorsi/reclami dinanzi al giudice tributario, per cui devono ritenersi definitive per mancata impugnazione. IN merito alla tardiva notifica delle prodromiche cartelle per presunta violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 in quanto notificate oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'eccezione è inammissibile in quanto andava proposta avverso le suindicate cartelle, notificate e non impugnate, giusta previsione degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/92. Gli atti della giurisdizione tributaria sono impugnabili esclusivamente per vizi propri e/o per contestare l'omessa notifica di atti presupposti, ma non anche presunti vizi propri di atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione. Peraltro, la questione di diritto posta da controparte
(tardiva notifica oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della definitività dell'accertamento)
è inconferente al caso di specie, non sussistendo prodromici “accertamenti” sottesi all'intimazione oggetto di causa, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con il deposito di memorie illustrative, la ricorrente replica all'ADER contro eccependo che quest'ultima nulla dimostra in merito alla presunta notifica delle cartelle sottostanti l'intimazione, perché per le cartelle di pagamento nn. 10020160001074833000, 1002016002256791000, 10020170007146403000, l'ADER ha versato nel fascicolo di causa tre avvisi di mancata consegna pec senza provvedere, come la legge prescrive, al deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente e che non è stato depositato neanche “l'esito DEPOSITO CCIAA” richiamato nella costituzione quale prova della notifica delle cartelle confermando l'eccezione del ricorrente.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno osserva che la valutazione di fondatezza del ricorso passa per la valutazione della ritualità delle notifiche delle sottese cartelle di pagamento.
E' insegnamento della Suprema Corte che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. In conseguenza di quanto precede, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Cfr. Cass . Ordinanza 15 gennaio
2020, n. 565 ; Cass. n.1144/2018).
Le cartelle nn. 10020160022256791000, 10020170007146403000, 10020160001074833000 costituenti atti presupposti all'intimazione di pagamento, risulterebbero notificate mediante deposito e pubblicazione presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli in quanto, ai fini della notifica a mezzo pec, la casella di posta della contribuente è risultata inibita alla ricezione.
Secondo quanto stabilito dall'art. 26, comma 1-bis del D.P.R. 602/1973 in combinato disposto con l'art. 60, comma 5 del D.P.R. 600/1973, qualora la cartella esattoriale sia notificata mediante posta elettronica certificata ma l'agente della riscossione riscontri che la casella di posta del destinatario sia invalida, o disattiva,
o satura, questa deve procedere al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del portale gestito da Info
Camere S.c.p.a. per la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello del deposito, del relativo avviso nello stesso portale, per la durata di 15 giorni;
nel caso in cui la casella di posta risulti satura, prima del deposito telematico occorre procedere con un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo tentativo;
in seguito, deve essere inviata al destinatario una raccomandata che lo informi dell'avvenuto deposito telematico dell'atto, senza ulteriori adempimenti a carico dell'ufficio. Di tutti questi specifici adempimenti la parte resistente deve fornire puntuale dimostrazione qualora il contribuente, come nel caso in esame, lamenti di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale. In particolare, l'agente della riscossione è tenuto a produrre in giudizio la copia dell'avviso (ex art. 8, D.P.R. 68/2005) con cui il gestore del servizio PEC comunica al mittente la mancata consegna al destinatario corredata dalla copia della raccomandata informativa successiva al deposito telematico (denominata “comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, DPR n. 602/1973”), poiché in tal caso l'allegazione secondo cui l'indirizzo di posta del destinatario è invalido/inattivo/saturo è una mera asserzione di parte, dunque la procedura di notifica non può dirsi ritualmente eseguita. Dall'esame degli atti di causa si rileva che l'ADER non ha dato dimostrazione della regolarità della notifica delle cartelle, non avendo provveduto al deposito in giudizio delle ricevute postali d'invio della raccomandata informativa successiva al deposito telematico nell'area riservata del portale gestito da Info Camere S.c.p.a. per la pubblicazione.
Per le restanti cartelle la resistente ha versato in atti documentazione che dimostrano la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, ed in particolare le CAN relative alla notificazione effettuata in mani di terzi, ed il deposito di atti nella casa del Comune.
Orbene, per quanto riguarda l'invocata decadenza e/o prescrizione della pretesa da parte della ricorrente, questa Corte rileva che per le sole tre cartelle che non risultano regolarmente notificate come suddetto, ma per le cartelle n. 10020160022256791000, 10020160001074833000 risultano atti interruttivi della prescrizione ed in particolare per la cartella n. 10020160022256791000 risultano atti interruttivi successivi, ed in particolare avviso di intimazione notificato;
comunicazione preventiva di ipoteca del 29.02.2020;
per la cartella n. 10020160001074833000 risultano atti interruttivi successivi, ed in particolare avviso di intimazione notificato, comunicazione preventiva di ipoteca del 29.02.2020. Tutti atti interruttivi della prescrizione non impugnati dalla ricorrente. Per quanto suddetto, risulta intervenuta prescrizione per la sola cartella n.10020170007146403000.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, rigetta il ricorso per quanto in parte motiva.
Spese liquidate in favore dell'Ade in euro 500,00 ed in favore dell'ADER in euro 1.500,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Cosi deciso in Salerno li 22/12/2025
Il Relatore Il Presidente