CA
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa BR TA Presidente rel. dr. Rosario Murgida Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 405 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
con gli avv.ti TRIOLO ETTORE, GRECO GIACINTO, MUSCARI TOMAIOLI Pt_1
FR, appellante
E
, con l'avv. GALLORO ALBERTO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia , giudice del lavoro, n.
704/2023, pubblicata in data 12/10/2023; ripetizione indebito pensionistico.
FATTO.
1. L' ha avviato nel 2012 nei confronti di la procedura di recupero di ratei Pt_1 CP_1 di pensione categoria VO n. 14038350 dell'importo complessivo di euro 20.073,50 perché negli anni dal 1999 al 2001 il pensionato ha percepito redditi da lavoro autonomo superiori al limite di reddito oltre il quale la pensione diviene completamente incumulabile.
2.Nel 2014, il si è rivolto al Giudice del Lavoro di Vibo con domanda di accertamento CP_1 negativo dell'indebito, eccependo la prescrizione decennale, la decadenza dall'azione di recupero in quanto si sarebbe dovuta intraprendere entro il 31.12.2003 ossia entro l'anno successivo a quello in cui con nota del 20.5.2002 ha comunicato all' l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo Pt_1 percepiti dal 1999 al 2001.
Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato di aver esercitato un'attività di lavoro occasionale nel 1999
(solo nei mesi di novembre e dicembre), e nell'anno 2000 (solo nei mesi di maggio, ottobre e
1 novembre) e ha sostenuto che per tali anni la trattenuta deve essere determinata con riferimento ai mesi nei quali è stata effettuata la prestazione>.
3.Nella resistenza dell' , il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che ai sensi dell'art.13 Pt_1 legge 412/91 la ripetizione dell'indebito sia possibile in caso di dolo del pensionato e che nella specie il ricorrente ne fosse esente, avendo trasmesso all' le ricevute dei compensi conseguiti Pt_1 con il lavoro autonomo espletato negli anni di interesse.
4. L' ha appellato la sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma deducendo che: Pt_1
- non è applicabile il secondo comma dell'art. 13 della Legge 412/1991, visto che la pensione di vecchiaia non è prestazione ordinariamente legata alla situazione reddituale del percipiente, con onere a carico dell'Istituto di verifica annuale dei redditi del titolare;
-l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, infatti, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, ha disposto, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione di tale divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno;
-la comunicazione relativa ai redditi percepiti dal sig. negli anni 1999,2000 e 2001 è CP_1 pervenuta all'Istituto con la dichiarazione del 20.05.2002;
-peraltro, <ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto
l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione Pt_1 del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai CP_2 fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 31/05/2019, n. 15039)>>;
- esso ha attivato la sua attività di recupero con riferimento all'intero periodo solare di CP_2 ciascun anno, visto che nessuna norma prevede che il divieto di cumulo debba essere verificato mese per mese e che il recupero della pensione indebitamente percepita è consentito solo per i mesi per i quali si siano effettivamente verificate le condizioni che hanno fatto scattare il divieto di cumulo.
2 5.L'appellato, ritualmente costituito, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi;
nel merito ne ha contestato la fondatezza, reiterando tra l'altro l'eccezione di prescrizione decennale.
6.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
7.L'appello è ammissibile.
Emerge, infatti, dal tenore delle censure come sopra sinteticamente riportate, che esse, in quanto riferite a precisi passaggi motivazionali, prospettano una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata e soddisfano il requisito di specificità, che per giurisprudenza consolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata l'impugnazione.
8.Passando al merito, va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione reiterata dall'appellato, giacchè il termine decennale, iniziato a decorrere dalle date dei pagamenti dei ratei non dovuti, è stato interrotto con lettera raccomandata del 20.12.2002, ricevuta in data
24.12.2002, con cui l' ha l'indebito del quale si discute, e, successivamente, Pt_1 dopo nove anni e due mesi, con altra raccomandata del 24.02.2012 ricevuta in data 09.03.2012, con cui l' ha comunicato che il recupero sarebbe avvenuto con una trattenuta mensile di 80 Pt_1 euro sulla pensione a partire dal rateo del mese di aprile 2012 .
9.Ciò detto, l'appello va accolto.
10.La Giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso che nell'ipotesi di indebito derivante dalla violazione del divieto di cumulo della pensione con il reddito da lavoro autonomo, di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992, si possa fare applicazione della disciplina generale dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52, comma 2, della l. n. 88 del 1989,la diversa ipotesi dell'erogazione di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta per errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente previdenziale .>. (Cass. n.1170/2018;
Cass.10634/2003).
Nella sentenza n.1170/2018, in relazione a controversia analoga a quella oggi al vaglio, di indebito previdenziale derivante dalla percezione di pensione di vecchiaia in misura piena, in costanza di
3 svolgimento di attività di lavoro autonomo non comunicata all' , la Suprema Corte ha infatti Pt_1 chiarito che:
<10.La disciplina del divieto di cumulo dei redditi da lavoro autonomo con la pensione è tutta racchiusa nelle richiamate disposizioni e l'art.10 del citato decreto legislativo n. 503 costituisce, pertanto, norma speciale volta a regolare un'ipotesi peculiare di indebito scaturita dall'applicazione del divieto di cumulo tipizzato dalla stessa norma.
11. L'indebito oggettivo così configurato, derivante non già da errore nell'erogazione della prestazione pensionistica sibbene da ricalcolo della prestazione pensionistica per un divieto previsto dall'ordinamento - l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo - esclude l'applicabilità della norma generale sull'indebito previdenziale che postula la diversa ipotesi dell'erogazione di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta per errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore…..
13.La mancata comunicazione all dei mutamenti intervenuti nella condizione lavorativa e Pt_1 reddituale del pensionato si risolve nell'intenzione di conseguire un vantaggio non spettante, per legge, perché vietato (il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo) e investe un fatto causativo della cessazione o rimodulazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero rilevantissimo di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per acquisire la conoscenza della situazione personale e patrimoniale del creditore della prestazione, senza la collaborazione attiva del pensionato, e il silenzio di chi ha l'obbligo di rendere una dichiarazione, onde ottenere un maggiore beneficio pensionistico, di non svolgere attività lavorativa e di non godere di proventi reddituali si traduce nella consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione dello svolgimento di una prestazione lavorativa (cfr., fra le altre, Cass. 17 maggio 2013, n.12097). 14. Né può fondatamente sostenersi che la rappresentazione della condizione soggettiva del pensionato ostativa alla percezione del beneficio pensionistico fosse ben conosciuta dall'Ente previdenziale non potendo trascurarsi che l'Ente gestisce, come detto, un vastissimo numero di rapporti di durata con gli assicurati e gli assistiti, comportanti l'erogazione di altrettanti trattamenti a scadenza periodica, da controllare e ricalcolare continuamente per effetto di accadimenti relativi alla persona del beneficiario oppure al mutevole statuto della prestazione.>.
11.Ne consegue che il è tenuto a restituire l'indebito scaturito dalla violazione del divieto di CP_1 cumulo di cui all' art.10 comma 6 cit..
12.Il suo ricorso va integralmente respinto.
4 Non è invero condivisibile l'assunto del pensionato secondo cui per gli anni 1999 e 2000, avendo egli esercitato un'attività di lavoro occasionale (nel 1999 solo nei mesi di novembre e dicembre, e nell'anno 2000 solo nei mesi di maggio, ottobre e novembre) la trattenuta deve essere determinata con riferimento ai mesi nei quali è stata effettuata la prestazione>.
E ciò in quanto, essendo pacifico in atti che egli non ha effettuato le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 10 cit. , è tenuto ai sensi del successivo comma 8 bis a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore>.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano mediante applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014 e succ. modif., avuto riguardo al valore della domanda e alle fasi di introduzione, studio, trattazione e decisione della causa.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
10/04/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia , giudice del lavoro, n. 704/2023 , pubblicata in data 12/10/2023, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
-condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro CP_1
2.700,00, e per il secondo grado in euro 2906,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/10/2025
La Presidente est.
BR TA
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa BR TA Presidente rel. dr. Rosario Murgida Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 405 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
con gli avv.ti TRIOLO ETTORE, GRECO GIACINTO, MUSCARI TOMAIOLI Pt_1
FR, appellante
E
, con l'avv. GALLORO ALBERTO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia , giudice del lavoro, n.
704/2023, pubblicata in data 12/10/2023; ripetizione indebito pensionistico.
FATTO.
1. L' ha avviato nel 2012 nei confronti di la procedura di recupero di ratei Pt_1 CP_1 di pensione categoria VO n. 14038350 dell'importo complessivo di euro 20.073,50 perché negli anni dal 1999 al 2001 il pensionato ha percepito redditi da lavoro autonomo superiori al limite di reddito oltre il quale la pensione diviene completamente incumulabile.
2.Nel 2014, il si è rivolto al Giudice del Lavoro di Vibo con domanda di accertamento CP_1 negativo dell'indebito, eccependo la prescrizione decennale, la decadenza dall'azione di recupero in quanto si sarebbe dovuta intraprendere entro il 31.12.2003 ossia entro l'anno successivo a quello in cui con nota del 20.5.2002 ha comunicato all' l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo Pt_1 percepiti dal 1999 al 2001.
Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato di aver esercitato un'attività di lavoro occasionale nel 1999
(solo nei mesi di novembre e dicembre), e nell'anno 2000 (solo nei mesi di maggio, ottobre e
1 novembre) e ha sostenuto che per tali anni la trattenuta deve essere determinata con riferimento ai mesi nei quali è stata effettuata la prestazione>.
3.Nella resistenza dell' , il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che ai sensi dell'art.13 Pt_1 legge 412/91 la ripetizione dell'indebito sia possibile in caso di dolo del pensionato e che nella specie il ricorrente ne fosse esente, avendo trasmesso all' le ricevute dei compensi conseguiti Pt_1 con il lavoro autonomo espletato negli anni di interesse.
4. L' ha appellato la sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma deducendo che: Pt_1
- non è applicabile il secondo comma dell'art. 13 della Legge 412/1991, visto che la pensione di vecchiaia non è prestazione ordinariamente legata alla situazione reddituale del percipiente, con onere a carico dell'Istituto di verifica annuale dei redditi del titolare;
-l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, infatti, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, ha disposto, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione di tale divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno;
-la comunicazione relativa ai redditi percepiti dal sig. negli anni 1999,2000 e 2001 è CP_1 pervenuta all'Istituto con la dichiarazione del 20.05.2002;
-peraltro, <ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto
l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione Pt_1 del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai CP_2 fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 31/05/2019, n. 15039)>>;
- esso ha attivato la sua attività di recupero con riferimento all'intero periodo solare di CP_2 ciascun anno, visto che nessuna norma prevede che il divieto di cumulo debba essere verificato mese per mese e che il recupero della pensione indebitamente percepita è consentito solo per i mesi per i quali si siano effettivamente verificate le condizioni che hanno fatto scattare il divieto di cumulo.
2 5.L'appellato, ritualmente costituito, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi;
nel merito ne ha contestato la fondatezza, reiterando tra l'altro l'eccezione di prescrizione decennale.
6.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
7.L'appello è ammissibile.
Emerge, infatti, dal tenore delle censure come sopra sinteticamente riportate, che esse, in quanto riferite a precisi passaggi motivazionali, prospettano una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata e soddisfano il requisito di specificità, che per giurisprudenza consolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata l'impugnazione.
8.Passando al merito, va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione reiterata dall'appellato, giacchè il termine decennale, iniziato a decorrere dalle date dei pagamenti dei ratei non dovuti, è stato interrotto con lettera raccomandata del 20.12.2002, ricevuta in data
24.12.2002, con cui l' ha l'indebito del quale si discute, e, successivamente, Pt_1 dopo nove anni e due mesi, con altra raccomandata del 24.02.2012 ricevuta in data 09.03.2012, con cui l' ha comunicato che il recupero sarebbe avvenuto con una trattenuta mensile di 80 Pt_1 euro sulla pensione a partire dal rateo del mese di aprile 2012 .
9.Ciò detto, l'appello va accolto.
10.La Giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso che nell'ipotesi di indebito derivante dalla violazione del divieto di cumulo della pensione con il reddito da lavoro autonomo, di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992, si possa fare applicazione della disciplina generale dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52, comma 2, della l. n. 88 del 1989,
Cass.10634/2003).
Nella sentenza n.1170/2018, in relazione a controversia analoga a quella oggi al vaglio, di indebito previdenziale derivante dalla percezione di pensione di vecchiaia in misura piena, in costanza di
3 svolgimento di attività di lavoro autonomo non comunicata all' , la Suprema Corte ha infatti Pt_1 chiarito che:
<10.La disciplina del divieto di cumulo dei redditi da lavoro autonomo con la pensione è tutta racchiusa nelle richiamate disposizioni e l'art.10 del citato decreto legislativo n. 503 costituisce, pertanto, norma speciale volta a regolare un'ipotesi peculiare di indebito scaturita dall'applicazione del divieto di cumulo tipizzato dalla stessa norma.
11. L'indebito oggettivo così configurato, derivante non già da errore nell'erogazione della prestazione pensionistica sibbene da ricalcolo della prestazione pensionistica per un divieto previsto dall'ordinamento - l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo - esclude l'applicabilità della norma generale sull'indebito previdenziale che postula la diversa ipotesi dell'erogazione di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta per errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore…..
13.La mancata comunicazione all dei mutamenti intervenuti nella condizione lavorativa e Pt_1 reddituale del pensionato si risolve nell'intenzione di conseguire un vantaggio non spettante, per legge, perché vietato (il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo) e investe un fatto causativo della cessazione o rimodulazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero rilevantissimo di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per acquisire la conoscenza della situazione personale e patrimoniale del creditore della prestazione, senza la collaborazione attiva del pensionato, e il silenzio di chi ha l'obbligo di rendere una dichiarazione, onde ottenere un maggiore beneficio pensionistico, di non svolgere attività lavorativa e di non godere di proventi reddituali si traduce nella consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione dello svolgimento di una prestazione lavorativa (cfr., fra le altre, Cass. 17 maggio 2013, n.12097). 14. Né può fondatamente sostenersi che la rappresentazione della condizione soggettiva del pensionato ostativa alla percezione del beneficio pensionistico fosse ben conosciuta dall'Ente previdenziale non potendo trascurarsi che l'Ente gestisce, come detto, un vastissimo numero di rapporti di durata con gli assicurati e gli assistiti, comportanti l'erogazione di altrettanti trattamenti a scadenza periodica, da controllare e ricalcolare continuamente per effetto di accadimenti relativi alla persona del beneficiario oppure al mutevole statuto della prestazione.>.
11.Ne consegue che il è tenuto a restituire l'indebito scaturito dalla violazione del divieto di CP_1 cumulo di cui all' art.10 comma 6 cit..
12.Il suo ricorso va integralmente respinto.
4 Non è invero condivisibile l'assunto del pensionato secondo cui per gli anni 1999 e 2000, avendo egli esercitato un'attività di lavoro occasionale (nel 1999 solo nei mesi di novembre e dicembre, e nell'anno 2000 solo nei mesi di maggio, ottobre e novembre) la trattenuta deve essere determinata con riferimento ai mesi nei quali è stata effettuata la prestazione>.
E ciò in quanto, essendo pacifico in atti che egli non ha effettuato le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 10 cit. , è tenuto ai sensi del successivo comma 8 bis a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore>.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano mediante applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014 e succ. modif., avuto riguardo al valore della domanda e alle fasi di introduzione, studio, trattazione e decisione della causa.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
10/04/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia , giudice del lavoro, n. 704/2023 , pubblicata in data 12/10/2023, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
-condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro CP_1
2.700,00, e per il secondo grado in euro 2906,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/10/2025
La Presidente est.
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