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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1451 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela C.F._2
Carlino, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 9/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione e, nei termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/03/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Galatone (LE) l'8/09/2016;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 26/01/2018; Per_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso, e, nel rispetto dei termini di legge, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Galatone (LE), Parte_2
l'8/09/2016 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 34, parte
II, serie A, anno 2016), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, integrate da successive note scritte ed espresse nei seguenti termini:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. entrambi i coniugi si danno reciprocamente atto che, a seguito e per effetto della autorizzazione a vivere separatamente e, in conseguenza della
2 cessazione dello stato di convivenza e di coabitazione, è venuto meno l'obbligo della fedeltà coniugale;
3. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Galatone alla Via Traversa
Appennini n. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra ; Parte_1
4. il SI. , unico proprietario dell'abitazione coniugale, riconosce che la Pt_2 SI.ra ha contribuito secondo le proprie disponibilità economiche Pt_1 all'acquisto dell'immobile e, pertanto, entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, provvederà a versare alla SI.ra , sulla carta Pt_1 postepay evolution n. 5333171187975343 ad ella intestata, la somma di €
3.000,00, impegnandosi altresì, a corrisponderle un'ulteriore somma di €
19.000,00 qualora l'immobile dovesse essere venduto.
5. la SI.ra provvederà al pagamento del 50% di tutte le spese Pt_1 ordinarie del predetto immobile e di tutte le utenze, nonché tasse e tributi allo stesso riferibili, ed il SI. contribuirà con il pagamento del Pt_2 restante 50%;
6. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, e con ampio diritto di visita del padre così stabilito:
a) il padre terrà con sé la figlia tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle
16,30 alle 18,30; tanto fino alla conclusione del ciclo scolastico primario della piccola;
Per_1
b) dall'inizio del percorso scolastico di medie inferiori, il padre terrà con sé la figlia nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16,30 fino alle 22,00, comprendendo l'orario per la cena;
c) la minore passerà i fine settimana con il padre (da intendersi dal venerdì dopo l'uscita da scuola, fino alle ore 22,00 della domenica) a settimane alterne;
d) la minore festeggerà ad anni alterni, con padre e madre, il Natale, la
Pasqua ed il Capodanno, o in alternativa, su accordo delle parti, potrà trascorrere la vigilia della festività con un genitore ed il giorno successivo festivo con l'altro; inoltre, starà con il relativo genitore Per_1 durante la festa del papà e della mamma e relativi compleanni;
3 e) i coniugi si danno reciproco consenso, affinché, anche nei periodi in cui la minore è collocata presso uno dei genitori, l'altro potrà prendere con sé la piccola in occasione di compleanni e cerimonie dei rispettivi genitori (nonni della minore) e parenti (fratelli, nipoti, etc.);
f) durante il periodo estivo (da coincidere dalla fine della scuola al suo inizio) la minore starà con il padre per almeno due settimane, non consecutive, che i coniugi concorderanno anno per anno, in base ai rispettivi piani ferie;
nel periodo in cui la minore si troverà presso il padre, la madre potrà visitare la figlia nei pomeriggi del martedì e giovedì, con orari che i coniugi concorderanno in base ai propri impegni;
7. in ordine al libretto postale nominativo minori n. 49364374, detenuto dal SI. , questi si impegna a rendicontare alla SInora Pt_2 Pt_1 annualmente i movimenti dello stesso e a mettere a disposizione della madre il detto libretto affinché la stessa possa versarvi liberamente quanto desidera;
in ordine ai prelievi, gli stessi dovranno essere previamente concordati tra i genitori e giustificati nell'esclusivo interesse della figlia;
8. per quanto concerne il mantenimento della figlia , il SI. Per_1 Pt_2 verserà sulla carta postepay evolution n. 5333171187975343, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00; inoltre, verserà alla SI.ra l'intero importo dell'assegno unico pari ad € 233,50, finchè Pt_1 la stessa non eserciterà la sua facoltà di chiedere al competente Istituto il versamento diretto in suo favore del 50% del medesimo assegno;
in tale ipotesi, il Sig. provvederà a versare il restante 50% dell'assegno Pt_2 unico alla Sig.ra nelle modalità sopra descritte. Nell'ipotesi in cui il Pt_1 predetto assegno unico dovesse essere non più concesso, i coniugi concordano che il SI. verserà a titolo di mantenimento per la minore Pt_2
l'importo di € 300,00;
9. il Sig. corrisponderà le spese straordinarie, per la figlia, nella misura Pt_2 del 50%, richiamando espressamente il vigente Protocollo del Tribunale di
Lecce, sia con riferimento all'individuazione delle spese straordinarie subordinate al preventivo consenso dei coniugi, sia all'individuazione delle spese straordinarie obbligatorie o indifferibili non subordinate al preventivo
4 consenso di entrambi i coniugi, sia alle modalità di comunicazione per l'acquisizione del consenso del coniuge o per esprimere il proprio dissenso, indicando all'uopo i seguenti indirizzi email Email_1
( ) e ( ); Parte_1 Email_2 Parte_2
10. il SI. si farà esclusivo carico del pagamento della rata di mutuo Pt_2 acceso per la ristrutturazione dell'immobile adibito a residenza coniugale, fino alla sua estinzione, senza nulla pretendere da parte della SI.ra ; Pt_1 nonostante la SI.ra rimarrà parte mutuataria, in considerazione Pt_1 della difficoltà del SI. ad accollarsi in toto il mutuo (circostanza, già Pt_2 verificata dai coniugi, che comporterebbe sia un allungamento del piano di ammortamento, sia un aggravio in termini economici – aumento della rata e degli interessi) resta concordato tra le parti che il mutuo sarà interamente estinto dal SI. , con diritto di rivalsa della SInora , nei Pt_2 Pt_1 confronti dello stesso, in ipotesi di richiesta di pagamento nei confronti di quest'ultima da parte dell'Istituto di credito;
11. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento con i propri mezzi;
12. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 04/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1451 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela C.F._2
Carlino, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 9/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione e, nei termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/03/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Galatone (LE) l'8/09/2016;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 26/01/2018; Per_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso, e, nel rispetto dei termini di legge, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Galatone (LE), Parte_2
l'8/09/2016 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 34, parte
II, serie A, anno 2016), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, integrate da successive note scritte ed espresse nei seguenti termini:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. entrambi i coniugi si danno reciprocamente atto che, a seguito e per effetto della autorizzazione a vivere separatamente e, in conseguenza della
2 cessazione dello stato di convivenza e di coabitazione, è venuto meno l'obbligo della fedeltà coniugale;
3. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Galatone alla Via Traversa
Appennini n. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra ; Parte_1
4. il SI. , unico proprietario dell'abitazione coniugale, riconosce che la Pt_2 SI.ra ha contribuito secondo le proprie disponibilità economiche Pt_1 all'acquisto dell'immobile e, pertanto, entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, provvederà a versare alla SI.ra , sulla carta Pt_1 postepay evolution n. 5333171187975343 ad ella intestata, la somma di €
3.000,00, impegnandosi altresì, a corrisponderle un'ulteriore somma di €
19.000,00 qualora l'immobile dovesse essere venduto.
5. la SI.ra provvederà al pagamento del 50% di tutte le spese Pt_1 ordinarie del predetto immobile e di tutte le utenze, nonché tasse e tributi allo stesso riferibili, ed il SI. contribuirà con il pagamento del Pt_2 restante 50%;
6. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, e con ampio diritto di visita del padre così stabilito:
a) il padre terrà con sé la figlia tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle
16,30 alle 18,30; tanto fino alla conclusione del ciclo scolastico primario della piccola;
Per_1
b) dall'inizio del percorso scolastico di medie inferiori, il padre terrà con sé la figlia nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16,30 fino alle 22,00, comprendendo l'orario per la cena;
c) la minore passerà i fine settimana con il padre (da intendersi dal venerdì dopo l'uscita da scuola, fino alle ore 22,00 della domenica) a settimane alterne;
d) la minore festeggerà ad anni alterni, con padre e madre, il Natale, la
Pasqua ed il Capodanno, o in alternativa, su accordo delle parti, potrà trascorrere la vigilia della festività con un genitore ed il giorno successivo festivo con l'altro; inoltre, starà con il relativo genitore Per_1 durante la festa del papà e della mamma e relativi compleanni;
3 e) i coniugi si danno reciproco consenso, affinché, anche nei periodi in cui la minore è collocata presso uno dei genitori, l'altro potrà prendere con sé la piccola in occasione di compleanni e cerimonie dei rispettivi genitori (nonni della minore) e parenti (fratelli, nipoti, etc.);
f) durante il periodo estivo (da coincidere dalla fine della scuola al suo inizio) la minore starà con il padre per almeno due settimane, non consecutive, che i coniugi concorderanno anno per anno, in base ai rispettivi piani ferie;
nel periodo in cui la minore si troverà presso il padre, la madre potrà visitare la figlia nei pomeriggi del martedì e giovedì, con orari che i coniugi concorderanno in base ai propri impegni;
7. in ordine al libretto postale nominativo minori n. 49364374, detenuto dal SI. , questi si impegna a rendicontare alla SInora Pt_2 Pt_1 annualmente i movimenti dello stesso e a mettere a disposizione della madre il detto libretto affinché la stessa possa versarvi liberamente quanto desidera;
in ordine ai prelievi, gli stessi dovranno essere previamente concordati tra i genitori e giustificati nell'esclusivo interesse della figlia;
8. per quanto concerne il mantenimento della figlia , il SI. Per_1 Pt_2 verserà sulla carta postepay evolution n. 5333171187975343, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00; inoltre, verserà alla SI.ra l'intero importo dell'assegno unico pari ad € 233,50, finchè Pt_1 la stessa non eserciterà la sua facoltà di chiedere al competente Istituto il versamento diretto in suo favore del 50% del medesimo assegno;
in tale ipotesi, il Sig. provvederà a versare il restante 50% dell'assegno Pt_2 unico alla Sig.ra nelle modalità sopra descritte. Nell'ipotesi in cui il Pt_1 predetto assegno unico dovesse essere non più concesso, i coniugi concordano che il SI. verserà a titolo di mantenimento per la minore Pt_2
l'importo di € 300,00;
9. il Sig. corrisponderà le spese straordinarie, per la figlia, nella misura Pt_2 del 50%, richiamando espressamente il vigente Protocollo del Tribunale di
Lecce, sia con riferimento all'individuazione delle spese straordinarie subordinate al preventivo consenso dei coniugi, sia all'individuazione delle spese straordinarie obbligatorie o indifferibili non subordinate al preventivo
4 consenso di entrambi i coniugi, sia alle modalità di comunicazione per l'acquisizione del consenso del coniuge o per esprimere il proprio dissenso, indicando all'uopo i seguenti indirizzi email Email_1
( ) e ( ); Parte_1 Email_2 Parte_2
10. il SI. si farà esclusivo carico del pagamento della rata di mutuo Pt_2 acceso per la ristrutturazione dell'immobile adibito a residenza coniugale, fino alla sua estinzione, senza nulla pretendere da parte della SI.ra ; Pt_1 nonostante la SI.ra rimarrà parte mutuataria, in considerazione Pt_1 della difficoltà del SI. ad accollarsi in toto il mutuo (circostanza, già Pt_2 verificata dai coniugi, che comporterebbe sia un allungamento del piano di ammortamento, sia un aggravio in termini economici – aumento della rata e degli interessi) resta concordato tra le parti che il mutuo sarà interamente estinto dal SI. , con diritto di rivalsa della SInora , nei Pt_2 Pt_1 confronti dello stesso, in ipotesi di richiesta di pagamento nei confronti di quest'ultima da parte dell'Istituto di credito;
11. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento con i propri mezzi;
12. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 04/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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