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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/11/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, MA ES
MO ha pronunciato a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'artt. 447 bis e 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3885/2024 del Ruolo generale tra
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scardigno (comunicazioni a Parte_1
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-Ricorrente-
e
CP_1
-resistente - contumace
OGGETTO: “domanda di rilascio di immobile per accordi di separazione consensuale”
CONCLUSIONI: per la parte costituita come da verbale d'udienza del 7.10.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2024, deduceva che, con provvedimento Parte_1
del 12.3.2019, il Tribunale di Trani, nell'ambito del procedimento r.g. 414/2019 n. 1683, omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi promossa con ricorso depositato il 24.1.2019, alle condizioni dai medesimi concordate ed indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso introduttivo, e le condizioni consensualmente pattuite, prevedevano dunque, al punto 8)
che “gli immobili, entrambi in abitato di Molfetta e, rispettivamente, il primo al Vico Carmine n. 8, secondo
1 piano superiore, inagibile perché in stato di forte degrado ed abbandono ed in parte crollato, ed il secondo alla
via Catecombe n. 37, già di proprietà della signora perché acquistati in regime Parte_1
patrimoniale di separazione dei beni, resteranno, il primo, nella piena ed esclusiva disponibilità e possesso
della ed il secondo nella disponibilità, a titolo di comodato gratuito, del sig. sino alla Pt_1 CP_1
improrogabile data del 31 dicembre 2020 pena la risoluzione dello stesso rapporto con consequenziale azione
di rilascio ed iniziativa alla vendita dello stesso che la signora promuoverà il giorno successivo alla Pt_1
detta data concordata per rilascio ove questo non avvenga”.
Deduceva dunque che, decorso ormi il termine del 31 dicembre 2020 e nonostante i solleciti rivolti al per la riconsegna dell'immobile oggetto di comodato, questi non aveva ottemperato in tal CP_1
senso, come testimoniato dal fatto che risulta ancora residente presso il predetto immobile alla via
Catecombe n. 37 (come da certificato di residenza del 25 ottobre 2024, in atti).
Essendo stata infruttuosa anche la procedura di mediazione obbligatoria presso l'organismo di mediazione per mancata comparizione del stante dunque la mancata consegna CP_1
dell'immobile alla scadenza del termine per la consegna dell'immobile (31 dicembre 2020),
notevoli disagi sono stati cagionati alla odierna ricorrente, tra cui il dovere sostenere il pagamento dei tributi maturati e scaduti per le annualità dal 2021 ad oggi, né avendo la possibilità di venderlo o locarlo a causa del grave inadempimento del che non aveva alcun titolo a rimanere della CP_1
disponibilità dell'immobile.
Pertanto, chiedeva il risarcimento del danno in via equitativa nella misura di euro 5.000,00 a ristoro del pregiudizio subito.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo dichiarare il diritto del proprietario comodante,
[...]
ad ottenere la restituzione da parte del resistente sig. dell'immobile in Parte_1 CP_1
Molfetta alla via Catecombe n. 37 in N.C.E.U. al fg. 55 p.lla 2915 sub 20, a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto di comodato convenuto e pattuito alla clausola 8) del ricorso per separazione personale omologato dal Tribunale di Trani e, per l'effetto, condannare il sig. al CP_1
pagamento della somma di euro 5.000,00 per i motivi sopra esposti, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Nessuno si costituiva per il resistente , cui pure il ricorso introduttivo ed il decreto di CP_1
fissazione erano ritualmente notificati ex art. 137 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione, verificata la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente, tuttavia non costituitasi, se ne dichiarava la
2 contumacia, e la causa era rinviata per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
7.10.2025, quando la parte resistente, comparsa, si riportava ai precedenti scritti insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
Diritto.
La domanda proposta dalla ricorrente è parzialmente fondata ed è accolta Parte_1
nei termini di cui in motivazione.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di comodato conseguente alla scadenza del termine pattuito tra le parti per la restituzione dell'immobile, occorre osservare che la parte attrice allegava il documento costituente titolo costitutivo del contratto di comodato, recante la data del
31 dicembre 2020 per il suo rilascio.
Assolto l'onere della prova in capo all'attore, spettava al convenuto l'onere di provare un titolo legittimo e valido in base al quale era ed ancora è nella detenzione degli immobili. Tale prova non
è stata fornita.
Il comodato, ai sensi dell'art. 1803 c.c., “è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa
mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la
stessa cosa ricevuta”. Trattasi di un contratto essenzialmente gratuito: il contratto di comodato, cd.
prestito d'uso, infatti, è un negozio gratuito con attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante (e a vantaggio del solo comodatario), quale strumento effettuale della costituzione di un diritto personale di godimento. È un negozio attributivo, traslativo d'uso, di godimento, ad efficacia meramente obbligatoria e si perfeziona con la consegna della cosa di cui il comodatario diventa detentore.
Nel caso che ci occupa, alla data pattuita per il rilascio dell'immobile, questo non veniva posto nella disponibilità dell'odierna ricorrente la cui domanda di rilascio, azionata con il procedimento che ci occupa, è pertanto accolta.
Deve essere ora valutata la domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità dell'immobile.
Nell'atto introduttivo la ricorrente argomentava a sostegno della domanda di risarcimento genericamente affermando l'impossibilità di dare in locazione o vendere l'immobile, nonché di avere dovuto sostenere i costi di pagamento dei tributi maturati e scaduti per le annualità dal 2021
alla data di presentazione del ricorso.
3 La domanda di risarcimento, così come formulata, non può essere accolta poiché genericamente articolata senza indicazione né allegazione dei costi sostenuti in termini sia di danno emergente che lucro cessante.
La giurisprudenza, infatti, ha da tempo indicato la necessaria allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito, trattandosi non di danno in re ipsa (Cass. S.U. 15.11.2022 n. 33645).
Pertanto, accolta la domanda di risoluzione del contratto di comodato, va ordinato al resistente il rilascio dell'immobile, invece rigettata la domanda di risarcimento del danno.
In relazione alle competenze di lite, si ritiene ricorrano i presupposti per la compensazione parziale nei limiti della metà, posta la residua metà a carico della parte soccombente e liquidata come in dispositivo ex d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod. in relazione al valore indeterminato della controversia, nelle controversie a bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. MA ES
MO – pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3885/2024 del
Ruolo generale, nella dichiarata contumacia di , così provvede: CP_1
1. in accoglimento parziale della domanda proposta da con ricorso del Parte_1
21.11.2024, dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di comodato concluso tra le parti e, per l'effetto, ordina a il rilascio dell'immobile sito in Molfetta CP_1
alla via Catecombe n. 37 in N.C.E.U. al fg. 55 p.lla 2915 sub 20;
2. rigetta la domanda di risarcimento proposta da con ricorso del Parte_1
21.11.2024;
3. liquida le competenze del presente giudizio in euro 4.357,00 (fase di studio della controversia ed introduttiva del giudizio, fase decisoria – ridotta del 50% in ragione della decisione in forma semplificata e della mancata previsione di memorie conclusive) e,
compensate nella misura di un mezzo, dichiara tenuto e condanna al CP_1
pagamento della restante metà, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 6.11.2025
Il Giudice
MA ES MO
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