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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Roberta Nocella Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3599 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 instaurato dai ricorrenti:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PENNELLA ESTER giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO Visto il ricorso congiunto depositato in data 18.03.24 con cui
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler Parte_1 Pt_2
disciplinare l'affido e il mantenimento dei figli nati dalla loro unione naturale,
alle condizioni di seguito indicate:
“1) i minori e siano affidati in forma condivisa Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso l'abitazione della madre sita in Roma , alla via della Magliana, n.ro 1075 , la quale proseguirà
ad adempiere alle incombenze della cura quotidiana ed agli ordinari compiti domestici nel prioritario interesse dei figli;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli un giorno a settimana (mercoledì), prelevandoli all'uscita dalla scuola che frequentano, alle ore 16.10 riaccompagnandoli presso l'abitazione materna dopo aver somministrato loro la cena;
3) Il padre compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà, previo accordo con la madre, tenere i figli un altro pomeriggio a settimana, prelevandoli all'uscita dalla scuola alle ore 16.10, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna dopo aver somministrato loro la cena;
4) Il padre potrà tenere i minori a settimana alternati dalle ore 12.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica,
riaccompagnandoli presso l'abitazione materna dopo aver somministrato loro la cena;
5) Durante i periodi delle ordinarie vacanze scolastiche natalizie, in modo da alternare negli anni le principali festività, verranno suddivise nel giorno della Vigilia con un genitore e 25 e 26 dicembre con l'altro, così come verrà alternato il 31 dicembre e la Festa dell'Epifania; 6) Durante le vacanze ordinarie pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro; 7) Durante le vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con i figli almeno venti giorni, anche non consecutivi, dando comunicazione alla madre almeno entro il 30 giugno di ogni anno del periodo prescelto;
8) I minori quando trascorreranno le vacanze estive con l'uno o l'altro genitore, potranno essere raggiunti telefonicamente una volta al giorno prima del pasto serale dall'altro genitore;
9) Porre a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € Parte_1 Pt_2
250,00 (duecentocinquanta // 00), partitamente per ciascun minore, a titolo di contributo per il mantenimento del piccolo e della piccola Per_1 Per_2
entro il giorno tredici di ogni mese, oltre la rivalutazione secondo gli indici
Istat, da versare a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
[...] tratto su Banca Credit AGRICOLE
INTESTATO ALLA SIG.RA ND NA;
10) le spese straordinarie, da intendersi come esplicitate nel Protocollo del Tribunale di
Roma rese il 14 dicembre 2014, consegnato in copia alle parti e che si intende qui integralmente trascritto, saranno poste a carico ad entrambi i genitori nella misura dl 50%; 11) con riguardo alle spese straordinarie da concordare con il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, quest'ultimo dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), ovvero un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
12) le parti si prestano fin d'ora, il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti sono conformi all'interesse di entrambe e della prole;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3599/2024
R.G.V.G., dispone la regolamentazione dell'affido e del mantenimento dei figli naturali nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/10/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Roberta Nocella
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Roberta Nocella Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3599 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 instaurato dai ricorrenti:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PENNELLA ESTER giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO Visto il ricorso congiunto depositato in data 18.03.24 con cui
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler Parte_1 Pt_2
disciplinare l'affido e il mantenimento dei figli nati dalla loro unione naturale,
alle condizioni di seguito indicate:
“1) i minori e siano affidati in forma condivisa Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso l'abitazione della madre sita in Roma , alla via della Magliana, n.ro 1075 , la quale proseguirà
ad adempiere alle incombenze della cura quotidiana ed agli ordinari compiti domestici nel prioritario interesse dei figli;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli un giorno a settimana (mercoledì), prelevandoli all'uscita dalla scuola che frequentano, alle ore 16.10 riaccompagnandoli presso l'abitazione materna dopo aver somministrato loro la cena;
3) Il padre compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà, previo accordo con la madre, tenere i figli un altro pomeriggio a settimana, prelevandoli all'uscita dalla scuola alle ore 16.10, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna dopo aver somministrato loro la cena;
4) Il padre potrà tenere i minori a settimana alternati dalle ore 12.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica,
riaccompagnandoli presso l'abitazione materna dopo aver somministrato loro la cena;
5) Durante i periodi delle ordinarie vacanze scolastiche natalizie, in modo da alternare negli anni le principali festività, verranno suddivise nel giorno della Vigilia con un genitore e 25 e 26 dicembre con l'altro, così come verrà alternato il 31 dicembre e la Festa dell'Epifania; 6) Durante le vacanze ordinarie pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro; 7) Durante le vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con i figli almeno venti giorni, anche non consecutivi, dando comunicazione alla madre almeno entro il 30 giugno di ogni anno del periodo prescelto;
8) I minori quando trascorreranno le vacanze estive con l'uno o l'altro genitore, potranno essere raggiunti telefonicamente una volta al giorno prima del pasto serale dall'altro genitore;
9) Porre a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € Parte_1 Pt_2
250,00 (duecentocinquanta // 00), partitamente per ciascun minore, a titolo di contributo per il mantenimento del piccolo e della piccola Per_1 Per_2
entro il giorno tredici di ogni mese, oltre la rivalutazione secondo gli indici
Istat, da versare a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
[...] tratto su Banca Credit AGRICOLE
INTESTATO ALLA SIG.RA ND NA;
10) le spese straordinarie, da intendersi come esplicitate nel Protocollo del Tribunale di
Roma rese il 14 dicembre 2014, consegnato in copia alle parti e che si intende qui integralmente trascritto, saranno poste a carico ad entrambi i genitori nella misura dl 50%; 11) con riguardo alle spese straordinarie da concordare con il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, quest'ultimo dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), ovvero un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
12) le parti si prestano fin d'ora, il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti sono conformi all'interesse di entrambe e della prole;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3599/2024
R.G.V.G., dispone la regolamentazione dell'affido e del mantenimento dei figli naturali nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/10/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Roberta Nocella
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi