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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13752/2023
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.02.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
13752/2023 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Domenico Garofalo
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
in persona del Direttore Generale p.t.
1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Travi e Michele Di
Landro
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, l'improcedibilità per mancata evocazione in giudizio del litisconsorte necessario, dott.ssa nonché contestando nel merito la Controparte_2
fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente deduce di essere stato Direttore
Responsabile di struttura complessa di dello Parte_2
Stabilimento Giovanni XXIII, al quale era stato affidato il coordinamento delle , Parte_3 Parte_4
e Pronto del medesimo stabilimento, tanto in virtù delle Pt_5
deliberazioni D.G. nn. 360/2010 e 715/2010; che nell'anno 2012 la UOS di Nefrologia pediatrica veniva assegnata all'UOC di
Pediatria Universitaria, mentre la UOS Pronto Soccorso e la
Pneumologia veniva incardinate nella UOC di
[...]
, sempre sotto la responsabilità del dott. ; CP_3 Parte_1
Parte_ che l'incardinazione della di Pronto Soccorso Pediatrico nell'ambito della UOC di Pediatria Ospedaliera trovava consacrazione nella deliberazione D.G. n. 1878/2016, integrata con la successiva n. 1879/2016; che con deliberazione D.G. n.
822/2017 si prendeva atto dell'esito positivo della valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti dal dott. , Parte_1
confermandolo nelle funzioni di Direttore dell'UOC di Pediatria
Ospedaliera, mercè contratto per il rinnovo dell'incarico in questione per il quinquennio (dal 03.04.2015 al 02.04.2020); soggiunge che con deliberazione D.G. n. 712 del 01.07.2022, il rimodulava la UOS “Pronto Soccorso, Medicina CP_1
D'Urgenza e Osservazione Breve (pediatria ospedaliera)” in UOSD
“Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza pediatrica”, afferente al D.A.I. (Dipartimento ad Attività Integrata) n. 6 Scienze
e Chirurgia Pediatriche;
che con successiva deliberazione D.G. n.
833 del 02.08.2022, veniva indetto avviso interno per la copertura del posto di responsabile della citata UOSD, avviso che sfociava nella deliberazione D.G. n. 1135/2022 recante l'assegnazione dell'incarico al ricorrente;
deduce che a seguito di
3 tanto di aver significato al la sua disponibilità a CP_1
permanere nelle funzioni di Direttore della UOC di Pediatria ed a ricoprire, contestualmente, l'incarico di responsabile della UOSD di Pronto soccorso;
in subordine chiedeva di poter assumere l'incarico di responsabile della UOSD e di essere messo in aspettativa per sei mesi dall'incarico di Direttore della UOC, previa sottoscrizione, in ogni caso, del contratto di rinnovo afferente all'Unità operativa complessa;
tale richiesta veniva negata, in virtù della nota prot. n. 102235/2022 della CP_1
resistente, stante l'impossibilità di cumulo dei due incarichi;
deduce altresì di aver contestato tale prospettazione con nota del
14.12.2022 e che con deliberazione D.G. n. 1292/2022 interveniva la conferma del ricorrente nell'incarico di Direttore di
Struttura complessa di Pediatria Ospedaliera (con decorrenza retroattiva dal 03.04.2020), con conseguente sottoscrizione del contratto di incarico al 13.01.2023; di essere stato convocato, in data 25.01.2023, per la firma anche del contratto di responsabile della UOSD di Pronto Soccorso, precisando che non sarebbe stato possibile né il cumulo tra i due incarichi né la concessione della aspettativa e che comunque, la mancata sottoscrizione avrebbe comportato la rinuncia;
soggiungeva che con deliberazione D.G.
n. 93 del 09.02.2023 il deliberava di prendere atto CP_1
della rinuncia all'incarico di responsabile della UOSD di Pronto
Soccorso da parte del dott. e lo conferiva ad altro Parte_1
candidato, dott.ssa che con successiva deliberazione Per_1
n. 121 del 17.02.2023 il Direttore Generale dell' resistente CP_4
indiceva avviso di mobilità interna, riservato ai soli dirigenti medici di pediatria assegnati alla UOC di Pediatria Ospedaliera, per l'acquisizione di disponibilità all'assegnazione presso la UOSD di Pronto Soccorso pediatrico;
che a seguito della mobilità il
4 fabbisogno di dirigenti medici pediatri della UOSD (14 unità) veniva colmato, mentre la UOC diretta dal ricorrente, rimaneva con un organico di 9 unità (a fronte delle 21 che aveva antecedentemente la procedura di mobilità).
Con ricorso n.1133/2022, successivamente integrato con motivi aggiunti, il Dott. adiva il TAR Puglia Bari, chiedendo Parte_1
l'annullamento degli atti relativi alla modifica della struttura organizzativa aziendale, mediante la “rimodulazione di Unità
Operative Semplici in U.O.S.D.”, con riferimento a “Pronto soccorso,
Medicina d'urgenza e Osservazione Breve” (pediatria ospedaliera) nonché di quelli di indizione dell'avviso interno per il conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile di Unità
Operativa Semplice a Valenza dipartimentale (UOSD) “Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza pediatrica” di cui alla deliberazione n. 712 del 1/7/2022; del complesso dei provvedimenti mediante i quali l'Azienda ha negato il diritto del ricorrente a fruire della chiesta aspettativa, in funzione della copertura del posto di Dirigente dell'Unità Operativa Semplice di cui è questione;
di conferimento dell'incarico quale responsabile della UOSD di Pronto Soccorso alla dott.ssa nonché Per_1
degli atti concernenti la mobilità interna per la copertura dei posti di Pronto soccorso e, in particolare, della delibera del Direttore
Generale n. 121 del 17 febbraio 2023 avente ad oggetto:
“Indizione Avviso di mobilità interna riservato ai Dirigenti CP_5
, assegnati alla U.O.C. Pediatria Ospedaliera per
[...]
l'acquisizione di disponibilità all'assegnazione presso la U.O.S.D.
DI Medicina e Chirurgia di accettazione d d'urgenza pediatrica
; del provvedimento di cui alla nota 15.03.2023 CP_1
prot. n. 25816, avente ad oggetto, “accettazione incarico dirigenziale”; riscontro a sua nota pec del 12.03.2023,
5 provvedimento con cui si rigettavano le richieste formulate dal dott. con la ridetta nota del 12 marzo;
con sentenza Parte_1
TAR Bari, n. 874/2023, il G.A., accogliendo l'eccezione formulata dall'azienda resistente, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, sulla scorta della seguente motivazione: “al riguardo che gli atti di macro - organizzazione delle sono Parte_7
adottati con atto di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis,
d.lgs. n. 502/1992 - e ciò in coerenza con il carattere imprenditoriale di tali Aziende – e che, per tale ragione, le controversie che li riguardano, diversamente da quanto accade per quelle concernenti gli atti di macro - organizzazione adottati dalle altre Amministrazioni Pubbliche, sono devolute alla giurisdizione del G.O.. (Tar Lombardia Milano, III, 06.04.2022, n. 774; cfr. Cons.
St.,sez. III, 26.05.2017, n. 2511; Tar Lazio Roma, sez. III,
24.12.2020, n. 13964; id. 24.07.2020, n. 8719; 5.6.2019, n. 7209;
Tar Puglia Bari, sez. I, 01.12.2020, n. 1541). […] che il primo ricorso per motivi aggiunti reca l'impugnativa principalmente di atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di gestione del rapporto di lavoro di diritto privato, per il cui vaglio il Giudice individuato ex lege (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) è quello ordinario, quale Giudice del Lavoro, oltre che di ulteriori atti di macro - organizzazione dell' intimata, per i quali vale, in Parte_8
tema di giurisdizione, quanto già in precedenza considerato;
che il secondo ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto il conferimento di incarico dirigenziale, per cui vale quanto appena affermato”.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “1. In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi sub A. della parte in diritto del presente ricorso, la nullità e/o illegittimità della deliberazione del Direttore
6 Generale dell' n. 712 del 01.07.2022 e, in Controparte_6
via derivata, di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa consequenziali indicati sub B.
1. della parte in diritto del presente ricorso e, per l'effetto, ordinare all' resistente, in persona del CP_4
D.G. pro tempore, di ripristinare l'organizzazione della
[...]
precedente Controparte_7
l'adozione della predetta delibera;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi indicati sub B.
3. della parte in diritto del presente ricorso, la nullità e/o illegittimità della deliberazione del
Direttore Generale dell del Controparte_8
17.02.2023 e comunque, la violazione delle regole stabilite dal bando di mobilità interna di cui alla predetta d.D.G. n. 121/2023
e, per l'effetto, dei provvedimenti di mobilità interna d'ufficio dalla
UOC di Pediatria ospedaliera alla UOSD di “Medicina e Chirurgia
d'Accettazione e d'Urgenza Pediatrica” che hanno interessato le dott.sse e ordinando all' Controparte_9 Controparte_10 [...]
in persona del D.G. p.t., di riassegnare dette Controparte_6
unità di personale alla Controparte_7
; Condannare l' resistente, in persona del D.G.
[...] CP_4
p.t. al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e
CCA.”.
In via pregiudiziale, il Giudicante, condividendo quanto rappresentato dal TAR Bari, con la sentenza n. 874/2023, resa inter partes, ritiene infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
invero, la stessa eccezione si appalesa contradditoria in quanto già proposta dinanzi al G.A. dalla stessa azienda resistente, ove si era invocata invece la sussistenza della giurisdizione del G.O..
Allo stesso modo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa evocazione in giudizio del litisconsorte
7 necessario (dott.ssa , atteso che non è in Controparte_2
contestazione il ruolo di responsabile dell'Unità Operativa di
Pronto Soccorso pediatrico, rivestito da quest'ultima, bensì la Parte_ rimodulazione dell' incardinata nella UOC di Pediatria
Ospedaliera.
Nel merito, occorre vagliare la legittimità della deliberazione D.G.
n. 712/2022, con cui il ha deciso di rimodulare Controparte_6
la UOS incardinata nella UOC di Pediatria Ospedaliera diretta dal ricorrente a UOSD al servizio del DAI n.
6. Scienze e Chirurgia
Pediatriche.
Nello specifico, l'istante contesta tale deliberato per essere stato adottato in assenza della modifica dell'Atto Aziendale del
Policlinico e senza ottenere l'approvazione della Giunta Regionale, tanto in violazione delle norme statali e regionali che disciplinano la materia della macro organizzazione delle . Parte_7
Sul punto, viene in rilievo l'art. 3, comma 1 bis, d.lgs. n.
502/1992, laddove prevede: “In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”.
Ed invero, l'art. 2, comma 2 sexies, lett. b) precisa: “La regione disciplina altresì: b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis”.ù
In merito al soggetto deputato all'adozione dell'Atto Aziendale,
l'art. 3, comma 1 quater, dispone che sia il direttore generale.
8 Da ultimo, per quel che qui rileva, l'art. 15 bis, d.lgs. n.
502/1992 prevede: “
1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies”.
Dal canto suo, il d.lgs. n. 517/199, che disciplina i rapporti fra il servizio sanitario nazionale e università, reca indicazioni in merito all'adozione dell'Atto Aziendale delle aziende ospedaliere universitarie.
In particolare, all'art. 1, comma 3, di tale decreto si legge: “
3. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2- sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3”.
Il successivo art. 3 prevede: “
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende di cui all'articolo 2, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. I dipartimenti sono articolati in
9 strutture complesse e in articolazioni funzionali, definite strutture semplici. I dipartimenti e le strutture interne, complesse e semplici, sono costituite e organizzate in conformità al presente decreto e alla normativa regionale di cui all'art.
8 -quater , comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
8-quater, comma 3, del medesimo decreto è adottato, per la parte relativa ai dipartimenti ad attività integrata e alle strutture complesse che li costituiscono, relativi alle aziende di cui all'articolo
2, di concerto con il Controparte_11
. Le relazioni organizzative e funzionali tra i
[...]
dipartimenti ad attività integrata ed i dipartimenti universitari sono stabilite nei protocolli d'intesa tra regione e università interessate.
2. Nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì disciplinati, sulla base dei princìpi
e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria.
3. L'atto aziendale è adottato dal direttore generale, d'intesa con il rettore dell'università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2.
4. Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'università. Il direttore del dipartimento è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale e
10 curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.
5. Il dipartimento ad attività integrata è organizzato come centro di responsabilità e di costo unitario in modo da garantire unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, la necessaria flessibilità operativa e individua i servizi che, per motivi di economicità ed efficienza, sono comuni al dipartimento, per quanto riguarda i locali, il personale, le apparecchiature, le strutture di degenza e ambulatoriali. Il direttore del dipartimento ad attività integrata assicura l'utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca;
assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
6. Le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attività integrata sono istituite, modificate
o soppresse dal direttore generale, con l'atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, nonché delle disponibilità di bilancio, ferma restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell'attività di didattica e di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera d).
7. L'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, può prevedere,
11 oltre ai dipartimenti ad attività integrata di cui al presente articolo, la costituzione di dipartimenti assistenziali, ai sensi dell'articolo
17-bis del medesimo decreto, anche nelle aziende di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a)”.
Anche la l.r. Puglia n. 4/2010, all'art. 19, per che qui interessa, precisa: “
9. I direttori generali istituiscono, mediante l'atto aziendale, i dipartimenti, le unità operative complesse, le unità operative semplici a valenza dipartimentale, le unità operative semplici e le strutture di staff nei limiti delle disposizioni vigenti. L'atto aziendale è adeguatamente motivato in relazione alla tipologia delle strutture di cui è prevista l'istituzione e alla coerenza della spesa derivante dall'articolazione organizzativa con i vincoli previsti dalle norme nazionali e regionali in materia di patto di stabilità, spesa sanitaria e costi del personale del SSR.
10. L'atto aziendale è adottato dai direttori generali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di adozione dell'atto aziendale è sottoposto alle valutazioni della Giunta regionale che, in ragione della complessità dell'azienda o ente proponente, provvede alla sua approvazione.
L'atto aziendale e l'istituzione delle strutture ivi previste divengono efficaci solo a intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale. Eventuali modifiche o integrazioni all'atto aziendale devono essere approvate dalla Giunta regionale”.
A seguito di tale disposizione sono intervenute le linee guida per l'adozione degli Atti Aziendali di ed Controparte_12
, di cui alla Controparte_13
d.G.R. n. 879/2015, laddove si legge: “di disporre che all'interno dei singoli atti aziendali - nel rispetto delle disposizioni normative
12 vigenti nonché secondo le modalità operative richiamate nelle Linee guida allegate al presente provvedimento – i Direttori Generali possono individuare la tipologia delle strutture organizzative aziendali (complesse, semplici, semplici dipartimentali, di staff), dandone opportuna motivazione in base alle priorità strategiche dell'Azienda ed eventualmente disponendo declassamenti, potenziamenti o accorpamenti delle strutture già esistenti qualora ciò sia funzionale al contenimento dei costi del personale dell'Azienda”.
Trasponendo quanto su esposto al caso di specie, emerge che la deliberazione D.G n. 712/2022 risulta disposta in violazione della normativa in subiecta materia, in quanto la rimodulazione della
UOS “Pronto Soccorso, Medicina D'Urgenza e Osservazione Breve
(pediatria ospedaliera)” in UOSD “Medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza pediatrica” (afferente al D.A.I. - Con Dipartimento ad Attività Integrata- 6 Scienze e Chirurgia
Pediatriche) è avvenuta con un provvedimento diverso dall'Atto
Aziendale e senza la preventiva approvazione della Giunta
Regionale (l'art. 19, comma 10, l.r. n. 4/2010, come su rammentato, prescrive, a pena d'inefficacia, che le eventuali modifiche o integrazioni all'atto aziendale debbono essere approvate dalla G.R.).
Pervero, la delibera in esame si pone in contrasto con lo stesso
Atto Aziendale del di cui alle d.D.G. nn Controparte_6
411/2017 e 479/2017 (cfr. docc. nn. 6 e 8), nella parte in cui prevede che la UOS “Pronto Soccorso Medicina D'Urgenza e
Osservazione Breve (pediatria ospedaliera) si incardinata nella struttura complessa diretta dal ricorrente.
A tanto deve aggiungersi che l'istituzione della UOSD “Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza pediatrica” (afferente al D.A.I.
13 -Dipartimento ad Attività Integrata- n. 6 Scienze e Chirurgia
Pediatriche) non risulta assistita da necessario substrato motivazionale, così come prescritto dall'art. 19, comma 9, l. r. n.
4/2010.
Invero, le ragioni giustificatrici di tale modifica non si ravvisano né nelle invocate delibere istitutive di altre UOSD, né nella citata nota del D.G., che richiamando un'informativa sindacale di tre anni prima all'adozione del deliberato in contestazione, invitava Parte_ l'Area Personale a procedere alla rimodulazione della in
UOSD.
Il Giudicante rileva altresì che la d.G.R. n. 712/2022 risulta adottata in violazione del Regolamento costitutivo e di funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata del di cui alla d. n. 1532/2017, nella parte in cui Controparte_6
dispone che le strutture semplici a valenza dipartimentale “sono individuate dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del
Dipartimento di riferimento, sentiti i Direttori delle strutture complesse interessate e l'organo di indirizzo”; nel caso di specie,
l'istituzione della UOSD è avvenuta in difetto di una proposta in tal senso del Direttore del DAI n. 6 e comunque senza aver consultato i direttori delle UOC del medesimo DAI, ivi compreso il ricorrente.
Acclarata l'illegittimità della deliberazione D.G. n. 712/2022, il
Giudicante ritiene illegittimi in via derivata anche i relativi atti conseguenziali, vale adire la d.D.G. n. 833/2022 di indizione di avviso interno per la copertura del posto di responsabile della
UOSD “Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza pediatrica”; la d. D.G. n. 93/2023, di attribuzione dell'incarico di responsabile della precitata UOSD;
la d.D.G. n. 121/2023 di indizione l'avviso di mobilità interna, riservato ai soli Dirigenti
14 Medici di Pediatria assegnati alla UOC di Pediatria Ospedaliera, per l'acquisizione di disponibilità all'assegnazione presso la predetta UOSD nonché i provvedimenti con cui si è attuata la mobilità interna – volontaria e d'ufficio- verso la UOSD di
Dirigenti Medici di Pediatria prima assegnati alla UOC. Donde la necessità di disporre la loro disapplicazione.
Infatti, l'art. 63, d.lgs. n. 165/2001 ha disposto che il giudice ordinario possa, qualora vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, procedere alla disapplicazione degli stessi, se illegittimi (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 19/04/2023, n.
10565).
Da tanto discende la necessità di ripristinare la UOC “Pronto
Soccorso, Medicina d'Urgenza e Osservazione Breve (pediatria ospedaliera)”, diretta dal ricorrente, secondo l'organizzazione - ivi compresa quella afferente alle unità lavorative impiegate - sussistente prima dell'adozione della deliberazione D.G. n.
712/2022.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
La spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della deliberazione del Direttore Generale dell' Controparte_6
n. 712 del 01.07.2022 e, in via derivata, di tutti gli atti e
15 provvedimenti alla stessa consequenziali ovvero le deliberazioni nn. 833/2022, 93/2023, 121/2023 ed i relativi provvedimenti attuativi di quest'ultima;
3) ordina, previa disapplicazione della deliberazione del Direttore
Generale dell n. 712/2022 e di tutti gli Controparte_6
atti e provvedimenti alla stessa consequenziali, all'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_6
ripristinare la UOC “Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza e
Osservazione Breve (pediatria ospedaliera)”, diretta da Parte_1
, secondo l'organizzazione, ivi compresa quella afferente alle
[...]
unità lavorative impiegate, sussistente prima dell'adozione della deliberazione D.G. n. 712/2022;
4) condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.689,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
16
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.02.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
13752/2023 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Domenico Garofalo
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
in persona del Direttore Generale p.t.
1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Travi e Michele Di
Landro
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, l'improcedibilità per mancata evocazione in giudizio del litisconsorte necessario, dott.ssa nonché contestando nel merito la Controparte_2
fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente deduce di essere stato Direttore
Responsabile di struttura complessa di dello Parte_2
Stabilimento Giovanni XXIII, al quale era stato affidato il coordinamento delle , Parte_3 Parte_4
e Pronto del medesimo stabilimento, tanto in virtù delle Pt_5
deliberazioni D.G. nn. 360/2010 e 715/2010; che nell'anno 2012 la UOS di Nefrologia pediatrica veniva assegnata all'UOC di
Pediatria Universitaria, mentre la UOS Pronto Soccorso e la
Pneumologia veniva incardinate nella UOC di
[...]
, sempre sotto la responsabilità del dott. ; CP_3 Parte_1
Parte_ che l'incardinazione della di Pronto Soccorso Pediatrico nell'ambito della UOC di Pediatria Ospedaliera trovava consacrazione nella deliberazione D.G. n. 1878/2016, integrata con la successiva n. 1879/2016; che con deliberazione D.G. n.
822/2017 si prendeva atto dell'esito positivo della valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti dal dott. , Parte_1
confermandolo nelle funzioni di Direttore dell'UOC di Pediatria
Ospedaliera, mercè contratto per il rinnovo dell'incarico in questione per il quinquennio (dal 03.04.2015 al 02.04.2020); soggiunge che con deliberazione D.G. n. 712 del 01.07.2022, il rimodulava la UOS “Pronto Soccorso, Medicina CP_1
D'Urgenza e Osservazione Breve (pediatria ospedaliera)” in UOSD
“Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza pediatrica”, afferente al D.A.I. (Dipartimento ad Attività Integrata) n. 6 Scienze
e Chirurgia Pediatriche;
che con successiva deliberazione D.G. n.
833 del 02.08.2022, veniva indetto avviso interno per la copertura del posto di responsabile della citata UOSD, avviso che sfociava nella deliberazione D.G. n. 1135/2022 recante l'assegnazione dell'incarico al ricorrente;
deduce che a seguito di
3 tanto di aver significato al la sua disponibilità a CP_1
permanere nelle funzioni di Direttore della UOC di Pediatria ed a ricoprire, contestualmente, l'incarico di responsabile della UOSD di Pronto soccorso;
in subordine chiedeva di poter assumere l'incarico di responsabile della UOSD e di essere messo in aspettativa per sei mesi dall'incarico di Direttore della UOC, previa sottoscrizione, in ogni caso, del contratto di rinnovo afferente all'Unità operativa complessa;
tale richiesta veniva negata, in virtù della nota prot. n. 102235/2022 della CP_1
resistente, stante l'impossibilità di cumulo dei due incarichi;
deduce altresì di aver contestato tale prospettazione con nota del
14.12.2022 e che con deliberazione D.G. n. 1292/2022 interveniva la conferma del ricorrente nell'incarico di Direttore di
Struttura complessa di Pediatria Ospedaliera (con decorrenza retroattiva dal 03.04.2020), con conseguente sottoscrizione del contratto di incarico al 13.01.2023; di essere stato convocato, in data 25.01.2023, per la firma anche del contratto di responsabile della UOSD di Pronto Soccorso, precisando che non sarebbe stato possibile né il cumulo tra i due incarichi né la concessione della aspettativa e che comunque, la mancata sottoscrizione avrebbe comportato la rinuncia;
soggiungeva che con deliberazione D.G.
n. 93 del 09.02.2023 il deliberava di prendere atto CP_1
della rinuncia all'incarico di responsabile della UOSD di Pronto
Soccorso da parte del dott. e lo conferiva ad altro Parte_1
candidato, dott.ssa che con successiva deliberazione Per_1
n. 121 del 17.02.2023 il Direttore Generale dell' resistente CP_4
indiceva avviso di mobilità interna, riservato ai soli dirigenti medici di pediatria assegnati alla UOC di Pediatria Ospedaliera, per l'acquisizione di disponibilità all'assegnazione presso la UOSD di Pronto Soccorso pediatrico;
che a seguito della mobilità il
4 fabbisogno di dirigenti medici pediatri della UOSD (14 unità) veniva colmato, mentre la UOC diretta dal ricorrente, rimaneva con un organico di 9 unità (a fronte delle 21 che aveva antecedentemente la procedura di mobilità).
Con ricorso n.1133/2022, successivamente integrato con motivi aggiunti, il Dott. adiva il TAR Puglia Bari, chiedendo Parte_1
l'annullamento degli atti relativi alla modifica della struttura organizzativa aziendale, mediante la “rimodulazione di Unità
Operative Semplici in U.O.S.D.”, con riferimento a “Pronto soccorso,
Medicina d'urgenza e Osservazione Breve” (pediatria ospedaliera) nonché di quelli di indizione dell'avviso interno per il conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile di Unità
Operativa Semplice a Valenza dipartimentale (UOSD) “Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza pediatrica” di cui alla deliberazione n. 712 del 1/7/2022; del complesso dei provvedimenti mediante i quali l'Azienda ha negato il diritto del ricorrente a fruire della chiesta aspettativa, in funzione della copertura del posto di Dirigente dell'Unità Operativa Semplice di cui è questione;
di conferimento dell'incarico quale responsabile della UOSD di Pronto Soccorso alla dott.ssa nonché Per_1
degli atti concernenti la mobilità interna per la copertura dei posti di Pronto soccorso e, in particolare, della delibera del Direttore
Generale n. 121 del 17 febbraio 2023 avente ad oggetto:
“Indizione Avviso di mobilità interna riservato ai Dirigenti CP_5
, assegnati alla U.O.C. Pediatria Ospedaliera per
[...]
l'acquisizione di disponibilità all'assegnazione presso la U.O.S.D.
DI Medicina e Chirurgia di accettazione d d'urgenza pediatrica
; del provvedimento di cui alla nota 15.03.2023 CP_1
prot. n. 25816, avente ad oggetto, “accettazione incarico dirigenziale”; riscontro a sua nota pec del 12.03.2023,
5 provvedimento con cui si rigettavano le richieste formulate dal dott. con la ridetta nota del 12 marzo;
con sentenza Parte_1
TAR Bari, n. 874/2023, il G.A., accogliendo l'eccezione formulata dall'azienda resistente, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, sulla scorta della seguente motivazione: “al riguardo che gli atti di macro - organizzazione delle sono Parte_7
adottati con atto di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis,
d.lgs. n. 502/1992 - e ciò in coerenza con il carattere imprenditoriale di tali Aziende – e che, per tale ragione, le controversie che li riguardano, diversamente da quanto accade per quelle concernenti gli atti di macro - organizzazione adottati dalle altre Amministrazioni Pubbliche, sono devolute alla giurisdizione del G.O.. (Tar Lombardia Milano, III, 06.04.2022, n. 774; cfr. Cons.
St.,sez. III, 26.05.2017, n. 2511; Tar Lazio Roma, sez. III,
24.12.2020, n. 13964; id. 24.07.2020, n. 8719; 5.6.2019, n. 7209;
Tar Puglia Bari, sez. I, 01.12.2020, n. 1541). […] che il primo ricorso per motivi aggiunti reca l'impugnativa principalmente di atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di gestione del rapporto di lavoro di diritto privato, per il cui vaglio il Giudice individuato ex lege (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) è quello ordinario, quale Giudice del Lavoro, oltre che di ulteriori atti di macro - organizzazione dell' intimata, per i quali vale, in Parte_8
tema di giurisdizione, quanto già in precedenza considerato;
che il secondo ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto il conferimento di incarico dirigenziale, per cui vale quanto appena affermato”.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “1. In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi sub A. della parte in diritto del presente ricorso, la nullità e/o illegittimità della deliberazione del Direttore
6 Generale dell' n. 712 del 01.07.2022 e, in Controparte_6
via derivata, di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa consequenziali indicati sub B.
1. della parte in diritto del presente ricorso e, per l'effetto, ordinare all' resistente, in persona del CP_4
D.G. pro tempore, di ripristinare l'organizzazione della
[...]
precedente Controparte_7
l'adozione della predetta delibera;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi indicati sub B.
3. della parte in diritto del presente ricorso, la nullità e/o illegittimità della deliberazione del
Direttore Generale dell del Controparte_8
17.02.2023 e comunque, la violazione delle regole stabilite dal bando di mobilità interna di cui alla predetta d.D.G. n. 121/2023
e, per l'effetto, dei provvedimenti di mobilità interna d'ufficio dalla
UOC di Pediatria ospedaliera alla UOSD di “Medicina e Chirurgia
d'Accettazione e d'Urgenza Pediatrica” che hanno interessato le dott.sse e ordinando all' Controparte_9 Controparte_10 [...]
in persona del D.G. p.t., di riassegnare dette Controparte_6
unità di personale alla Controparte_7
; Condannare l' resistente, in persona del D.G.
[...] CP_4
p.t. al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e
CCA.”.
In via pregiudiziale, il Giudicante, condividendo quanto rappresentato dal TAR Bari, con la sentenza n. 874/2023, resa inter partes, ritiene infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
invero, la stessa eccezione si appalesa contradditoria in quanto già proposta dinanzi al G.A. dalla stessa azienda resistente, ove si era invocata invece la sussistenza della giurisdizione del G.O..
Allo stesso modo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa evocazione in giudizio del litisconsorte
7 necessario (dott.ssa , atteso che non è in Controparte_2
contestazione il ruolo di responsabile dell'Unità Operativa di
Pronto Soccorso pediatrico, rivestito da quest'ultima, bensì la Parte_ rimodulazione dell' incardinata nella UOC di Pediatria
Ospedaliera.
Nel merito, occorre vagliare la legittimità della deliberazione D.G.
n. 712/2022, con cui il ha deciso di rimodulare Controparte_6
la UOS incardinata nella UOC di Pediatria Ospedaliera diretta dal ricorrente a UOSD al servizio del DAI n.
6. Scienze e Chirurgia
Pediatriche.
Nello specifico, l'istante contesta tale deliberato per essere stato adottato in assenza della modifica dell'Atto Aziendale del
Policlinico e senza ottenere l'approvazione della Giunta Regionale, tanto in violazione delle norme statali e regionali che disciplinano la materia della macro organizzazione delle . Parte_7
Sul punto, viene in rilievo l'art. 3, comma 1 bis, d.lgs. n.
502/1992, laddove prevede: “In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”.
Ed invero, l'art. 2, comma 2 sexies, lett. b) precisa: “La regione disciplina altresì: b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis”.ù
In merito al soggetto deputato all'adozione dell'Atto Aziendale,
l'art. 3, comma 1 quater, dispone che sia il direttore generale.
8 Da ultimo, per quel che qui rileva, l'art. 15 bis, d.lgs. n.
502/1992 prevede: “
1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies”.
Dal canto suo, il d.lgs. n. 517/199, che disciplina i rapporti fra il servizio sanitario nazionale e università, reca indicazioni in merito all'adozione dell'Atto Aziendale delle aziende ospedaliere universitarie.
In particolare, all'art. 1, comma 3, di tale decreto si legge: “
3. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2- sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3”.
Il successivo art. 3 prevede: “
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende di cui all'articolo 2, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. I dipartimenti sono articolati in
9 strutture complesse e in articolazioni funzionali, definite strutture semplici. I dipartimenti e le strutture interne, complesse e semplici, sono costituite e organizzate in conformità al presente decreto e alla normativa regionale di cui all'art.
8 -quater , comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
8-quater, comma 3, del medesimo decreto è adottato, per la parte relativa ai dipartimenti ad attività integrata e alle strutture complesse che li costituiscono, relativi alle aziende di cui all'articolo
2, di concerto con il Controparte_11
. Le relazioni organizzative e funzionali tra i
[...]
dipartimenti ad attività integrata ed i dipartimenti universitari sono stabilite nei protocolli d'intesa tra regione e università interessate.
2. Nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì disciplinati, sulla base dei princìpi
e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria.
3. L'atto aziendale è adottato dal direttore generale, d'intesa con il rettore dell'università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2.
4. Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'università. Il direttore del dipartimento è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale e
10 curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.
5. Il dipartimento ad attività integrata è organizzato come centro di responsabilità e di costo unitario in modo da garantire unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, la necessaria flessibilità operativa e individua i servizi che, per motivi di economicità ed efficienza, sono comuni al dipartimento, per quanto riguarda i locali, il personale, le apparecchiature, le strutture di degenza e ambulatoriali. Il direttore del dipartimento ad attività integrata assicura l'utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca;
assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
6. Le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attività integrata sono istituite, modificate
o soppresse dal direttore generale, con l'atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, nonché delle disponibilità di bilancio, ferma restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell'attività di didattica e di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera d).
7. L'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, può prevedere,
11 oltre ai dipartimenti ad attività integrata di cui al presente articolo, la costituzione di dipartimenti assistenziali, ai sensi dell'articolo
17-bis del medesimo decreto, anche nelle aziende di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a)”.
Anche la l.r. Puglia n. 4/2010, all'art. 19, per che qui interessa, precisa: “
9. I direttori generali istituiscono, mediante l'atto aziendale, i dipartimenti, le unità operative complesse, le unità operative semplici a valenza dipartimentale, le unità operative semplici e le strutture di staff nei limiti delle disposizioni vigenti. L'atto aziendale è adeguatamente motivato in relazione alla tipologia delle strutture di cui è prevista l'istituzione e alla coerenza della spesa derivante dall'articolazione organizzativa con i vincoli previsti dalle norme nazionali e regionali in materia di patto di stabilità, spesa sanitaria e costi del personale del SSR.
10. L'atto aziendale è adottato dai direttori generali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di adozione dell'atto aziendale è sottoposto alle valutazioni della Giunta regionale che, in ragione della complessità dell'azienda o ente proponente, provvede alla sua approvazione.
L'atto aziendale e l'istituzione delle strutture ivi previste divengono efficaci solo a intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale. Eventuali modifiche o integrazioni all'atto aziendale devono essere approvate dalla Giunta regionale”.
A seguito di tale disposizione sono intervenute le linee guida per l'adozione degli Atti Aziendali di ed Controparte_12
, di cui alla Controparte_13
d.G.R. n. 879/2015, laddove si legge: “di disporre che all'interno dei singoli atti aziendali - nel rispetto delle disposizioni normative
12 vigenti nonché secondo le modalità operative richiamate nelle Linee guida allegate al presente provvedimento – i Direttori Generali possono individuare la tipologia delle strutture organizzative aziendali (complesse, semplici, semplici dipartimentali, di staff), dandone opportuna motivazione in base alle priorità strategiche dell'Azienda ed eventualmente disponendo declassamenti, potenziamenti o accorpamenti delle strutture già esistenti qualora ciò sia funzionale al contenimento dei costi del personale dell'Azienda”.
Trasponendo quanto su esposto al caso di specie, emerge che la deliberazione D.G n. 712/2022 risulta disposta in violazione della normativa in subiecta materia, in quanto la rimodulazione della
UOS “Pronto Soccorso, Medicina D'Urgenza e Osservazione Breve
(pediatria ospedaliera)” in UOSD “Medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza pediatrica” (afferente al D.A.I. - Con Dipartimento ad Attività Integrata- 6 Scienze e Chirurgia
Pediatriche) è avvenuta con un provvedimento diverso dall'Atto
Aziendale e senza la preventiva approvazione della Giunta
Regionale (l'art. 19, comma 10, l.r. n. 4/2010, come su rammentato, prescrive, a pena d'inefficacia, che le eventuali modifiche o integrazioni all'atto aziendale debbono essere approvate dalla G.R.).
Pervero, la delibera in esame si pone in contrasto con lo stesso
Atto Aziendale del di cui alle d.D.G. nn Controparte_6
411/2017 e 479/2017 (cfr. docc. nn. 6 e 8), nella parte in cui prevede che la UOS “Pronto Soccorso Medicina D'Urgenza e
Osservazione Breve (pediatria ospedaliera) si incardinata nella struttura complessa diretta dal ricorrente.
A tanto deve aggiungersi che l'istituzione della UOSD “Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza pediatrica” (afferente al D.A.I.
13 -Dipartimento ad Attività Integrata- n. 6 Scienze e Chirurgia
Pediatriche) non risulta assistita da necessario substrato motivazionale, così come prescritto dall'art. 19, comma 9, l. r. n.
4/2010.
Invero, le ragioni giustificatrici di tale modifica non si ravvisano né nelle invocate delibere istitutive di altre UOSD, né nella citata nota del D.G., che richiamando un'informativa sindacale di tre anni prima all'adozione del deliberato in contestazione, invitava Parte_ l'Area Personale a procedere alla rimodulazione della in
UOSD.
Il Giudicante rileva altresì che la d.G.R. n. 712/2022 risulta adottata in violazione del Regolamento costitutivo e di funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata del di cui alla d. n. 1532/2017, nella parte in cui Controparte_6
dispone che le strutture semplici a valenza dipartimentale “sono individuate dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del
Dipartimento di riferimento, sentiti i Direttori delle strutture complesse interessate e l'organo di indirizzo”; nel caso di specie,
l'istituzione della UOSD è avvenuta in difetto di una proposta in tal senso del Direttore del DAI n. 6 e comunque senza aver consultato i direttori delle UOC del medesimo DAI, ivi compreso il ricorrente.
Acclarata l'illegittimità della deliberazione D.G. n. 712/2022, il
Giudicante ritiene illegittimi in via derivata anche i relativi atti conseguenziali, vale adire la d.D.G. n. 833/2022 di indizione di avviso interno per la copertura del posto di responsabile della
UOSD “Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza pediatrica”; la d. D.G. n. 93/2023, di attribuzione dell'incarico di responsabile della precitata UOSD;
la d.D.G. n. 121/2023 di indizione l'avviso di mobilità interna, riservato ai soli Dirigenti
14 Medici di Pediatria assegnati alla UOC di Pediatria Ospedaliera, per l'acquisizione di disponibilità all'assegnazione presso la predetta UOSD nonché i provvedimenti con cui si è attuata la mobilità interna – volontaria e d'ufficio- verso la UOSD di
Dirigenti Medici di Pediatria prima assegnati alla UOC. Donde la necessità di disporre la loro disapplicazione.
Infatti, l'art. 63, d.lgs. n. 165/2001 ha disposto che il giudice ordinario possa, qualora vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, procedere alla disapplicazione degli stessi, se illegittimi (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 19/04/2023, n.
10565).
Da tanto discende la necessità di ripristinare la UOC “Pronto
Soccorso, Medicina d'Urgenza e Osservazione Breve (pediatria ospedaliera)”, diretta dal ricorrente, secondo l'organizzazione - ivi compresa quella afferente alle unità lavorative impiegate - sussistente prima dell'adozione della deliberazione D.G. n.
712/2022.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
La spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della deliberazione del Direttore Generale dell' Controparte_6
n. 712 del 01.07.2022 e, in via derivata, di tutti gli atti e
15 provvedimenti alla stessa consequenziali ovvero le deliberazioni nn. 833/2022, 93/2023, 121/2023 ed i relativi provvedimenti attuativi di quest'ultima;
3) ordina, previa disapplicazione della deliberazione del Direttore
Generale dell n. 712/2022 e di tutti gli Controparte_6
atti e provvedimenti alla stessa consequenziali, all'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_6
ripristinare la UOC “Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza e
Osservazione Breve (pediatria ospedaliera)”, diretta da Parte_1
, secondo l'organizzazione, ivi compresa quella afferente alle
[...]
unità lavorative impiegate, sussistente prima dell'adozione della deliberazione D.G. n. 712/2022;
4) condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.689,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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