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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/12/2024, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 225/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa in grado di appello
TRA
quale erede di AT assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 Parte_1
GIANNINI GIUSEPPE
APPELLANTE E
Controparte_1 CP_2
e quali eredi di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_1
, assistiti e difesi dall'Avv. CONFORTINI ROBERTA
[...]
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 296/23 pubblicata in data 8 aprile
2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Avezzano ha rigettato la domanda con la quale unico erede di , aveva agito in Parte_1 Persona_1 giudizio per sentir condannare la società Controparte_6
(società nella quale era stata conferita dagli eredi l'azienda
[...] CP_1
) e e
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
quali eredi di , già titolare della ditta individuale e quali soci
[...] CP_1 della società semplice, in solido fra loro, al pagamento delle differenze retributive e di T.F.R. spettanti al defunto dipendente , quantificate nell'importo di € Persona_1
37.759,28 a titolo di lavoro straordinario ed avendo il datore di lavoro pagato una retribuzione diversa da quella indicata nelle buste paga.
Il ricorrente in primo grado esponeva, in particolare, che aveva prestato Persona_1 attività lavorativa alle dipendenze della nell'arco del Pt_2 Controparte_1 periodo dal 30.1.2008 al 31.12.2011, in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (dal 30.1.2008 al 31.12.2008; dal 3.1.2009 al
31.12.2009; dal 13.1.2010 al 31.12.2010, dal 19.1.2011 al 31.12.2011), svolgendo sempre le mansioni di trattorista;
che lo stesso aveva sempre osservato il seguente orario di lavoro: nei mesi da gennaio a marzo, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore 8,00 alle 17,00; nei mesi di aprile e maggio, normalmente dalle ore 7,00 alle 18,00; nei mesi di giugno e luglio, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore 5,00 alle 13,00; nei mesi di settembre ed ottobre, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore 6,00/7,00 alle
18,00; nei mesi di novembre e dicembre, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore
8,00 alle 17,00; che l'orario di lavoro, soprattutto nei mesi estivi, poteva essere anche più dilatato arrivando sino a 50 ore di straordinario mensili;
che non Persona_1 aveva mai fruito ferie;
che lo stesso aveva percepito una retribuzione oraria netta di € 6,00 sino al 31.5.2008, e di € 6,50 sino al 31.12.2011, inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva;
che le mansioni espletate rientravano nel III livello retributivo del CCNL di settore (Operai Agricoli e Florovivaisti).
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta, non ha ritenuto assolto l'onere probatorio, incombente sul lavoratore, di dimostrare il maggiore orario di lavoro osservato, dubitando dell'attendibilità delle testimonianze rese dai testi Tes_1
e , in contrasto peraltro con quanto riferito invece dagli altri testi Tes_2 Tes_3
e tutti dipendenti o ex dipendenti dell'impresa Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 resistente. Quanto all'ammontare della paga oraria corrisposta, il primo giudice ha ritenuto che la misura indicata dal ricorrente, pari a € 6,00 fino a maggio 2008 e a €
6,50 fino a dicembre 2011, inferiore ai minimi contrattualcollettivi, si era basata su un errato ragionamento di tipo induttivo, assumendo come divisore della retribuzione, risultante dalle buste paga, il numero delle ore mensili effettivamente lavorate, anziché il dato del totale delle ore mensili registrate, confermando anche i testi e Tes_2
il pagamento della retribuzione sulla base del contratto nazionale, Tes_8 corrispondendo le ore lavorate a quelle indicate in busta paga e pagate.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 8 aprile 2024, notificata in data 15 aprile 2024, ha proposto appello il ricorrente in primo grado, con ricorso depositato in data 15 maggio 2024, chiedendone la riforma ed in particolare concludendo per sentir
“condannare la società semplice agricola “ Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, società nella quale è stata conferita dagli eredi la ditta ed i signori CP_1 CP_2 [...]
, e , in solido tra loro quali soci CP_3 CP_4 Controparte_5
pag. 2/5 illimitatamente responsabili della società semplice agricola “ Controparte_6
e pro-quota quali eredi di , in favore del Sig.
[...] CP_1 Parte_1
quale erede del lavoratore , quanto dovuto a quest'ultimo
[...] Persona_1 per le retribuzioni, le differenze salariali, il lavoro straordinario prestato ed il T.F.R. nella misura dovuta, con ogni altro elemento della retribuzione non percepito, nella somma complessiva di Euro 37.759,28 così come determinata nell'allegato conteggio salariale o in quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU, o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione di ogni diritto all'effettivo saldo ed al rimborso delle spese e compensi professionali di avvocato per il presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 2697
c.c., 2935, 2948, n. 4 c.c., 18 l. 300/1970, 36 Cost., per avere il Giudice del primo grado errato nel ritenere non provato il lavoro straordinario prestato dal lavoratore, nella parte in cui ha espresso una valutazione di non credibilità dei testi di parte ricorrente e nelle parti in cui non ha ritenuto accertato l'orario di lavoro indicato in ricorso sulla base del principio di non contestazione.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
In primo luogo, considerato che gli odierni appellati, nel costituirsi in giudizio in primo grado hanno tempestivamente contestato le allegazioni avversarie in ordine all'asserito svolgimento di lavoro straordinario, assumendo che quanto dedotto in ricorso non rispondeva a verità e che il lavoro straordinario svolto dal compianto Persona_1 era quello indicato nelle buste paga e regolarmente corrisposto, deve escludersi che possa operare, nella specie, il principio di non contestazione. Tanto più che, per quanto riguarda la prova della prestazione di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale detta prova deve essere particolarmente rigorosa ed il relativo onere incombe sul lavoratore, il quale, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è, altresì, tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v.
Cass., Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076 e n. 16150/2018).
In particolare nel corso dell'istruttoria di primo grado sono stati escussi ben 7 testimoni, alcuni dei quali, e hanno riferito di non essere Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 in grado di confermare gli orari indicati nel ricorso, poiché andavano a lavorare “con un orario che variava secondo le condizioni atmosferiche” … d'inverno in genere si lavora solo poche ore al giorno e nemmeno tutti i giorni, soltanto per effettuare interventi di manutenzione… Anche in estate il lavoro dipendeva dalle condizioni atmosferiche”.
pag. 3/5 Anche gli altri tre testi, e non hanno smentito che nei Tes_1 Tes_3 Tes_2 mesi invernali, l'attività principale dei trattoristi era quella di manutenzione dei mezzi (“Nei mesi invernali, quando non si poteva lavorare in campagna (novembre, dicembre, gennaio), facevamo manutenzione dei trattori in magazzino), affermando che ciò avveniva secondo gli orari di lavoro indicati nel ricorso e precisando altresì che la manutenzione dei trattori, eseguita all'interno del magazzino, consisteva nel “cambio olio, cambio delle fresatrici, anche attività di meccanico per la piccola manutenzione” e che “i meccanici in azienda c'erano ma non si interessano dei mezzi agricoli bensì di altri macchinari”.
Tenuto conto che gli stessi testi hanno confermato un orario di lavoro per i mesi invernali dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 17, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto del tutto inverosimili tali deposizioni, non risultando credibile che il gruppo dei trattoristi possa aver lavorato 9 ore al giorno, con una pausa di 1 ora per il pranzo, per 6 giorni a settimana e per circa tre mesi consecutivi, per svolgere unicamente attività di piccola manutenzione dei mezzi, peraltro del tutto inattivi in quel periodo. Considerato poi che in azienda era in uso il cartellino elettronico marcatempo, con cui venivano registrate entrata ed uscita, di cui tutti i testi escussi hanno dato contezza, appare fondato il conseguente giudizio di inattendibilità formulato dal primo giudice, considerato che l'imposizione dell'utilizzo di dispositivi di registrazione degli orari di entrata ed uscita dei dipendenti - come tali tracciabili - rende quanto mai improbabile la registrazione in busta paga di orari difformi.
L'ulteriore divergenza delle dichiarazioni riguardanti l'orario della pausa pranzo (uguale per tutti i trattoristi), non collimanti tra loro, avendo l'uno affermato svolgersi dalle 13 alle 14 e l'altro dalle 13,30 alle 14,30 non ha certo giovato sul giudizio di affidabilità.
Nessun ulteriore apporto poteva infine farsi derivare dai fogli estratti dall'agenda personale del lavoratore, trattandosi di documento proveniente e formato dalla stessa parte che intendeva giovarsene, pertanto correttamente il giudice di primo grado li ha esclusi ed ha ritenuto che il ricorrente non aveva adempiuto all'onere della prova a suo carico.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione degli articoli
36 della Costituzione, 2013 e 2099 c.c., nonchè del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia dell'Aquila, non essendo la retribuzione erogata proporzionata alla qualifica riconosciuta ed alle prestazioni lavorative effettivamente svolte, oltre che l'omessa, incoerente o contraddittoria motivazione.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il datore di lavoro avrebbe indicato fittiziamente in busta paga una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista dal pag. 4/5 CCNL, ma diversa da quella erogata, in quanto la retribuzione mensile da erogare era calcolata, conteggiando il numero di ore effettivamente svolte e moltiplicandolo per l'importo di € 6,00 (retribuzione oraria effettivamente corrisposta) sino al maggio 2008 e poi di € 6,5 sino al dicembre 2011. Una volta calcolato l'ammontare della retribuzione mensile, in busta paga veniva adattato il numero di ore indicate come lavorate, ma in realtà inferiori a quelle svolte.
Tenuto conto che, per i motivi già innanzi illustrati, non vi è dimostrazione di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle indicate in busta paga, tale quindi da modificare il divisore ai fini del computo della paga oraria, non risulta che il compenso sia stato inferiore a quello previsto dal CCNL, al di là delle deposizioni dei testi, dei quali, alcuni, confermando lo svolgimento di orario straordinario, hanno riferito che la paga oraria era di € 6,00 sino al maggio 2008 e poi di € 6,5 sino al dicembre 2011, altri, escludendo il lavoro straordinario, hanno confermato una retribuzione corrisposta pari a quella prevista nei contratti collettivi.
In definitiva pertanto l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € Parte_1
3.473, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 225/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa in grado di appello
TRA
quale erede di AT assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 Parte_1
GIANNINI GIUSEPPE
APPELLANTE E
Controparte_1 CP_2
e quali eredi di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_1
, assistiti e difesi dall'Avv. CONFORTINI ROBERTA
[...]
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 296/23 pubblicata in data 8 aprile
2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Avezzano ha rigettato la domanda con la quale unico erede di , aveva agito in Parte_1 Persona_1 giudizio per sentir condannare la società Controparte_6
(società nella quale era stata conferita dagli eredi l'azienda
[...] CP_1
) e e
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
quali eredi di , già titolare della ditta individuale e quali soci
[...] CP_1 della società semplice, in solido fra loro, al pagamento delle differenze retributive e di T.F.R. spettanti al defunto dipendente , quantificate nell'importo di € Persona_1
37.759,28 a titolo di lavoro straordinario ed avendo il datore di lavoro pagato una retribuzione diversa da quella indicata nelle buste paga.
Il ricorrente in primo grado esponeva, in particolare, che aveva prestato Persona_1 attività lavorativa alle dipendenze della nell'arco del Pt_2 Controparte_1 periodo dal 30.1.2008 al 31.12.2011, in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (dal 30.1.2008 al 31.12.2008; dal 3.1.2009 al
31.12.2009; dal 13.1.2010 al 31.12.2010, dal 19.1.2011 al 31.12.2011), svolgendo sempre le mansioni di trattorista;
che lo stesso aveva sempre osservato il seguente orario di lavoro: nei mesi da gennaio a marzo, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore 8,00 alle 17,00; nei mesi di aprile e maggio, normalmente dalle ore 7,00 alle 18,00; nei mesi di giugno e luglio, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore 5,00 alle 13,00; nei mesi di settembre ed ottobre, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore 6,00/7,00 alle
18,00; nei mesi di novembre e dicembre, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore
8,00 alle 17,00; che l'orario di lavoro, soprattutto nei mesi estivi, poteva essere anche più dilatato arrivando sino a 50 ore di straordinario mensili;
che non Persona_1 aveva mai fruito ferie;
che lo stesso aveva percepito una retribuzione oraria netta di € 6,00 sino al 31.5.2008, e di € 6,50 sino al 31.12.2011, inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva;
che le mansioni espletate rientravano nel III livello retributivo del CCNL di settore (Operai Agricoli e Florovivaisti).
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta, non ha ritenuto assolto l'onere probatorio, incombente sul lavoratore, di dimostrare il maggiore orario di lavoro osservato, dubitando dell'attendibilità delle testimonianze rese dai testi Tes_1
e , in contrasto peraltro con quanto riferito invece dagli altri testi Tes_2 Tes_3
e tutti dipendenti o ex dipendenti dell'impresa Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 resistente. Quanto all'ammontare della paga oraria corrisposta, il primo giudice ha ritenuto che la misura indicata dal ricorrente, pari a € 6,00 fino a maggio 2008 e a €
6,50 fino a dicembre 2011, inferiore ai minimi contrattualcollettivi, si era basata su un errato ragionamento di tipo induttivo, assumendo come divisore della retribuzione, risultante dalle buste paga, il numero delle ore mensili effettivamente lavorate, anziché il dato del totale delle ore mensili registrate, confermando anche i testi e Tes_2
il pagamento della retribuzione sulla base del contratto nazionale, Tes_8 corrispondendo le ore lavorate a quelle indicate in busta paga e pagate.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 8 aprile 2024, notificata in data 15 aprile 2024, ha proposto appello il ricorrente in primo grado, con ricorso depositato in data 15 maggio 2024, chiedendone la riforma ed in particolare concludendo per sentir
“condannare la società semplice agricola “ Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, società nella quale è stata conferita dagli eredi la ditta ed i signori CP_1 CP_2 [...]
, e , in solido tra loro quali soci CP_3 CP_4 Controparte_5
pag. 2/5 illimitatamente responsabili della società semplice agricola “ Controparte_6
e pro-quota quali eredi di , in favore del Sig.
[...] CP_1 Parte_1
quale erede del lavoratore , quanto dovuto a quest'ultimo
[...] Persona_1 per le retribuzioni, le differenze salariali, il lavoro straordinario prestato ed il T.F.R. nella misura dovuta, con ogni altro elemento della retribuzione non percepito, nella somma complessiva di Euro 37.759,28 così come determinata nell'allegato conteggio salariale o in quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU, o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione di ogni diritto all'effettivo saldo ed al rimborso delle spese e compensi professionali di avvocato per il presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 2697
c.c., 2935, 2948, n. 4 c.c., 18 l. 300/1970, 36 Cost., per avere il Giudice del primo grado errato nel ritenere non provato il lavoro straordinario prestato dal lavoratore, nella parte in cui ha espresso una valutazione di non credibilità dei testi di parte ricorrente e nelle parti in cui non ha ritenuto accertato l'orario di lavoro indicato in ricorso sulla base del principio di non contestazione.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
In primo luogo, considerato che gli odierni appellati, nel costituirsi in giudizio in primo grado hanno tempestivamente contestato le allegazioni avversarie in ordine all'asserito svolgimento di lavoro straordinario, assumendo che quanto dedotto in ricorso non rispondeva a verità e che il lavoro straordinario svolto dal compianto Persona_1 era quello indicato nelle buste paga e regolarmente corrisposto, deve escludersi che possa operare, nella specie, il principio di non contestazione. Tanto più che, per quanto riguarda la prova della prestazione di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale detta prova deve essere particolarmente rigorosa ed il relativo onere incombe sul lavoratore, il quale, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è, altresì, tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v.
Cass., Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076 e n. 16150/2018).
In particolare nel corso dell'istruttoria di primo grado sono stati escussi ben 7 testimoni, alcuni dei quali, e hanno riferito di non essere Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 in grado di confermare gli orari indicati nel ricorso, poiché andavano a lavorare “con un orario che variava secondo le condizioni atmosferiche” … d'inverno in genere si lavora solo poche ore al giorno e nemmeno tutti i giorni, soltanto per effettuare interventi di manutenzione… Anche in estate il lavoro dipendeva dalle condizioni atmosferiche”.
pag. 3/5 Anche gli altri tre testi, e non hanno smentito che nei Tes_1 Tes_3 Tes_2 mesi invernali, l'attività principale dei trattoristi era quella di manutenzione dei mezzi (“Nei mesi invernali, quando non si poteva lavorare in campagna (novembre, dicembre, gennaio), facevamo manutenzione dei trattori in magazzino), affermando che ciò avveniva secondo gli orari di lavoro indicati nel ricorso e precisando altresì che la manutenzione dei trattori, eseguita all'interno del magazzino, consisteva nel “cambio olio, cambio delle fresatrici, anche attività di meccanico per la piccola manutenzione” e che “i meccanici in azienda c'erano ma non si interessano dei mezzi agricoli bensì di altri macchinari”.
Tenuto conto che gli stessi testi hanno confermato un orario di lavoro per i mesi invernali dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 17, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto del tutto inverosimili tali deposizioni, non risultando credibile che il gruppo dei trattoristi possa aver lavorato 9 ore al giorno, con una pausa di 1 ora per il pranzo, per 6 giorni a settimana e per circa tre mesi consecutivi, per svolgere unicamente attività di piccola manutenzione dei mezzi, peraltro del tutto inattivi in quel periodo. Considerato poi che in azienda era in uso il cartellino elettronico marcatempo, con cui venivano registrate entrata ed uscita, di cui tutti i testi escussi hanno dato contezza, appare fondato il conseguente giudizio di inattendibilità formulato dal primo giudice, considerato che l'imposizione dell'utilizzo di dispositivi di registrazione degli orari di entrata ed uscita dei dipendenti - come tali tracciabili - rende quanto mai improbabile la registrazione in busta paga di orari difformi.
L'ulteriore divergenza delle dichiarazioni riguardanti l'orario della pausa pranzo (uguale per tutti i trattoristi), non collimanti tra loro, avendo l'uno affermato svolgersi dalle 13 alle 14 e l'altro dalle 13,30 alle 14,30 non ha certo giovato sul giudizio di affidabilità.
Nessun ulteriore apporto poteva infine farsi derivare dai fogli estratti dall'agenda personale del lavoratore, trattandosi di documento proveniente e formato dalla stessa parte che intendeva giovarsene, pertanto correttamente il giudice di primo grado li ha esclusi ed ha ritenuto che il ricorrente non aveva adempiuto all'onere della prova a suo carico.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione degli articoli
36 della Costituzione, 2013 e 2099 c.c., nonchè del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia dell'Aquila, non essendo la retribuzione erogata proporzionata alla qualifica riconosciuta ed alle prestazioni lavorative effettivamente svolte, oltre che l'omessa, incoerente o contraddittoria motivazione.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il datore di lavoro avrebbe indicato fittiziamente in busta paga una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista dal pag. 4/5 CCNL, ma diversa da quella erogata, in quanto la retribuzione mensile da erogare era calcolata, conteggiando il numero di ore effettivamente svolte e moltiplicandolo per l'importo di € 6,00 (retribuzione oraria effettivamente corrisposta) sino al maggio 2008 e poi di € 6,5 sino al dicembre 2011. Una volta calcolato l'ammontare della retribuzione mensile, in busta paga veniva adattato il numero di ore indicate come lavorate, ma in realtà inferiori a quelle svolte.
Tenuto conto che, per i motivi già innanzi illustrati, non vi è dimostrazione di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle indicate in busta paga, tale quindi da modificare il divisore ai fini del computo della paga oraria, non risulta che il compenso sia stato inferiore a quello previsto dal CCNL, al di là delle deposizioni dei testi, dei quali, alcuni, confermando lo svolgimento di orario straordinario, hanno riferito che la paga oraria era di € 6,00 sino al maggio 2008 e poi di € 6,5 sino al dicembre 2011, altri, escludendo il lavoro straordinario, hanno confermato una retribuzione corrisposta pari a quella prevista nei contratti collettivi.
In definitiva pertanto l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € Parte_1
3.473, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5