Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2390/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 28/10/2024 da:
(C.F. ) nata il [...] in [...], ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Motta Santa, 16;
e
(C.F. ) nato il [...], in [...], e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]l/B;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Roberto RONGO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, viale Azari, 102, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restanti gli obblighi di Legge;
2) il marito verserà alla moglie un assegno mensile di €. 630,00 per tutta la durata del periodo della separazione e così sino alla sentenza di divorzio
3) il marito sin d'ora verserà, altresì, alla moglie in un'unica soluzione la somma di € 320.0000
(diconsi trecentoventimila) quale liquidazione una tantum in sostituzione dell'assegno divorzile;
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PIANO GENITORIALE
A) non vi sono figli minori, o disabili, per cui non necessita redigere il piano genitoriale
………………………………
Decorsi i termini di legge, dalla data di comparizione delle parti dinanzi G.R. , ovvero, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, in luogo di comparizione in udienza personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. onde acquisire il parere, voglia l'adito
Tribunale
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento degli effetti civili matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio mandando in Cancelleria per le annotazioni di rito, nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verbania;
2) confermare tutte le condizioni le condizioni di separazione;
3) sin d'ora il marito verserà alla moglie, la somma di €. 320.0000 (diconsi trecentoventimila) a titolo di liquidazione una tantum, in sostituzione dell'assegno divorzile mensiule;
4) la moglie accetta la liquidazione una tantum della somma di €. 320.0000 (diconsi trecentoventimila) e rinuncia sin d'ora a qualsiasi richiesta a titolo di assegno divorzile mensile;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Non vi sono altre disposizioni patrimoniali da regolare.
Le spese del presente ricorso sono a carico delle parti in egual misura.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 28/10/2024, e premesso di avere Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Verbania, il 07/10/1967, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Verbania, il 7.10.1967;
- pone a carico del marito, l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 630,00 per tutta la durata del periodo della separazione e così sino alla sentenza di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO. Così deciso in Verbania il 13.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. vista la propria sentenza parziale di separazione personale in pari data;
ritenuta la necessità di riporre la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70; visti gli artt. 127 ter e 473 bis.49 c.p.c.;
RIPONE la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
ASSEGNA alle parti termine perentorio sino al 7.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70 e le condizioni concordate.
Si comunichi
Verbania, 13.3.2025
Il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il presidente dott.ssa Monica BARCO