Decreto cautelare 13 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 14 aprile 2021
Sentenza 2 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 27 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/02/2022, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00183/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Fistetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto dell'U.T.G. - Prefettura di Brindisi prot. -OMISSIS-, notificato il 14/12/2020, con il quale sono state respinte le istanze del 2020 tese a ottenere il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e la connessa licenza di porto di pistola a tassa ridotta;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
e per la condanna
dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali, provocati al ricorrente (nucleo familiare convivente figli minori), in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to G. Schifone in sostituzione dell'avv.to P. Fistetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato in data 11 febbraio 2021 e depositato il successivo 12 febbraio 2021, il sig. -OMISSIS- – guardia particolare giurata dal 2003 che opera alle dipendenze dell’Istituto di Vigilanza-OMISSIS-- ha impugnato il decreto prefettizio prot. -OMISSIS-, notificato il 14/12/2020, con il quale venivano respinte le istanze, dallo stesso presentate nel 2020, tese a ottenere il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e la connessa licenza di porto di pistola a tassa ridotta.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 10, 10 bis L. n.241/1990 – Violazione del diritto di difesa art. 24 Costituzione – Violazione art. 2 L. n. 241/1990 - Violazione art. 22 L. 241/1990 (mancato accesso) - eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento – carenza e difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti in riferimento all’art. 138 T.U.L.P.S. – Violazione del principio di legittimo affidamento.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
1.2. In data 16.02.2021, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi.
1.3. Con motivi aggiunti, notificati in data 9.3.2021 e depositati in giudizio in pari data, il ricorrente, avendo nelle more ottenuto il rinnovo del porto d’armi per uso caccia, con autorizzazione al porto d’armi n.-OMISSIS-del libretto - n. -OMISSIS-di protocollo rilasciata dalla Questura di Brindisi in data 17 Febbraio 2021, ha formulato ulteriori censure rilevando l’illegittimità del decreto prefettizio impugnato, stante l’allegata contraddittorietà rispetto al nuovo provvedimento positivo caratterizzato da analogo giudizio delibativo in ordine alla affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi o giudizio di pericolosità, imposti dalla normativa in subiecta materia.
1.4. Con decreto monocratico n. -OMISSIS-, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie, considerato che “ prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), tenuto conto che il provvedimento prefettizio impugnato è stato notificato all’odierno ricorrente il 14 Dicembre 2020 (e che la sospensione cautelativa di quest’ultimo dal rapporto di lavoro con l’Istituto di Vigilanza “-OMISSIS-” risale al 4 Dicembre 2020), nel mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio contenente l’istanza di misure cautelari monocratiche urgenti è stato depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 12 Febbraio 2021, non si ravvisa nel caso di specie la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione ”.
1.5. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 13.04.2021, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ritenendo che “il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono, a un primo esame proprio della fase cautelare, assistiti da sufficiente “fumus boni iuris”, atteso che: - l'attività di guardia giurata armata (implicante l’espletamento di un pubblico servizio) può essere consentita solo all'esito di una valutazione, ampiamente discrezionale dell’Autorità di p.s., sulla condotta complessiva, nel corso di una pluralità di anni, dell'interessato (il quale aspira a svolgere mansioni che direttamente concorrono alla protezione della sicurezza di cose e luoghi da possibili minacce) in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità/incoerenza/sproporzione o di difetto di adeguata motivazione (insussistenti nel caso di specie); posto che la frequentazione - risultante dagli atti esibiti in giudizio - di persone gravate da procedimenti penali e di polizia peraltro di particolare allarme sociale: spaccio di stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata ad estorsione, furto e ricettazione - assume un'indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata; tali frequentazioni (quali che ne siano le ragioni) possano dare luogo a gravi rischi, specie tenuto conto della natura dei precedenti penali a carico dell’odierno ricorrente (sentenza di condanna del 1991 per rapina in concorso e furto, pur se in relazione agli stessi è stata, poi, concessa la riabilitazione penale) con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole (Cfr. “ex multis”: Consiglio di Stato, III^ Sezione, 27/3/2018 n. 1905); - nello specifico contesto, i fatti accertati, nell’ambito dell’istruttoria svolta dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi e dalla Questura di Brindisi, appaiono obiettivi indici sintomatici di condotte non connotate da massima affidabilità e irreprensibilità, qualità queste ultime necessarie allo svolgimento delle delicate funzioni di guardia giurata; - i requisiti di affidabilità necessari per lo svolgimento delle funzioni di guardia giurata (che direttamente concorrono alla protezione della sicurezza di cose e luoghi da possibili minacce) sono di gran lunga più stringenti rispetto a quelli richiesti per il provvedimento di rinnovo del porto d’armi per uso caccia, con la conseguente irrilevanza, ai fini in questione, del rilascio di quest’ultimo provvedimento; - del pari irrilevante, ai fini di causa, appare la riabilitazione concessa al ricorrente in data 16 febbraio 1999 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce con provvedimento n.-OMISSIS-, in considerazione del predetto carattere del diniego impugnato, anche tenuto conto della natura dei reati in tale occasione contestati, incidenti proprio sulla sicurezza del patrimonio altrui e quindi sui citati requisiti di affidabilità e di garanzia degli interessi pubblici coinvolti. Ritenuto pertanto che, in questa sede cautelare, il diniego impugnato sia esente da profili di inadeguatezza della motivazione e di irragionevolezza. ”
1.6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, pronunciata in esito all’’udienza in camera di Consiglio del 17 giugno 2021, la Terza Sezione del Consiglio di Stato in accoglimento dell’appello proposto da parte ricorrente ha accolto l’istanza cautelare ritenendo che “ l’appellante svolge l’attività lavorativa di guardia particolare giurata dal 2003 ed ha sempre ottenuto il rinnovo dei titoli da parte della Prefettura;- la condanna del 1991, seguita da riabilitazione, non ha impedito alla Prefettura di rilasciare in favore dell’appellante il decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di armi e di rinnovarlo durante i 17 anni nei quali ha svolto, senza rilievi, regolare servizio alle dipendenze di un istituto di vigilanza;- l’esercizio del potere discrezionale che compete all’Amministrazione nella specifica materia deve essere prudentemente esercitato, a seguito di una approfondita istruttoria, rispettando i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, effettuando un bilanciamento sugli opposti interessi alla tutela della sicurezza e al diritto al lavoro dell’interessato;- le frequentazioni, ritenute dalla giurisprudenza idonee a giustificare il diniego di rilascio dei titoli in questione, vanno prudentemente apprezzate tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, al fine di evitare che le determinazioni assunte possano essere irrazionali o sproporzionate;- nel caso di specie, il giudizio negativo reso sulle frequentazioni non risulta adeguatamente valutato alla luce delle concrete circostanze di fatto esposte dall’appellante, tenuto conto delle gravissime conseguenze (perdita del lavoro);- sussiste inoltre la gravità ed irreparabilità del pregiudizio atteso che l’appellante rischia il licenziamento dal posto di lavoro con il quale mantiene la sua famiglia ”.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 22 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
Invero, il Collegio è dell’avviso meditato di confermare integralmente quanto già espresso da questa Sezione con la citata ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, alla quale occorre aggiungere i seguenti ulteriori rilievi.
2.1. In primo luogo, sono infondate le censure con le quali parte ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della L. n. 241/1990, stante il dedotto deficit motivazionale e istruttorio del provvedimento impugnato
Piuttosto, il decreto prefettizio impugnato, oltre a richiamare “ la nota del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi del 17/04/2020 dalla quale risulta che l’interessato non riunisce il requisito di affidabilità previsto per l’espletamento delle funzioni di guardia particolare giurata, sulla base di due diversi controlli in -OMISSIS- nell’anno 2018, a bordo di autovettura, in compagnia di persona controindicata con a carico svariati precedenti penali e di polizia, ed un controllo in compagnia di un detenuto agli arresti domiciliari all’interno di un piazzale antistante l’abitazione del detenuto stesso ” ha anche evidenziato che “ dall’informativa del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi in data 22.05.2020 risulta che, a prescindere dai controlli del giugno 2018, i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, nel corso di un mirato servizio di controllo su un detenuto agli arresti domiciliari in data 05.10.2019 (e non 2018, come per mero errore materiale indicato nella informativa del 17.04.2020) sorprendevano quest’ultimo intento a dialogare con il sig. -OMISSIS-, notato peraltro all’interno dello stesso piazzale in altre 2 circostanze, e che la frequentazione con il soggetto in questione è risalente nel tempo ” e “ la nota della Questura di Brindisi in data 10.11.2020 dalla quale emerge una valutazione negativa della condotta tenuta dall’interessato negli anni 2018 e 2019 – periodo di riferimento della istruttoria finalizzata all’esame della richiesta di rinnovo - ancor più se posta in relazione con le pregresse vicende giudiziarie a carico dell’interessato ( sentenza di condanna del 17.10.1991 per rapina in concorso e furto, in relazione alla quale è stata concessa la riabilitazione nel 1999 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce ).
Il decreto prefettizio impugnato, inoltre, dà del pari atto delle memorie presentate dall’interessato in sede di partecipazione al procedimento, “ acquisite al protocollo in data 15.05.2020, dirette a dimostrare sostanzialmente la asserita erronea interpretazione delle circostanze poste alla base del giudizio prognostico negativo in ordine alla complessiva inaffidabilità per lo svolgimento dell’attività di guardia giurata, facendo presente che, all’epoca dei controlli sopra richiamati il -OMISSIS- era candidato consigliere comunale e che pertanto la frequentazione con persone controindicate rientrerebbe nei consueti rapporti che un candidato alle elezioni amministrative, ad avviso dell’interessato, intrattiene con gli elettori e che non sarebbe dimostrata la consapevolezza da parte dell’interessato delle particolari situazioni in cui si trovavano i soggetti con i quali si è intrattenuto”.
2.2. Osserva, il Collegio che il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede anche il rilascio di porto d’armi a tassa ridotta per difesa personale, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, il cui rilascio è condizionato alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 11, nonché a quelli specificamente richiesti dalla norma di riferimento.
L’art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S. n. 773/1931 individua, tra le cause che legittimano il diniego di rilascio dell’autorizzazione di polizia, oltre all’avvenuta condanna per specifiche tipologie di reati, nominativamente indicati, la mancanza di “buona condotta”. Essa impone o consente anche la revoca dell’autorizzazione, in quanto la norma la prevede, rispettivamente, per i casi in cui <<nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate>>, ovvero <<quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione>> (comma 3).
Analoga indicazione è contenuta all’art. 43, comma 2, in materia di porto d’armi, laddove egualmente si richiama il requisito della “buona condotta”, nonché l’<<affidamento a non abusare delle armi>>.
Alla luce delle suindicate coordinate normative, per giurisprudenza costante, le guardie giurate devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività, a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, potendo l'ampio potere di apprezzamento discrezionale di cui dispone l'autorità di pubblica sicurezza, a tutela degli interessi potenzialmente pregiudicati dalla pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione, essere censurato dal giudice amministrativo solo in caso di evidenti vizi di irrazionalità ed incoerenza (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15.5.2018, n. 134).
Da tale quadro normativo emerge chiaramente che la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, T.U.L.P.S., aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d) della L. 1° marzo 2002, n. 39), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; nonché id., 12 giugno 2014, n. 2987 e 27 febbraio 2018, n. 1210) ma una valutazione sulla condotta complessiva, nel corso di una pluralità di anni, dell'interessato (il quale aspira a svolgere mansioni che direttamente concorrono alla protezione della sicurezza di cose e luoghi da possibili minacce) in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti.
2.3. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, l’impugnato decreto prefettizio, recante l’indicato giudizio discrezionale, oltre che sufficientemente motivato risulta scevro da profili di irrazionalità/incoerenza/sproporzione o di difetto di adeguata motivazione, risultando lo stesso perfettamente ricostruibile nel suo iter logico giuridico, nel corso del quale l’Amministrazione resistente ha motivatamente e ragionevolmente dato atto non solo dell’istruttoria compiuta ma anche delle controdeduzioni offerte dal ricorrente in sede di partecipazione procedimentale e, quindi, delle considerazioni conclusive.
2.4.Quanto al rilievo secondo cui le segnalazioni contestate non avrebbero affatto minato l’affidabilità del richiedente il titolo di polizia, dato che le frequentazioni contestate oltre a riguardare soggetti titolari di diritti politici, risultavano effettuate in occasione delle consultazioni elettorali, le conclusioni cui è giunta la Prefettura, a giudizio del Collegio, non appaiono illogiche, atteso che per giurisprudenza costante, “la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un'indubbia importanza in sede di valutazione dell’affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata, ben potendo l’Amministrazione ritenere che tali frequentazioni possano dare luogo a rischi ” (Consiglio di Stato, Sez. III 27.3.2018, n. 1905).
La circostanza che le frequentazioni suddette, almeno in parte, siano avvenute in occasione di consultazioni elettorali, a giudizio del Tribunale, non esclude (ragionevolmente) il giudizio di non affidabilità espresso dall’Amministrazione.
Invero, come già evidenziato in sede cautelare, la frequentazione - risultante dagli atti esibiti in giudizio - di persone gravate da procedimenti penali e di polizia (peraltro, di particolare allarme sociale: spaccio di stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata ad estorsione, furto e ricettazione) - qualunque siano le ragioni della frequentazione predetta - assume un'indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata; tali frequentazioni - infatti - possono dare luogo a gravi rischi, specie tenuto conto della natura dei precedenti penali a carico dell’odierno ricorrente (sentenza di condanna del 1991 per rapina in concorso e furto, pur se in relazione agli stessi è stata, poi, concessa la riabilitazione penale) con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi.
2.5. Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto ai precedenti provvedimenti, come risulta dal rapporto informativo depositato dall’ U.T.G. resistente in data 5 marzo 2021, “ non è vero che le circostanze sulle quali si fonda il diniego impugnato risalgano ad epoca anteriore al precedente rinnovo delle licenze di cui trattasi: infatti il primo rinnovo dei titoli in questione da parte della Prefettura di Brindisi risale ad aprile 2018, su richiesta dell’Istituto di Vigilanza -OMISSIS-, avente sede a Milano. Fino a quella data il sig. -OMISSIS- risultava aver prestato servizio, in virtù di titoli rilasciati da altra prefettura. Tutte le circostanze valutate come sintomatiche di inaffidabilità e suscettibili di inficiare il requisito della buona condotta, sono cronologicamente datate in epoca successiva, attengono al biennio di riferimento, pur se messe in relazione a precedenti più datati, e sono state valorizzate in sede di esame della richiesta di rinnovo, presentata il 24.02.2020” .
Infatti, osserva il Collegio che, come risulta dal rapporto della Legione Carabinieri "Puglia" Comando Provinciale di Brindisi Prot. n. -OMISSIS- Brindisi del 17 aprile 2020, il ricorrente risultava “ in data 10.6.2018 alle ore21:00 e 24.6.2018 alle ore 09:50, controllato nel Comune di -OMISSIS-, a bordo di un'autovettura, in compagnia di una persona censita per associazione per delinquere, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, ricettazione, furto, porto di armi od oggetti atti a offendere, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; b.in data 5.10.2018 alle ore 21:25, controllato nel Comune di -OMISSIS- (BR) all'interno dell'abitazione di un detenuto agli arresti domiciliari, condannato per violazione delle nonne sull'ispettorato del lavoro, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria, violazione degli obblighi di assistenza familiare, coltivazione illecita, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e indagato presso la Procura della Repubblica di Brindisi, in due procedimenti penali, uno per associazione per delinquere, estorsione, detenzione illecita di sostanze ”.
A tanto aggiungasi che, oltre ai controlli del giugno 2018, come risulta dal decreto prefettizio impugnato, “ i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, nel corso di un mirato servizio di controllo su un detenuto agli arresti domiciliari in data 05.10.2019 (e non 2018, come per mero errore materiale indicato nella precedente informativa del 17.04.2020) sorprendevano quest’ultimo, nel piazzale antistante la propria abitazione, in contrada -OMISSIS- (-OMISSIS-) intento a dialogare con il sig. -OMISSIS- che si trovava all’interno della propria autovettura parcheggiata sul ridetto piazzale; aggiungevano inoltre che il -OMISSIS- era stato notato nello stesso luogo in altre 2 circostanze, in data 02.05.2018 e in data 23.06.2018; aggiungevano ancora che la frequentazione con il soggetto in questione è comunque risalente nel tempo ”.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che le frequentazioni accertate, nell’ambito dell’istruttoria svolta dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi e dalla Questura di Brindisi, appaiono obiettivi indici sintomatici di condotte non connotate da massima affidabilità e irreprensibilità oltre che da una evidente incompatibilità con le qualità necessarie allo svolgimento delle delicate funzioni di guardia giurata (incaricata di pubblico servizio ex art. 138 T.U.L.P.S. n. 773/1931), alla cui vigilanza viene assegnato il patrimonio altrui e, pertanto giustificano, il revirement del giudizio espresso dalla Prefettura – rispetto al precedente decreto di nomina a guardia giurata – attesa la sussistenza di sufficienti indici rivelatori costituiti dai nuovi fatti accertati, i quali sono stati correttamente posti in rilievo e valutati (discrezionalmente) in senso negativo, anche in relazione ai suindicati precedenti penali dell’interessato.
Da tanto discende che la valutazione negativa espressa nel decreto prefettizio impugnato risulta di per sé ragionevole (in casi analoghi: Consiglio di Stato, III^ Sezione, 27/3/2018 n. 1905).
2.6. Del tutto irrilevante è l’avvenuto rilascio del provvedimento di rinnovo del porto d’armi per uso caccia, dato che i requisiti di affidabilità necessari per il sereno espletamento delle funzioni di guardia giurata particolare - incaricata di pubblico servizio ex art. 138 T.U.L.P.S. n. 773/1931 - (che direttamente concorrono alla protezione della sicurezza di cose e luoghi da possibili minacce) sono - per evidenti ragioni - di gran lunga più stringenti rispetto a quelli richiesti per il provvedimento di rinnovo del porto d’armi per uso caccia.
3. In definitiva, l’impugnato decreto dell’U.T.G. - Prefettura di Brindisi, risulta esente dalle censure rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
La reiezione della domanda di annullamento espressa nel ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, comporta anche la reiezione della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, per l’insussistenza (in primo luogo) dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità della controversia e le suindicate risultanze processuali) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.