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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/07/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 6380/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio, Presidente dott. Diego Dinardo, Giudice dott.ssa Maria Del Prete, Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6380/2021 R.G., avente ad oggetto: divisione di beni caduti in eredità, vertente
tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Coletta (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elett.te domiciliata in Roma al V.le G. Mazzini n.114/B presso lo studio C.F._2 dello stesso, in virtù di procura in atti;
-Attrice-
e
(C.F. ) rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Coletta (C.F. CP_1 C.F._3
) ed elett.te domiciliata in Roma al V.le G. Mazzini n.114/B presso lo studio C.F._2 dello stesso, in virtù di procura in atti;
-Attrice- nonchè
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Coletta (C.F. CP_2 C.F._4
) ed elett.te domiciliato in Roma al V.le G. Mazzini n.114/B presso lo studio C.F._2 dello stesso, in virtù di procura in atti;
-Attore- contro
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Mariacristina Serpe (C.F. CP_3 C.F._5
) e presso la stessa elett.te domiciliato in Formia, Via Mazzini n. 3, in virtù C.F._6
pagina 1 di 10 di procura in atti;
-Convenuto-
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto introduttivo, note relative all'udienza del 17.3.25 e memoria conclusionale.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative alle udienze precedenti a quella del 17.3.25 trattate con modalità cartolare e memoria conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 6.
Le attrici e hanno agito in giudizio, quali figlie dei coniugi Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , deducendo che dall'unione tra i due sono nati 4 figli: le istanti,
[...] Controparte_4 [...]
e , nonché (deceduta) e . Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_3
A seguito del decesso di , sono subentrati per rappresentazione i figli e Persona_1 CP_5
. CP_2
Successivamente, è deceduto anche senza lasciare eredi legittimari, sicché la sua CP_5 quota ereditaria si è devoluta interamente in favore del fratello , essendo premorti CP_2 entrambi i genitori di costoro.
Parte attrice ha precisato che la massa ereditaria del de cuius ( ) comprende i seguenti Parte_3 beni:
-Terreno in Castelforte (LT) distinto al fg. 7 p.lla 27 esteso mq 725 rendita domenicale 0,64, di sua esclusiva proprietà;
-Diversi terreni (distinto in catasto al fg. 37 p.lle 132, 299, 5039 e 5041) e un fabbricato (distinto in
NCEU fg. 37 p.lla 5040 sub 1 e sub 2) siti in Sessa aurunca;
-Un terreno in Latina distinto in catasto al fg. 197 p.lla 110 esteso mq 1230 rendita domenicale 9,47;
-Una quota pari al 50% dell'appartamento sito in Roma, via dell'Impruneta numero 176 in comproprietà con la moglie patriarca CP_4
E' stato altresì dedotto dagli attori che, con atto di donazione del 6 novembre 2006 rogato dal notaio degli la sig.ra ha trasferito in favore del figlio Persona_2 Per_3 Controparte_4 CP_3
la propria quota di proprietà pari a 16\24 dell'intero dei beni siti in Sessa Aurunca costituiti
[...] da: un appartamento identificato al foglio 37 particella 5040, un locale deposito sul medesimo foglio e particella, un terreno agricolo avente estensione complessiva di mq 13.496. pagina 2 di 10 Gli attori ha poi precisato che nel 2017 è deceduta , aggiungendo che, alla data Controparte_4 della sua morte, nel suo patrimonio risultava residuare esclusivamente la quota del 50% dell'appartamento sito a Roma, via dell'Impruneta n.176, avendo la stessa donato tutti agli altri beni al figlio . CP_3
Le attrici hanno dedotto che, dopo il decesso della madre, il fratello ha arbitrariamente CP_3 locato a terzi l'appartamento in via dell'Impruneta, qualificandosi quale unico proprietario e percependo i canoni di locazione, direttamente o per il tramite dei propri figli.
Rispetto agli altri beni relitti dal de cuius (esclusi quelli donati) le attrici hanno osservato che il signor concorre nella misura di un dodicesimo per la quota paterna, ma non dovrebbe CP_3 subentrare alla madre in quanto già beneficiario della donazione.
Gli istanti hanno pertanto dedotto che la donazione integrale della quota materna in favore del solo concernente i beni di Sessa Aurunca è idonea a sorreggere una richiesta di Controparte_6 riduzione.
Hanno altresì evidenziato che tutte le parti sono tenute a concorrere alle spese ordinarie e straordinarie afferenti beni ereditari (tra cui imposte e tributi comunali come Imu e Tari) in proporzione delle rispettive quote, e che in egual misura hanno diritto ai frutti civili derivanti dal godimento dei medesimi beni.
Hanno concluso chiedendo: “voglia il Tribunale adito, previa stima dei beni caduti in successione a seguito del decesso dei de cuius e , determinata l'entità dell'asse e Parte_3 Controparte_4 formate le quote a mezzo idonea CTU, ridurre nei limiti di legge la donazione effettuata in vita dalla madre delle istanti in favore del convenuto e procedere, quindi, allo scioglimento della comunione attribuendo a ciascuno di condividenti una quota dei beni che compongono l'asse relitto uguale o prossima alla quota di diritto a ciascuna spettante. Voglia determinare i conguagli dovuti assegnando i beni alle parti. Con vittoria di spese in caso di opposizione.”
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha preliminarmente rappresentato di aver CP_3 ricevuto, da parte della madre sig.ra , con atto pubblico di donazione del 6 Controparte_4 novembre 2006, rogato dal notaio la proprietà d un appartamento, un Persona_4 locale ad uso deposito e un terreno tutti siti in Sessa aurunca a titolo di liberalità effettuato “in conto di futura successione” con imputazione sulla legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile.
Il convenuto ha altresì rappresentato di essere in possesso dei beni sin dall'anno 1990, epoca in cui i genitori avevano formulato proposta di assegnazione in favore degli altri figli, poi coeredi, i quali l'avevano espressamente rifiutata determinando così l'immissione anticipata del sig. CP_3 nel godimento esclusivo dei cespiti.
Il convenuto ha dichiarato di aver sostenuto, nel periodo compreso tra il 1990 e il 2005 e pagina 3 di 10 successivamente nel 2007, rilevanti interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e miglioramento che hanno interessato tanto l'immobile abitativo quanto il fondo agricolo oggetto di donazione.
Il convenuto ha dedotto che gli interventi effettuati, documentati in atti e non oggetto di specifica contestazione, hanno determinato un significativo incremento del valore dei beni conferiti, con effetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 748 codice civile, ai sensi del quali devono essere computati a favore del donatario.
Ha inoltre affermato che non risulta provato che egli abbia percepito somme a titolo di canone di locazione in relazione all'appartamento sito in Roma, via dell'Impruneta numero 176.
Infine, ha aggiunto che, oltre ai beni oggetto della donazione, l'asse comprende ulteriori cespiti ubicati nei comuni di Castelforte, Latina e Roma rispetto ai quali egli concorre a pieno titolo nella qualità di erede legittimo.
Ha concluso chiedendo: “procedere, previa collazione di quanto già ricevuto a qualunque titolo dagli eredi, alla divisione giudiziale dell'attivo ereditario evidenziato in narrativa;
- Determinare
l'ammontare della quota disponibile spettante a ciascun erede, ai sensi dell'art. 784 c.p.c. ; -
Accertare e dichiarare che il ha eseguito lavori di migliorie, ristrutturazione e CP_3 manutenzione straordinaria relativi all'immobile e ai fondi siti in Sessa Aurunca, fraz. Di Lauro,
Via Pantanelle per un importo € 145.000,00 di cui € 50.000,00 eseguiti negli anni 1991-2005 e per
l'effetto dedurre in suo favore, ai sensi dell'art. 748 c.c., il valore delle migliorie apportate all'immobile e agli appezzamenti di terreno, nonché computare in suo favore le spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, per la somma complessiva di € 145.000,00 o nella somma minore o maggiore che emergerà in corso di causa, anche a mezzo di valutazione operata da un
CTU. - In subordine, qualora si ritenesse non applicabile l'art. 748 c.c. per i lavori effettuati in epoca precedente alla formale donazione, In via riconvenzionale che contestualmente al presente atto si spiega, - accertare e dichiarare che il sig. ha eseguito sull'immobile ubicato CP_3 in Sessa Aurunca, fraz. Di Lauro, Via Pantanelle snc opere di ristrutturazione e/o manutenzioni straordinarie e spese straordinarie che hanno comportato un esborso di € 50.000,00 e per l'effetto porre a carico della massa ereditaria e/o condannare i coeredi in solido al pagamento nei confronti del convenuto della predetta somma di € 50.000,00 o nella misura minore oi maggiore che emergerà in corso di causa, anche a mezzo di valutazione operata da un CTU a titolo di ingiustificato arricchimento. In via istruttoria chiede: **di essere ammessa a prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 3, 4 e 5 della premessa da valere quali capitoli di prova e preceduti dalle parole “vero che”, all'uopo di indicano a testi la sig.ra di Sessa Aurunca e il sig. Tes_1
di Sessa Aurunca;
**di essere autorizzata ad acquisire presso le Parte_4 CP_7 pagina 4 di 10 tutto il carteggio relativo al libretto postale nominativo ordinario n. 0694618513 intestato a CP_8
e , estratti conti, distinte di pagamento e quelle di prelievo, Parte_5 Parte_1 con la sottoscrizione del soggetto che ha materialmente incassato le somme, fino alla data di estinzione dello stesso”.
La domanda di riduzione
Con riferimento alla domanda in esame, in primo luogo, va detto che, da una complessiva valutazione del contenuto dell'atto introduttivo, non emerge l'allegazione specifica della lesione della legittima.
Infatti, sul punto, nell'atto di citazione si legge quanto segue “Gli istanti intendono agire per la riduzione della donazione effettuata in favore del MA , nonché per la divisione dei beni CP_3 comuni derivanti dalle due successioni, ed inoltre perché sia ricostruito l'asse ereditario mediante collazione dei beni”.
Ed ancora “Per effetto della donazione effettuata a valere sulla legittima e per l'eccesso sulla disponibile, equivalendo la stessa ad un legato al sig. è stata assegnata la proprietà CP_3 dell'immobile in Sessa Aurunca, di tal che alla morte della madre egli non ha alcun diritto a concorrere sulla residua porzione dei beni”.
Infine gli istanti sulla questione in esame hanno aggiunto “Va anche detto che è palese come
l'attribuzione dell'intera porzione di proprietà della madre del fondo e fabbricato in Sessa Aurunca violi la quota di cui la de cuiuis poteva disporre e, pertanto, rende legittima la richiesta di riduzione”.
In definitiva, pur volendo interpretare il contenuto dell'atto di citazione secondo una logica di carattere non formale, deve concludersi affermando che la sussistenza di una lesione della legittima a danno degli istanti risulta allega genericamente e non risulta prospettata in maniera adeguata.
Tali considerazioni, già da sole considerate, determinerebbero l'inammissibilità della domanda in esame.
Tuttavia, pur volendo superare il difetto in punto di allegazione in merito alla sussistenza di una lesione della legittima, si dovrebbe comunque considerare che, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (Cass. n. 1357/17, n. 20830/16, n. 14473/11, n. 13310/02, n. 3661/75).
Infatti, l'azione di riduzione richiede la previa determinazione della lesione mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (Cass., n.
14473/11). pagina 5 di 10 Al fine di assolvere al predetto onere probatorio, il legittimario è dunque tenuto ad indicare entro quali limiti sia stata lesa la quota di riserva, all'uopo dovendo determinare con esattezza il valore della massa ereditaria e dei beni a lui assegnati (Cass., n. 13310/02); l'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede inoltre l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (Cass., n. 14473/11, n.
13310/02).
Successivamente, in aderenza a tali principi, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti
è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius" (Ord. Cass. II
Sezione civile n. 21503 del 31.08.2018).
Inoltre, in virtù di tali principi, il legittimario è altresì tenuto ad allegare, in maniera analitica, la consistenza della massa ereditaria, con particolare riferimento all'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 c.c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass., n.
11432/92).
In definitiva, chi agisce in riduzione ha l'onere di allegare:
- la propria qualità di legittimario (nonché, eventualmente, di chiamato all'eredità ovvero di erede, in forza di delazione legittima o testamentaria);
- l'indicazione della massa ereditaria (ossia i beni che la compongono ed il loro valore venale riferito al momento della apertura della successione), della quota astratta giuridicamente riservatagli dalla legge, del valore venale della stessa (parimenti riferito al momento della apertura della successione)
e della entità della lesione;
- l'atto o gli atti (di liberalità o dispositivi mortis causa) che hanno dato luogo alla suddetta lesione e i relativi beneficiari (in relazione ai quali si delinea la legittimazione passiva dei convenuti);
- l'accettazione con beneficio d'inventario quando si tratta di un legittimario leso – non totalmente pretermesso – che agisce contro un donatario o legatario che non sia anche coerede;
pagina 6 di 10 - l'imputazione alla quota di riserva delle donazioni di cui abbia beneficiato durante la vita del de cuius e dei legati eventualmente ricevuti.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a dedurre che la donazione effettuata in vita dalla de cuius al figlio giustifica la domanda di riduzione, senza aggiungere nulla di specifico sul CP_3 punto e, specialmente, senza prospettare il contenuto specifico delle lesione che sarebbe venuta a determinarsi nella propria sfera giuridica a causa della donazione.
Tra l'altro, la donazione in esame è stata effettuata in conto di legittima e nei limiti della disponibile.
In virtù di quanto detto, va dichiarata l'inammissibilità sia della domanda di riduzione.
La domanda di scioglimento della comunione
In primo luogo, va evidenziato che la decisione sulla domanda di scioglimento è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
Si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile, non essendo emersa la conformità catastale oggettiva dei beni oggetto della massa.
Sul punto va evidenziato che il giudice, con ordinanza emessa nel corso del giudizio, ha invitato espressamente le parti a dichiarare se i beni oggetto della massa risultino o meno conformi sotto il punto di vista catastale.
A fronte di ciò, la parte convenuta non ha provveduto a fare la dichiarazione in questione o comunque a dare prova di detta conformità con l'ausilio di un tecnico, mentre la parte attrice ha espressamente dichiarato sia la presenza di abusi non sanabili sia la necessità di richiedere condono, senza nulla dichiarare in merito alla conformità catastale.
pagina 7 di 10 Orbene, il comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985 contiene due distinte disposizioni. La prima riguarda la conformità catastale oggettiva ed è quella che rileva nell'ipotesi in esame.
La conformità catastale oggettiva è infatti la corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile e la rappresentazione catastale del medesimo.
Occorre, in base al contenuto della richiamata disposizione, che il contratto contenga, oltre all'identificazione catastale ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, una specifica dichiarazione degli intestatari (sostituibile con una attestazione di un tecnico) di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto;
essa impone, quindi, un contenuto necessario del contratto (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo (cfr. sentenza
Cassazione n. 20526/20).
La violazione di quanto disposto dalla predetta disposizione comporta la nullità dell'atto.
Con la sentenza n. 12654/20 è stato affermato che il disposto dell'articolo 29, comma 1 bis, I.
52/1985 trova applicazione anche al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., precisando che la presenza delle menzioni catastali
(l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione, aggiungendo che la produzione delle suddette menzioni catastale - ove esse non risultino già dal contratto preliminare dedotto in giudizio - può intervenire anche in corso di causa;
che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle suddette menzioni catastali costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. e non un vizio di contenuto- forma produttivo di nullità della sentenza. Deve quindi, conclusivamente, affermarsi che, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare di un fabbricato già esistente la conformità catastale oggettiva costituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice (cfr. contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione II Sezione civile n. 20526/20).
“Deve pertanto ritenersi, in definitiva, che anche la "conformità catastale oggettiva" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni
pagina 8 di 10 dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello decisione (Suprema Corte di
Cassazione II Sezione civile n. 20526/20).
La pronuncia citata si occupa altresì dell'ambito di applicabilità del principio affermato sotto il profilo temporale, affermando quanto segue “ D'altra parte, proprio la riconosciuta specularità tra la sentenza ex art. 2932 c.c. ed il contratto di cui essa è destinata a produrre gli effetti impone di ritenere che, come i contratti ad effetti reali conclusi sotto la vigenza dell'articolo 29, comma 1 bis,
I. n. 52/1985 vanno soggetti alle disposizioni ivi dettate, parimenti a tali disposizioni vanno soggette le sentenza traslative ex art. 2932 c.c. emessa dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010.
Deve quindi darsi continuità al principi già recentemente enunciati da questa Corte con la sentenza
n. 12654/20, secondo cui: - il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n.
52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale 7 della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo
2932 c.c.; - il suddetto disposto si applica anche nei giudizi aventi ad oggetto l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare ex articolo 2932 c.c. instaurati prima dell' entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Donde l'infondatezza della tesi che pretende di escludere
l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal comma 14 dell'articolo 19 della legge n. 78/2010 nei processi già pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto”.
Orbene, la natura di atto inter vivos della divisione di beni, concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione alla quale aderisce questo Tribunale, induce a ritenere applicabile il principio appena richiamato al caso di specie.
Infatti, non solo le parti non hanno provveduto a dichiarare la conformità catastale oggettiva dei beni
(pur avendo il giudice sollevato la questione d'ufficio), ma detta conformità non emerge dalla documentazione prodotta né dalle indagini peritali svolte dal CTU in altro giudizio, emergendo invece la presenza di abusi.
Orbene, in assenza di una condizione dell'azione, la domanda va dichiarata inammissibile.
Infine, va detto che la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, avente ad oggetto l'accertamento dei miglioramenti del compendio ereditario eseguiti a proprie spese, deve ritenersi assorbita nella presente decisione, in quanto, per come formulata, è volta esclusivamente alla determinazione della massa ed allo scopo di attribuire agli eredi le giuste quote, mediante lo scioglimento dei beni caduti in successione.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
Le spese
pagina 9 di 10 Una complessiva valutazione dei fatti di causa, la reciproca soccombenza (valutata anche con riferimento all'adesione del convenuto alla domanda di scioglimento e con riferimento alla domanda riconvenzionale ritenuta assorbita nella presente decisione), nonché i rapporti di parentela sussistenti tra le parti inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di riduzione;
- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
- ogni altra domanda assorbita;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18.7.25
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio, Presidente dott. Diego Dinardo, Giudice dott.ssa Maria Del Prete, Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6380/2021 R.G., avente ad oggetto: divisione di beni caduti in eredità, vertente
tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Coletta (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elett.te domiciliata in Roma al V.le G. Mazzini n.114/B presso lo studio C.F._2 dello stesso, in virtù di procura in atti;
-Attrice-
e
(C.F. ) rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Coletta (C.F. CP_1 C.F._3
) ed elett.te domiciliata in Roma al V.le G. Mazzini n.114/B presso lo studio C.F._2 dello stesso, in virtù di procura in atti;
-Attrice- nonchè
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Coletta (C.F. CP_2 C.F._4
) ed elett.te domiciliato in Roma al V.le G. Mazzini n.114/B presso lo studio C.F._2 dello stesso, in virtù di procura in atti;
-Attore- contro
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Mariacristina Serpe (C.F. CP_3 C.F._5
) e presso la stessa elett.te domiciliato in Formia, Via Mazzini n. 3, in virtù C.F._6
pagina 1 di 10 di procura in atti;
-Convenuto-
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto introduttivo, note relative all'udienza del 17.3.25 e memoria conclusionale.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative alle udienze precedenti a quella del 17.3.25 trattate con modalità cartolare e memoria conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 6.
Le attrici e hanno agito in giudizio, quali figlie dei coniugi Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , deducendo che dall'unione tra i due sono nati 4 figli: le istanti,
[...] Controparte_4 [...]
e , nonché (deceduta) e . Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_3
A seguito del decesso di , sono subentrati per rappresentazione i figli e Persona_1 CP_5
. CP_2
Successivamente, è deceduto anche senza lasciare eredi legittimari, sicché la sua CP_5 quota ereditaria si è devoluta interamente in favore del fratello , essendo premorti CP_2 entrambi i genitori di costoro.
Parte attrice ha precisato che la massa ereditaria del de cuius ( ) comprende i seguenti Parte_3 beni:
-Terreno in Castelforte (LT) distinto al fg. 7 p.lla 27 esteso mq 725 rendita domenicale 0,64, di sua esclusiva proprietà;
-Diversi terreni (distinto in catasto al fg. 37 p.lle 132, 299, 5039 e 5041) e un fabbricato (distinto in
NCEU fg. 37 p.lla 5040 sub 1 e sub 2) siti in Sessa aurunca;
-Un terreno in Latina distinto in catasto al fg. 197 p.lla 110 esteso mq 1230 rendita domenicale 9,47;
-Una quota pari al 50% dell'appartamento sito in Roma, via dell'Impruneta numero 176 in comproprietà con la moglie patriarca CP_4
E' stato altresì dedotto dagli attori che, con atto di donazione del 6 novembre 2006 rogato dal notaio degli la sig.ra ha trasferito in favore del figlio Persona_2 Per_3 Controparte_4 CP_3
la propria quota di proprietà pari a 16\24 dell'intero dei beni siti in Sessa Aurunca costituiti
[...] da: un appartamento identificato al foglio 37 particella 5040, un locale deposito sul medesimo foglio e particella, un terreno agricolo avente estensione complessiva di mq 13.496. pagina 2 di 10 Gli attori ha poi precisato che nel 2017 è deceduta , aggiungendo che, alla data Controparte_4 della sua morte, nel suo patrimonio risultava residuare esclusivamente la quota del 50% dell'appartamento sito a Roma, via dell'Impruneta n.176, avendo la stessa donato tutti agli altri beni al figlio . CP_3
Le attrici hanno dedotto che, dopo il decesso della madre, il fratello ha arbitrariamente CP_3 locato a terzi l'appartamento in via dell'Impruneta, qualificandosi quale unico proprietario e percependo i canoni di locazione, direttamente o per il tramite dei propri figli.
Rispetto agli altri beni relitti dal de cuius (esclusi quelli donati) le attrici hanno osservato che il signor concorre nella misura di un dodicesimo per la quota paterna, ma non dovrebbe CP_3 subentrare alla madre in quanto già beneficiario della donazione.
Gli istanti hanno pertanto dedotto che la donazione integrale della quota materna in favore del solo concernente i beni di Sessa Aurunca è idonea a sorreggere una richiesta di Controparte_6 riduzione.
Hanno altresì evidenziato che tutte le parti sono tenute a concorrere alle spese ordinarie e straordinarie afferenti beni ereditari (tra cui imposte e tributi comunali come Imu e Tari) in proporzione delle rispettive quote, e che in egual misura hanno diritto ai frutti civili derivanti dal godimento dei medesimi beni.
Hanno concluso chiedendo: “voglia il Tribunale adito, previa stima dei beni caduti in successione a seguito del decesso dei de cuius e , determinata l'entità dell'asse e Parte_3 Controparte_4 formate le quote a mezzo idonea CTU, ridurre nei limiti di legge la donazione effettuata in vita dalla madre delle istanti in favore del convenuto e procedere, quindi, allo scioglimento della comunione attribuendo a ciascuno di condividenti una quota dei beni che compongono l'asse relitto uguale o prossima alla quota di diritto a ciascuna spettante. Voglia determinare i conguagli dovuti assegnando i beni alle parti. Con vittoria di spese in caso di opposizione.”
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha preliminarmente rappresentato di aver CP_3 ricevuto, da parte della madre sig.ra , con atto pubblico di donazione del 6 Controparte_4 novembre 2006, rogato dal notaio la proprietà d un appartamento, un Persona_4 locale ad uso deposito e un terreno tutti siti in Sessa aurunca a titolo di liberalità effettuato “in conto di futura successione” con imputazione sulla legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile.
Il convenuto ha altresì rappresentato di essere in possesso dei beni sin dall'anno 1990, epoca in cui i genitori avevano formulato proposta di assegnazione in favore degli altri figli, poi coeredi, i quali l'avevano espressamente rifiutata determinando così l'immissione anticipata del sig. CP_3 nel godimento esclusivo dei cespiti.
Il convenuto ha dichiarato di aver sostenuto, nel periodo compreso tra il 1990 e il 2005 e pagina 3 di 10 successivamente nel 2007, rilevanti interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e miglioramento che hanno interessato tanto l'immobile abitativo quanto il fondo agricolo oggetto di donazione.
Il convenuto ha dedotto che gli interventi effettuati, documentati in atti e non oggetto di specifica contestazione, hanno determinato un significativo incremento del valore dei beni conferiti, con effetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 748 codice civile, ai sensi del quali devono essere computati a favore del donatario.
Ha inoltre affermato che non risulta provato che egli abbia percepito somme a titolo di canone di locazione in relazione all'appartamento sito in Roma, via dell'Impruneta numero 176.
Infine, ha aggiunto che, oltre ai beni oggetto della donazione, l'asse comprende ulteriori cespiti ubicati nei comuni di Castelforte, Latina e Roma rispetto ai quali egli concorre a pieno titolo nella qualità di erede legittimo.
Ha concluso chiedendo: “procedere, previa collazione di quanto già ricevuto a qualunque titolo dagli eredi, alla divisione giudiziale dell'attivo ereditario evidenziato in narrativa;
- Determinare
l'ammontare della quota disponibile spettante a ciascun erede, ai sensi dell'art. 784 c.p.c. ; -
Accertare e dichiarare che il ha eseguito lavori di migliorie, ristrutturazione e CP_3 manutenzione straordinaria relativi all'immobile e ai fondi siti in Sessa Aurunca, fraz. Di Lauro,
Via Pantanelle per un importo € 145.000,00 di cui € 50.000,00 eseguiti negli anni 1991-2005 e per
l'effetto dedurre in suo favore, ai sensi dell'art. 748 c.c., il valore delle migliorie apportate all'immobile e agli appezzamenti di terreno, nonché computare in suo favore le spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, per la somma complessiva di € 145.000,00 o nella somma minore o maggiore che emergerà in corso di causa, anche a mezzo di valutazione operata da un
CTU. - In subordine, qualora si ritenesse non applicabile l'art. 748 c.c. per i lavori effettuati in epoca precedente alla formale donazione, In via riconvenzionale che contestualmente al presente atto si spiega, - accertare e dichiarare che il sig. ha eseguito sull'immobile ubicato CP_3 in Sessa Aurunca, fraz. Di Lauro, Via Pantanelle snc opere di ristrutturazione e/o manutenzioni straordinarie e spese straordinarie che hanno comportato un esborso di € 50.000,00 e per l'effetto porre a carico della massa ereditaria e/o condannare i coeredi in solido al pagamento nei confronti del convenuto della predetta somma di € 50.000,00 o nella misura minore oi maggiore che emergerà in corso di causa, anche a mezzo di valutazione operata da un CTU a titolo di ingiustificato arricchimento. In via istruttoria chiede: **di essere ammessa a prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 3, 4 e 5 della premessa da valere quali capitoli di prova e preceduti dalle parole “vero che”, all'uopo di indicano a testi la sig.ra di Sessa Aurunca e il sig. Tes_1
di Sessa Aurunca;
**di essere autorizzata ad acquisire presso le Parte_4 CP_7 pagina 4 di 10 tutto il carteggio relativo al libretto postale nominativo ordinario n. 0694618513 intestato a CP_8
e , estratti conti, distinte di pagamento e quelle di prelievo, Parte_5 Parte_1 con la sottoscrizione del soggetto che ha materialmente incassato le somme, fino alla data di estinzione dello stesso”.
La domanda di riduzione
Con riferimento alla domanda in esame, in primo luogo, va detto che, da una complessiva valutazione del contenuto dell'atto introduttivo, non emerge l'allegazione specifica della lesione della legittima.
Infatti, sul punto, nell'atto di citazione si legge quanto segue “Gli istanti intendono agire per la riduzione della donazione effettuata in favore del MA , nonché per la divisione dei beni CP_3 comuni derivanti dalle due successioni, ed inoltre perché sia ricostruito l'asse ereditario mediante collazione dei beni”.
Ed ancora “Per effetto della donazione effettuata a valere sulla legittima e per l'eccesso sulla disponibile, equivalendo la stessa ad un legato al sig. è stata assegnata la proprietà CP_3 dell'immobile in Sessa Aurunca, di tal che alla morte della madre egli non ha alcun diritto a concorrere sulla residua porzione dei beni”.
Infine gli istanti sulla questione in esame hanno aggiunto “Va anche detto che è palese come
l'attribuzione dell'intera porzione di proprietà della madre del fondo e fabbricato in Sessa Aurunca violi la quota di cui la de cuiuis poteva disporre e, pertanto, rende legittima la richiesta di riduzione”.
In definitiva, pur volendo interpretare il contenuto dell'atto di citazione secondo una logica di carattere non formale, deve concludersi affermando che la sussistenza di una lesione della legittima a danno degli istanti risulta allega genericamente e non risulta prospettata in maniera adeguata.
Tali considerazioni, già da sole considerate, determinerebbero l'inammissibilità della domanda in esame.
Tuttavia, pur volendo superare il difetto in punto di allegazione in merito alla sussistenza di una lesione della legittima, si dovrebbe comunque considerare che, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (Cass. n. 1357/17, n. 20830/16, n. 14473/11, n. 13310/02, n. 3661/75).
Infatti, l'azione di riduzione richiede la previa determinazione della lesione mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (Cass., n.
14473/11). pagina 5 di 10 Al fine di assolvere al predetto onere probatorio, il legittimario è dunque tenuto ad indicare entro quali limiti sia stata lesa la quota di riserva, all'uopo dovendo determinare con esattezza il valore della massa ereditaria e dei beni a lui assegnati (Cass., n. 13310/02); l'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede inoltre l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (Cass., n. 14473/11, n.
13310/02).
Successivamente, in aderenza a tali principi, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti
è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius" (Ord. Cass. II
Sezione civile n. 21503 del 31.08.2018).
Inoltre, in virtù di tali principi, il legittimario è altresì tenuto ad allegare, in maniera analitica, la consistenza della massa ereditaria, con particolare riferimento all'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 c.c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass., n.
11432/92).
In definitiva, chi agisce in riduzione ha l'onere di allegare:
- la propria qualità di legittimario (nonché, eventualmente, di chiamato all'eredità ovvero di erede, in forza di delazione legittima o testamentaria);
- l'indicazione della massa ereditaria (ossia i beni che la compongono ed il loro valore venale riferito al momento della apertura della successione), della quota astratta giuridicamente riservatagli dalla legge, del valore venale della stessa (parimenti riferito al momento della apertura della successione)
e della entità della lesione;
- l'atto o gli atti (di liberalità o dispositivi mortis causa) che hanno dato luogo alla suddetta lesione e i relativi beneficiari (in relazione ai quali si delinea la legittimazione passiva dei convenuti);
- l'accettazione con beneficio d'inventario quando si tratta di un legittimario leso – non totalmente pretermesso – che agisce contro un donatario o legatario che non sia anche coerede;
pagina 6 di 10 - l'imputazione alla quota di riserva delle donazioni di cui abbia beneficiato durante la vita del de cuius e dei legati eventualmente ricevuti.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a dedurre che la donazione effettuata in vita dalla de cuius al figlio giustifica la domanda di riduzione, senza aggiungere nulla di specifico sul CP_3 punto e, specialmente, senza prospettare il contenuto specifico delle lesione che sarebbe venuta a determinarsi nella propria sfera giuridica a causa della donazione.
Tra l'altro, la donazione in esame è stata effettuata in conto di legittima e nei limiti della disponibile.
In virtù di quanto detto, va dichiarata l'inammissibilità sia della domanda di riduzione.
La domanda di scioglimento della comunione
In primo luogo, va evidenziato che la decisione sulla domanda di scioglimento è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
Si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile, non essendo emersa la conformità catastale oggettiva dei beni oggetto della massa.
Sul punto va evidenziato che il giudice, con ordinanza emessa nel corso del giudizio, ha invitato espressamente le parti a dichiarare se i beni oggetto della massa risultino o meno conformi sotto il punto di vista catastale.
A fronte di ciò, la parte convenuta non ha provveduto a fare la dichiarazione in questione o comunque a dare prova di detta conformità con l'ausilio di un tecnico, mentre la parte attrice ha espressamente dichiarato sia la presenza di abusi non sanabili sia la necessità di richiedere condono, senza nulla dichiarare in merito alla conformità catastale.
pagina 7 di 10 Orbene, il comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985 contiene due distinte disposizioni. La prima riguarda la conformità catastale oggettiva ed è quella che rileva nell'ipotesi in esame.
La conformità catastale oggettiva è infatti la corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile e la rappresentazione catastale del medesimo.
Occorre, in base al contenuto della richiamata disposizione, che il contratto contenga, oltre all'identificazione catastale ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, una specifica dichiarazione degli intestatari (sostituibile con una attestazione di un tecnico) di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto;
essa impone, quindi, un contenuto necessario del contratto (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo (cfr. sentenza
Cassazione n. 20526/20).
La violazione di quanto disposto dalla predetta disposizione comporta la nullità dell'atto.
Con la sentenza n. 12654/20 è stato affermato che il disposto dell'articolo 29, comma 1 bis, I.
52/1985 trova applicazione anche al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., precisando che la presenza delle menzioni catastali
(l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione, aggiungendo che la produzione delle suddette menzioni catastale - ove esse non risultino già dal contratto preliminare dedotto in giudizio - può intervenire anche in corso di causa;
che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle suddette menzioni catastali costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. e non un vizio di contenuto- forma produttivo di nullità della sentenza. Deve quindi, conclusivamente, affermarsi che, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare di un fabbricato già esistente la conformità catastale oggettiva costituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice (cfr. contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione II Sezione civile n. 20526/20).
“Deve pertanto ritenersi, in definitiva, che anche la "conformità catastale oggettiva" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni
pagina 8 di 10 dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello decisione (Suprema Corte di
Cassazione II Sezione civile n. 20526/20).
La pronuncia citata si occupa altresì dell'ambito di applicabilità del principio affermato sotto il profilo temporale, affermando quanto segue “ D'altra parte, proprio la riconosciuta specularità tra la sentenza ex art. 2932 c.c. ed il contratto di cui essa è destinata a produrre gli effetti impone di ritenere che, come i contratti ad effetti reali conclusi sotto la vigenza dell'articolo 29, comma 1 bis,
I. n. 52/1985 vanno soggetti alle disposizioni ivi dettate, parimenti a tali disposizioni vanno soggette le sentenza traslative ex art. 2932 c.c. emessa dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010.
Deve quindi darsi continuità al principi già recentemente enunciati da questa Corte con la sentenza
n. 12654/20, secondo cui: - il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n.
52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale 7 della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo
2932 c.c.; - il suddetto disposto si applica anche nei giudizi aventi ad oggetto l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare ex articolo 2932 c.c. instaurati prima dell' entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Donde l'infondatezza della tesi che pretende di escludere
l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal comma 14 dell'articolo 19 della legge n. 78/2010 nei processi già pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto”.
Orbene, la natura di atto inter vivos della divisione di beni, concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione alla quale aderisce questo Tribunale, induce a ritenere applicabile il principio appena richiamato al caso di specie.
Infatti, non solo le parti non hanno provveduto a dichiarare la conformità catastale oggettiva dei beni
(pur avendo il giudice sollevato la questione d'ufficio), ma detta conformità non emerge dalla documentazione prodotta né dalle indagini peritali svolte dal CTU in altro giudizio, emergendo invece la presenza di abusi.
Orbene, in assenza di una condizione dell'azione, la domanda va dichiarata inammissibile.
Infine, va detto che la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, avente ad oggetto l'accertamento dei miglioramenti del compendio ereditario eseguiti a proprie spese, deve ritenersi assorbita nella presente decisione, in quanto, per come formulata, è volta esclusivamente alla determinazione della massa ed allo scopo di attribuire agli eredi le giuste quote, mediante lo scioglimento dei beni caduti in successione.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
Le spese
pagina 9 di 10 Una complessiva valutazione dei fatti di causa, la reciproca soccombenza (valutata anche con riferimento all'adesione del convenuto alla domanda di scioglimento e con riferimento alla domanda riconvenzionale ritenuta assorbita nella presente decisione), nonché i rapporti di parentela sussistenti tra le parti inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di riduzione;
- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
- ogni altra domanda assorbita;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18.7.25
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
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