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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/08/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3337
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2024\3337 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa: dall'avvocato LUCIA LAVINIA LUCIANO, - rappresentata ed assistita in proprio C.F._1
Ricorrente
Nei confronti di
, C/0 AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DI STATO DI CATANIA, , non P.IVA_1
comparso
Resistente
Conclusioni delle parti costituite
La ricorrente conclude come segue:
Pagina 1 “Voglia riformare il decreto impugnato e, conseguentemente e per l'effetto, previa acquisizione del fascicolo di causa n. 3115/2023 Rg, sez. lav., procedere alla liquidazione degli onorari sulla base dei parametri stabiliti dalla legge, per come corrispondenti al valore della causa e all'attività svolta;
con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Lucia Lavinia Luciano, in proprio, ricorreva nei confronti del , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, chiedendo l'annullamento e\o la riforma del decreto, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 21/11/2024 (notificatole ili 25 novembre successivo), con il quale le si erano liquidati i compensi per l'attività professionale prestata in favore di DE VE, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa), nel procedimento iscritto al n. 3115/2023 RG. SEZ. LAVORO, avente ad oggetto ATPO, finalizzato al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e/o in via subordinata della pensione di inabilità.
Esponeva che, notificato ricorso per ATPO, la DE era stata sottoposta a visita medica dal CTU e che, all'esito, le era stata riconosciuta una invalidità pari al 76%, nonché lo status di portatore di handicap grave, con decorrenza dal 26.10.2023.
Emesso il decreto di omologa, la ricorrente, in data 14/10/2024, aveva richiesto la liquidazione del compenso, reclamato in euro 1.168,50 (= euro 2.337\2), ma che, con il prefato provvedimento, le era stata riconosciuta la somma di euro 500,00.
Lamentava la inadeguatezza di tale importo a remunerare dignitosamente la prestazione svolta, costituzionalmente rilevante, nonché la
Pagina 2 sua illegittimità, stante l'immotivato scostamento dagli inderogabili parametri tabellari.
In particolare eccepiva:
I – la violazione dei parametri fissati dal DM 55\2014 – la violazione del protocollo di intesa redatto dal CNF – il difetto di motivazione
Premetteva che, secondo la pronuncia delle S.U. della S.C.
n.10455/2015, in materia di controversie assistenziali il valore della causa va determinato in base al criterio previsto dall'art. 13 comma primo, c.p.c., ossia in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (nel caso di specie, si ricadrebbe nello scaglione tabellare di valore da 5.201,00 a 25.000,00 di cui al Dm 55/2014).
Stigmatizzava la condotta del giudice della liquidazione che era sceso al di sotto del riferimento tabellare, verosimilmente applicando (senza adeguata motivazione) i minimi e dimidiandoli ulteriormente ex art. 130
DPR 115/02, quando l'importo minimo liquidabile doveva intendersi pari ad euro 1.343,78.
II – La totale inadeguatezza dei compensi liquidati e l'inderogabilità dei minimi tariffari.
Non si costituiva, sebbene ritualmente avvisato, il Controparte_1
, nei cui confronti è stato correttamente incoato il giudizio che ci
[...] occupa.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto della contumacia del Controparte_1
, non comparso sebbene ritualmente notificato.
[...]
Va, altresì, dato atto della tempestività del ricorso, avuto riguardo alla data di notifica del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, ritiene il decidente che l'opposizione sia parzialmente fondata.
Pagina 3 I documentali termini della questione oggi all'attenzione del decidente non offrono particolari problemi interpretativi e si riassumono brevemente come segue.
L'avvocato Luciano, giusto mandato difensivo, ha assistito DE
VE, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento iscritto al n. 3115/2023 RG. Sez. Lavoro, avente ad oggetto ATPO, finalizzato al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e/o in via subordinata della pensione di inabilità (controversia che, ai fini della liquidazione del compenso al patrocinatore, rientrava, secondo valore, nello scaglione tabellare ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 25.000,00 ex Dm 55/2014).
Espletate le indagini demandate al CTU ed emesso decreto di omologa, l'avvocato Luciano presentava notula, con la quale chiedeva la liquidazione dei compensi, da porre a carico dell'Erario, per l'attività svolta in favore della DE, parametrati ai valori medi dello scaglione di cui sopra, per un totale di euro 2.337 , da dimidiare ex art. 130 TUSG (ed aumentare del 15% a titolo di rimborso forfettario).
Disattendendo il progetto di liquidazione di cui sopra, il Giudice del
Lavoro, con decreto reso in data 21.11.2024, determinava il compenso da riconoscere alla professionista nella somma complessiva di euro 500,00, non preoccupandosi di scinderla nelle sue componenti (id est nelle fasi di esame, introduttiva, istruttoria).
Si duole, quindi, l'avvocato Luciano di tale condotta, eccependo:
- Che, a parte il palese difetto di motivazione, sia per quanto afferisce alla determinazione dell'importo globale, sia per ciò che concerne il dovere di scindere il compenso nelle sue “fasi”, la somma liquidata era irrisoria ed irrispettosa del munus difensivo, nonché illegittima nella parte in cui quel decidente era sceso al di sotto degli inderogabili parametri tabellari;
Pagina 4 - Che, in particolare, a prescindere dalle indicazioni di cui alla prodotta nota del CNF, secondo la quale la liquidazione andrebbe sempre effettuata con riferimento ai valori tariffari “medi” ed anche a voler considerare ammissibile liquidare il compenso in base ai valori
“minimi” (euro 1.170), questo ultimo importo non avrebbe dovuto essere ulteriormente dimidiato;
- Che, in ogni caso, nel determinare il compenso al difensore oggi ricorrente, il giudice della liquidazione era sceso ancora al di sotto del
“minimo dimidiato”, avendo liquidato la somma di euro 500, anziché quella minima di euro 585 (=euro 1.170\2).
Tanto premesso, ai fini di meglio puntualizzare l'ambito di indagine e di decisione, va ricordato come, in sede di opposizione alla liquidazione, il giudice può riesaminare integralmente la questione, anche se il decreto originario si presenta carente di motivazione, e può motivare ex novo la decisione, purché resti nei limiti della domanda introduttiva del giudizio.
Invero, il giudice della opposizione al decreto di liquidazione, quale titolare di un potere \dovere di integrazione istruttoria e valutativa, può – ed anzi deve - acquisire gli atti e i documenti necessari per valutare l'attività difensiva svolta, anche in presenza di motivazione carente o assente nel provvedimento impugnato (ex multis, Cass. n. 26378/2016).
Nella specie, si trovano, tuttavia, versati al fascicolo di parte ricorrente tutti i provvedimenti resi dalle parti e dalla Autorità decidente nel procedimento, onde non si ravvisa la necessità di promuovere ulteriori attività istruttorie.
Tanto premesso, va osservato in diritto come, a parte il valore di
“mero criterio orientativo” – mai vincolante per il Giudice – del protocollo unilateralmente redatto dal CNF, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 - che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che il loro
Pagina 5 importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti
- va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe.
Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purchè nel rispetto dei valori minimi e previa adeguata motivazione.
Pertanto, nulla vieta al decidente di applicare i criteri “minimi”, purchè la liquidazione abbia riguardo all'attività effettivamente svolta e sia motivata.
Infine, anche se la liquidazione viene effettuata con parametri prossimi ai minimi tabellari, in ultimo va sempre operata la riduzione del
50% della somma così ottenuta, trattandosi di applicare una prescrizione normativa del TUSG di natura “speciale” ed “inderogabile”, purchè non si arrivi ad una liquidazione meramente “simbolica”.
In altri termini, la previsione secondo la quale la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non va interpretata nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle “tariffe minime” (Cass. II, 02/12/2019, n. 31404).
Quest'ultimo limite, poi, non avviene al lordo della riduzione della metà sancita dall'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che la dimidiazione prevista da quest'ultima disposizione è lasciata, nella materia in questione - essendo il patrocinio a carico dell'erario un istituto di diritto processuale -, all'ampia discrezionalità del legislatore, senza che il criterio di determinazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa allo stesso imponga al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l'onorario a lui spettante e il relativo valore di mercato, trattandosi semplicemente di una modalità parzialmente diversa di
Pagina 6 determinazione del compenso medesimo (in termini Corte Cost., 1/7/2022,
n. 166).
In sostanza, il valore minimo inderogabile che il giudice non può valicare è solo quello previsto dalla tariffa professionale di cui al d.m. n. 55 del 2014 e non quello risultante dall'applicazione della decurtazione ammessa ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, giacché una diversa interpretazione equivarrebbe a svuotare di contenuto pratico l'abbattimento specificamente previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002 in funzione delle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (Cass. II,
28/12/2024 n. 34792).
Ora, effettivamente, l'onorario liquidato con l'impugnato decreto – euro 500, non distinto per fasi - non appare rispettoso di tali principi, risultando inferiore al minimo tabellare inderogabile, imponendosi, dunque, in questa sede una nuova ed autonoma liquidazione dei compensi, entro i limiti tabellari, commisurata alla difficoltà del giudizio ed all'impegno profuso in concreto dal professionista.
Tenuto, quindi, conto dei suindicati principi, osserva il decidente come, dall'esame degli atti prodotti dalla parte ricorrente, non è dato apprezzare la presenza, nella causa per accertamento tecnico in cui si è sviluppata l'attività difensiva da remunerare, di questioni giuridiche e\o di fatto di particolare complessità (peraltro, l'esito della causa è stato dubbio, stante che la domanda è stata accolta solo parzialmente).
Né parte ricorrente ha efficacemente argomentato sulla ipotetica, intrinseca complessità del procedimento nel quale ha prestato la sua assistenza difensiva, limitandosi ad invocare la non derogabilità dei valori tariffari “medi” (che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, sono in realtà i valori massimi), l'impossibilità di far ricorso ai valori “minimi” e\o la pretesa intangibilità di queste ultime voci.
Pagina 7 Ed allora, valutato l'impegno difensivo, la bassa complessità della causa e l'epilogo della stessa, si reputa conforme alle vigenti disposizioni normative determinare in favore dell'avvocato Luciano Lucia Lavinia i compensi per l'attività professionale prestata in favore di Persona_1
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel processo per ATPO n.
3115\2023, la somma di euro 800,00, oltre rimborso forfettario ed oneri, come per legge, così determinata: euro 350 per la fase studio + euro 450,00 per la fase introduttiva + Euro
800.00 per la fase istruttoria = euro 1.600,00, ridotta della metà ex art. 130 TU
Spese di Giustizia= euro 800,00.
Procedendo alla regolamentazione del regime delle spese nel procedimento di opposizione che ci occupa, osserva il decidente come, vertendosi in ipotesi di accoglimento parziale della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti una metà delle spese di lite, ponendo la restante metà, che si liquida in euro 850,00, oltre oneri, a carico del soccombente , Controparte_1
tenuto conto della assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto (= fase di studio euro 400 + fase introduttiva euro 400 + fase decisionale euro
900 = euro 1.700 – parziale compensazione di 1\2 = euro 850).
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina i compensi liquidati nell'impugnato decreto in favore dell'avvocato Luciano Lucia Lavinia, per l'assistenza difensiva prestata in favore di DE VE, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di cui in parte motiva, in complessivi euro 800,00, oltre rimborso forfettario ed oneri, come per legge.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione di una metà e pone la restante metà, che liquida in complessivi euro 850,00, oltre oneri, come per legge, se dovuti, a carico della parte resistente, parzialmente soccombente.
Pagina 8 Così deciso in Ragusa il 09.07.2025.
Il giudice
Francesco Paolo Pitarresi
Pagina 9
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2024\3337 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa: dall'avvocato LUCIA LAVINIA LUCIANO, - rappresentata ed assistita in proprio C.F._1
Ricorrente
Nei confronti di
, C/0 AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DI STATO DI CATANIA, , non P.IVA_1
comparso
Resistente
Conclusioni delle parti costituite
La ricorrente conclude come segue:
Pagina 1 “Voglia riformare il decreto impugnato e, conseguentemente e per l'effetto, previa acquisizione del fascicolo di causa n. 3115/2023 Rg, sez. lav., procedere alla liquidazione degli onorari sulla base dei parametri stabiliti dalla legge, per come corrispondenti al valore della causa e all'attività svolta;
con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Lucia Lavinia Luciano, in proprio, ricorreva nei confronti del , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, chiedendo l'annullamento e\o la riforma del decreto, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 21/11/2024 (notificatole ili 25 novembre successivo), con il quale le si erano liquidati i compensi per l'attività professionale prestata in favore di DE VE, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa), nel procedimento iscritto al n. 3115/2023 RG. SEZ. LAVORO, avente ad oggetto ATPO, finalizzato al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e/o in via subordinata della pensione di inabilità.
Esponeva che, notificato ricorso per ATPO, la DE era stata sottoposta a visita medica dal CTU e che, all'esito, le era stata riconosciuta una invalidità pari al 76%, nonché lo status di portatore di handicap grave, con decorrenza dal 26.10.2023.
Emesso il decreto di omologa, la ricorrente, in data 14/10/2024, aveva richiesto la liquidazione del compenso, reclamato in euro 1.168,50 (= euro 2.337\2), ma che, con il prefato provvedimento, le era stata riconosciuta la somma di euro 500,00.
Lamentava la inadeguatezza di tale importo a remunerare dignitosamente la prestazione svolta, costituzionalmente rilevante, nonché la
Pagina 2 sua illegittimità, stante l'immotivato scostamento dagli inderogabili parametri tabellari.
In particolare eccepiva:
I – la violazione dei parametri fissati dal DM 55\2014 – la violazione del protocollo di intesa redatto dal CNF – il difetto di motivazione
Premetteva che, secondo la pronuncia delle S.U. della S.C.
n.10455/2015, in materia di controversie assistenziali il valore della causa va determinato in base al criterio previsto dall'art. 13 comma primo, c.p.c., ossia in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (nel caso di specie, si ricadrebbe nello scaglione tabellare di valore da 5.201,00 a 25.000,00 di cui al Dm 55/2014).
Stigmatizzava la condotta del giudice della liquidazione che era sceso al di sotto del riferimento tabellare, verosimilmente applicando (senza adeguata motivazione) i minimi e dimidiandoli ulteriormente ex art. 130
DPR 115/02, quando l'importo minimo liquidabile doveva intendersi pari ad euro 1.343,78.
II – La totale inadeguatezza dei compensi liquidati e l'inderogabilità dei minimi tariffari.
Non si costituiva, sebbene ritualmente avvisato, il Controparte_1
, nei cui confronti è stato correttamente incoato il giudizio che ci
[...] occupa.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto della contumacia del Controparte_1
, non comparso sebbene ritualmente notificato.
[...]
Va, altresì, dato atto della tempestività del ricorso, avuto riguardo alla data di notifica del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, ritiene il decidente che l'opposizione sia parzialmente fondata.
Pagina 3 I documentali termini della questione oggi all'attenzione del decidente non offrono particolari problemi interpretativi e si riassumono brevemente come segue.
L'avvocato Luciano, giusto mandato difensivo, ha assistito DE
VE, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento iscritto al n. 3115/2023 RG. Sez. Lavoro, avente ad oggetto ATPO, finalizzato al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e/o in via subordinata della pensione di inabilità (controversia che, ai fini della liquidazione del compenso al patrocinatore, rientrava, secondo valore, nello scaglione tabellare ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 25.000,00 ex Dm 55/2014).
Espletate le indagini demandate al CTU ed emesso decreto di omologa, l'avvocato Luciano presentava notula, con la quale chiedeva la liquidazione dei compensi, da porre a carico dell'Erario, per l'attività svolta in favore della DE, parametrati ai valori medi dello scaglione di cui sopra, per un totale di euro 2.337 , da dimidiare ex art. 130 TUSG (ed aumentare del 15% a titolo di rimborso forfettario).
Disattendendo il progetto di liquidazione di cui sopra, il Giudice del
Lavoro, con decreto reso in data 21.11.2024, determinava il compenso da riconoscere alla professionista nella somma complessiva di euro 500,00, non preoccupandosi di scinderla nelle sue componenti (id est nelle fasi di esame, introduttiva, istruttoria).
Si duole, quindi, l'avvocato Luciano di tale condotta, eccependo:
- Che, a parte il palese difetto di motivazione, sia per quanto afferisce alla determinazione dell'importo globale, sia per ciò che concerne il dovere di scindere il compenso nelle sue “fasi”, la somma liquidata era irrisoria ed irrispettosa del munus difensivo, nonché illegittima nella parte in cui quel decidente era sceso al di sotto degli inderogabili parametri tabellari;
Pagina 4 - Che, in particolare, a prescindere dalle indicazioni di cui alla prodotta nota del CNF, secondo la quale la liquidazione andrebbe sempre effettuata con riferimento ai valori tariffari “medi” ed anche a voler considerare ammissibile liquidare il compenso in base ai valori
“minimi” (euro 1.170), questo ultimo importo non avrebbe dovuto essere ulteriormente dimidiato;
- Che, in ogni caso, nel determinare il compenso al difensore oggi ricorrente, il giudice della liquidazione era sceso ancora al di sotto del
“minimo dimidiato”, avendo liquidato la somma di euro 500, anziché quella minima di euro 585 (=euro 1.170\2).
Tanto premesso, ai fini di meglio puntualizzare l'ambito di indagine e di decisione, va ricordato come, in sede di opposizione alla liquidazione, il giudice può riesaminare integralmente la questione, anche se il decreto originario si presenta carente di motivazione, e può motivare ex novo la decisione, purché resti nei limiti della domanda introduttiva del giudizio.
Invero, il giudice della opposizione al decreto di liquidazione, quale titolare di un potere \dovere di integrazione istruttoria e valutativa, può – ed anzi deve - acquisire gli atti e i documenti necessari per valutare l'attività difensiva svolta, anche in presenza di motivazione carente o assente nel provvedimento impugnato (ex multis, Cass. n. 26378/2016).
Nella specie, si trovano, tuttavia, versati al fascicolo di parte ricorrente tutti i provvedimenti resi dalle parti e dalla Autorità decidente nel procedimento, onde non si ravvisa la necessità di promuovere ulteriori attività istruttorie.
Tanto premesso, va osservato in diritto come, a parte il valore di
“mero criterio orientativo” – mai vincolante per il Giudice – del protocollo unilateralmente redatto dal CNF, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 - che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che il loro
Pagina 5 importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti
- va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe.
Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purchè nel rispetto dei valori minimi e previa adeguata motivazione.
Pertanto, nulla vieta al decidente di applicare i criteri “minimi”, purchè la liquidazione abbia riguardo all'attività effettivamente svolta e sia motivata.
Infine, anche se la liquidazione viene effettuata con parametri prossimi ai minimi tabellari, in ultimo va sempre operata la riduzione del
50% della somma così ottenuta, trattandosi di applicare una prescrizione normativa del TUSG di natura “speciale” ed “inderogabile”, purchè non si arrivi ad una liquidazione meramente “simbolica”.
In altri termini, la previsione secondo la quale la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non va interpretata nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle “tariffe minime” (Cass. II, 02/12/2019, n. 31404).
Quest'ultimo limite, poi, non avviene al lordo della riduzione della metà sancita dall'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che la dimidiazione prevista da quest'ultima disposizione è lasciata, nella materia in questione - essendo il patrocinio a carico dell'erario un istituto di diritto processuale -, all'ampia discrezionalità del legislatore, senza che il criterio di determinazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa allo stesso imponga al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l'onorario a lui spettante e il relativo valore di mercato, trattandosi semplicemente di una modalità parzialmente diversa di
Pagina 6 determinazione del compenso medesimo (in termini Corte Cost., 1/7/2022,
n. 166).
In sostanza, il valore minimo inderogabile che il giudice non può valicare è solo quello previsto dalla tariffa professionale di cui al d.m. n. 55 del 2014 e non quello risultante dall'applicazione della decurtazione ammessa ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, giacché una diversa interpretazione equivarrebbe a svuotare di contenuto pratico l'abbattimento specificamente previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002 in funzione delle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (Cass. II,
28/12/2024 n. 34792).
Ora, effettivamente, l'onorario liquidato con l'impugnato decreto – euro 500, non distinto per fasi - non appare rispettoso di tali principi, risultando inferiore al minimo tabellare inderogabile, imponendosi, dunque, in questa sede una nuova ed autonoma liquidazione dei compensi, entro i limiti tabellari, commisurata alla difficoltà del giudizio ed all'impegno profuso in concreto dal professionista.
Tenuto, quindi, conto dei suindicati principi, osserva il decidente come, dall'esame degli atti prodotti dalla parte ricorrente, non è dato apprezzare la presenza, nella causa per accertamento tecnico in cui si è sviluppata l'attività difensiva da remunerare, di questioni giuridiche e\o di fatto di particolare complessità (peraltro, l'esito della causa è stato dubbio, stante che la domanda è stata accolta solo parzialmente).
Né parte ricorrente ha efficacemente argomentato sulla ipotetica, intrinseca complessità del procedimento nel quale ha prestato la sua assistenza difensiva, limitandosi ad invocare la non derogabilità dei valori tariffari “medi” (che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, sono in realtà i valori massimi), l'impossibilità di far ricorso ai valori “minimi” e\o la pretesa intangibilità di queste ultime voci.
Pagina 7 Ed allora, valutato l'impegno difensivo, la bassa complessità della causa e l'epilogo della stessa, si reputa conforme alle vigenti disposizioni normative determinare in favore dell'avvocato Luciano Lucia Lavinia i compensi per l'attività professionale prestata in favore di Persona_1
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel processo per ATPO n.
3115\2023, la somma di euro 800,00, oltre rimborso forfettario ed oneri, come per legge, così determinata: euro 350 per la fase studio + euro 450,00 per la fase introduttiva + Euro
800.00 per la fase istruttoria = euro 1.600,00, ridotta della metà ex art. 130 TU
Spese di Giustizia= euro 800,00.
Procedendo alla regolamentazione del regime delle spese nel procedimento di opposizione che ci occupa, osserva il decidente come, vertendosi in ipotesi di accoglimento parziale della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti una metà delle spese di lite, ponendo la restante metà, che si liquida in euro 850,00, oltre oneri, a carico del soccombente , Controparte_1
tenuto conto della assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto (= fase di studio euro 400 + fase introduttiva euro 400 + fase decisionale euro
900 = euro 1.700 – parziale compensazione di 1\2 = euro 850).
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina i compensi liquidati nell'impugnato decreto in favore dell'avvocato Luciano Lucia Lavinia, per l'assistenza difensiva prestata in favore di DE VE, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di cui in parte motiva, in complessivi euro 800,00, oltre rimborso forfettario ed oneri, come per legge.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione di una metà e pone la restante metà, che liquida in complessivi euro 850,00, oltre oneri, come per legge, se dovuti, a carico della parte resistente, parzialmente soccombente.
Pagina 8 Così deciso in Ragusa il 09.07.2025.
Il giudice
Francesco Paolo Pitarresi
Pagina 9