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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4933 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
P. IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Ragone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 126, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Lucchetti e Davide Venere ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ancona, Corso Mazzini n. 156, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: “altri contratti d'opera” – opposizione al decreto ingiuntivo n. 1313/2021;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di p.c..
E pertanto:
- PER LA PARTE OPPONENTE: in subordine alle richieste di rinnovazione della CTU o di convocazione del consulente a chiarimenti e di ammissione della prova orale, “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria ed avversa domanda, ragione ed eccezione, In rito a) Dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1313/2021 - rg. n. 4108/2021, ed in ogni caso disporne la revoca, per tutte le motivazioni in premessa esposte, dichiarandolo privo di giuridica efficacia in quanto reso in carenza dei
Pag. 1 di 10 presupposti di fatto e di diritto con contestuale declaratoria di inesistenza della dedotta obbligazione.
In via riconvenzionale b) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti l'inadempimento della
[...]
, e per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti indicati in premessa. c) Per l'effetto, CP_1
condannare la in persona del legale rappresentante protempore al pagamento Controparte_1 della somma di € 422.385,28 a titolo di restituzione delle somme pagate dalla società , o Pt_1
la diversa somma che sarà ritenuta dovuta, e/o la differenza che se del caso sarà accertata, a titolo di differenza del minor valore del bene oggetto della fornitura, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo. d) In ogni caso, accertare la responsabilità della in ordine ai danni lamentati CP_1 dalla società e, per l'effetto, condannarla al pagamento a titolo di lucro cessante, della Pt_1 somma di € 257.707,29, oltre ad € 15.000,00 a titolo di danno emergente da riposizionamento della merce, salvo diversa quantificazione in corso di causa;
oltre al pagamento del danno derivato dalle mancate vendite, per le disfunzioni del portale B2B, per lo sviamento di clientela ed il danno all'immagine della società, da quantificarsi in via equitativa. e) In via subordinata - per la denegata ipotesi di accertamento positivo del credito preteso con il decreto ingiuntivo opposto, se ne chiede la compensazione con i crediti e le somme che si vedrà riconosciuti la società , per effetto Pt_1 delle domande spiegate. Vinte le spese con attribuzione”.
- PER LA PARTE OPPOSTA: previa reiterazione delle istanze istruttorie in atti, “Voglia l'On.le Tribunale Civile di Ancona adito, respinte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avversarie, a) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 642, comma 2, c.p.c., sussistendone tutti i presupposti di legge;
b) nel merito, previa declaratoria di inammissibilità di ogni eccezione e di ogni pretesa o richiesta di compensazione in favore di parte opponente, accertare e dichiarare l'infondatezza della opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, rigettare la medesima con ogni statuizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
c) in ogni caso: rigettare la domanda riconvenzionale avversaria siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, accertare e dichiarare la compensazione tra le somme che dovessero essere riconosciute dovute in favore della parte opponente e il maggior credito vantato dalla parte opposta;
d) condannare la parte opponente, al pagamento, in favore della ex art. 96 c.p.c., Controparte_1
nella misura che verrà determinata di giustizia ovvero in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28 ottobre 2021, Parte_1
(per brevità, ) ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1313/2021, con cui
[...] Pt_1
Pag. 2 di 10 questo Tribunale le aveva ingiunto, su ricorso di (per brevità nel prosieguo Controparte_1
anche solo , il pagamento dell'importo di euro 195.428,77 oltre interessi e spese della fase CP_1 monitoria, a titolo di corrispettivo del contratto di fornitura di servizi per l'implementazione di un sistema ERP su piattaforma Microsoft Dynamics NAV, comprensivo di interventi sul sistema, verifiche e supporto “go live” e di ulteriore attività non originariamente pattuita.
A fondamento dell'opposizione, in sintesi, ha eccepito l'inidoneità della prova Pt_1 documentale sottesa all'ingiunzione, costituita dal contratto del 30 ottobre 2018 e da una fattura, e l'inesistenza del preteso credito per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ha, inoltre, eccepito – senza contestare la conclusione del contratto di fornitura e allegando il proprio adempimento alle obbligazioni di pagamento ivi previste – l'inadempimento di controparte, in quanto le voci fatturate atterrebbero in parte ad altro contratto (interventi effettuati per il portale web B2B, di cui alla successiva offerta del 19 aprile/7 maggio 2019, accettata da il 10 maggio CP_1 Pt_1
2019, le cui prestazioni sono state integralmente pagate), nonché per altra parte a interventi –
“Integration test da remoto” e “verifica migrazione dati”, di cui ai rapportini da 21 a 24, “supporto su Salerno e da remoto” e ulteriori generiche “attività di supporto e intervento” – che “non Pt_2
è dato sapere” quali servizi siano né se siano stati effettivamente resi e che comunque non devono essere pagati, in quanto tutti i servizi accessori al contratto devono intendersi remunerati dal corrispettivo ivi pattuito (euro 135.586), posto che, secondo contratto, eventuali servizi extra avrebbero dovuto essere approvati da mediante sottoscrizione dei rapportini di intervento, Pt_1
fermi in ogni caso sia il difetto di prova delle prestazioni in questione, sia l'impossibilità di univoca riconduzione delle prestazioni allo specifico contratto per cui è causa alla luce dei plurimi rapporti tra le parti.
Ha ulteriormente contestato l'inadempimento di al contratto in questione. Sul punto CP_1
ha premesso in fatto che, avendo già in uso altro software aziendale, si era rivolta a controparte per sostituirlo con uno più avanzato, previa accesso della odierna opposta al precedente sistema a fini di analisi e miglioramento, e che le aveva proposto una serie di servizi e prestazioni, CP_1
anche ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, del complessivo costo di euro 422.385,28 oltre IVA
Con specifico riferimento al contratto di cui all'ingiunzione di pagamento, ha lamentato: (i) la violazione del termine essenziale ivi previsto (art. 6) al 31 dicembre 2019, essendo invece il
(contestato) completamento della prestazione avvenuto il 1° marzo 2021 mediante “Go Live” (messa in funzione del sistema e del portale B2B); (ii) che sin dal il sistema - peraltro non Pt_2 preceduto da un valido studio di fattibilità, non seguito da validi “stress test” e non accompagnato da manuali utenti esaustivi né dalla documentazione tecnica di accompagnamento - presentava difetti
Pag. 3 di 10 relativamente a funzionalità e personalizzazioni in tutte le aree funzionali, taluni di primaria importanza (es. lentezza del sistema, inadeguatezza del computo delle giacenze, assenza di procedura di stoccaggi automatici e di abbassamenti automatici, duplicazioni delle righe di ordini, assenza di strumenti di controllo, impossibilità di scarico dei listini da parte degli agenti), compromettendo così la regolare attività, sino alla approvazione nel contraddittorio di un documento di “tracciamento difetti go live” il 15-16 giugno 2021; (iii) che in concreto i vizi causavano il rallentamento dei servizi di cassa del (come in data 23.03.2021, 06-26-27.07.2021) e, in talune occasioni, il Parte_3
blocco del sistema (1-2-3.09.2021), talvolta prolungato, con conseguente perdita di fatturato per euro
257.707,29, oltre al danno da riposizionamento della merce e sviamento di clientela;
(iv) che i
“regression test” (processi di controllo di eventuali anomalie in occasione degli aggiornamenti di sistema) risultavano assenti o insufficienti;
(v) che sotto altro profilo anche il portale B2B recava difformità rispetto alle caratteristiche tecniche promesse.
Tanto premesso, ha invocato la risoluzione per inadempimento del contratto e domandato, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo di euro 422.385,28 già pagato e il risarcimento del danno pari a euro 257.707,29 (media annua degli ultimi sei anni) per le mancate vendite, euro 15.000,00 per il mancato riposizionamento della merce, nonché del danno da mancate vendite per malfunzionamento del portale B2B e danno da sviamento da clientela e lesione dell'immagine, da quantificarsi equitativamente.
2. si è costituita in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data CP_1
2.3.2022, con la quale ha contestato in fatto e diritto l'opposizione, contestando di aver ricevuto il pagamento del corrispettivo del contratto del 30 ottobre 2018 ed esponendo in sintesi che: (i) quanto al portale B2B, il corrispettivo richiesto attiene a giornate di intervento a consumo ulteriori rispetto a quelle quantificate nel relativo contratto, come da rapportini del 22 e 23 ottobre 2020;(ii) quanto all'
“Integration test e verifica migrazione dati 22 febbraio”, trattasi di attività a consumo ulteriore a quella originariamente prevista nel limite di 25 giorni, superate per n. 24 ore;
(iii) quanto al supporto “go live” – pattuito a consumo – l'attività si è svolta in presenza e da remoto tra il 1 marzo 2021 e il 6 maggio 2021, con 10 operatori in loco, come da richieste provenienti dalla odierna opponente e da relativi rapportini consuntivi, mai contestati nel termine di 5 giorni previsto;
(iv) anche le ulteriori attività fatturate risultano dai rapportini in atti, trasmessi e non contestati.
Ulteriormente, dopo aver ripercorso i complessivi rapporti tra le parti, ha esposto: che, nel momento del “go live” nel marzo 2021, si riscontravano problematiche dovute a dati errati presenti sul vecchio sistema e di esser quindi dovuta intervenire sui sistemi di fatturazione, oltre a rendere supporto agli utenti e svolgere la messa a punto dei flussi “live”; che il blocco del 23 marzo 2021 era imputabile a un generalizzato malfunzionamento del server Microsoft Azure e di aver comunque cooperato con la
Pag. 4 di 10 odierna opponente per il superamento del problema, poi effettivamente superato;
di aver dovuto apportare modifiche alle procedure di inventario già collaudate, per conformarsi alle necessità di
, e di aver reso supporto da remoto;
che nel giugno 2021 scadeva il termine di assistenza di Pt_1
tre mesi, senza che attivasse alcun contratto di manutenzione, e di aver comunque Pt_1
continuato a fornire supporto (ad esempio in relazione ai rallentamenti del luglio 2021); che il blocco del 14 luglio 2021 era imputabile a un intervento non autorizzato sul sistema da parte di un consulente e che i rallentamenti del settembre 2021 erano imputabili all'eccesso di fatture da caricare Pt_1
sul Portale rispetto a cui solo poteva intervenire;
che in ogni caso il precedente ERP Pt_1
utilizzato da era obsoleto, fattore a cui va imputato la difficoltà di estrazione dati e i Pt_1
conseguenti interventi , anche in punto di allineamento dei dati di magazzino e di CP_1
giacenze, di relativo inserimento nel nuovo sistema e di inventario;
che il consulente esterno originariamente incaricato da per la migrazione dei dati era rimasto inadempiente;
che in Pt_1
ogni caso nessun inadempimento può addebitarsi a in relazione al termine CP_1
originariamente stabilito per il “go live” alla data del 31.12.2019, atteso che, di comune accordo, era stato posticipato al 01.03.2021 in virtù degli ulteriori servizi richiesti da controparte, di un cyber attacco ai sistemi live di e del rinvio di sessioni ed attività sistemistiche per mancanza di Pt_1
personale durante i periodi di lockdown nazionale causa covid, che avevano rallentato i test;
che le attività di cui all'incontro del 15-16 giugno 2021 consiste in mero “bug fixing” di minore entità, pari ad ordinaria manutenzione”, resa per spirito di collaborazione in assenza di conclusione di un contratto di manutenzione tra le parti;
che peraltro le pretese problematiche non hanno cagionato alcuna disfunzione del sistema o del software; che i blocchi o rallentamenti lamentati da controparte non erano imputabili a ma a terzi o a fatti di terzi;
che le carenze lamentate, in punto CP_1
di difetti e di documentazione accessoria, sono in realtà insussistenti e le caratteristiche e funzionalità del sistema sono conformi a quelle concordate.
In diritto, l'opposta ha contestato le avverse domande in punto di an e di quantum del risarcimento richiesto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la compensazione tra le somme riconosciute in favore dell'opponente ed il maggior credito vantato e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., nelle memorie ivi previste parte opponente ha contestato la validità del termine di 5 giorni per la contestazione dei rapportini, arbitrariamente apposto dalla controparte, e richiamato le contestazioni mosse ad essi, oltre che la garanzia di mesi
12 (decorrenti dal “go live”) sulle prestazioni rese secondo l'accordo tra le parti datato 25 ottobre
2018 e le condizioni negoziali relative a rendicontazione e pagamento delle attività a consumo;
ha
Pag. 5 di 10 ripercorso le fasi dell'implementazione, del go live e del monitoraggio successivo del sistema e dei notevoli ritenute difetti ivi emersi, sino all'abbandono del sistema.
Parte opposta ha contestato le avverse deduzioni.
4. Svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa, nelle more pervenuta al ruolo dello scrivente, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti hanno depositato.
5. Tutto ciò premesso, l'opposizione va respinta per le considerazioni che seguono.
6. Muovendo dai motivi di opposizione proposti in via principale, giova ricordare che è principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (v. da ultimo Cass., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128). Benché, infatti, la fattura sia titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nel successivo giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5915). Va, del resto, data continuità in questa sede al costante orientamento a mente del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la veste sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
Invero, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente
Pag. 6 di 10 attore) deve essere da costui adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Quanto al caso di specie, i titoli relativi alle somme richieste in sede monitoria vengono in tal modo efficacemente compendiati da parte opposta (v. pag. 3 comparsa):
- interventi effettuati nel mese di ottobre 2020 per il Portale B2B;
- Integration Test nelle giornate dal 22.02.2021 al 26.02.2021;
- supporto in presenza su Salerno, nonché da remoto (dal 01.03.2021 al 07.03.2021, dal Pt_2
08.03.2021 al 12.03.2021, dal 15.03.2021 al 19.03.2021, dal 22.03.2021 al 28.03.2021, dal
29.03.2021 al 02.04.2021, dal 06.04.2021 al 09.04.2021, dal 12.04.2021 al 16.04.2021, dal
19.04.2021 al 23.04.2021, dal 26.04.2021 al 30.04.2021;
- supporto ed analisi in presenza su Salerno, nonché da remoto dal 03.05.2021 al 06.05.2021; Pt_2
- supporto dal 10.05.2021 al 21.05.2021, dal 04.06.2021 al 07.06.2021, in data 10.04.2021, in data
14.07.2021;
- intervento tecnico effettuato in data 30.06.2021.
Per quanto concerne la violazione del termine inizialmente previsto in contratto (31 dicembre 019; v. art. 3 contratto, prodotto in atti da entrambe le parti), va esclusa ogni rilevanza del successivo protrarsi delle attività esecutive del contratto, posto che pacificamente entrambe le parti hanno manifestato per fatti concludenti la volontà di proseguire nell'esecuzione della prestazione di fornitura del sistema
ERP, tanto da avervi dato corso sino al “go live” del 1° marzo 2021 e ai successivi sviluppi.
Sul punto, si fa menzione dell'orientamento di legittimità a mente del quale “l'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi;
in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 32238/2019).
Ciò posto, in relazione ai dedotti inadempimenti attribuiti all'opposta va in primo luogo osservato che le contestazioni mosse dall'opponente, quale convenuto sostanziale, con l'atto introduttivo del giudizio appaiono in larga parte generiche e contrarie al principio di specificità della contestazione
(si fa riferimento al riguardo al paragrafo 2 e sue articolazione della citazione introduttiva), così come devono ritenersi generiche le contestazioni mosse in corso di causa alle prestazioni che l'opposta afferma di aver eseguito, come indicate nei c.d. rapportini riepilogativi degli interventi per cui viene
Pag. 7 di 10 richiesto il pagamento. A fronte dell'indicazione, per quanto necessariamente sintetica, delle prestazioni nei rapportini, il convenuto non può limitarsi a dedurre di non comprendere a quali prestazioni ci si riferisca;
inoltre, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui affermare la mancanza di prova di un fatto non equivale a contestare il fatto storico in sé (v. Cass., 27 agosto
2020, n. 17889).
Sotto ulteriore profilo, appare contraria al principio di autoresponsabilità la contestazione mossa in sede stragiudiziale da ai rapportini inoltrati da , laddove, con pec del 18 Pt_1 CP_1 maggio 2021, ha lamentato, per quanto ora d'interesse, che “la descrizione delle attività è Pt_1 generica e sintetica” e “le ore addebitate non possono essere riscontrate”: si rileva che in ciascun rapportino è indicato almeno un referente interno della società , con la conseguenza che la Pt_1 società odierna opponente ben avrebbe potuto e dovuto verificare con il proprio personale l'effettivo svolgimento delle prestazioni indicate nei rapportini, nella qualità e quantità (giornaliera o oraria) in essi indicate, al fine di specificamente eccepire l'inadempimento, l'inesatto adempimento o almeno la fatturazione di attività in eccesso rispetto a quella effettivamente resa da . CP_1
Peraltro, appare infondata l'ulteriore censura mossa da , relativa alla tardività dell'invio dei Pt_1
rapportini, che appaiono progressivamente trasmessi ai fini della relativa fatturazione e pagamento entro termini congrui dall'esecuzione della prestazione (v. doc. 6, 7, da 10 a 14, da 16 a 20 comparsa), risultando al contrario tardiva, anche a prescindere dal termine di giorni 5 (invero non emergente dal contratto), la loro contestazione, come sopra menzionata, da parte di . Pt_1
Alla luce di quanto sinora osservato, i rapportini in questione risultano prova documentale idonea e sufficiente a porsi a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta; valutazioni, quelle sin qui esposte, che appaiono assorbenti anche rispetto a quanto ritenuto in sede di consulenza tecnica d'ufficio, su cui comunque ci si soffermerà oltre.
Sotto altro profilo, trova riscontro nel contratto la previsione dell'attività fatturata come attività a consumo, in conformità alle difese dell'opposta, non essendo neppure contestata l'applicazione in concreto di corrispettivi difformi da quelli contrattualmente previsti per tali tipologie di intervento.
Venendo invece alle risultanze della ctu esperita in corso di causa, è certamente rilevante precisare che il consulente ha dato atto di non aver potuto esaminare concretamente il sistema ERP per cui è giudizio, perché dismesso dalla società opponente, e di aver dunque provveduto alle attività peritali mediante esame documentale (v. pag. 4 CTU). Ciò chiarito, gli esiti della CTU appaiono esenti da vizi logici, pur negli ovvi limiti e difficoltà di accertamento appena detti, sicché possono essere valutati da questo giudicante nei soli limiti che seguono.
Va innanzitutto osservato che il CTU non ha potuto accertare con obiettività se i tempi esecuzione del contratto siano stati congrui, alla luce delle pacifiche variazioni e aggiunte alla prestazione
Pag. 8 di 10 originariamente pattuita, ma tale profilo appare assorbito dalla non essenzialità del termine inizialmente previsto al 31 dicembre 2019, tenuto conto del comportamento concludente delle parti volto a protrarre oltre tale termine l'esecuzione del contratto.
Per il resto, il ctu ha ritenuto l'effettiva presenza di taluni vizi in tutte le aree operative del sistema
(v. pag. 31 e 44-45 relazione); tuttavia ha precisato che non tutti gli “errori” indicati da parte opponente possono effettivamente essere ritenuti tali, nel senso di portare ad escludere la funzionalità del sistema per causa imputabile alla odierna opposta, fermo peraltro il rilascio dei manuali.
Allo stesso modo, il consulente non ha potuto accertare le cause dei rallentamenti e blocchi lamentati da parte opponente.
In conclusione, l'obiettiva indisponibilità del sistema non ha consentito al ctu di riscontrare l'esistenza e soprattutto l'addebitabilità all'inesatto adempimento di dei pretesi errori, CP_1
vizi e difetti del sistema;
per vero, sarebbe stato interesse di , che pretende il risarcimento Pt_1
dei danni derivanti da tale inesatto adempimento e la restituzione di quanto corrisposto, cristallizzare lo stato del sistema ERP prima della sua dismissione, eventualmente mediante procedimento di istruzione preventiva in presenza di una situazione d'urgenza consistente nella necessità di sostituire il sistema. L'indisponibilità del sistema rende altresì superflua la convocazione a chiarimenti del ctu.
Inoltre, venendo in rilievo valutazioni eminentemente tecniche sul funzionamento del sistema e sulle cause degli eventuali malfunzionamenti, va esclusa l'ammissibilità delle prove testimoniali richieste sul punto.
Appare invece, come detto, sufficiente la prova documentale delle prestazioni rese dall'opposta.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali con essa spiegate, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Va, tuttavia, respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., non emergendo abusività processuale delle difese dell'opponente e non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza, neppure laddove manifesta, delle difese esplicitate in giudizio.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (applicabile in quanto il giudizio è definito successivamente alla sua entrata in vigore), tenuto conto del valore della domanda e delle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Spese di ctu, come da separato decreto, in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4933/2021
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
Pag. 9 di 10 1) rigetta l'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
[...]
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1313/2021, che, visto l'art. 653
c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come da Parte_1
separato decreto in atti.
Così deciso in Ancona il 16 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4933 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
P. IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Ragone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 126, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Lucchetti e Davide Venere ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ancona, Corso Mazzini n. 156, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: “altri contratti d'opera” – opposizione al decreto ingiuntivo n. 1313/2021;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di p.c..
E pertanto:
- PER LA PARTE OPPONENTE: in subordine alle richieste di rinnovazione della CTU o di convocazione del consulente a chiarimenti e di ammissione della prova orale, “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria ed avversa domanda, ragione ed eccezione, In rito a) Dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1313/2021 - rg. n. 4108/2021, ed in ogni caso disporne la revoca, per tutte le motivazioni in premessa esposte, dichiarandolo privo di giuridica efficacia in quanto reso in carenza dei
Pag. 1 di 10 presupposti di fatto e di diritto con contestuale declaratoria di inesistenza della dedotta obbligazione.
In via riconvenzionale b) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti l'inadempimento della
[...]
, e per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti indicati in premessa. c) Per l'effetto, CP_1
condannare la in persona del legale rappresentante protempore al pagamento Controparte_1 della somma di € 422.385,28 a titolo di restituzione delle somme pagate dalla società , o Pt_1
la diversa somma che sarà ritenuta dovuta, e/o la differenza che se del caso sarà accertata, a titolo di differenza del minor valore del bene oggetto della fornitura, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo. d) In ogni caso, accertare la responsabilità della in ordine ai danni lamentati CP_1 dalla società e, per l'effetto, condannarla al pagamento a titolo di lucro cessante, della Pt_1 somma di € 257.707,29, oltre ad € 15.000,00 a titolo di danno emergente da riposizionamento della merce, salvo diversa quantificazione in corso di causa;
oltre al pagamento del danno derivato dalle mancate vendite, per le disfunzioni del portale B2B, per lo sviamento di clientela ed il danno all'immagine della società, da quantificarsi in via equitativa. e) In via subordinata - per la denegata ipotesi di accertamento positivo del credito preteso con il decreto ingiuntivo opposto, se ne chiede la compensazione con i crediti e le somme che si vedrà riconosciuti la società , per effetto Pt_1 delle domande spiegate. Vinte le spese con attribuzione”.
- PER LA PARTE OPPOSTA: previa reiterazione delle istanze istruttorie in atti, “Voglia l'On.le Tribunale Civile di Ancona adito, respinte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avversarie, a) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 642, comma 2, c.p.c., sussistendone tutti i presupposti di legge;
b) nel merito, previa declaratoria di inammissibilità di ogni eccezione e di ogni pretesa o richiesta di compensazione in favore di parte opponente, accertare e dichiarare l'infondatezza della opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, rigettare la medesima con ogni statuizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
c) in ogni caso: rigettare la domanda riconvenzionale avversaria siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, accertare e dichiarare la compensazione tra le somme che dovessero essere riconosciute dovute in favore della parte opponente e il maggior credito vantato dalla parte opposta;
d) condannare la parte opponente, al pagamento, in favore della ex art. 96 c.p.c., Controparte_1
nella misura che verrà determinata di giustizia ovvero in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28 ottobre 2021, Parte_1
(per brevità, ) ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1313/2021, con cui
[...] Pt_1
Pag. 2 di 10 questo Tribunale le aveva ingiunto, su ricorso di (per brevità nel prosieguo Controparte_1
anche solo , il pagamento dell'importo di euro 195.428,77 oltre interessi e spese della fase CP_1 monitoria, a titolo di corrispettivo del contratto di fornitura di servizi per l'implementazione di un sistema ERP su piattaforma Microsoft Dynamics NAV, comprensivo di interventi sul sistema, verifiche e supporto “go live” e di ulteriore attività non originariamente pattuita.
A fondamento dell'opposizione, in sintesi, ha eccepito l'inidoneità della prova Pt_1 documentale sottesa all'ingiunzione, costituita dal contratto del 30 ottobre 2018 e da una fattura, e l'inesistenza del preteso credito per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ha, inoltre, eccepito – senza contestare la conclusione del contratto di fornitura e allegando il proprio adempimento alle obbligazioni di pagamento ivi previste – l'inadempimento di controparte, in quanto le voci fatturate atterrebbero in parte ad altro contratto (interventi effettuati per il portale web B2B, di cui alla successiva offerta del 19 aprile/7 maggio 2019, accettata da il 10 maggio CP_1 Pt_1
2019, le cui prestazioni sono state integralmente pagate), nonché per altra parte a interventi –
“Integration test da remoto” e “verifica migrazione dati”, di cui ai rapportini da 21 a 24, “supporto su Salerno e da remoto” e ulteriori generiche “attività di supporto e intervento” – che “non Pt_2
è dato sapere” quali servizi siano né se siano stati effettivamente resi e che comunque non devono essere pagati, in quanto tutti i servizi accessori al contratto devono intendersi remunerati dal corrispettivo ivi pattuito (euro 135.586), posto che, secondo contratto, eventuali servizi extra avrebbero dovuto essere approvati da mediante sottoscrizione dei rapportini di intervento, Pt_1
fermi in ogni caso sia il difetto di prova delle prestazioni in questione, sia l'impossibilità di univoca riconduzione delle prestazioni allo specifico contratto per cui è causa alla luce dei plurimi rapporti tra le parti.
Ha ulteriormente contestato l'inadempimento di al contratto in questione. Sul punto CP_1
ha premesso in fatto che, avendo già in uso altro software aziendale, si era rivolta a controparte per sostituirlo con uno più avanzato, previa accesso della odierna opposta al precedente sistema a fini di analisi e miglioramento, e che le aveva proposto una serie di servizi e prestazioni, CP_1
anche ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, del complessivo costo di euro 422.385,28 oltre IVA
Con specifico riferimento al contratto di cui all'ingiunzione di pagamento, ha lamentato: (i) la violazione del termine essenziale ivi previsto (art. 6) al 31 dicembre 2019, essendo invece il
(contestato) completamento della prestazione avvenuto il 1° marzo 2021 mediante “Go Live” (messa in funzione del sistema e del portale B2B); (ii) che sin dal il sistema - peraltro non Pt_2 preceduto da un valido studio di fattibilità, non seguito da validi “stress test” e non accompagnato da manuali utenti esaustivi né dalla documentazione tecnica di accompagnamento - presentava difetti
Pag. 3 di 10 relativamente a funzionalità e personalizzazioni in tutte le aree funzionali, taluni di primaria importanza (es. lentezza del sistema, inadeguatezza del computo delle giacenze, assenza di procedura di stoccaggi automatici e di abbassamenti automatici, duplicazioni delle righe di ordini, assenza di strumenti di controllo, impossibilità di scarico dei listini da parte degli agenti), compromettendo così la regolare attività, sino alla approvazione nel contraddittorio di un documento di “tracciamento difetti go live” il 15-16 giugno 2021; (iii) che in concreto i vizi causavano il rallentamento dei servizi di cassa del (come in data 23.03.2021, 06-26-27.07.2021) e, in talune occasioni, il Parte_3
blocco del sistema (1-2-3.09.2021), talvolta prolungato, con conseguente perdita di fatturato per euro
257.707,29, oltre al danno da riposizionamento della merce e sviamento di clientela;
(iv) che i
“regression test” (processi di controllo di eventuali anomalie in occasione degli aggiornamenti di sistema) risultavano assenti o insufficienti;
(v) che sotto altro profilo anche il portale B2B recava difformità rispetto alle caratteristiche tecniche promesse.
Tanto premesso, ha invocato la risoluzione per inadempimento del contratto e domandato, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo di euro 422.385,28 già pagato e il risarcimento del danno pari a euro 257.707,29 (media annua degli ultimi sei anni) per le mancate vendite, euro 15.000,00 per il mancato riposizionamento della merce, nonché del danno da mancate vendite per malfunzionamento del portale B2B e danno da sviamento da clientela e lesione dell'immagine, da quantificarsi equitativamente.
2. si è costituita in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data CP_1
2.3.2022, con la quale ha contestato in fatto e diritto l'opposizione, contestando di aver ricevuto il pagamento del corrispettivo del contratto del 30 ottobre 2018 ed esponendo in sintesi che: (i) quanto al portale B2B, il corrispettivo richiesto attiene a giornate di intervento a consumo ulteriori rispetto a quelle quantificate nel relativo contratto, come da rapportini del 22 e 23 ottobre 2020;(ii) quanto all'
“Integration test e verifica migrazione dati 22 febbraio”, trattasi di attività a consumo ulteriore a quella originariamente prevista nel limite di 25 giorni, superate per n. 24 ore;
(iii) quanto al supporto “go live” – pattuito a consumo – l'attività si è svolta in presenza e da remoto tra il 1 marzo 2021 e il 6 maggio 2021, con 10 operatori in loco, come da richieste provenienti dalla odierna opponente e da relativi rapportini consuntivi, mai contestati nel termine di 5 giorni previsto;
(iv) anche le ulteriori attività fatturate risultano dai rapportini in atti, trasmessi e non contestati.
Ulteriormente, dopo aver ripercorso i complessivi rapporti tra le parti, ha esposto: che, nel momento del “go live” nel marzo 2021, si riscontravano problematiche dovute a dati errati presenti sul vecchio sistema e di esser quindi dovuta intervenire sui sistemi di fatturazione, oltre a rendere supporto agli utenti e svolgere la messa a punto dei flussi “live”; che il blocco del 23 marzo 2021 era imputabile a un generalizzato malfunzionamento del server Microsoft Azure e di aver comunque cooperato con la
Pag. 4 di 10 odierna opponente per il superamento del problema, poi effettivamente superato;
di aver dovuto apportare modifiche alle procedure di inventario già collaudate, per conformarsi alle necessità di
, e di aver reso supporto da remoto;
che nel giugno 2021 scadeva il termine di assistenza di Pt_1
tre mesi, senza che attivasse alcun contratto di manutenzione, e di aver comunque Pt_1
continuato a fornire supporto (ad esempio in relazione ai rallentamenti del luglio 2021); che il blocco del 14 luglio 2021 era imputabile a un intervento non autorizzato sul sistema da parte di un consulente e che i rallentamenti del settembre 2021 erano imputabili all'eccesso di fatture da caricare Pt_1
sul Portale rispetto a cui solo poteva intervenire;
che in ogni caso il precedente ERP Pt_1
utilizzato da era obsoleto, fattore a cui va imputato la difficoltà di estrazione dati e i Pt_1
conseguenti interventi , anche in punto di allineamento dei dati di magazzino e di CP_1
giacenze, di relativo inserimento nel nuovo sistema e di inventario;
che il consulente esterno originariamente incaricato da per la migrazione dei dati era rimasto inadempiente;
che in Pt_1
ogni caso nessun inadempimento può addebitarsi a in relazione al termine CP_1
originariamente stabilito per il “go live” alla data del 31.12.2019, atteso che, di comune accordo, era stato posticipato al 01.03.2021 in virtù degli ulteriori servizi richiesti da controparte, di un cyber attacco ai sistemi live di e del rinvio di sessioni ed attività sistemistiche per mancanza di Pt_1
personale durante i periodi di lockdown nazionale causa covid, che avevano rallentato i test;
che le attività di cui all'incontro del 15-16 giugno 2021 consiste in mero “bug fixing” di minore entità, pari ad ordinaria manutenzione”, resa per spirito di collaborazione in assenza di conclusione di un contratto di manutenzione tra le parti;
che peraltro le pretese problematiche non hanno cagionato alcuna disfunzione del sistema o del software; che i blocchi o rallentamenti lamentati da controparte non erano imputabili a ma a terzi o a fatti di terzi;
che le carenze lamentate, in punto CP_1
di difetti e di documentazione accessoria, sono in realtà insussistenti e le caratteristiche e funzionalità del sistema sono conformi a quelle concordate.
In diritto, l'opposta ha contestato le avverse domande in punto di an e di quantum del risarcimento richiesto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la compensazione tra le somme riconosciute in favore dell'opponente ed il maggior credito vantato e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., nelle memorie ivi previste parte opponente ha contestato la validità del termine di 5 giorni per la contestazione dei rapportini, arbitrariamente apposto dalla controparte, e richiamato le contestazioni mosse ad essi, oltre che la garanzia di mesi
12 (decorrenti dal “go live”) sulle prestazioni rese secondo l'accordo tra le parti datato 25 ottobre
2018 e le condizioni negoziali relative a rendicontazione e pagamento delle attività a consumo;
ha
Pag. 5 di 10 ripercorso le fasi dell'implementazione, del go live e del monitoraggio successivo del sistema e dei notevoli ritenute difetti ivi emersi, sino all'abbandono del sistema.
Parte opposta ha contestato le avverse deduzioni.
4. Svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa, nelle more pervenuta al ruolo dello scrivente, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti hanno depositato.
5. Tutto ciò premesso, l'opposizione va respinta per le considerazioni che seguono.
6. Muovendo dai motivi di opposizione proposti in via principale, giova ricordare che è principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (v. da ultimo Cass., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128). Benché, infatti, la fattura sia titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nel successivo giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5915). Va, del resto, data continuità in questa sede al costante orientamento a mente del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la veste sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
Invero, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente
Pag. 6 di 10 attore) deve essere da costui adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Quanto al caso di specie, i titoli relativi alle somme richieste in sede monitoria vengono in tal modo efficacemente compendiati da parte opposta (v. pag. 3 comparsa):
- interventi effettuati nel mese di ottobre 2020 per il Portale B2B;
- Integration Test nelle giornate dal 22.02.2021 al 26.02.2021;
- supporto in presenza su Salerno, nonché da remoto (dal 01.03.2021 al 07.03.2021, dal Pt_2
08.03.2021 al 12.03.2021, dal 15.03.2021 al 19.03.2021, dal 22.03.2021 al 28.03.2021, dal
29.03.2021 al 02.04.2021, dal 06.04.2021 al 09.04.2021, dal 12.04.2021 al 16.04.2021, dal
19.04.2021 al 23.04.2021, dal 26.04.2021 al 30.04.2021;
- supporto ed analisi in presenza su Salerno, nonché da remoto dal 03.05.2021 al 06.05.2021; Pt_2
- supporto dal 10.05.2021 al 21.05.2021, dal 04.06.2021 al 07.06.2021, in data 10.04.2021, in data
14.07.2021;
- intervento tecnico effettuato in data 30.06.2021.
Per quanto concerne la violazione del termine inizialmente previsto in contratto (31 dicembre 019; v. art. 3 contratto, prodotto in atti da entrambe le parti), va esclusa ogni rilevanza del successivo protrarsi delle attività esecutive del contratto, posto che pacificamente entrambe le parti hanno manifestato per fatti concludenti la volontà di proseguire nell'esecuzione della prestazione di fornitura del sistema
ERP, tanto da avervi dato corso sino al “go live” del 1° marzo 2021 e ai successivi sviluppi.
Sul punto, si fa menzione dell'orientamento di legittimità a mente del quale “l'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi;
in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 32238/2019).
Ciò posto, in relazione ai dedotti inadempimenti attribuiti all'opposta va in primo luogo osservato che le contestazioni mosse dall'opponente, quale convenuto sostanziale, con l'atto introduttivo del giudizio appaiono in larga parte generiche e contrarie al principio di specificità della contestazione
(si fa riferimento al riguardo al paragrafo 2 e sue articolazione della citazione introduttiva), così come devono ritenersi generiche le contestazioni mosse in corso di causa alle prestazioni che l'opposta afferma di aver eseguito, come indicate nei c.d. rapportini riepilogativi degli interventi per cui viene
Pag. 7 di 10 richiesto il pagamento. A fronte dell'indicazione, per quanto necessariamente sintetica, delle prestazioni nei rapportini, il convenuto non può limitarsi a dedurre di non comprendere a quali prestazioni ci si riferisca;
inoltre, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui affermare la mancanza di prova di un fatto non equivale a contestare il fatto storico in sé (v. Cass., 27 agosto
2020, n. 17889).
Sotto ulteriore profilo, appare contraria al principio di autoresponsabilità la contestazione mossa in sede stragiudiziale da ai rapportini inoltrati da , laddove, con pec del 18 Pt_1 CP_1 maggio 2021, ha lamentato, per quanto ora d'interesse, che “la descrizione delle attività è Pt_1 generica e sintetica” e “le ore addebitate non possono essere riscontrate”: si rileva che in ciascun rapportino è indicato almeno un referente interno della società , con la conseguenza che la Pt_1 società odierna opponente ben avrebbe potuto e dovuto verificare con il proprio personale l'effettivo svolgimento delle prestazioni indicate nei rapportini, nella qualità e quantità (giornaliera o oraria) in essi indicate, al fine di specificamente eccepire l'inadempimento, l'inesatto adempimento o almeno la fatturazione di attività in eccesso rispetto a quella effettivamente resa da . CP_1
Peraltro, appare infondata l'ulteriore censura mossa da , relativa alla tardività dell'invio dei Pt_1
rapportini, che appaiono progressivamente trasmessi ai fini della relativa fatturazione e pagamento entro termini congrui dall'esecuzione della prestazione (v. doc. 6, 7, da 10 a 14, da 16 a 20 comparsa), risultando al contrario tardiva, anche a prescindere dal termine di giorni 5 (invero non emergente dal contratto), la loro contestazione, come sopra menzionata, da parte di . Pt_1
Alla luce di quanto sinora osservato, i rapportini in questione risultano prova documentale idonea e sufficiente a porsi a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta; valutazioni, quelle sin qui esposte, che appaiono assorbenti anche rispetto a quanto ritenuto in sede di consulenza tecnica d'ufficio, su cui comunque ci si soffermerà oltre.
Sotto altro profilo, trova riscontro nel contratto la previsione dell'attività fatturata come attività a consumo, in conformità alle difese dell'opposta, non essendo neppure contestata l'applicazione in concreto di corrispettivi difformi da quelli contrattualmente previsti per tali tipologie di intervento.
Venendo invece alle risultanze della ctu esperita in corso di causa, è certamente rilevante precisare che il consulente ha dato atto di non aver potuto esaminare concretamente il sistema ERP per cui è giudizio, perché dismesso dalla società opponente, e di aver dunque provveduto alle attività peritali mediante esame documentale (v. pag. 4 CTU). Ciò chiarito, gli esiti della CTU appaiono esenti da vizi logici, pur negli ovvi limiti e difficoltà di accertamento appena detti, sicché possono essere valutati da questo giudicante nei soli limiti che seguono.
Va innanzitutto osservato che il CTU non ha potuto accertare con obiettività se i tempi esecuzione del contratto siano stati congrui, alla luce delle pacifiche variazioni e aggiunte alla prestazione
Pag. 8 di 10 originariamente pattuita, ma tale profilo appare assorbito dalla non essenzialità del termine inizialmente previsto al 31 dicembre 2019, tenuto conto del comportamento concludente delle parti volto a protrarre oltre tale termine l'esecuzione del contratto.
Per il resto, il ctu ha ritenuto l'effettiva presenza di taluni vizi in tutte le aree operative del sistema
(v. pag. 31 e 44-45 relazione); tuttavia ha precisato che non tutti gli “errori” indicati da parte opponente possono effettivamente essere ritenuti tali, nel senso di portare ad escludere la funzionalità del sistema per causa imputabile alla odierna opposta, fermo peraltro il rilascio dei manuali.
Allo stesso modo, il consulente non ha potuto accertare le cause dei rallentamenti e blocchi lamentati da parte opponente.
In conclusione, l'obiettiva indisponibilità del sistema non ha consentito al ctu di riscontrare l'esistenza e soprattutto l'addebitabilità all'inesatto adempimento di dei pretesi errori, CP_1
vizi e difetti del sistema;
per vero, sarebbe stato interesse di , che pretende il risarcimento Pt_1
dei danni derivanti da tale inesatto adempimento e la restituzione di quanto corrisposto, cristallizzare lo stato del sistema ERP prima della sua dismissione, eventualmente mediante procedimento di istruzione preventiva in presenza di una situazione d'urgenza consistente nella necessità di sostituire il sistema. L'indisponibilità del sistema rende altresì superflua la convocazione a chiarimenti del ctu.
Inoltre, venendo in rilievo valutazioni eminentemente tecniche sul funzionamento del sistema e sulle cause degli eventuali malfunzionamenti, va esclusa l'ammissibilità delle prove testimoniali richieste sul punto.
Appare invece, come detto, sufficiente la prova documentale delle prestazioni rese dall'opposta.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali con essa spiegate, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Va, tuttavia, respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., non emergendo abusività processuale delle difese dell'opponente e non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza, neppure laddove manifesta, delle difese esplicitate in giudizio.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (applicabile in quanto il giudizio è definito successivamente alla sua entrata in vigore), tenuto conto del valore della domanda e delle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Spese di ctu, come da separato decreto, in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4933/2021
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
Pag. 9 di 10 1) rigetta l'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
[...]
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1313/2021, che, visto l'art. 653
c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come da Parte_1
separato decreto in atti.
Così deciso in Ancona il 16 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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