CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 734 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Palermo, nella via Marchese di Villabianca n. 54, presso lo studio dell'Avv. Filippo Buttà, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti. Appellante
CONTRO
elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Sciuti n. Controparte_1
55, presso lo studio dell'Avv. Franco Giordano, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
Appellato
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo,
, dipendente dell' Controparte_1 Parte_1
dal 1995 con la qualifica di ausiliario socio sanitario specializzato,
[...] premesso di avere svolto, dall'ottobre 2012 fino al 25 maggio 2020, mansioni riconducibili alla superiore qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), categoria B
S, e di essere stato assegnato nello stesso periodo presso il reparto di terapia intensiva (Anestesia – Rianimazione I) senza percepire l'indennità di terapia intensiva di cui all'art. 44 co. 6 CCNL 1995/1997, nonché di aver partecipato proficuamente, dal novembre 2012 al giugno 2013, al corso di “riqualificazione del profilo professionale di operatore socio sanitaria ctg B, livello economico B S, ruolo tecnico OSS” della durata di 1000 ore, conseguendo al termine il relativo attestato - chiedeva l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nella superiore categoria B S con qualifica di OSS, con condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive anche per la partecipazione al corso di formazione, alla ricostruzione della carriera, alla regolarizzazione del rapporto di lavoro ai fini contributivi assicurativi e di maggiorazione del TFR, nonché alla corresponsione della indennità di terapia intensiva.
Con sentenza n.1857/2022 del 27 maggio 2022 il Giudice adito, in parziale accoglimento del ricorso, pur non riconoscendo il superiore inquadramento in ossequio al disposto in materia di pubblico impiego di cui all'art. 52 TUPI, riconosceva al ricorrente la spettanza delle differenze retributive per l'effettivo svolgimento delle mansioni rientranti nella superiore categoria invocata, pur nel limite dell'intervenuta prescrizione quinquennale, oltre al pagamento della indennità di terapia intensiva e della retribuzione dovuta per le ore di partecipazione al corso di riqualificazione in
OSS.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l in Parte_1 epigrafe, con ricorso depositato il 28 giugno 2022.
Ha resistito in giudizio, per il rigetto del gravame, , con Controparte_1 memoria del 17 giugno 2024.
All'udienza del 27 marzo 2025, all'esito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente sentenza.
IN DIRITTO
Rilevato che nel presente procedimento si controverte anche sul diritto del
“alla regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione CP_1 quinquennale“ (cfr. il dispositivo dell'impugnata sentenza), domandando l Pt_1 appellante, previa riforma della statuizione in parola, il rigetto di tutte le domande formulate dal lavoratore “nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio”. Ritenuto che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, nelle controversie volte ad ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento di contributi correlati alla retribuzione, la natura obbligatoria della contribuzione e la struttura del rapporto dedotto in giudizio, avente ad oggetto una autonoma obbligazione di diritto pubblico, impongono la partecipazione al processo dell'ente previdenziale in qualità di litisconsorte necessario (cfr. Cass. n.8956/2020 e n.24924/2020); Considerato che all'odierna udienza, nella riscontrata assenza dell' nel Pt_2 giudizio di primo grado perché mai chiamata a parteciparvi, il difensore della parte appellata ha confermato l'interesse di alla domanda di Controparte_1 regolarizzazione contributiva;
Valutato che con le sentenze poc'anzi citate la Suprema Corte, Sez. Lav., ha statuito che in ragione del litisconsorzio necessario con l' , alla Controparte_2 mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio;
Ritenuto che il presente procedimento, controvertendosi anche sulla condanna dall'Azienda ospedaliera al versamento di contributi previdenziali in favore dell Pt_2 non evocato in giudizio, debba, quindi, ritenersi nullo unitamente agli atti conseguenti, con conseguente rimessione degli atti al giudice di primo grado;
Ritenuto che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione esaminata e dell'esito della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara la nullità del giudizio di primo grado per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' della sentenza n.1857/2022 emessa il 27 maggio 2022 dal Pt_2
Tribunale G.L. di Palermo e, per l'effetto, rimette la causa al primo giudice assegnando alle parti termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione.
Dichiara interamente compensate le spese giudiziali.
Così deciso in Palermo il 27 marzo 2022
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo