Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 18.02.2025 dai coniugi
C.F. nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Paola Antonelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 11.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1 Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2 la figli sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della medesima. I genitori si impegneranno a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3 sarà collocata prevalentemente presso il padre nella casa coniugale che pertanto si Per_1
chiede che gli venga assegnata. Anche il figlio maggiorenne ma, economicamente non Per_2
autosufficiente continuerà a vivere nella predetta abitazione;
(MI) alla Via Cilea n. 27 in attesa di rinvenire una diversa sistemazione abitativa;
5 la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
6 tre giorni ogni settimana da concordare con il padre dalle h 16:30 sino alle h 21:00;
7 a settimane alterne, con il padre, dal venerdì, dalle h 18:00 sino alla domenica, alle h 21:00.
Le parti potranno comunque stabilire diversi giorni ed orari di visita;
- vacanze natalizie la minore starà con il padre, il 25 dicembre 2025; con la madre il giorno della vigilia di Natale del c.a. nonché dal 26 dicembre al 1 gennaio 2026; con il padre dal 1 gennaio dalle h 21:00 al 6 gennaio 2026
Si applicherà per gli anni successivi il criterio dell'alternanza
- vacanze pasquali si chiede che venga riconosciuto a ciascun genitore il diritto di tenere con sè la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle h 11:00 sino alle h 16:30. Lo stesso dicasi per Lunedì dell'Angelo. Fermo restando quanto ut sopra, la madre, ad anni alterni con il padre potrà tenere con sé la figlia un numero di giorni corrispondente alla metà di quelli di vacanza stabiliti dall'Istituto scolastico.
- vacanze estive la minore starà per due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nei periodi che verranno dagli stessi concordemente stabiliti.
Il criterio della alternanza verrà applicato per tutte le altre festività infra-annuali;
6. la Sig. ra verserà, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli la somma Pt_2 mensile di € 200,00. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese e, sarà aggiornato annualmente sulla scorta degli indici ISTAT - costo della vita per famiglie di operai e impiegati.
L'aggiornamento decorrerà trascorso un anno dalla omologazione della separazione;
7. le spese straordinarie saranno sostenute da ambo i genitori in egual misura sulla scorta delle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza – prot. n. 1377/2018 - e l' Ordine degli Avvocati di Monza che prevede quanto segue:
Spese straordinarie erogabili senza il preventivo accordo
-Mediche ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti
-Scolastiche e di istruzione iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Tutte le predette spese saranno sostenute da ambo i genitori in egual misura
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
-mediche in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
-altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
Benefici fiscali e assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
• la Sig. ra si obbliga a donare, al Sig. la sua quota, pari a 500/1000 di proprietà Pt_2 Pt_1
della casa coniugale sita in Cinisello Balsamo (MI) alla Via XXV Aprile n. 171/A, distinta al NCEU di detto Comune al fg. 28 map. 289 sub. 21, piano 3-S1, Scala 1, classe 3, consistenza catastale vani
5,5, R.C. 355,06. Tale immobile è sito al terzo piano ed è composto da tre locali oltre i servizi. E' inoltre annesso un locale di sgombero al piano cantinato. L'atto di compravendita è stato stipulato dai ricorrenti il 4 luglio 2007 (rep. 3557 – raccolta 1787 - Notaio, iscritta nel Persona_3
Collegio Notarile di Milano) ed è stato trascritto a Milano, Uf. 2 il 06.07.2007 n. 106446/55804.
Con la donazione della predetta quota, il Sig. (divenuto quindi proprietario in via esclusiva Pt_1 dell'immobile ut sopra indicato) si obbliga:
a stipulare un nuovo contratto di mutuo ovvero ad accollarsi l'intero debito rimanente, con la Banca Intesa San Paolo relativo, al contratto di mutuo concluso in data 04/07/2007 (rep. n. 3558 raccolta 1788). Accollo che dovrà essere liberatorio degli obblighi della Sig. ra . Pt_2
In tale ipotesi il Sig. subentrerà nella titolarità del contratto di mutuo. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza. Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello
Balsamo in data 07.01.2001;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 13, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti