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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/12/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa IA SS Presidente
Dott.ssa OS RO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 141/2025 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ciriè (TO) alla via Redipuglia n. 28,
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in San Mauro Torinese (TO), alla via Settimo n. 40,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Eugenio Sansalone, elettivamente domiciliati presso lo studio legale del medesimo sito in Torino, alla via IG Cibrario
n. 62, giusta delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“alla S.V. Ill.ma affinché Voglia, sentite le parti e verificate le condizioni di legge nonché
ottenuta conferma del persistere della volontà dei coniugi sottoscritti nel presente ricorso per
l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino
il 23.09.2006 (Atto n. 00642, Uffico 1, parte 2, Serie A, Anno 2006), ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Torino, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria,
di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con
ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del 06.11.2015, ritualmente
omologato, dando atto delle volontà dei coniugi di addivenire alla cessazione degli effetti civili
del matrimonio alle seguenti condizioni:
- Confermare affidamento condiviso del figlio minore;
Per_1
- Dare atto che il figlio maggiore IG vive stabilmente presso il padre sig. Pt_1
- Dare atto che il figlio minore vive stabilmente presso la madre sig.ra Per_1 Parte_2
- Disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio con il quale
vive stabilmente;
- Disporre che ciascun genitore contribuisca, in misura del 50%, alle spese straordinarie (spese
mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive) previamente concordate;
- Disporre che i figli IG e decidano in autonomia le modalità e i tempi di visita di Per_1
ciascun genitore secondo i propri desiderata.”
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data 26.03.2025. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 23.01.2025, Pt_1
e hanno premesso che:
[...] Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Torino (TO), in data
23.09.2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.642, Parte II, Serie A, Ufficio 1°, Anno 2006;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: (Torino, il 21.05.2004) ormai Persona_2
maggiorenne e (Torino, 22.12.2007); Per_1
- le parti si sono separate consensualmente dinanzi al Tribunale di Ivrea in data
6.11.2015, il verbale di separazione veniva omologato con decreto n. 12286/2015 in data
15.12.2015;
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge,
non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Il P.M. con provvedimento del 26.03.2025 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal DL 149/2022). Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il 6.11.2015, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto n.
12286/2015 del 15.12.2015; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi. La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per il mantenimento dei figli e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro;
tale accordo, in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd.
di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali)
può essere recepito e ratificato dal collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato con rito concordatario in Torino (TO), in data 23.09.2006 Parte_2
con atto trascritto il 26.9.2006 nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.642, Parte II, Serie A, Ufficio 1°, Anno 2006;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore . Per_1
3) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il figlio maggiore IG vive stabilmente presso il padre sig. . Pt_1
4) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il figlio minore vive Per_1
stabilmente presso la madre sig.ra Parte_2
5) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio con il quale vive stabilmente.
6) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ciascun genitore contribuisca,
in misura del 50%, alle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN,
scolastiche e ludico sportive) previamente concordate.
7) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i figli IG e decidano Per_1
in autonomia le modalità e i tempi di visita di ciascun genitore secondo i propri desiderata.
8) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 dicembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
OS RO IA SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)