Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7574 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03115/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3115 del 2023, proposto da Abbott Rapid Diagnostics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti, Francesco Fratini, Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente dei Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Siciliana Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Diasorin S.p.A., Diasorin Italia S.p.A., Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese – Pcm, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise -Pcm, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di NT, Provincia Autonoma di LZ, Azienda Sanitaria Universitaria NO SO (Asugi), Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc), Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (Asfo), I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Cro), I.R.C.C.S. Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale e Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14/12/2022, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”);
- della nota della Regione prot. n. 0239210 del 14/11/2022, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento”;
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”);
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:
-- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
-- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di NT e LZ sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”);
-- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;
-- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti;
- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (decreto del Commissario Straordinario n. 634/2019 dell'ASUITS; decreto del Commissario Straordinario n. 696/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; decreto n. 692/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; nota prot. n. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; Decreto del Commissario Straordinario n. 441 del 19.8.2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Fiuliana – SO”; decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3; decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5; deliberazione D.G. n. 376 del 13.8.2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreto n. 149/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 130/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN- 2019-16508-A del 21.8.2019; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN-2019-17827-A del. 13.9.2019), nonché ove occorrer possa, le note prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, con i relativi prospetti e la nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 richiamate nella Delibera di Ripiano, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17/9/2019, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18/11/2019 e la nota recante “Avviso PagoPa” trasmessa alla Ricorrente il 19/12/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Siciliana Assessorato della Salute e della Conferenza Permanente dei Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. IR IE IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha censurato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l’accordo del 7 novembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e LZ;
2. Rilevato che con atto depositato in data 4 marzo 2026 parte ricorrente - nel chiedere il passaggio in decisione della causa- ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56, e di aver provveduto al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitatole, chiedendo pertanto la declaratoria di “ estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 con compensazione delle spese di lite ”;
3. Considerato che, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025, “ Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome NT e LZ accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite ”;
4. Rilevato che dalla lettura della norma emerge chiaramente che, affinché possa determinarsi la cessazione della materia del contendere nell’ambito dei giudizi inerenti il riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, debbano ricorrere cumulativamente, oltre al tempestivo pagamento da parte delle aziende fornitrici della quota di ripiano sulle stesse ricadente, anche l’attestazione adottata dal competente ente regionale o provinciale circa l’avvenuto tempestivo pagamento, venendo a configurarsi una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi;
5. Considerato che parte ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio e che tuttavia non può ritenersi integrata la fattispecie legale di cui alla richiamata disposizione, mancando il deposito nel fascicolo di causa del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento e la relativa comunicazione alla segreteria, mentre possono ritenersi sussistenti i presupposti per ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a.;
6. Ritenuto pertanto che debba prendersi atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, potendosi dalla stessa evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “ il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, tenuto conto della intervenuta adesione alla procedura di decurtazione di cui all’ art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56 e dell’affermato adempimento alle conseguenti obbligazioni pecuniarie gravanti su parte ricorrente;
7. Ritenuto infine che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
IR IE IR, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IR IE IR | TO AR |
IL SEGRETARIO