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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/07/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1097 / 2025 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1097/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 11/02/2025
da
(CF. , con l'avv. PERUSI Parte_1 C.F._1
STEFANO ;
ricorrente nei confronti di
(CF. ), con gli avvocati DE Controparte_1 C.F._2
STROBEL GABRIELLA e PICOTTI LORENZO;
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
1 Conclusioni congiunte delle parti: “1. riconoscimento da parte del sig. dal Parte_1
mese di giugno 2025 e sino a quando il rapporto di lavoro di si trasformerà da Per_1
contratto intermittente a contratto a tempo determinato o indeterminato
(indicativamente a settembre / ottobre 2025) di un contributo per il mantenimento del figlio di € 400,00 mensili, in luogo di quello precedentemente disposto pari ad € Per_1
1.300,00;
2. allorquando il rapporto di lavoro si trasformerà da contratto intermittente a contratto a tempo determinato o indeterminato cesserà ogni obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio da parte del sig. Parte_1
3. rivalutazione della situazione nell'ipotesi di eventuale e futuro stato di disoccupazione del ragazzo;
4. rinuncia da parte del sig. a richiedere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
la ripetizione delle somme versate a titolo di contributo al mantenimento per le mensilità da giugno 2024 sino a gennaio 2025;
5. rinuncia da parte della sig.ra a richiedere al sig. il CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento di per le mensilità da febbraio a maggio 2025; Per_1
6. riconoscimento da parte del sig. dell'importo di € 3.420,00 in favore della Parte_1
sig.ra a totale tacitazione di ogni pretesa o richiesta inerente alle spese CP_1
straordinarie dalla stessa già anticipate;
7. le spese straordinarie rimarranno a carico di dal mese di febbraio 2025. Per_1
8. spese legali integralmente compensate.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno raggiunto un accordo che, alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti è privo di profili di illegittimità, conforme all'interesse del figlio maggiorenne e alla situazione personale ed economica dei Per_1
2 genitori.
In ragione dell'esito della controversia e dell'accordo anche sul punto le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di VERONA, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 17.7.2020 (195/2020 RCNA), provvede in conformità alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15/07/2025
La Presidente rel.
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1097/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 11/02/2025
da
(CF. , con l'avv. PERUSI Parte_1 C.F._1
STEFANO ;
ricorrente nei confronti di
(CF. ), con gli avvocati DE Controparte_1 C.F._2
STROBEL GABRIELLA e PICOTTI LORENZO;
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
1 Conclusioni congiunte delle parti: “1. riconoscimento da parte del sig. dal Parte_1
mese di giugno 2025 e sino a quando il rapporto di lavoro di si trasformerà da Per_1
contratto intermittente a contratto a tempo determinato o indeterminato
(indicativamente a settembre / ottobre 2025) di un contributo per il mantenimento del figlio di € 400,00 mensili, in luogo di quello precedentemente disposto pari ad € Per_1
1.300,00;
2. allorquando il rapporto di lavoro si trasformerà da contratto intermittente a contratto a tempo determinato o indeterminato cesserà ogni obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio da parte del sig. Parte_1
3. rivalutazione della situazione nell'ipotesi di eventuale e futuro stato di disoccupazione del ragazzo;
4. rinuncia da parte del sig. a richiedere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
la ripetizione delle somme versate a titolo di contributo al mantenimento per le mensilità da giugno 2024 sino a gennaio 2025;
5. rinuncia da parte della sig.ra a richiedere al sig. il CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento di per le mensilità da febbraio a maggio 2025; Per_1
6. riconoscimento da parte del sig. dell'importo di € 3.420,00 in favore della Parte_1
sig.ra a totale tacitazione di ogni pretesa o richiesta inerente alle spese CP_1
straordinarie dalla stessa già anticipate;
7. le spese straordinarie rimarranno a carico di dal mese di febbraio 2025. Per_1
8. spese legali integralmente compensate.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno raggiunto un accordo che, alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti è privo di profili di illegittimità, conforme all'interesse del figlio maggiorenne e alla situazione personale ed economica dei Per_1
2 genitori.
In ragione dell'esito della controversia e dell'accordo anche sul punto le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di VERONA, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 17.7.2020 (195/2020 RCNA), provvede in conformità alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15/07/2025
La Presidente rel.
Antonella Guerra
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