TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'IL
R.G. 2053/2021
Il Tribunale di L'IL, SEZIONE UNICA, in persona dei magistrati:
Elvira Buzzelli Presidente rel. est.
Giovanni Spagnoli Giudice
Maura Manzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. DI ROCCO MARIA TERESA ricorrente e
(C.F. ), assistita e difesa dagli _1 C.F._2
Avv. FRATICELLI MONICA E GAGLIARDI BARBARA resistente
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'IL, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, -confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i ER genitori con collocamento presso la madre alla nell'attuale ambiente di vita, in L'IL , Via Celano 6 (per tale riscontrato in sede di CT e descritto nella relazione); - revocare, conseguentemente, l'assegnazione in favore della Sig.ra _1 della ex casa familiare, sita in L'IL, Fraz. Paganica, Via del Salice n.62,
[...] per sopravvenuto difetto dei presupposti di legge;
- regolamentare il diritto/dovere di visita a da parte del genitore non collocatario, disponendo attraverso statuizioni ER di contenuto non generico a carico della madre che il Sig. possa Controparte_2 tenerla ed averla con sé: (a) il pomeriggio di martedì e giovedì dall'uscita della scuola alle ore 20,00 (ore 21,30 nel periodo estivo) nelle settimane in cui trascorre il ER week end con la madre e con obbligo per quest'ultima di accompagnarla presso l'abitazione paterna ovvero con autorizzazione al padre di prelevarla in autonomia presso la scuola;
(b) il pomeriggio di mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 20,00 (ore 21,30 periodo estivo) nella settimana in cui la bambina trascorre il week end con il padre, onerando la Sig.ra di accompagnarla presso l'abitazione paterna _1 ovvero autorizzando il ricorrente a riprenderla in autonomia presso la scuola;
(c) due fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (ore
21,30 nel periodo estivo); (d) per un periodo di 7 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi ad anni alterni del Natale ovvero del Capodanno, nonché per 3 giorni durante quelle pasquali, comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della
Pasquetta; (e) per 15 giorni durante le vacanze estive, eventualmente frazionabili in due periodi di 7 giorni, da comunicarsi entro il 15.04 di ogni anno e con reciproco obbligo di comunicazione dei luoghi e dei recapiti di destinazione;
- disporre l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale , statuendo che tutte le decisioni inerenti dovranno essere assunte insieme dai genitori e facendo obbligo alla ER
Sig.ra di rispettare i bisogni e le esigenze della bambina, ad _1 assecondarne le inclinazioni ed a spendersi fattivamente al fine di consentirle l'adattamento alle nuove condizioni di vita e, comunque, il libero accesso al genitore non collocatario ed ai nonni paterni;
-confermare l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario di con un assegno di €.40 0,00 mensile, ER rivalutabile Istat, oltre extra al 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di L'IL ; - dare atto della reciproca autosufficienza economica delle parti, rigettando l'eventuale richiesta da parte della resistente di provvidenza economica ex art.5/6 L.898/70 ; - ritenutane la infondatezza giuridica e fattuale, rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra e, quanto a quella a contenuto patrimoniale, _1 dichiararne in ogni caso la inammissibilità nel presente giudizio;
- condannare in ogni caso, la Sig.ra al pagamento delle spese e competenze del _1 procedimento”.
Per la resistente:
“RICHIAMATE E CONFERMATE integralmente e partitamente tutte le conclusioni istruttorie e di merito già formalizzate da questa Difesa nel corso del procedimento, che qui si intendono trascritte;
CONCLUDE chiedendo alla S.V. Ill.ma, in via principale e di merito, di rigettare tutte le richieste e deduzioni di controparte e di accogliere tutte le proprie, così come formulate nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale del 02.01.23, richiamate nelle note per l'udienza del 27.2.23 e così come di seguito integrate, stante la sentenza non definitiva sullo status e quanto emerso dalla consulenza tecnica di ufficio. 1) PER QUANTO ATTIENE ALLE CONDIZIONI
DI AFFIDAMENTO E AL DIRITTO DI VISITA DELLA MINORE SI CHIEDE ALLA
S.V. ILL.MA DI:
1. confermare il regime di affidamento condiviso (punto 3 omologa), così come confermato anche dalla CT (“viene confermata l'importanza dell'affido
pag. 2/33 condiviso”, pag. 74);
2. confermare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (punto 3 omologa), così come ritenuto anche dalla CT (“non sono presenti rilevanti problematiche psicopatologiche in grado di inficiare le capacità genitoriali della coppia;
pertanto la sottoscritta, in accordo con le parti, ritiene che entrambe le figure genitoriali siano idonee nell'esercitare la loro responsabilità genitoriale”, pag. 74);
3. confermare la collocazione prevalente presso la madre (punto 3 omologa), così come confermato anche dalla CT (“viene confermata … e il mantenimento della domiciliazione preferenziale presso la madre”, pag. 74), e rigettare la richiesta di modifica di controparte;
4. confermare l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in ER, via del Salice 62, con quanto ne costituisce arredo e pertinenza (punto
2 omologa) e senza alcuna condizione, e rigettare la richiesta di modifica di controparte;
5. confermare integralmente e partitamente la formulazione del punto 8 dell'omologa, che fa riferimento alla “gradualità” di adattamento di , che anche ER la CT ha richiamato nelle sue disposizioni e che anche il sig. si è impegnato a Pt_1 mantenere in sede di CT (“entrambi i genitori si impegnano ad assecondare i bisogni di mantenendo la formulazione prevista dal punto 8 dell'accordo consensuale ER omologato”, verbale CT 05.06.24), e rigettare la richiesta di modifica di controparte;
6. confermare le condizioni di visita del padre alla figlia stabilite ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'omologa, che anche la CT non ha modificato, che anche il sig. ha ritenuto Pt_1
“assolutamente accettabili” (udienza del 3.1.24) e “fissanti delle congrue modalità di visita e di relazione con la figlioletta” (pec del 6.10.23), e a cui si sta tendendo tramite l'attuale frequentazione basata sugli “accordi parziali” definiti dal Centro Famiglie e ratificati dal Tribunale, e rigettare le richieste di modifica di controparte;
7. rigettare la richiesta di controparte di “onerare” la madre ad accompagnare la figlia nei giorni di visita del padre alla di lui abitazione, stante anche l'impegno assunto dallo stesso in sede di CT (“il sig. si impegna ad andar a prendere [la minore]”, verbale Pt_1 CT 05.06.24);
8. rigettare la richiesta di controparte di “statuizioni attuative” relative alla ripresa dalla scuola ovvero di altre statuizioni, stante anche che la CT ha evidenziato che “alla domanda di voler cambiare qualcosa nell'organizzazione dei giorni e della settimana, per il momento ] preferisce non modificare nulla” (pag. ER 30), e rigettare la richiesta di controparte di statuire che la sig.ra consenta “il _1 libero accesso al genitore non collocatario e ai nonni paterni”, per di più ovvia e pretestuosa;
E, INTEGRANDO LE CONCLUSIONI A FRONTE DI QUANTO EMERSO DALLA CONSULENZA, SI CHIEDE INOLTRE ALLA S.V. ILL.MA DI:
9. stabilire che
“rispetto alla organizzazione delle giornate, la frequentazione di con il papà
ER deve essere incrementata rispetto a quella attuale [rispondente agli “accordi parziali”] nel rispetto delle esigenze primarie di così come emerso durante l'intera
ER consulenza e come già previsto e sottoscritto da entrambi i genitori nel punto 8 dell'accordo consensuale omologato” (pag. 75) ovvero “rispettando i suoi [di ]
ER tempi” (pag. 68) e le sue volontà (“per il momento non vuole cambiare nulla
ER nell'organizzazione delle giornate”, verbale CT del 07.05.24); 10.invitare il sig.
a “riflettere sulla possibilità di farsi sostenere in un percorso individuale come Pt_1 genitore per potenziarne le risorse di cui dispone, visto il grande affetto che ER prova nei suoi confronti. L'obiettivo è mettere nelle condizioni di sentirsi ER accolta, e aumentare il tempo di frequentazione padre/figlia in confronto all'attuale modalità [rispondente agli “accordi parziali”]” (pag. 74), sicché pervenire a regime
pag. 3/33 alle condizioni stabilite dall'omologa, atteso che, come rilevato dalla CT, il sig.
deve “crescere” dal punto di vista della “sintonizzazione” sui bisogni ed Pt_1 esigenze della figlia (pag. 61, 62 e 74) e “dare un maggiore contributo per consentirlo” (pag. 60); 11. “invitare il sig. a provvedere in futuro in maniera autonoma, Pt_1 ovvero senza il ricorso a terzi, così come auspicato anche dalla CT in riscontro all'osservazione della CTP-P sulla necessità di “tracciare una linea di riferimento per la progettualità futura”: “ci si auspica che il tempo che ci siamo presi … porti ad una nuova presa di coscienza in grado di consentire ai singoli protagonisti … di provvedere in maniera autonoma riattribuendo a loro stessi la capacità e le responsabilità della gestione della propria vita” (pag. 71). 2) PER QUANTO ATTIENE ALLE RICHIESTE DI CARATTERE ECONOMICO-PATRIMONIALE SI CHIEDE ALLA S.V. ILL.MA DI: 12. rivalutare l'assegno mensile di mantenimento ordinario che il padre versa alla madre in favore della figlia fino ad almeno 1.064 euro, statuendo altresì che l'importo sia adeguato automaticamente, con cadenza biennale, alle variazioni della situazione economico-patrimoniale del padre, alle mutate esigenze di vita della figlia in relazione all'età, e al costo della vita;
13. confermare che il padre sia tenuto al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di L'IL; 14. disporre, ai sensi dell'art. 4 comma 13 della L. 898/1970 e s.m.i., la retroattività della rivalutazione dell'assegno mensile di mantenimento ordinario alla data della domanda di divorzio (27.12.2021), stante la sentenza non definitiva sullo status (04.07.23) e il lungo lasso di tempo trascorso dall'avvio del procedimento;
15. disporre la compensazione tra le parti degli accrediti bancari alla data di cessazione del regime di comunione di beni, ovvero all'omologazione dell'accordo consensuale di separazione (24.03.2021); 16. invitare il sig. , a tutela dei diritti economico- Pt_1 patrimoniali acquisiti dalla bambina in costanza di matrimonio, ad addivenire ad una soluzione conciliatoria in merito alla cessione alla figlia ovvero all'impegno alla cessione alla figlia alla maggiore età, da parte di entrambi i genitori, del diritto di proprietà dell'immobile familiare, così come anche “auspicato” dal Tribunale nella sentenza non definitiva sullo status;
17. condannare il sig. al risarcimento dei Pt_1 danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 89 C.p.c. per le affermazioni sconvenienti, offensive per il loro contenuto, immotivatamente squalificanti la reputazione della sig.ra e dei suoi familiari, per di più nelle relazioni con la figlia/nipote, _1 contenute negli atti della corrente fase contenziosa del procedimento di divorzio, disponendone la cancellazione e la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 C.c. (allegato alle note per l'udienza del 23.01.23), e quantificato nella misura pari a 20.000 euro, salva diversa maggiore o minore quantificazione da parte della S.V.
Ill.ma; 18. condannare il sig. al pagamento di tutte le spese processuali, Pt_1 avvalorato altresì dai toni utilizzati e dai contenuti corrispondenti a quelli del ricorso ex 709 ter, reiterati da controparte nella fase contenziosa nonostante fosse intervenuta la sentenza di rigetto ex 709 ter del 10.11.22, non reclamata dal sig. , e che è Pt_1 stata attesa e recepita dal Tribunale per l'avvio alla fase conteziosa di questo procedimento;
E, INTEGRANDO LE CONCLUSIONI A FRONTE DI QUANTO
EMERSO DALLA CONSULENZA, SI CHIEDE INOLTRE ALLA S.V. ILL.MA DI: 19. condannare il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. Pt_1
89 C.p.c. anche per le affermazioni sconvenienti ed offensive nei contenuti, immotivatamente “svalutanti” la reputazione della sig.ra e dei suoi familiari _1
pag. 4/33 per di più nelle relazioni con , rilevate anche dalla CT (“nonostante il sig. ER
in più momenti abbia manifestato un tono al di sopra delle righe, in cui si è Pt_1 posto, non solo nei confronti della ex-moglie ma anche verso tutto il lavoro svolto, in modalità svalutante …”, pag. 73), ed espresse durante gli incontri videoregistrati, alcuni dei quali anche trascritti, disponendone la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 C.c; 20. condannare il sig. al pagamento di tutte le spese Pt_1 processuali anche dell'intera consulenza tecnica di ufficio, atteso altresì:
1. l'atteggiamento svalutante nei confronti di tutto il lavoro svolto come sopra specificato;
2. che, in merito agli “intenti paterni che hanno portato alla richiesta della CT”, la CT ha evidenziato: “a parere della scrivente durante l'intera consulenza questa limitazione o modalità di porsi della ex-coniuge non è emersa, la stessa più volte si è mostrata propensa agli incontri padre-figlia favorendone la complicità e la collaborazione. È stata ravvisata inoltre, nella modalità di porsi della sig.ra, una continua crescita che ha contribuito all'aprirsi di tutto il contesto favorendo il benessere la crescita e il potenziamento verso l'esterno di ” (pag. 69);
3. che, ER dunque, a riguardo, la CT è pervenuta alle medesime conclusioni del Tribunale nell'ambito del procedimento ex 709 ter (“[la madre] non solo non intende contrastare il miglioramento dei rapporti tra padre e figlia, ma addirittura lo auspica”, ordinanza ex 709 ter del 03.03.22; la “serenità” della bambina è “perdurante”, sentenza ex 709 ter del 10.11.22), riscontrando anche quanto segue: a) “ è serena” (pag. 18); b) ER
“come espresso anche nella relazione del Centro Famiglie “la bambina agisce per sue proprie “volontà” e “abitudini di vita”” (pag. 68); c) “nel caso fosse realmente presente una confusione e un conflitto di lealtà, così come ipotizzato dalla collega
[CTP-P]… dietro la sua [di ] buona capacità di adattamento dovrebbe celarsi
ER una specifica sintomatologia… In entrambi i casi nel comportamento di non si
ER ravvedono tali modalità di porsi” (pagg. 70-71); d) “verso la figura paterna,
ER nutre profondo affetto … e questo sicuramente è frutto di una relazione efficace e positiva con la figura preferenziale, la mamma che ha saputo consentire di strutturare anche le altre relazioni” (pag. 74); e) attualmente sta bene, è integrata
ER all'interno della sua famiglia nel rapporto con la madre e con il padre” (pag. 74)”.
FATTO E DIRITTO
1. In data 27.12.2021 ha evocato in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di L'IL la moglie per ottenere la _1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la medesima in data 08.09.2007, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di L'IL come atto numero 52, P. 2, S.A, Vol.3, anno 2007 e dal quale è nata una figlia,
il 1.8.2014, dato che i coniugi - dopo la separazione avvenuta nel ER
pag. 5/33 gennaio del 2021 - non si erano più riuniti ed era pertanto irreversibilmente venuta meno ogni comunione morale e materiale.
2. Il ricorrente ha rappresentato che con decreto del 27.01.2021
(dep. 25.03.2021) il Tribunale di L'IL aveva omologato la separazione tra le parti, regolando i rapporti interpersonali tra le stesse nel seguente modo: “(i) affidamento condiviso del la figlia minore
ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nella ER
abitazione di Via del Salice n.62, già casa familiare;
(ii) diritto/dovere del padre di tenere con sé la bambina da esercitarsi nel rispetto delle preminenti esigenze di vita, di studio e ricreative della minore e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, e comunque : (a) il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 18,00 alle 19,30 nelle settimane in cui trascorre il weekend con la madre;
(b) il ER
pomeriggio del mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 19,30 nelle due settimane in cui la bambina trascorre il weekend con il padre;
(c) due fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica;
(d) ad anni alterni nei giorni delle principali festività natalizie (24, 25 e 26 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio) e pasquali (Pasqua e
Lunedì dell' Angelo); (e) anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, diritto di avere la figlia il giorno del proprio compleanno e di trascorrere quello d i preferibilmente insieme ER
alla madre ovvero, ad anni alterni, a pranzo o a cena;
(f) per 15 giorni durante le vacanze estive, eventualmente frazionabili per un minimo di
7 giorni a partire dal weekend di rispettiva spettanza, da concordarsi entro il 15.04 di ogni anno e con reciproco obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
(iii) esercizio congiunto della
pag. 6/33 responsabilità genitoriale e formalizzazione del reciproco impegno dei genitori a rispettare i bisogni e le esigenze della bambina, ad assecondarne le inclinazioni e le abitudini ed a spendersi in maniera collaborativa al fine di consentire a di adattarsi alle nuove ER
condizioni di vita;
(iv) onere per il Sig. di contribuire Controparte_2
al mantenimento ordinario di con un assegno di €.400,00 mensili ER
rivalutabili Istat, extra al 50 % come da protocollo di intesa in uso presso il Tribunale”.
3. Tuttavia, il si era lamentato sin da subito di aver potuto Pt_1
vedere la figlia sempre e solo in presenza della moglie e prevalentemente all'interno della abitazione di Via del Salice n.62 e che la madre aveva rifiutato qualsivoglia forma di collaborazione nel gestire la bambina e di spendersi in qualche modo per favorirne l'adattamento alle nuove condizioni di vita, pregiudicando in tal modo l'instaurazione di un rapporto sereno padre – figlia, tacendo anche su fatti che invece avevano indubbia valenza sia sanitaria che di relazione. Per rivendicare l'autonomia nei suoi rapporti con la bambina, il ricorrente aveva proposto ricorso ex art.709 ter c.p.c. invocando: (i) l'emanazione di statuizioni di natura attuativa dell'assetto recepito dal Tribunale con il provvedimento di omologa della separazione quanto all'affidamento della figlia minore;
(ii) l'ammonimento della Sig.ra al _1
rispetto dei principi posti a presidio del diritto alla bigenitorialità (proc. Con N.821\2021 VG). lamentava che le criticità non erano scemate neanche dopo aver tentato un percorso condiviso presso l'AIED. Nella relazione depositata agli atti, l'AIED evidenziava modi dominanti e di non ascolto da parte della sig.ra verso gli altri, oltre ad un _1
pag. 7/33 rapporto simbiotico madre – figlia – famiglia d'origine che emarginava il padre, determinato invece a voler incontrare la figlia, al punto di mostrare contrarietà a far partecipare la bambina persino agli incontri con i servizi sociali. Nell'ultimo periodo la conflittualità del nucleo familiare, negata dalla risultava aumentata a causa del _1
trasferimento della donna e della bambina, a partire dal mese di giugno
2021, presso l'abitazione della propria famiglia di origine, con abbandono della casa familiare e creazione di un ambiente ancora più marcatamente ostile al diritto di visita del sig. . Quest'ultimo, Pt_1
pertanto – pur d'accordo a mantenere il regime dell'affidamento condiviso con collocamento della minore prevalente presso la madre – domandava dunque al
Tribunale, in particolar modo: a) la fissazione di nuove condizioni ampliative del diritto di visita verso la figlia, comprensive di “statuizioni di contenuto non generico, affinché la Sig.ra si adoperi _1
fattivamente per garantire a autonomia nel rapporto con il padre”; ER
b) la previsione dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, statuendo che tutte le decisioni inerenti dovranno essere assunte ER
insieme dai genitori e facendo obbligo alla Sig.ra di _1
rispettare i bisogni e le esigenze della bambina;
c) la conferma dell'assegnazione in favore della resistente della casa familiare, sita in
L'IL, Via del Salice n.62 , a condizione che l'immobile venga occupato secondo la finalità propria;
d) la conferma dell'onere a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario di con un ER
assegno di €.400,00 mensile, rivalutabile Istat, oltre extra al 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di L'IL; e) di dare atto della reciproca autosufficienza economica delle parti, rigettando l'eventuale pag. 8/33 richiesta da parte della resistente di provvidenza economica ex art.5/6
L.898/70 ; con condanna della controparte al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente aveva richiesto l'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti in tal senso.
4. In data 3.3.2022 si era costituita in giudizio la resistente _1
con memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale
[...]
nei confronti del sig. . La sig. opponendosi alle richieste Pt_1 _1
avanzate dal marito, ha sottolineato che: a) in virtù di un accordo promosso nell'ambito del procedimento ex art. 709ter cpc instaurato dal
, si sarebbe concordato che il padre si sarebbe occupato di Pt_1 ER
il martedì pomeriggio;
tuttavia, alle prime due occasioni (settembre
2021), il padre aveva riaccompagnato la bambina dalla madre dopo pochi minuti e successivamente (ottobre 2021) deciso unilateralmente di sospendere le visite alla figlia per la serenità di questa, asserendo che le intromissioni della donna nel rapporto padre – figlia causavano disagio a b) conseguentemente, era stato sempre il padre a violare le ER
condizioni dell'omologa privando la figlia della figura paterna;
c) dopo il percorso presso l'AIED, nel dicembre 2021 le frequentazioni padre figlia erano riprese senza alcun disagio o criticità da parte della minore;
d) la madre aveva sempre fatto il possibile per tenere vivo nella bambina il ricordo della figura paterna, condividere con il marito qualunque informazione rilevante e tutte le scelte attuate riguardanti la bimba, comunicargli tutte le possibili occasioni di incontro con la bambina. La resistente ha concluso concordando sulla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sull'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre e sulla pag. 9/33 declaratoria di reciproca autosufficienza economica dei coniugi.
Tuttavia, ha insistito per la conferma della regolamentazione del diritto di visita del padre fissate nel decreto di omologa, dell'assegnazione della casa familiare senza condizioni, con rigetto al contempo di tutte le richieste del sig. di statuizioni a suo carico volte a favorire i Pt_1
rapporti padre – figlia. In via riconvenzionale ha richiesto in particolare:
a) la declaratoria d'inadempimento del ricorrente alle condizioni dell'omologa, con ordine a questi di non perseverare in condotte privative per la bambina della figura paterna;
b) il risarcimento dei danni ex art. 89 cpc per le espressioni offensive usate dal nei Pt_1
suoi scritti difensivi verso la moglie;
c) la fissazione di un contributo di mantenimento ordinario della figlia nella misura mensile di € ER
700,00 rivalutabile ISTAT, date le accresciute esigente di vita e l'età della bambina, oltre spese straordinarie al 50%; con vittoria di spese. Il ricorrente, sig. , ha fatto istanza per una CT per valutare le Pt_1
competenze genitoriali delle parti, cui la resistente si è opposta.
5. Tanto premesso, all'udienza del 9.3.2022 in esito alla comparizione delle parti dinanzi al Presidente, le parti sono state avviate al Centro
Famiglie della ASL di L'IL (percorso indicato nell'ambito del procedimento 841\2021 RG VG).
6. Il ricorrente ha depositato nel frattempo una relazione del Centro
Famiglie, che confermava il clima di conflittualità all'interno del nucleo familiare, dovuto a difficoltà comunicative ed incomprensioni nella coppia, oltre alle diverse versioni dei fatti che emergevano in merito alle criticità nei rapporti padre – figlia, dovute secondo la resistente a scarso interesse del verso la figlia, avendo interrotto le visite per tre Pt_1
pag. 10/33 mesi, mentre secondo l'uomo la causa era da ricercarsi nelle pesanti interferenze della nei rapporti padre – figlia, che avrebbero _1
creato disagio nella bambina. Anche questa volta la piccola non partecipava agli incontri.
7. Con memoria integrativa del 19.10.2022, la resistente ha evidenziato che le criticità riguardavano i rapporti di coppia tra i coniugi, cui la bambina era estranea e che la stessa non manifestava alcun disagio. Ha insistito nelle richieste avanzate con la memoria di costituzione.
8. All'udienza del 20.10.2022 il ricorrente ha chiesto il passaggio alla fase contenziosa;
la resistente ha chiesto attendersi la definizione del procedimento 841\2021 RG VG. In data 10.11.2022 il giudice, rilevato che le parti avevano raggiunto accordi parziali sulle condizioni di affidamento nell'ambito procedura n. 841/2021 VG, sede ove i genitori sono stati entrambi ammoniti a tenere un comportamento maggiormente collaborativo nell'esclusivo interesse della minore, ha ritenuto opportuno passare alla fase contenziosa, dando termine per memorie, fissando per la trattazione l'udienza del 23.1.2023.
9. Con memoria integrativa ex art. 709 comma 3 cpc il ricorrente ha insistito nelle sue istanze, sottolineando il ruolo oppositivo della sig.ra che continuava rendeva difficoltoso il diritto di visita del _1
, come evidenziato dall'AIED e dal Centro Famiglie, che Pt_1
prendevano atto del fatto che ancora non riusciva a trascorrere un ER
tempo abbastanza prolungato con il padre;
le modeste aperture della erano dovute solo all'intervento dei servizi sociali. Ha _1
evidenziato l'insussistenza di sopravvenienze economiche rilevanti per disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento per la minore e ha pag. 11/33 chiesto il rigetto delle domande economiche della data _1
l'impossibilità, secondo giurisprudenza costante, di trattare in un procedimento di famiglia cause sottoposte a riti diversi e connesse solo soggettivamente.
10. Con memoria difensiva, la resistente ha sottolineato innanzitutto il rigetto delle domande del ricorrente nel procedimento ex art. 709ter cpc e riproposte nel procedimento ordinario con le richieste di provvedimenti provvisori ed urgenti e ha allegato una serie di episodi a dimostrazione dell'ampia disponibilità della donna a favorire i rapporti tra il e la figlia;
ha rappresentato come il Centro Famiglie avesse Pt_1
verificato che agisce per sue “volontà” e sue “abitudini”, cioè ER
senza condizionamenti, escludendo cioè una relazione simbiotica madre
– figlia. Ha insistito nelle richieste già formulate con le memorie precedenti, evidenziando in particolare che le richieste del di Pt_1
modifica del regime di visita non rispettano i “bisogni”, le “abitudini di vita”, le “volontà”, le “esigenze di vita, di studio e ricreative” della bambina né le esigenze lavorative delle parti, al contrario di quanto disposto con l'accordo omologato, ed in contrasto con gli accordi di transizione, raggiunti medio tempore tra i genitori, secondo i quali: i) sono state accorpate al martedì pomeriggio (dalle 17.00 alle 20.00 con cena) le due visite infrasettimanali (martedì e giovedì) di un'ora e mezza ciascuna (18.00 – 19.30 senza cena) nella settimana del week-end di non spettanza;
ii) sono state accorpate al martedì pomeriggio (dalle 17.00 alle 20.00 con cena) le visite previste il mercoledì pomeriggio (18.00 –
19.30 senza cena) e il sabato nella settimana del week-end di spettanza;
iii) il pranzo e la cena del sabato nel week-end di spettanza sono stati pag. 12/33 compensati dalle 2 cene infrasettimanali dei due martedì nell'intervallo temporale tra un week-end di spettanza e l'altro; iv) la domenica di spettanza, a settimane alterne, è rimasta invariata con il pranzo. La resistente ha riproposto con alcune modifiche le seguenti domande riconvenzionali, ad oggetto: a) l'aumento dell'assegno mensile di mantenimento a 1064€ totali, in virtù dell'aumento di stipendio del sig.
del 16% e del fatto che lo stesso, fino al gennaio 2021 era Pt_1
gravato dal pagamento delle rate di un mutuo per l'abitazione familiare di 600 € mensili, circostanza tenuta in conto al momento della stesura del decreto di omologa della separazione, contribuendo di fatto già in precedenza al mantenimento di per complessivi 1000 €; b) ER
l'ordine a carico del di trasferimento in favore della figlia della Pt_1
parte di proprietà dell'immobile familiare sito in ER, come da pregressi accordi tra i coniugi;
c) la compensazione degli accrediti sui conti correnti bancari alla data della cessazione della comunione dei beni;
d) la condanna del al risarcimento dei danni non Pt_1
patrimoniali ex art. 89 cpc.
11. All'udienza del 27.2.2023, su richiesta del ricorrente, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione limitatamente allo status ed in data
26.6.2023 ha emesso sentenza non definitiva sul punto (pubbl.
04.07.2023), accogliendo la domanda, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione, come è pacifico tra le parti, ed essendo trascorso il periodo di legge dalla separazione. Ha rinviato la regolamentazione delle spese al definitivo e ha rimesso le parti davanti al Presidente per il prosieguo del giudizio all'udienza del 25.9.2023 (poi differita al 3.1.2024 per tentare un bonario componimento tra le parti).
pag. 13/33 12. All'udienza del 3.1.2024 il ricorrente ha insistito per la richiesta di
CT, ammessa dal Tribunale in data 26.1.2024, finalizzata a
“ricostruire le caratteristiche ed il concreto atteggiarsi della capacità di entrambi i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale, evidenziando ogni profilo indispensabile ad una corretta regolamentazione dei rapporti della bambina con i genitori e, in buona sostanza, per la miglior tutela del diritto della bambina stessa alla bigenitorialità; proponga a tale riguardo anche le modalità più adeguate a tutela della bambina di regolamentazione della frequentazione della stessa con i genitori, evidenziando infine gli elementi di criticità su cui sarebbe necessario intervenire, anche per consentire alle parti, ove possibile, una soluzione conciliativa nell'interesse della piccola”. La CT con la relazione Persona_2
depositata il 27.6.2024 tenendo conto delle osservazioni dei CTP, nominati dalle parti, ha evidenziato che: “Non sono presenti rilevanti problematiche psicopatologiche in grado di inficiare le capacità genitoriali della coppia;
pertanto, la sottoscritta, in accordo con entrambe le parti, ritiene che entrambe le figure genitoriali siano idonee nell'esercitare la loro responsabilità genitoriale. Il Sig. e Pt_1
la sig.ra manifestano una adeguatezza ed una capacità di _1
rapportarsi in maniera positiva con poiché entrambi nutrono un ER
profondo affetto nei suoi confronti ognuno manifestandolo a modo suo.
(…) Sono presenti due modalità di esser famiglia: - RA efficace, strutturata, funzionale, affettiva, solida, complice e in piena alleanza. - PA “in strutturazione”, con elementi funzionali e affettivi, ma che deve ancora crescere, poiché hanno avuto meno tempo
pag. 14/33 a loro disposizione. attualmente sta bene, è integrata all'interno ER
della sua famiglia nel rapporto con la madre e con il padre. Viene confermata l'importanza dell'affido condiviso e il mantenimento della domiciliazione preferenziale presso la madre. Rispetto alla organizzazione delle giornate, la frequentazione di con il papà ER
deve esser incrementata rispetto a quella attuale nel rispetto delle esigenze primarie di così come emerso durante l'intera ER
consulenza e come già previsto e sottoscritto da entrambi i genitori nel punto 8 dell'accordo consensuale omologato”.
13. Il 10.7.2024 si teneva a trattazione scritta l'udienza di precisazione delle conclusioni;
entrambe le parti, con il deposito delle note, concludevano come in atti richiamandosi ai precedenti scritti difensivi, opportunamente integrati tenendo presente le risultanze della CT. In particolare, il ha chiesto per la prima volta in questa sede la Pt_1
revoca dell'assegnazione alla resistente della casa familiare, essendo emerso in maniera chiara anche in esito alla CT che vive ER
serenamente e stabilmente con la mamma al domicilio di Via Celano
n.6° n.24 e non nella ex abitazione familiare di Via del Salice n.62, . Il tribunale ha concesso i termini ex art.190 c.p.c., riservando alla sede decisoria collegiale ogni provvedimento. Tenendo conto anche delle richieste della resistente, il Tribunale – in considerazione del tempo trascorso dall'introduzione del giudizio - con ordinanza del 7.1.2025 ha rimesso la causa sul ruolo al solo fine di disporre il deposito di documentazione reddituale aggiornata, in modo da poter valutare compiutamente le istanze economiche delle parti, fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 5.3.2025 (poi differita al pag. 15/33 2.4.2025), senza concessione di ulteriori termini. Le parti hanno reiterato le conclusioni già formalizzate in precedenza senza sostanziali modifiche e la causa è stata trattenuta in decisione.
14. Tanto premesso, osserva il collegio come la domanda attorea sia fondata in parte e vada accolta nei limiti e per le ragioni che si espongono. È parimenti parzialmente fondata, con le decorrenze che di seguito saranno indicate, la domanda riconvenzionale della resistente ad oggetto la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ER
15. La prima questione che in ordine logico va esaminata riguarda le condizioni di affidamento e collocamento della minore . Persona_3
Va dato atto come sul punto entrambe le parti concordino per la conferma del regime di affidamento condiviso, già predisposto dal decreto di omologa della separazione e che del resto costituisce la regola secondo la legge (art. 337ter cpc) e la giurisprudenza costante.
Considerando che anche la CT (cfr. pag. 74 dell'elaborato peritale) ha riconosciuto ad entrambi gli ex coniugi qualità che li rendono figure genitoriali idonee, prive di problematiche psicopatologiche e ha considerato il regime condiviso quello preferibile per ER
nell'interesse del minore al diritto alla bigenitorialità ed alla coltivazione di un rapporto equilibrato con il padre e la madre, si ritiene di poter confermare tale assetto. Deve pertanto essere disposto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, precisando che mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte dai genitori di comune accordo pag. 16/33 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, per le questioni di ordinaria amministrazione gli ex coniugi potranno procedere in autonomia (cfr. art. 337ter comma 3 cpc); non risultano infatti elementi idonei per giustificare un aggravamento di tale regime come richiesto dal ricorrente, secondo cui ogni decisione andrebbe assunta insieme dai genitori. È peraltro auspicabile che, in esito all'approfondimento svolto sia presso il Centro per le Famiglie che nel corso della CT, i genitori si aprano ad un dialogo che non limiti il percorso di crescita della bambina e un sereno rapporto della stessa con entrambi i genitori e i rispettivi nuclei d'origine.
16. Quanto al collocamento della minore, parimenti si ritiene appropriato confermare lo stato di fatto e di diritto vigente, già fissato dal decreto di omologa, ossia quello “prevalente presso la madre”, rispetto al quale entrambe le parti concordano e che anche la CT (pag. 74) ritiene preferibile, in quanto, anche se si trova bene con entrambi i ER
genitori. È opportuno, del resto, privilegiare le abitudini del minore, che negli ultimi anni ha sempre vissuto con la madre.
17. Nella stessa direzione, va ora approfondita la questione del luogo di collocamento della minore, tenendo conto dell'istanza avanzata in corso di causa dal di revoca di assegnazione della casa familiare di Pt_1
ER (AQ), via del Salice n.62, in favore della resistente, motivata sulla base della certezza dell'abbandono della stessa da parte dell'ex moglie, che avrebbe preferito trasferirsi con la figlia nell'abitazione di proprietà degli ascendenti materni in via Celano n.
6. L'istanza, nonostante sia stata formalizzata solo al momento della precisazione delle conclusioni (cfr. note trattazione scritta dell'08.07.2024), ritiene il pag. 17/33 collegio sia non solo ammissibile, ma anche fondata. In ordine al primo aspetto, occorre considerare che dagli atti di parte e soprattutto dalla
CT sia emerso pacificamente che: a) la minore, nata nel 2014, ha vissuto per poco tempo nella casa di ER e ancor meno con la famiglia al completo;
infatti, nel passato, in almeno due occasioni (2015
e 2019) la madre risulta essersi trasferita con la figlia presso i nonni materni per un certo periodo (cfr. CT punto 5, storia familiare); b) dal
2022, la minore risulta vivere stabilmente con la madre in via Celano
(cfr. CT punti 8 e 10) ed è questo l'ambiente di vita prediletto dalla piccola ed in cui si muove con libertà e disinvoltura e che riconosce come “casa”, al contrario dell'abitazione di via del Salice;
c) dato che tra il 2020 ed il 2021 la sig.ra e la figlia erano tornate _1
temporaneamente a ER (cfr. pag. 15-16 CT e 5 del ricorso),
l'istanza di revoca del ricorrente non è tardiva, in quanto la circostanza dell'abbandono stabile e definitivo della casa familiare deve attendibilmente essere considerata una sopravvenienza, rispetto all'introduzione del ricorso, essendosi consolidata con modalità tali da giustificare la domanda di revoca solo tra il 2022 ed il 2024, posteriormente al deposito del ricorso e della memoria integrativa ex art. 709 comma 3 cpc.. Tanto esposto in ordine alla ammissibilità della domanda (dovendosi valorizzare il mutamento di fatto sopravvenuto e il suo consolidarsi nell'interesse della bambina e della valutazione del concetto di habitat familiare), la giurisprudenza sull'assegnazione della casa familiare è chiarissima nel ritenere che lo scopo dell'istituto sia quello di consentire ai minori di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro abitudini di vita e delle pag. 18/33 relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. N.
25604\2018). La nozione di casa familiare richiama inoltre una stabile e continuativa utilizzazione da parte del nucleo familiare e richiede che la destinazione in tal senso sia stata impressa in concreto mediante la convivenza nell'immobile prima dell'insorgenza della crisi (Cass.
N.3331\2016). L'assegnazione della casa è dunque revocabile quando il legame con l'abitazione sia reciso, quando la casa non costituisca più
l'habitat domestico necessario a garantire al minore nella quotidianità il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana (Cass.
N.16740\2020); la Cassazione ha, tra l'altro, confermato la revoca dell'assegnazione proprio in caso di lunga permanenza del minore e della madre presso la casa dei nonni materni (Cass. 11981\2013). Nel caso di specie, ritiene il collegio che con il consolidarsi della collocazione in altra abitazione sia oramai certamente venuto meno l'interesse del minore alla continuità ambientale presso l'ex abitazione familiare, dato che la bambina considera “casa” il domicilio materno di via Celano n.6 da più di tre anni;
la resistente, dal canto suo, non fornisce elementi utili ad una diversa valutazione tali da giustificare la permanenza di un legame effettivo con l'abitazione di ER, da intendersi ormai reciso (cfr. comparsa conclusionale resistente, pag.14, in cui la medesima riconosce peraltro che l'abitazione dei nonni garantisce più comodità negli spostamenti strategici per e ER
riferisce di questioni di sicurezza che affliggerebbero invece l'ex casa familiare in gran parte superate nel tempo e comunque non ostative all'utilizzo dell'appartamento).
pag. 19/33 L'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra va quindi _1
revocata e deve disporsi che la minore continui a vivere con Persona_3
la madre in via prevalente presso l'abitazione di via Celano n.6, maggiormente idonea a soddisfare le sue esigenze e rispettosa delle sue abitudini.
18. A fronte del collocamento della minore, è necessario regolamentare il diritto\dovere di visita del genitore non collocatario, ossia il ricorrente.
Il tema ha creato in passato notevole conflittualità dalle parti ed è indubbiamente centrale nell'economia del giudizio. Pacifico risulta il fatto che il sig. non abbia di fatto fruito del suo diritto per come Pt_1
regolamentato nel 2021 con il decreto di omologa della separazione, omettendo del tutto le visite per circa tre mesi, salvo poi riprenderle in virtù di un accordo modificativo intercorso tra le parti nell'ambito del procedimento ex art. 709ter cpc instaurato dall'odierno ricorrente. Le parti hanno dato spiegazioni opposte circa le cause che hanno generato tale situazione: il ricorrente ha fatto riferimento ad indebite intromissioni dell'ex moglie nei rapporti padre – figlia, che avrebbero condizionato anche i comportamenti di quest'ultima creandole imbarazzo (sul punto, vds anche le relazioni AIED prodotte dal ricorrente); la resistente ha invece motivato sulla base dello scarso interesse del padre verso la figlia ed ha negato, almeno inizialmente, tale clima di contrasto e disagio e, nell'economia complessiva delle emergenze istruttorie e del comportamento delle parti, tale spiegazione non appare in alcun modo convincente. Certamente, la dinamica conflittuale del rapporto e le dinamiche della crisi hanno avuto un ruolo centrale nelle difficoltà emerse pag. 20/33 che, certamente, a parere del collegio, non possono ascriversi a disinteresse del padre.
In ogni caso, i vari percorsi intrapresi dalle parti per la riduzione della conflittualità familiare presso l'AIED ed il Centro per le famiglie (2022) e la CT eseguita in tempi più recenti (2024) hanno consentito di apprezzare piuttosto la sussistenza di un insieme di elementi di fatto che hanno contribuito a rendere estremamente difficile la gestione del rapporto padre- figlia. Una responsabilità della sig.ra nell'acuire le difficoltà _1
relazionali del con la minore è verosimile pertanto, a parere del Pt_1
collegio, certamente nell'immediatezza della separazione, viste le relazioni agli atti degli enti interessati, già richiamate ai paragrafi 1,3,5; il clima di conflittualità ha nuociuto all'ambiente ed all'equilibrio familiare con danno soprattutto per che si è vista privare per anni della figura paterna, nei ER
confronti della quale il rapporto è tutt'ora in via di strutturazione. Tale responsabilità, tuttavia, che ha realisticamente tratto origine dalla crisi della coppia e dalla difficoltà di accettazione della crisi, non può essere enfatizzata al punto da ritenere che la stessa abbia assorbito ogni altro profilo causale. Certamente, va escluso un disinteresse del padre, che non avrebbe, altrimenti, imperniato l'intera azione giudiziale per recuperare il rapporto con la figlia;
è più probabile, alla luce delle risultanze peritali, ritenere che la difficile gestione della conflittualità abbia accentuato le difficoltà relazionali padre-figlia, rispetto alle quali, almeno inizialmente, non vi è stato un atteggiamento collaborativo da parte della madre. Tale atteggiamento, accentuatosi verosimilmente con l'abbandono della casa coniugale e la vicinanza del contesto parentale materno, è comunque medio tempore cambiato in maniera visibile, avendo la CT evidenziato un pag. 21/33 miglioramento della situazione, che, nel precipuo interesse della minore, va sostenuto e valorizzato dai genitori e, dal Tribunale, nell'ambito della valutazione dei fatti ai fini decisori. Si è infatti registrata nella relazione peritale l'attuale assenza di limitazioni o modalità di porsi della sig.ra nocive verso i rapporti padre -figlia; anzi, la donna “più volte si _1
sarebbe mostrata propensa agli incontri padre-figlia favorendone la complicità e la collaborazione”; l'atteggiamento della stessa dimostra inoltre, “una continua crescita che ha contribuito all'aprirsi di tutto il contesto favorendo il benessere la crescita e il potenziamento verso
l'esterno di ” (cfr. CT pag.69). ER
Premesso ciò, deve darsi atto che entrambe le parti, così come la CT, concordano sull'importanza dell'aumento dei momenti di frequentazione padre – figlia, a tutela del diritto della minore alla bigenitorialità. Per la consulente, il rapporto è considerato “acerbo” e la causa è stata Parte_2
proprio “la scarsità del tempo passato insieme per conoscersi, per imparare ad esser famiglia” e “la timidezza o difficoltà del sig. di Pt_1
entrare nella relazione con potrebbe esser dovuta a questa ER
mancanza, che in funzione dell'età di (10 anni ad agosto) deve esser ER
assolutamente recuperata, per la sua capacità di investire in un “maschile efficace” nelle sue future relazioni affettive” (cfr. pag. 65 CT). Ancora, dalla CT (pag.68) emerge l'invito, nell'organizzazione delle giornate di
“ad incrementare i momenti di frequentazione con la figura paterna ER
di cui necessita di crescere nel rapporto. Rispettando i suoi tempi, ma consentendole di sperimentarsi autonomamente nella gestione dei suoi confini”.
pag. 22/33 Ebbene, nel fissare le nuove condizioni di visita del sig. , va Pt_1
ulteriormente considerato che: a) le regole dell'omologa, delle quali la resistente chiede il ripristino, non hanno mai trovato applicazione nella realtà, a riprova del fatto che non sposano le esigenze del nucleo familiare;
b) l'assetto attuale di visita, congeniale alla minore che “non cambierebbe niente delle sue giornate”, non è quello fissato nell'omologa, bensì il frutto dell'accordo modificativo medio tempore intercorso tra le parti che però prevede una frequentazione padre - figlia limitata a due giorni a settimana
(martedì e domenica pomeriggio) e va assolutamente incrementato per il bene di come ammesso anche dalla resistente;
c) non si può però ER
evitare di considerare alcune richieste chiare ed esplicite della minore, considerata capace di “agire per proprie volontà ed abitudini di vita”, la quale si oppone per il momento a che il padre la riprenda da scuola e faccia i compiti con lei o che si fermi a dormire dal suddetto genitore (cfr. pagg.
30 e 32 CT); è necessario quindi un approccio volto all'ampliamento del diritto di visita, sebbene graduale e rispettoso degli equilibri e delle abitudini della minore.
In tale prospettiva, questo Collegio ritiene che vada cercata una soluzione di compromesso tra le richieste delle parti, che si avvicini agli orari già sperimentati con successo il martedì e graditi a e tenga conto anche ER
del fatto che la minore inizierà quest'anno un nuovo percorso scolastico
(scuola media) e al compimento di un'età anagrafica che le consente di esprimere con maggiore consapevolezza i suoi bisogni ed in cui necessita di consolidare le relazioni familiari;
deve pertanto raccomandarsi ad entrambi i genitori di sostenere il percorso e di rispettare eventuali diverse volontà della minore, ragionando sulle motivazioni. Pertanto, salvi diversi e pag. 23/33 migliori accordi tra i genitori, si ritiene intanto di prevedere: “a) il pomeriggio di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola se consente o ER
altrimenti dalle 15 alle ore 20,00 (ore 21,30 nel periodo estivo, successivamente alla chiusura della scuola), nelle settimane in cui ER
trascorre il week end con la madre con prescrizione per il padre di prelevare la figlia in autonomia;
b) il pomeriggio di mercoledì, dalle 13 o dall'uscita da scuola ore 20,00 (ore 21,30 nel periodo estivo), nella settimana in cui la bambina trascorre il week end con il padre;
c) due fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica
(ore 21,30 nel periodo estivo); d) la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni e giorni alterni le principali festività natalizie (24\12, 25\12, 26\12,
31\12, 01\01, 05\01 e 06\01 e pasquali, Pasqua e lunedì dell'angelo); e) ciascun genitore, anche in deroga all'ordinaria regolamentazione, avrà il diritto di trascorrere con il giorno del proprio compleanno, mentre ER
quello della minore sarà trascorso preferibilmente insieme dai genitori ovvero in caso di disaccordo a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre secondo un criterio di alternanza annuale;
f) durante le vacanze estive ognuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni eventualmente frazionabili ad un minimo di 7 consecutivi, a partire dal weekend di rispettiva spettanza, da concordarsi di regola entro il
30 aprile di ciascun anno per consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di entrambi di comunicare il luogo ed i recapiti di destinazione e favorendo una libera comunicazione con l'altro genitore. Il tutto nel rispetto delle esigenze della minore, di carattere scolastico e ricreativo”.
pag. 24/33 19. In ordine alle connesse domande di natura patrimoniale avanzate dalla resistente con domanda riconvenzionale, il collegio osserva quanto segue.
Pacifica l'autosufficienza economica delle parti, così come il dovere del sig. di versare un contributo per il mantenimento della figlia, in Pt_1
ragione della prevalenza del collocamento presso la madre, deve valutarsi la misura dello stesso.
Allo stato, il sig. versa un assegno per la figlia fissato nel 2021 dal Pt_1
decreto di omologa della separazione in € 400, rivalutabile Istat, contribuendo inoltre per il 50% delle spese straordinarie. Mentre il ricorrente sostiene che l'entità dell'assegno vada mantenuta invariata, difettando rilevanti cambiamenti di natura patrimoniale che avrebbero interessato la sua posizione negli ultimi quattro anni, la resistente ha richiesto a questo Tribunale un aumento del medesimo, in un primo tempo a 700 € mensili (cfr. memoria costituzione fase presidenziale), successivamente a 1064 €, con previsione di un adeguamento automatico con cadenza biennale, alle variazioni della situazione economico- patrimoniale dell'ex marito, alle mutate esigenze di vita della figlia in relazione all'età e al costo della vita (cfr. memoria difensiva fase contenziosa e note precisazione conclusioni), evidenziando, oltre alle accresciute necessità di che negli ultimi anni il sig. ha ER Pt_1
ricevuto un aumento di stipendio dal lavoro e ulteriori benefit (es. auto di servizio) che avrebbero ampliato le sue disponibilità economiche;
in più, questi avrebbe finito nel 2021 di pagare le rate del mutuo contratto per la casa familiare, circostanza presa in considerazione per limitare l'entità dell'assegno al tempo dell'omologa.
pag. 25/33 Orbene, se non vi sono dubbi sull'an della previsione dell'assegno, anche in ragione delle maggiori disponibilità del sig. rispetto alla moglie Pt_1
(cfr. Cass. N.785\2012 secondo cui a carico del genitore non collocatario deve normalmente disporsi il pagamento dell'assegno in funzione perequativa, affinché si realizzi il principio di proporzionalità delle contribuzioni dei genitori al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori), occorre concentrarsi sul quantum del medesimo.
In tal senso, si ricorda che l'assegno deve essere proporzionato ad una pluralità di fattori: le sostanze e capacità lavorative del genitore onerato, le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (Cass. N.1562\2020).
Nel caso di specie si osserva quanto segue.
Da una parte, quanto al raffronto delle posizioni reddituali dei due coniugi, non rileva particolarmente l'aumento di stipendio del sig. sulla Pt_1
modifica dell'entità dell'assegno. La forbice tra i redditi dichiarati dai due ex coniugi è rimasta infatti stabile (circa 15.000€ di differenza: ad es. nel
2020 il dichiarava €42.000 e la 27.000€; nel 2023 le due Pt_1 _1
cifre erano parimenti lievitate ad €57.000 e €41.000). Inoltre, va evidenziato che il termine del pagamento delle rate del mutuo sulla casa familiare a carico del , pur indice di aumentata capacità reddituale Pt_1
dello stesso, non è rilevante per l'accrescimento automatico dell'assegno, in quanto la somma in oggetto (600 € mensili) non andava a diretto ed integrale beneficio della minore. Infine, considerando l'ampliamento del diritto\dovere di visita a carico del , ne conseguirà un aumento delle Pt_1
spese a carico del medesimo, dovendo provvedere direttamente alle esigenze della minore per il tempo di permanenza della stessa presso di lui. pag. 26/33 Dall'altra, sebbene non siano stati forniti riscontri documentali in tal senso,
è fatto notorio che i bisogni e le abitudini di vita di una bambina di 11 anni
(che compirà a breve), non sono di certo paragonabili e sono ER
decisamente maggiori rispetto a quelli di una bambina di 6 anni (all'epoca in cui fu fissato l'assegno di mantenimento in sede di separazione), anche considerando la vita particolarmente attiva di (attività sportiva, ER
viaggi, svariati hobbies).
Non è accoglibile, invece, la richiesta di un adeguamento biennale dell'assegno alle variazioni della situazione economico-patrimoniale del sig. , le mutate esigenze di vita della minore ed il costo della vita. Pt_1
Fermo l'adeguamento Istat previsto dalla legge, gli altri parametri debbono essere di volta in volta verificati in concreto, in sede di revisione dell'entità dell'assegno sulla base di circostanze sopravvenute capaci di alterare l'equilibrio raggiunto (cfr. Cass. nn.214\2016 e 18608\2021).
Pertanto, si ritiene che la domanda riconvenzionale sia parzialmente fondata e che sia opportuno incrementare l'assegno, sia pure con le modalità e secondo gli importi che di seguito vengono indicati. Quanto alla decorrenza dell'aumento, vanno infatti svolte una serie di considerazioni, per far sì che l'assetto sia equo e conforme alla realtà dei fatti nonché coerente con il principio della domanda. Orbene - se è vero che la retroattività dell'accrescimento dell'assegno va in genere, in ossequio al principio dispositivo, fissata al momento della presentazione della domanda riconvenzionale, anche in ottica compensativa, considerando che la sig. negli ultimi anni ha sicuramente fornito un contributo decisamente _1
superiore in termini di “valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno dei genitori”, anche considerando i “tempi di pag. 27/33 permanenza” della minore presso di lei che sono stati ben superiori a quanto era stato previsto nel decreto di omologa (con evidente ed inevitabile risparmio di spesa per il sig. ) - è anche necessario Pt_1
valorizzare il fatto che l'incidenza dei maggiori bisogni della minore sia aumentata di pari passo con la sua età anagrafica (come peraltro anche documentato dalla madre e non specificamente contestato dal padre) e sia stata legata con le molteplici ragioni che determinato le difficoltà relazionali padre - figlia, come sopra analizzate in armonia con gli esiti della consulenza tecnica. Reputa pertanto equo il collegio fissare l'aumento in € 500,00 (rivalutabili ISTAT – FOI) con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale e in € 600,00 dal momento della pubblicazione della presente sentenza, fermo il contributo alle spese straordinarie che ben può essere fissato al 50% tra le parti, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di L'IL.
20. Quanto alle ulteriori domande a contenuto economico proposte dalla resistente, questo Tribunale deve dichiararne l'inammissibilità.
La sig. ha richiesto in particolare una pronuncia di compensazione _1
tra le parti degli accrediti bancari alla data di cessazione del regime di comunione dei beni e di rivolgere al sig. l'invito ad impegnarsi alla Pt_1
cessione alla figlia alla maggiore età del diritto di proprietà dell'immobile familiare.
Ebbene, va dato atto delle peculiarità che investono il rito in materia di famiglia, stato e capacità delle persone (in particolar modo prima della c.d. riforma Cartabia, non applicabile al caso in esame) e che ostano ad una trattazione unitaria di cause connesse solo soggettivamente. Del resto, copiosa e costante giurisprudenza di legittimità sull'art. 40 cpc, ha pag. 28/33 osservato che il legislatore ha consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Con particolare riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e stato e capacità delle persone, è stata in più occasioni esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra: a) l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (Cass. N.
11828\2009); b) una causa di separazione personale, soggetta al rito camerale, ed una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili (Cass. 9915\2007) e c) di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni
(Cass. 2155\2010); d) le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito (Cass. 18870\2014); e) la domanda di divorzio e quella di divisione dei beni comuni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (Cass. 26158\2006 e 6424\2017).
È stato infine statuito in merito all'istituto dell'assegnazione della casa familiare, che ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile – in quest'ultimo caso, ove non connesso alla convivenza con il figlio minore - esuli dalla competenza funzionale del giudice della separazione e vada proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (Cass. N.18440/2013).
21. Può essere invece esaminata in questo giudizio la richiesta della sig.ra di risarcimento dei danni derivanti dall'uso di espressioni _1
pag. 29/33 sconvenienti ed offensive nell'ambito degli atti del processo (art. 89 cpc), essendo competente ad effettuare tale accertamento lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni (Cass. N.16121\2009). Secondo la giurisprudenza, il risarcimento è dovuto, ove le espressioni usate abbiano un contenuto tale da apprezzarsi come offensive, nel caso in cui le espressioni stesse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, non anche quando abbiano attinenza con l'oggetto della controversia e servano ad indirizzare la decisione del giudice. Le espressioni devono in particolare, eccedere le esigenze difensive ed essere dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte;
non ricorre il caso, pertanto, quando le espressioni siano preordinate a dimostrare attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Tanto premesso, nel caso di specie non ricorra l'utilizzo imputabile di espressioni scomposte, dal mero intento dispregiativo e del tutto avulse dall'oggetto della lite, da parte del sig. nei suoi Pt_1
atti difensivi e nell'ambito della CT (e infatti la difesa non è _1
stato in grado di riportare precisi e gravi esempi in merito). Si evidenzia, peraltro, che se da una parte il sig. ha inserito nelle sue richieste Pt_1
specifiche prescrizioni limitanti la condotta della sig.ra (non _1
lesive però della sua reputazione) di cui la resistente si è lamentata, anche quest'ultima ha agito nello stesso modo nei riguardi dell'ex marito (cfr. istanze nn. 9-10-11 delle note di precisazione delle conclusioni). La domanda va dunque respinta.
pag. 30/33 22. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che devono seguire i principi di soccombenza e causalità, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, si reputa equo disporne la compensazione integrale;
23. Il compenso dovuto per la CT, come liquidato con separato provvedimento, è posto solidalmente a carico di tutte le parti e, nei rapporti interni, per quote uguali su entrambe le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla tutela della minore e dunque ad un superiore interesse di giustizia, nella prospettiva di un corretto recupero del suo interesse/diritto alla bigenitorialità (cfr.
Cass. N.28094\2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di L'IL, definitivamente pronunciando sulle domande di cui sopra, così decide:
- In PARZIALE ACCOGLIMENTO del ricorso attoreo: I) conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocamento presso la madre nell'attuale luogo di abitazione sito in L'IL, via Celano n.6; dispone l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale statuendo che le decisioni di maggior interesse per i figli sono assunte di comune accordo tra i genitori, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere assunte dagli stessi in autonomia;
II) revoca, conseguentemente, l'assegnazione dell'ex casa familiare sita in
ER, via del Salice n.62, per sopravvenuto difetto dei presupposti di legge;
III) regolamenta il diritto\dovere di visita a da parte del genitore non collocatario nei termini che seguono: ER
pag. 31/33 ““a) il pomeriggio di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola o dalle
14,30 secondo la disponibilità di alle ore 20,00 (ore 22 nel ER
periodo estivo, successivamente alla chiusura della scuola), nelle settimane in cui trascorre il week end con la madre con ER
prescrizione per il padre di prelevare la figlia in autonomia;
b) il pomeriggio di mercoledì, dalle 13 alle ore 20,00 (ore 21.30 nel periodo estivo), nella settimana in cui la bambina trascorre il week end con il padre;
c) due fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (ore 21,30 nel periodo estivo);
d) la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni e giorni alterni le principali festività natalizie (24\12, 25\12, 26\12, 31\12, 01\01,
05\01 e 06\01 e pasquali, Pasqua e lunedì dell'angelo); e) ciascun genitore, anche in deroga all'ordinaria regolamentazione, avrà il diritto di trascorrere con il giorno del proprio compleanno, ER
mentre quello della minore sarà trascorso preferibilmente insieme dai genitori ovvero in caso di disaccordo a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre secondo un criterio di alternanza annuale;
f) durante le vacanze estive ognuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni eventualmente frazionabili ad un minimo di 7 consecutivi, a partire dal weekend di rispettiva spettanza, da concordarsi di regola entro il 30 aprile di ciascun anno per consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di entrambi di comunicare il luogo ed i recapiti di destinazione e favorendo una libera comunicazione con l'altro genitore”.
pag. 32/33 - In PARZIALE ACCOGLIMENTO delle domande riconvenzionali esperite dalla resistente, dispone l'onere a carico del sig.
[...]
di contribuire al mantenimento ordinario della figlia CP_2 ER
con un assegno di € 500,00 (rivalutabili ISTAT – FOI) con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale e in € 600,00 dal momento della pubblicazione della presente sentenza, fermo il contributo alle spese straordinarie che ben può essere fissato al 50% tra le parti, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
L'IL;
- RIGETTA nel resto le domande delle parti;
- COMPENSA per intero le spese di lite;
- PONE le spese per la CT solidalmente a carico di tutte le parti per quote uguali come liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in videoconferenza il 12 giugno 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 33/33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'IL
R.G. 2053/2021
Il Tribunale di L'IL, SEZIONE UNICA, in persona dei magistrati:
Elvira Buzzelli Presidente rel. est.
Giovanni Spagnoli Giudice
Maura Manzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. DI ROCCO MARIA TERESA ricorrente e
(C.F. ), assistita e difesa dagli _1 C.F._2
Avv. FRATICELLI MONICA E GAGLIARDI BARBARA resistente
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'IL, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, -confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i ER genitori con collocamento presso la madre alla nell'attuale ambiente di vita, in L'IL , Via Celano 6 (per tale riscontrato in sede di CT e descritto nella relazione); - revocare, conseguentemente, l'assegnazione in favore della Sig.ra _1 della ex casa familiare, sita in L'IL, Fraz. Paganica, Via del Salice n.62,
[...] per sopravvenuto difetto dei presupposti di legge;
- regolamentare il diritto/dovere di visita a da parte del genitore non collocatario, disponendo attraverso statuizioni ER di contenuto non generico a carico della madre che il Sig. possa Controparte_2 tenerla ed averla con sé: (a) il pomeriggio di martedì e giovedì dall'uscita della scuola alle ore 20,00 (ore 21,30 nel periodo estivo) nelle settimane in cui trascorre il ER week end con la madre e con obbligo per quest'ultima di accompagnarla presso l'abitazione paterna ovvero con autorizzazione al padre di prelevarla in autonomia presso la scuola;
(b) il pomeriggio di mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 20,00 (ore 21,30 periodo estivo) nella settimana in cui la bambina trascorre il week end con il padre, onerando la Sig.ra di accompagnarla presso l'abitazione paterna _1 ovvero autorizzando il ricorrente a riprenderla in autonomia presso la scuola;
(c) due fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (ore
21,30 nel periodo estivo); (d) per un periodo di 7 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi ad anni alterni del Natale ovvero del Capodanno, nonché per 3 giorni durante quelle pasquali, comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della
Pasquetta; (e) per 15 giorni durante le vacanze estive, eventualmente frazionabili in due periodi di 7 giorni, da comunicarsi entro il 15.04 di ogni anno e con reciproco obbligo di comunicazione dei luoghi e dei recapiti di destinazione;
- disporre l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale , statuendo che tutte le decisioni inerenti dovranno essere assunte insieme dai genitori e facendo obbligo alla ER
Sig.ra di rispettare i bisogni e le esigenze della bambina, ad _1 assecondarne le inclinazioni ed a spendersi fattivamente al fine di consentirle l'adattamento alle nuove condizioni di vita e, comunque, il libero accesso al genitore non collocatario ed ai nonni paterni;
-confermare l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario di con un assegno di €.40 0,00 mensile, ER rivalutabile Istat, oltre extra al 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di L'IL ; - dare atto della reciproca autosufficienza economica delle parti, rigettando l'eventuale richiesta da parte della resistente di provvidenza economica ex art.5/6 L.898/70 ; - ritenutane la infondatezza giuridica e fattuale, rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra e, quanto a quella a contenuto patrimoniale, _1 dichiararne in ogni caso la inammissibilità nel presente giudizio;
- condannare in ogni caso, la Sig.ra al pagamento delle spese e competenze del _1 procedimento”.
Per la resistente:
“RICHIAMATE E CONFERMATE integralmente e partitamente tutte le conclusioni istruttorie e di merito già formalizzate da questa Difesa nel corso del procedimento, che qui si intendono trascritte;
CONCLUDE chiedendo alla S.V. Ill.ma, in via principale e di merito, di rigettare tutte le richieste e deduzioni di controparte e di accogliere tutte le proprie, così come formulate nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale del 02.01.23, richiamate nelle note per l'udienza del 27.2.23 e così come di seguito integrate, stante la sentenza non definitiva sullo status e quanto emerso dalla consulenza tecnica di ufficio. 1) PER QUANTO ATTIENE ALLE CONDIZIONI
DI AFFIDAMENTO E AL DIRITTO DI VISITA DELLA MINORE SI CHIEDE ALLA
S.V. ILL.MA DI:
1. confermare il regime di affidamento condiviso (punto 3 omologa), così come confermato anche dalla CT (“viene confermata l'importanza dell'affido
pag. 2/33 condiviso”, pag. 74);
2. confermare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (punto 3 omologa), così come ritenuto anche dalla CT (“non sono presenti rilevanti problematiche psicopatologiche in grado di inficiare le capacità genitoriali della coppia;
pertanto la sottoscritta, in accordo con le parti, ritiene che entrambe le figure genitoriali siano idonee nell'esercitare la loro responsabilità genitoriale”, pag. 74);
3. confermare la collocazione prevalente presso la madre (punto 3 omologa), così come confermato anche dalla CT (“viene confermata … e il mantenimento della domiciliazione preferenziale presso la madre”, pag. 74), e rigettare la richiesta di modifica di controparte;
4. confermare l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in ER, via del Salice 62, con quanto ne costituisce arredo e pertinenza (punto
2 omologa) e senza alcuna condizione, e rigettare la richiesta di modifica di controparte;
5. confermare integralmente e partitamente la formulazione del punto 8 dell'omologa, che fa riferimento alla “gradualità” di adattamento di , che anche ER la CT ha richiamato nelle sue disposizioni e che anche il sig. si è impegnato a Pt_1 mantenere in sede di CT (“entrambi i genitori si impegnano ad assecondare i bisogni di mantenendo la formulazione prevista dal punto 8 dell'accordo consensuale ER omologato”, verbale CT 05.06.24), e rigettare la richiesta di modifica di controparte;
6. confermare le condizioni di visita del padre alla figlia stabilite ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'omologa, che anche la CT non ha modificato, che anche il sig. ha ritenuto Pt_1
“assolutamente accettabili” (udienza del 3.1.24) e “fissanti delle congrue modalità di visita e di relazione con la figlioletta” (pec del 6.10.23), e a cui si sta tendendo tramite l'attuale frequentazione basata sugli “accordi parziali” definiti dal Centro Famiglie e ratificati dal Tribunale, e rigettare le richieste di modifica di controparte;
7. rigettare la richiesta di controparte di “onerare” la madre ad accompagnare la figlia nei giorni di visita del padre alla di lui abitazione, stante anche l'impegno assunto dallo stesso in sede di CT (“il sig. si impegna ad andar a prendere [la minore]”, verbale Pt_1 CT 05.06.24);
8. rigettare la richiesta di controparte di “statuizioni attuative” relative alla ripresa dalla scuola ovvero di altre statuizioni, stante anche che la CT ha evidenziato che “alla domanda di voler cambiare qualcosa nell'organizzazione dei giorni e della settimana, per il momento ] preferisce non modificare nulla” (pag. ER 30), e rigettare la richiesta di controparte di statuire che la sig.ra consenta “il _1 libero accesso al genitore non collocatario e ai nonni paterni”, per di più ovvia e pretestuosa;
E, INTEGRANDO LE CONCLUSIONI A FRONTE DI QUANTO EMERSO DALLA CONSULENZA, SI CHIEDE INOLTRE ALLA S.V. ILL.MA DI:
9. stabilire che
“rispetto alla organizzazione delle giornate, la frequentazione di con il papà
ER deve essere incrementata rispetto a quella attuale [rispondente agli “accordi parziali”] nel rispetto delle esigenze primarie di così come emerso durante l'intera
ER consulenza e come già previsto e sottoscritto da entrambi i genitori nel punto 8 dell'accordo consensuale omologato” (pag. 75) ovvero “rispettando i suoi [di ]
ER tempi” (pag. 68) e le sue volontà (“per il momento non vuole cambiare nulla
ER nell'organizzazione delle giornate”, verbale CT del 07.05.24); 10.invitare il sig.
a “riflettere sulla possibilità di farsi sostenere in un percorso individuale come Pt_1 genitore per potenziarne le risorse di cui dispone, visto il grande affetto che ER prova nei suoi confronti. L'obiettivo è mettere nelle condizioni di sentirsi ER accolta, e aumentare il tempo di frequentazione padre/figlia in confronto all'attuale modalità [rispondente agli “accordi parziali”]” (pag. 74), sicché pervenire a regime
pag. 3/33 alle condizioni stabilite dall'omologa, atteso che, come rilevato dalla CT, il sig.
deve “crescere” dal punto di vista della “sintonizzazione” sui bisogni ed Pt_1 esigenze della figlia (pag. 61, 62 e 74) e “dare un maggiore contributo per consentirlo” (pag. 60); 11. “invitare il sig. a provvedere in futuro in maniera autonoma, Pt_1 ovvero senza il ricorso a terzi, così come auspicato anche dalla CT in riscontro all'osservazione della CTP-P sulla necessità di “tracciare una linea di riferimento per la progettualità futura”: “ci si auspica che il tempo che ci siamo presi … porti ad una nuova presa di coscienza in grado di consentire ai singoli protagonisti … di provvedere in maniera autonoma riattribuendo a loro stessi la capacità e le responsabilità della gestione della propria vita” (pag. 71). 2) PER QUANTO ATTIENE ALLE RICHIESTE DI CARATTERE ECONOMICO-PATRIMONIALE SI CHIEDE ALLA S.V. ILL.MA DI: 12. rivalutare l'assegno mensile di mantenimento ordinario che il padre versa alla madre in favore della figlia fino ad almeno 1.064 euro, statuendo altresì che l'importo sia adeguato automaticamente, con cadenza biennale, alle variazioni della situazione economico-patrimoniale del padre, alle mutate esigenze di vita della figlia in relazione all'età, e al costo della vita;
13. confermare che il padre sia tenuto al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di L'IL; 14. disporre, ai sensi dell'art. 4 comma 13 della L. 898/1970 e s.m.i., la retroattività della rivalutazione dell'assegno mensile di mantenimento ordinario alla data della domanda di divorzio (27.12.2021), stante la sentenza non definitiva sullo status (04.07.23) e il lungo lasso di tempo trascorso dall'avvio del procedimento;
15. disporre la compensazione tra le parti degli accrediti bancari alla data di cessazione del regime di comunione di beni, ovvero all'omologazione dell'accordo consensuale di separazione (24.03.2021); 16. invitare il sig. , a tutela dei diritti economico- Pt_1 patrimoniali acquisiti dalla bambina in costanza di matrimonio, ad addivenire ad una soluzione conciliatoria in merito alla cessione alla figlia ovvero all'impegno alla cessione alla figlia alla maggiore età, da parte di entrambi i genitori, del diritto di proprietà dell'immobile familiare, così come anche “auspicato” dal Tribunale nella sentenza non definitiva sullo status;
17. condannare il sig. al risarcimento dei Pt_1 danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 89 C.p.c. per le affermazioni sconvenienti, offensive per il loro contenuto, immotivatamente squalificanti la reputazione della sig.ra e dei suoi familiari, per di più nelle relazioni con la figlia/nipote, _1 contenute negli atti della corrente fase contenziosa del procedimento di divorzio, disponendone la cancellazione e la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 C.c. (allegato alle note per l'udienza del 23.01.23), e quantificato nella misura pari a 20.000 euro, salva diversa maggiore o minore quantificazione da parte della S.V.
Ill.ma; 18. condannare il sig. al pagamento di tutte le spese processuali, Pt_1 avvalorato altresì dai toni utilizzati e dai contenuti corrispondenti a quelli del ricorso ex 709 ter, reiterati da controparte nella fase contenziosa nonostante fosse intervenuta la sentenza di rigetto ex 709 ter del 10.11.22, non reclamata dal sig. , e che è Pt_1 stata attesa e recepita dal Tribunale per l'avvio alla fase conteziosa di questo procedimento;
E, INTEGRANDO LE CONCLUSIONI A FRONTE DI QUANTO
EMERSO DALLA CONSULENZA, SI CHIEDE INOLTRE ALLA S.V. ILL.MA DI: 19. condannare il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. Pt_1
89 C.p.c. anche per le affermazioni sconvenienti ed offensive nei contenuti, immotivatamente “svalutanti” la reputazione della sig.ra e dei suoi familiari _1
pag. 4/33 per di più nelle relazioni con , rilevate anche dalla CT (“nonostante il sig. ER
in più momenti abbia manifestato un tono al di sopra delle righe, in cui si è Pt_1 posto, non solo nei confronti della ex-moglie ma anche verso tutto il lavoro svolto, in modalità svalutante …”, pag. 73), ed espresse durante gli incontri videoregistrati, alcuni dei quali anche trascritti, disponendone la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 C.c; 20. condannare il sig. al pagamento di tutte le spese Pt_1 processuali anche dell'intera consulenza tecnica di ufficio, atteso altresì:
1. l'atteggiamento svalutante nei confronti di tutto il lavoro svolto come sopra specificato;
2. che, in merito agli “intenti paterni che hanno portato alla richiesta della CT”, la CT ha evidenziato: “a parere della scrivente durante l'intera consulenza questa limitazione o modalità di porsi della ex-coniuge non è emersa, la stessa più volte si è mostrata propensa agli incontri padre-figlia favorendone la complicità e la collaborazione. È stata ravvisata inoltre, nella modalità di porsi della sig.ra, una continua crescita che ha contribuito all'aprirsi di tutto il contesto favorendo il benessere la crescita e il potenziamento verso l'esterno di ” (pag. 69);
3. che, ER dunque, a riguardo, la CT è pervenuta alle medesime conclusioni del Tribunale nell'ambito del procedimento ex 709 ter (“[la madre] non solo non intende contrastare il miglioramento dei rapporti tra padre e figlia, ma addirittura lo auspica”, ordinanza ex 709 ter del 03.03.22; la “serenità” della bambina è “perdurante”, sentenza ex 709 ter del 10.11.22), riscontrando anche quanto segue: a) “ è serena” (pag. 18); b) ER
“come espresso anche nella relazione del Centro Famiglie “la bambina agisce per sue proprie “volontà” e “abitudini di vita”” (pag. 68); c) “nel caso fosse realmente presente una confusione e un conflitto di lealtà, così come ipotizzato dalla collega
[CTP-P]… dietro la sua [di ] buona capacità di adattamento dovrebbe celarsi
ER una specifica sintomatologia… In entrambi i casi nel comportamento di non si
ER ravvedono tali modalità di porsi” (pagg. 70-71); d) “verso la figura paterna,
ER nutre profondo affetto … e questo sicuramente è frutto di una relazione efficace e positiva con la figura preferenziale, la mamma che ha saputo consentire di strutturare anche le altre relazioni” (pag. 74); e) attualmente sta bene, è integrata
ER all'interno della sua famiglia nel rapporto con la madre e con il padre” (pag. 74)”.
FATTO E DIRITTO
1. In data 27.12.2021 ha evocato in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di L'IL la moglie per ottenere la _1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la medesima in data 08.09.2007, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di L'IL come atto numero 52, P. 2, S.A, Vol.3, anno 2007 e dal quale è nata una figlia,
il 1.8.2014, dato che i coniugi - dopo la separazione avvenuta nel ER
pag. 5/33 gennaio del 2021 - non si erano più riuniti ed era pertanto irreversibilmente venuta meno ogni comunione morale e materiale.
2. Il ricorrente ha rappresentato che con decreto del 27.01.2021
(dep. 25.03.2021) il Tribunale di L'IL aveva omologato la separazione tra le parti, regolando i rapporti interpersonali tra le stesse nel seguente modo: “(i) affidamento condiviso del la figlia minore
ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nella ER
abitazione di Via del Salice n.62, già casa familiare;
(ii) diritto/dovere del padre di tenere con sé la bambina da esercitarsi nel rispetto delle preminenti esigenze di vita, di studio e ricreative della minore e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, e comunque : (a) il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 18,00 alle 19,30 nelle settimane in cui trascorre il weekend con la madre;
(b) il ER
pomeriggio del mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 19,30 nelle due settimane in cui la bambina trascorre il weekend con il padre;
(c) due fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica;
(d) ad anni alterni nei giorni delle principali festività natalizie (24, 25 e 26 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio) e pasquali (Pasqua e
Lunedì dell' Angelo); (e) anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, diritto di avere la figlia il giorno del proprio compleanno e di trascorrere quello d i preferibilmente insieme ER
alla madre ovvero, ad anni alterni, a pranzo o a cena;
(f) per 15 giorni durante le vacanze estive, eventualmente frazionabili per un minimo di
7 giorni a partire dal weekend di rispettiva spettanza, da concordarsi entro il 15.04 di ogni anno e con reciproco obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
(iii) esercizio congiunto della
pag. 6/33 responsabilità genitoriale e formalizzazione del reciproco impegno dei genitori a rispettare i bisogni e le esigenze della bambina, ad assecondarne le inclinazioni e le abitudini ed a spendersi in maniera collaborativa al fine di consentire a di adattarsi alle nuove ER
condizioni di vita;
(iv) onere per il Sig. di contribuire Controparte_2
al mantenimento ordinario di con un assegno di €.400,00 mensili ER
rivalutabili Istat, extra al 50 % come da protocollo di intesa in uso presso il Tribunale”.
3. Tuttavia, il si era lamentato sin da subito di aver potuto Pt_1
vedere la figlia sempre e solo in presenza della moglie e prevalentemente all'interno della abitazione di Via del Salice n.62 e che la madre aveva rifiutato qualsivoglia forma di collaborazione nel gestire la bambina e di spendersi in qualche modo per favorirne l'adattamento alle nuove condizioni di vita, pregiudicando in tal modo l'instaurazione di un rapporto sereno padre – figlia, tacendo anche su fatti che invece avevano indubbia valenza sia sanitaria che di relazione. Per rivendicare l'autonomia nei suoi rapporti con la bambina, il ricorrente aveva proposto ricorso ex art.709 ter c.p.c. invocando: (i) l'emanazione di statuizioni di natura attuativa dell'assetto recepito dal Tribunale con il provvedimento di omologa della separazione quanto all'affidamento della figlia minore;
(ii) l'ammonimento della Sig.ra al _1
rispetto dei principi posti a presidio del diritto alla bigenitorialità (proc. Con N.821\2021 VG). lamentava che le criticità non erano scemate neanche dopo aver tentato un percorso condiviso presso l'AIED. Nella relazione depositata agli atti, l'AIED evidenziava modi dominanti e di non ascolto da parte della sig.ra verso gli altri, oltre ad un _1
pag. 7/33 rapporto simbiotico madre – figlia – famiglia d'origine che emarginava il padre, determinato invece a voler incontrare la figlia, al punto di mostrare contrarietà a far partecipare la bambina persino agli incontri con i servizi sociali. Nell'ultimo periodo la conflittualità del nucleo familiare, negata dalla risultava aumentata a causa del _1
trasferimento della donna e della bambina, a partire dal mese di giugno
2021, presso l'abitazione della propria famiglia di origine, con abbandono della casa familiare e creazione di un ambiente ancora più marcatamente ostile al diritto di visita del sig. . Quest'ultimo, Pt_1
pertanto – pur d'accordo a mantenere il regime dell'affidamento condiviso con collocamento della minore prevalente presso la madre – domandava dunque al
Tribunale, in particolar modo: a) la fissazione di nuove condizioni ampliative del diritto di visita verso la figlia, comprensive di “statuizioni di contenuto non generico, affinché la Sig.ra si adoperi _1
fattivamente per garantire a autonomia nel rapporto con il padre”; ER
b) la previsione dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, statuendo che tutte le decisioni inerenti dovranno essere assunte ER
insieme dai genitori e facendo obbligo alla Sig.ra di _1
rispettare i bisogni e le esigenze della bambina;
c) la conferma dell'assegnazione in favore della resistente della casa familiare, sita in
L'IL, Via del Salice n.62 , a condizione che l'immobile venga occupato secondo la finalità propria;
d) la conferma dell'onere a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario di con un ER
assegno di €.400,00 mensile, rivalutabile Istat, oltre extra al 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di L'IL; e) di dare atto della reciproca autosufficienza economica delle parti, rigettando l'eventuale pag. 8/33 richiesta da parte della resistente di provvidenza economica ex art.5/6
L.898/70 ; con condanna della controparte al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente aveva richiesto l'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti in tal senso.
4. In data 3.3.2022 si era costituita in giudizio la resistente _1
con memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale
[...]
nei confronti del sig. . La sig. opponendosi alle richieste Pt_1 _1
avanzate dal marito, ha sottolineato che: a) in virtù di un accordo promosso nell'ambito del procedimento ex art. 709ter cpc instaurato dal
, si sarebbe concordato che il padre si sarebbe occupato di Pt_1 ER
il martedì pomeriggio;
tuttavia, alle prime due occasioni (settembre
2021), il padre aveva riaccompagnato la bambina dalla madre dopo pochi minuti e successivamente (ottobre 2021) deciso unilateralmente di sospendere le visite alla figlia per la serenità di questa, asserendo che le intromissioni della donna nel rapporto padre – figlia causavano disagio a b) conseguentemente, era stato sempre il padre a violare le ER
condizioni dell'omologa privando la figlia della figura paterna;
c) dopo il percorso presso l'AIED, nel dicembre 2021 le frequentazioni padre figlia erano riprese senza alcun disagio o criticità da parte della minore;
d) la madre aveva sempre fatto il possibile per tenere vivo nella bambina il ricordo della figura paterna, condividere con il marito qualunque informazione rilevante e tutte le scelte attuate riguardanti la bimba, comunicargli tutte le possibili occasioni di incontro con la bambina. La resistente ha concluso concordando sulla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sull'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre e sulla pag. 9/33 declaratoria di reciproca autosufficienza economica dei coniugi.
Tuttavia, ha insistito per la conferma della regolamentazione del diritto di visita del padre fissate nel decreto di omologa, dell'assegnazione della casa familiare senza condizioni, con rigetto al contempo di tutte le richieste del sig. di statuizioni a suo carico volte a favorire i Pt_1
rapporti padre – figlia. In via riconvenzionale ha richiesto in particolare:
a) la declaratoria d'inadempimento del ricorrente alle condizioni dell'omologa, con ordine a questi di non perseverare in condotte privative per la bambina della figura paterna;
b) il risarcimento dei danni ex art. 89 cpc per le espressioni offensive usate dal nei Pt_1
suoi scritti difensivi verso la moglie;
c) la fissazione di un contributo di mantenimento ordinario della figlia nella misura mensile di € ER
700,00 rivalutabile ISTAT, date le accresciute esigente di vita e l'età della bambina, oltre spese straordinarie al 50%; con vittoria di spese. Il ricorrente, sig. , ha fatto istanza per una CT per valutare le Pt_1
competenze genitoriali delle parti, cui la resistente si è opposta.
5. Tanto premesso, all'udienza del 9.3.2022 in esito alla comparizione delle parti dinanzi al Presidente, le parti sono state avviate al Centro
Famiglie della ASL di L'IL (percorso indicato nell'ambito del procedimento 841\2021 RG VG).
6. Il ricorrente ha depositato nel frattempo una relazione del Centro
Famiglie, che confermava il clima di conflittualità all'interno del nucleo familiare, dovuto a difficoltà comunicative ed incomprensioni nella coppia, oltre alle diverse versioni dei fatti che emergevano in merito alle criticità nei rapporti padre – figlia, dovute secondo la resistente a scarso interesse del verso la figlia, avendo interrotto le visite per tre Pt_1
pag. 10/33 mesi, mentre secondo l'uomo la causa era da ricercarsi nelle pesanti interferenze della nei rapporti padre – figlia, che avrebbero _1
creato disagio nella bambina. Anche questa volta la piccola non partecipava agli incontri.
7. Con memoria integrativa del 19.10.2022, la resistente ha evidenziato che le criticità riguardavano i rapporti di coppia tra i coniugi, cui la bambina era estranea e che la stessa non manifestava alcun disagio. Ha insistito nelle richieste avanzate con la memoria di costituzione.
8. All'udienza del 20.10.2022 il ricorrente ha chiesto il passaggio alla fase contenziosa;
la resistente ha chiesto attendersi la definizione del procedimento 841\2021 RG VG. In data 10.11.2022 il giudice, rilevato che le parti avevano raggiunto accordi parziali sulle condizioni di affidamento nell'ambito procedura n. 841/2021 VG, sede ove i genitori sono stati entrambi ammoniti a tenere un comportamento maggiormente collaborativo nell'esclusivo interesse della minore, ha ritenuto opportuno passare alla fase contenziosa, dando termine per memorie, fissando per la trattazione l'udienza del 23.1.2023.
9. Con memoria integrativa ex art. 709 comma 3 cpc il ricorrente ha insistito nelle sue istanze, sottolineando il ruolo oppositivo della sig.ra che continuava rendeva difficoltoso il diritto di visita del _1
, come evidenziato dall'AIED e dal Centro Famiglie, che Pt_1
prendevano atto del fatto che ancora non riusciva a trascorrere un ER
tempo abbastanza prolungato con il padre;
le modeste aperture della erano dovute solo all'intervento dei servizi sociali. Ha _1
evidenziato l'insussistenza di sopravvenienze economiche rilevanti per disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento per la minore e ha pag. 11/33 chiesto il rigetto delle domande economiche della data _1
l'impossibilità, secondo giurisprudenza costante, di trattare in un procedimento di famiglia cause sottoposte a riti diversi e connesse solo soggettivamente.
10. Con memoria difensiva, la resistente ha sottolineato innanzitutto il rigetto delle domande del ricorrente nel procedimento ex art. 709ter cpc e riproposte nel procedimento ordinario con le richieste di provvedimenti provvisori ed urgenti e ha allegato una serie di episodi a dimostrazione dell'ampia disponibilità della donna a favorire i rapporti tra il e la figlia;
ha rappresentato come il Centro Famiglie avesse Pt_1
verificato che agisce per sue “volontà” e sue “abitudini”, cioè ER
senza condizionamenti, escludendo cioè una relazione simbiotica madre
– figlia. Ha insistito nelle richieste già formulate con le memorie precedenti, evidenziando in particolare che le richieste del di Pt_1
modifica del regime di visita non rispettano i “bisogni”, le “abitudini di vita”, le “volontà”, le “esigenze di vita, di studio e ricreative” della bambina né le esigenze lavorative delle parti, al contrario di quanto disposto con l'accordo omologato, ed in contrasto con gli accordi di transizione, raggiunti medio tempore tra i genitori, secondo i quali: i) sono state accorpate al martedì pomeriggio (dalle 17.00 alle 20.00 con cena) le due visite infrasettimanali (martedì e giovedì) di un'ora e mezza ciascuna (18.00 – 19.30 senza cena) nella settimana del week-end di non spettanza;
ii) sono state accorpate al martedì pomeriggio (dalle 17.00 alle 20.00 con cena) le visite previste il mercoledì pomeriggio (18.00 –
19.30 senza cena) e il sabato nella settimana del week-end di spettanza;
iii) il pranzo e la cena del sabato nel week-end di spettanza sono stati pag. 12/33 compensati dalle 2 cene infrasettimanali dei due martedì nell'intervallo temporale tra un week-end di spettanza e l'altro; iv) la domenica di spettanza, a settimane alterne, è rimasta invariata con il pranzo. La resistente ha riproposto con alcune modifiche le seguenti domande riconvenzionali, ad oggetto: a) l'aumento dell'assegno mensile di mantenimento a 1064€ totali, in virtù dell'aumento di stipendio del sig.
del 16% e del fatto che lo stesso, fino al gennaio 2021 era Pt_1
gravato dal pagamento delle rate di un mutuo per l'abitazione familiare di 600 € mensili, circostanza tenuta in conto al momento della stesura del decreto di omologa della separazione, contribuendo di fatto già in precedenza al mantenimento di per complessivi 1000 €; b) ER
l'ordine a carico del di trasferimento in favore della figlia della Pt_1
parte di proprietà dell'immobile familiare sito in ER, come da pregressi accordi tra i coniugi;
c) la compensazione degli accrediti sui conti correnti bancari alla data della cessazione della comunione dei beni;
d) la condanna del al risarcimento dei danni non Pt_1
patrimoniali ex art. 89 cpc.
11. All'udienza del 27.2.2023, su richiesta del ricorrente, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione limitatamente allo status ed in data
26.6.2023 ha emesso sentenza non definitiva sul punto (pubbl.
04.07.2023), accogliendo la domanda, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione, come è pacifico tra le parti, ed essendo trascorso il periodo di legge dalla separazione. Ha rinviato la regolamentazione delle spese al definitivo e ha rimesso le parti davanti al Presidente per il prosieguo del giudizio all'udienza del 25.9.2023 (poi differita al 3.1.2024 per tentare un bonario componimento tra le parti).
pag. 13/33 12. All'udienza del 3.1.2024 il ricorrente ha insistito per la richiesta di
CT, ammessa dal Tribunale in data 26.1.2024, finalizzata a
“ricostruire le caratteristiche ed il concreto atteggiarsi della capacità di entrambi i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale, evidenziando ogni profilo indispensabile ad una corretta regolamentazione dei rapporti della bambina con i genitori e, in buona sostanza, per la miglior tutela del diritto della bambina stessa alla bigenitorialità; proponga a tale riguardo anche le modalità più adeguate a tutela della bambina di regolamentazione della frequentazione della stessa con i genitori, evidenziando infine gli elementi di criticità su cui sarebbe necessario intervenire, anche per consentire alle parti, ove possibile, una soluzione conciliativa nell'interesse della piccola”. La CT con la relazione Persona_2
depositata il 27.6.2024 tenendo conto delle osservazioni dei CTP, nominati dalle parti, ha evidenziato che: “Non sono presenti rilevanti problematiche psicopatologiche in grado di inficiare le capacità genitoriali della coppia;
pertanto, la sottoscritta, in accordo con entrambe le parti, ritiene che entrambe le figure genitoriali siano idonee nell'esercitare la loro responsabilità genitoriale. Il Sig. e Pt_1
la sig.ra manifestano una adeguatezza ed una capacità di _1
rapportarsi in maniera positiva con poiché entrambi nutrono un ER
profondo affetto nei suoi confronti ognuno manifestandolo a modo suo.
(…) Sono presenti due modalità di esser famiglia: - RA efficace, strutturata, funzionale, affettiva, solida, complice e in piena alleanza. - PA “in strutturazione”, con elementi funzionali e affettivi, ma che deve ancora crescere, poiché hanno avuto meno tempo
pag. 14/33 a loro disposizione. attualmente sta bene, è integrata all'interno ER
della sua famiglia nel rapporto con la madre e con il padre. Viene confermata l'importanza dell'affido condiviso e il mantenimento della domiciliazione preferenziale presso la madre. Rispetto alla organizzazione delle giornate, la frequentazione di con il papà ER
deve esser incrementata rispetto a quella attuale nel rispetto delle esigenze primarie di così come emerso durante l'intera ER
consulenza e come già previsto e sottoscritto da entrambi i genitori nel punto 8 dell'accordo consensuale omologato”.
13. Il 10.7.2024 si teneva a trattazione scritta l'udienza di precisazione delle conclusioni;
entrambe le parti, con il deposito delle note, concludevano come in atti richiamandosi ai precedenti scritti difensivi, opportunamente integrati tenendo presente le risultanze della CT. In particolare, il ha chiesto per la prima volta in questa sede la Pt_1
revoca dell'assegnazione alla resistente della casa familiare, essendo emerso in maniera chiara anche in esito alla CT che vive ER
serenamente e stabilmente con la mamma al domicilio di Via Celano
n.6° n.24 e non nella ex abitazione familiare di Via del Salice n.62, . Il tribunale ha concesso i termini ex art.190 c.p.c., riservando alla sede decisoria collegiale ogni provvedimento. Tenendo conto anche delle richieste della resistente, il Tribunale – in considerazione del tempo trascorso dall'introduzione del giudizio - con ordinanza del 7.1.2025 ha rimesso la causa sul ruolo al solo fine di disporre il deposito di documentazione reddituale aggiornata, in modo da poter valutare compiutamente le istanze economiche delle parti, fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 5.3.2025 (poi differita al pag. 15/33 2.4.2025), senza concessione di ulteriori termini. Le parti hanno reiterato le conclusioni già formalizzate in precedenza senza sostanziali modifiche e la causa è stata trattenuta in decisione.
14. Tanto premesso, osserva il collegio come la domanda attorea sia fondata in parte e vada accolta nei limiti e per le ragioni che si espongono. È parimenti parzialmente fondata, con le decorrenze che di seguito saranno indicate, la domanda riconvenzionale della resistente ad oggetto la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ER
15. La prima questione che in ordine logico va esaminata riguarda le condizioni di affidamento e collocamento della minore . Persona_3
Va dato atto come sul punto entrambe le parti concordino per la conferma del regime di affidamento condiviso, già predisposto dal decreto di omologa della separazione e che del resto costituisce la regola secondo la legge (art. 337ter cpc) e la giurisprudenza costante.
Considerando che anche la CT (cfr. pag. 74 dell'elaborato peritale) ha riconosciuto ad entrambi gli ex coniugi qualità che li rendono figure genitoriali idonee, prive di problematiche psicopatologiche e ha considerato il regime condiviso quello preferibile per ER
nell'interesse del minore al diritto alla bigenitorialità ed alla coltivazione di un rapporto equilibrato con il padre e la madre, si ritiene di poter confermare tale assetto. Deve pertanto essere disposto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, precisando che mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte dai genitori di comune accordo pag. 16/33 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, per le questioni di ordinaria amministrazione gli ex coniugi potranno procedere in autonomia (cfr. art. 337ter comma 3 cpc); non risultano infatti elementi idonei per giustificare un aggravamento di tale regime come richiesto dal ricorrente, secondo cui ogni decisione andrebbe assunta insieme dai genitori. È peraltro auspicabile che, in esito all'approfondimento svolto sia presso il Centro per le Famiglie che nel corso della CT, i genitori si aprano ad un dialogo che non limiti il percorso di crescita della bambina e un sereno rapporto della stessa con entrambi i genitori e i rispettivi nuclei d'origine.
16. Quanto al collocamento della minore, parimenti si ritiene appropriato confermare lo stato di fatto e di diritto vigente, già fissato dal decreto di omologa, ossia quello “prevalente presso la madre”, rispetto al quale entrambe le parti concordano e che anche la CT (pag. 74) ritiene preferibile, in quanto, anche se si trova bene con entrambi i ER
genitori. È opportuno, del resto, privilegiare le abitudini del minore, che negli ultimi anni ha sempre vissuto con la madre.
17. Nella stessa direzione, va ora approfondita la questione del luogo di collocamento della minore, tenendo conto dell'istanza avanzata in corso di causa dal di revoca di assegnazione della casa familiare di Pt_1
ER (AQ), via del Salice n.62, in favore della resistente, motivata sulla base della certezza dell'abbandono della stessa da parte dell'ex moglie, che avrebbe preferito trasferirsi con la figlia nell'abitazione di proprietà degli ascendenti materni in via Celano n.
6. L'istanza, nonostante sia stata formalizzata solo al momento della precisazione delle conclusioni (cfr. note trattazione scritta dell'08.07.2024), ritiene il pag. 17/33 collegio sia non solo ammissibile, ma anche fondata. In ordine al primo aspetto, occorre considerare che dagli atti di parte e soprattutto dalla
CT sia emerso pacificamente che: a) la minore, nata nel 2014, ha vissuto per poco tempo nella casa di ER e ancor meno con la famiglia al completo;
infatti, nel passato, in almeno due occasioni (2015
e 2019) la madre risulta essersi trasferita con la figlia presso i nonni materni per un certo periodo (cfr. CT punto 5, storia familiare); b) dal
2022, la minore risulta vivere stabilmente con la madre in via Celano
(cfr. CT punti 8 e 10) ed è questo l'ambiente di vita prediletto dalla piccola ed in cui si muove con libertà e disinvoltura e che riconosce come “casa”, al contrario dell'abitazione di via del Salice;
c) dato che tra il 2020 ed il 2021 la sig.ra e la figlia erano tornate _1
temporaneamente a ER (cfr. pag. 15-16 CT e 5 del ricorso),
l'istanza di revoca del ricorrente non è tardiva, in quanto la circostanza dell'abbandono stabile e definitivo della casa familiare deve attendibilmente essere considerata una sopravvenienza, rispetto all'introduzione del ricorso, essendosi consolidata con modalità tali da giustificare la domanda di revoca solo tra il 2022 ed il 2024, posteriormente al deposito del ricorso e della memoria integrativa ex art. 709 comma 3 cpc.. Tanto esposto in ordine alla ammissibilità della domanda (dovendosi valorizzare il mutamento di fatto sopravvenuto e il suo consolidarsi nell'interesse della bambina e della valutazione del concetto di habitat familiare), la giurisprudenza sull'assegnazione della casa familiare è chiarissima nel ritenere che lo scopo dell'istituto sia quello di consentire ai minori di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro abitudini di vita e delle pag. 18/33 relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. N.
25604\2018). La nozione di casa familiare richiama inoltre una stabile e continuativa utilizzazione da parte del nucleo familiare e richiede che la destinazione in tal senso sia stata impressa in concreto mediante la convivenza nell'immobile prima dell'insorgenza della crisi (Cass.
N.3331\2016). L'assegnazione della casa è dunque revocabile quando il legame con l'abitazione sia reciso, quando la casa non costituisca più
l'habitat domestico necessario a garantire al minore nella quotidianità il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana (Cass.
N.16740\2020); la Cassazione ha, tra l'altro, confermato la revoca dell'assegnazione proprio in caso di lunga permanenza del minore e della madre presso la casa dei nonni materni (Cass. 11981\2013). Nel caso di specie, ritiene il collegio che con il consolidarsi della collocazione in altra abitazione sia oramai certamente venuto meno l'interesse del minore alla continuità ambientale presso l'ex abitazione familiare, dato che la bambina considera “casa” il domicilio materno di via Celano n.6 da più di tre anni;
la resistente, dal canto suo, non fornisce elementi utili ad una diversa valutazione tali da giustificare la permanenza di un legame effettivo con l'abitazione di ER, da intendersi ormai reciso (cfr. comparsa conclusionale resistente, pag.14, in cui la medesima riconosce peraltro che l'abitazione dei nonni garantisce più comodità negli spostamenti strategici per e ER
riferisce di questioni di sicurezza che affliggerebbero invece l'ex casa familiare in gran parte superate nel tempo e comunque non ostative all'utilizzo dell'appartamento).
pag. 19/33 L'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra va quindi _1
revocata e deve disporsi che la minore continui a vivere con Persona_3
la madre in via prevalente presso l'abitazione di via Celano n.6, maggiormente idonea a soddisfare le sue esigenze e rispettosa delle sue abitudini.
18. A fronte del collocamento della minore, è necessario regolamentare il diritto\dovere di visita del genitore non collocatario, ossia il ricorrente.
Il tema ha creato in passato notevole conflittualità dalle parti ed è indubbiamente centrale nell'economia del giudizio. Pacifico risulta il fatto che il sig. non abbia di fatto fruito del suo diritto per come Pt_1
regolamentato nel 2021 con il decreto di omologa della separazione, omettendo del tutto le visite per circa tre mesi, salvo poi riprenderle in virtù di un accordo modificativo intercorso tra le parti nell'ambito del procedimento ex art. 709ter cpc instaurato dall'odierno ricorrente. Le parti hanno dato spiegazioni opposte circa le cause che hanno generato tale situazione: il ricorrente ha fatto riferimento ad indebite intromissioni dell'ex moglie nei rapporti padre – figlia, che avrebbero condizionato anche i comportamenti di quest'ultima creandole imbarazzo (sul punto, vds anche le relazioni AIED prodotte dal ricorrente); la resistente ha invece motivato sulla base dello scarso interesse del padre verso la figlia ed ha negato, almeno inizialmente, tale clima di contrasto e disagio e, nell'economia complessiva delle emergenze istruttorie e del comportamento delle parti, tale spiegazione non appare in alcun modo convincente. Certamente, la dinamica conflittuale del rapporto e le dinamiche della crisi hanno avuto un ruolo centrale nelle difficoltà emerse pag. 20/33 che, certamente, a parere del collegio, non possono ascriversi a disinteresse del padre.
In ogni caso, i vari percorsi intrapresi dalle parti per la riduzione della conflittualità familiare presso l'AIED ed il Centro per le famiglie (2022) e la CT eseguita in tempi più recenti (2024) hanno consentito di apprezzare piuttosto la sussistenza di un insieme di elementi di fatto che hanno contribuito a rendere estremamente difficile la gestione del rapporto padre- figlia. Una responsabilità della sig.ra nell'acuire le difficoltà _1
relazionali del con la minore è verosimile pertanto, a parere del Pt_1
collegio, certamente nell'immediatezza della separazione, viste le relazioni agli atti degli enti interessati, già richiamate ai paragrafi 1,3,5; il clima di conflittualità ha nuociuto all'ambiente ed all'equilibrio familiare con danno soprattutto per che si è vista privare per anni della figura paterna, nei ER
confronti della quale il rapporto è tutt'ora in via di strutturazione. Tale responsabilità, tuttavia, che ha realisticamente tratto origine dalla crisi della coppia e dalla difficoltà di accettazione della crisi, non può essere enfatizzata al punto da ritenere che la stessa abbia assorbito ogni altro profilo causale. Certamente, va escluso un disinteresse del padre, che non avrebbe, altrimenti, imperniato l'intera azione giudiziale per recuperare il rapporto con la figlia;
è più probabile, alla luce delle risultanze peritali, ritenere che la difficile gestione della conflittualità abbia accentuato le difficoltà relazionali padre-figlia, rispetto alle quali, almeno inizialmente, non vi è stato un atteggiamento collaborativo da parte della madre. Tale atteggiamento, accentuatosi verosimilmente con l'abbandono della casa coniugale e la vicinanza del contesto parentale materno, è comunque medio tempore cambiato in maniera visibile, avendo la CT evidenziato un pag. 21/33 miglioramento della situazione, che, nel precipuo interesse della minore, va sostenuto e valorizzato dai genitori e, dal Tribunale, nell'ambito della valutazione dei fatti ai fini decisori. Si è infatti registrata nella relazione peritale l'attuale assenza di limitazioni o modalità di porsi della sig.ra nocive verso i rapporti padre -figlia; anzi, la donna “più volte si _1
sarebbe mostrata propensa agli incontri padre-figlia favorendone la complicità e la collaborazione”; l'atteggiamento della stessa dimostra inoltre, “una continua crescita che ha contribuito all'aprirsi di tutto il contesto favorendo il benessere la crescita e il potenziamento verso
l'esterno di ” (cfr. CT pag.69). ER
Premesso ciò, deve darsi atto che entrambe le parti, così come la CT, concordano sull'importanza dell'aumento dei momenti di frequentazione padre – figlia, a tutela del diritto della minore alla bigenitorialità. Per la consulente, il rapporto è considerato “acerbo” e la causa è stata Parte_2
proprio “la scarsità del tempo passato insieme per conoscersi, per imparare ad esser famiglia” e “la timidezza o difficoltà del sig. di Pt_1
entrare nella relazione con potrebbe esser dovuta a questa ER
mancanza, che in funzione dell'età di (10 anni ad agosto) deve esser ER
assolutamente recuperata, per la sua capacità di investire in un “maschile efficace” nelle sue future relazioni affettive” (cfr. pag. 65 CT). Ancora, dalla CT (pag.68) emerge l'invito, nell'organizzazione delle giornate di
“ad incrementare i momenti di frequentazione con la figura paterna ER
di cui necessita di crescere nel rapporto. Rispettando i suoi tempi, ma consentendole di sperimentarsi autonomamente nella gestione dei suoi confini”.
pag. 22/33 Ebbene, nel fissare le nuove condizioni di visita del sig. , va Pt_1
ulteriormente considerato che: a) le regole dell'omologa, delle quali la resistente chiede il ripristino, non hanno mai trovato applicazione nella realtà, a riprova del fatto che non sposano le esigenze del nucleo familiare;
b) l'assetto attuale di visita, congeniale alla minore che “non cambierebbe niente delle sue giornate”, non è quello fissato nell'omologa, bensì il frutto dell'accordo modificativo medio tempore intercorso tra le parti che però prevede una frequentazione padre - figlia limitata a due giorni a settimana
(martedì e domenica pomeriggio) e va assolutamente incrementato per il bene di come ammesso anche dalla resistente;
c) non si può però ER
evitare di considerare alcune richieste chiare ed esplicite della minore, considerata capace di “agire per proprie volontà ed abitudini di vita”, la quale si oppone per il momento a che il padre la riprenda da scuola e faccia i compiti con lei o che si fermi a dormire dal suddetto genitore (cfr. pagg.
30 e 32 CT); è necessario quindi un approccio volto all'ampliamento del diritto di visita, sebbene graduale e rispettoso degli equilibri e delle abitudini della minore.
In tale prospettiva, questo Collegio ritiene che vada cercata una soluzione di compromesso tra le richieste delle parti, che si avvicini agli orari già sperimentati con successo il martedì e graditi a e tenga conto anche ER
del fatto che la minore inizierà quest'anno un nuovo percorso scolastico
(scuola media) e al compimento di un'età anagrafica che le consente di esprimere con maggiore consapevolezza i suoi bisogni ed in cui necessita di consolidare le relazioni familiari;
deve pertanto raccomandarsi ad entrambi i genitori di sostenere il percorso e di rispettare eventuali diverse volontà della minore, ragionando sulle motivazioni. Pertanto, salvi diversi e pag. 23/33 migliori accordi tra i genitori, si ritiene intanto di prevedere: “a) il pomeriggio di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola se consente o ER
altrimenti dalle 15 alle ore 20,00 (ore 21,30 nel periodo estivo, successivamente alla chiusura della scuola), nelle settimane in cui ER
trascorre il week end con la madre con prescrizione per il padre di prelevare la figlia in autonomia;
b) il pomeriggio di mercoledì, dalle 13 o dall'uscita da scuola ore 20,00 (ore 21,30 nel periodo estivo), nella settimana in cui la bambina trascorre il week end con il padre;
c) due fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica
(ore 21,30 nel periodo estivo); d) la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni e giorni alterni le principali festività natalizie (24\12, 25\12, 26\12,
31\12, 01\01, 05\01 e 06\01 e pasquali, Pasqua e lunedì dell'angelo); e) ciascun genitore, anche in deroga all'ordinaria regolamentazione, avrà il diritto di trascorrere con il giorno del proprio compleanno, mentre ER
quello della minore sarà trascorso preferibilmente insieme dai genitori ovvero in caso di disaccordo a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre secondo un criterio di alternanza annuale;
f) durante le vacanze estive ognuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni eventualmente frazionabili ad un minimo di 7 consecutivi, a partire dal weekend di rispettiva spettanza, da concordarsi di regola entro il
30 aprile di ciascun anno per consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di entrambi di comunicare il luogo ed i recapiti di destinazione e favorendo una libera comunicazione con l'altro genitore. Il tutto nel rispetto delle esigenze della minore, di carattere scolastico e ricreativo”.
pag. 24/33 19. In ordine alle connesse domande di natura patrimoniale avanzate dalla resistente con domanda riconvenzionale, il collegio osserva quanto segue.
Pacifica l'autosufficienza economica delle parti, così come il dovere del sig. di versare un contributo per il mantenimento della figlia, in Pt_1
ragione della prevalenza del collocamento presso la madre, deve valutarsi la misura dello stesso.
Allo stato, il sig. versa un assegno per la figlia fissato nel 2021 dal Pt_1
decreto di omologa della separazione in € 400, rivalutabile Istat, contribuendo inoltre per il 50% delle spese straordinarie. Mentre il ricorrente sostiene che l'entità dell'assegno vada mantenuta invariata, difettando rilevanti cambiamenti di natura patrimoniale che avrebbero interessato la sua posizione negli ultimi quattro anni, la resistente ha richiesto a questo Tribunale un aumento del medesimo, in un primo tempo a 700 € mensili (cfr. memoria costituzione fase presidenziale), successivamente a 1064 €, con previsione di un adeguamento automatico con cadenza biennale, alle variazioni della situazione economico- patrimoniale dell'ex marito, alle mutate esigenze di vita della figlia in relazione all'età e al costo della vita (cfr. memoria difensiva fase contenziosa e note precisazione conclusioni), evidenziando, oltre alle accresciute necessità di che negli ultimi anni il sig. ha ER Pt_1
ricevuto un aumento di stipendio dal lavoro e ulteriori benefit (es. auto di servizio) che avrebbero ampliato le sue disponibilità economiche;
in più, questi avrebbe finito nel 2021 di pagare le rate del mutuo contratto per la casa familiare, circostanza presa in considerazione per limitare l'entità dell'assegno al tempo dell'omologa.
pag. 25/33 Orbene, se non vi sono dubbi sull'an della previsione dell'assegno, anche in ragione delle maggiori disponibilità del sig. rispetto alla moglie Pt_1
(cfr. Cass. N.785\2012 secondo cui a carico del genitore non collocatario deve normalmente disporsi il pagamento dell'assegno in funzione perequativa, affinché si realizzi il principio di proporzionalità delle contribuzioni dei genitori al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori), occorre concentrarsi sul quantum del medesimo.
In tal senso, si ricorda che l'assegno deve essere proporzionato ad una pluralità di fattori: le sostanze e capacità lavorative del genitore onerato, le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (Cass. N.1562\2020).
Nel caso di specie si osserva quanto segue.
Da una parte, quanto al raffronto delle posizioni reddituali dei due coniugi, non rileva particolarmente l'aumento di stipendio del sig. sulla Pt_1
modifica dell'entità dell'assegno. La forbice tra i redditi dichiarati dai due ex coniugi è rimasta infatti stabile (circa 15.000€ di differenza: ad es. nel
2020 il dichiarava €42.000 e la 27.000€; nel 2023 le due Pt_1 _1
cifre erano parimenti lievitate ad €57.000 e €41.000). Inoltre, va evidenziato che il termine del pagamento delle rate del mutuo sulla casa familiare a carico del , pur indice di aumentata capacità reddituale Pt_1
dello stesso, non è rilevante per l'accrescimento automatico dell'assegno, in quanto la somma in oggetto (600 € mensili) non andava a diretto ed integrale beneficio della minore. Infine, considerando l'ampliamento del diritto\dovere di visita a carico del , ne conseguirà un aumento delle Pt_1
spese a carico del medesimo, dovendo provvedere direttamente alle esigenze della minore per il tempo di permanenza della stessa presso di lui. pag. 26/33 Dall'altra, sebbene non siano stati forniti riscontri documentali in tal senso,
è fatto notorio che i bisogni e le abitudini di vita di una bambina di 11 anni
(che compirà a breve), non sono di certo paragonabili e sono ER
decisamente maggiori rispetto a quelli di una bambina di 6 anni (all'epoca in cui fu fissato l'assegno di mantenimento in sede di separazione), anche considerando la vita particolarmente attiva di (attività sportiva, ER
viaggi, svariati hobbies).
Non è accoglibile, invece, la richiesta di un adeguamento biennale dell'assegno alle variazioni della situazione economico-patrimoniale del sig. , le mutate esigenze di vita della minore ed il costo della vita. Pt_1
Fermo l'adeguamento Istat previsto dalla legge, gli altri parametri debbono essere di volta in volta verificati in concreto, in sede di revisione dell'entità dell'assegno sulla base di circostanze sopravvenute capaci di alterare l'equilibrio raggiunto (cfr. Cass. nn.214\2016 e 18608\2021).
Pertanto, si ritiene che la domanda riconvenzionale sia parzialmente fondata e che sia opportuno incrementare l'assegno, sia pure con le modalità e secondo gli importi che di seguito vengono indicati. Quanto alla decorrenza dell'aumento, vanno infatti svolte una serie di considerazioni, per far sì che l'assetto sia equo e conforme alla realtà dei fatti nonché coerente con il principio della domanda. Orbene - se è vero che la retroattività dell'accrescimento dell'assegno va in genere, in ossequio al principio dispositivo, fissata al momento della presentazione della domanda riconvenzionale, anche in ottica compensativa, considerando che la sig. negli ultimi anni ha sicuramente fornito un contributo decisamente _1
superiore in termini di “valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno dei genitori”, anche considerando i “tempi di pag. 27/33 permanenza” della minore presso di lei che sono stati ben superiori a quanto era stato previsto nel decreto di omologa (con evidente ed inevitabile risparmio di spesa per il sig. ) - è anche necessario Pt_1
valorizzare il fatto che l'incidenza dei maggiori bisogni della minore sia aumentata di pari passo con la sua età anagrafica (come peraltro anche documentato dalla madre e non specificamente contestato dal padre) e sia stata legata con le molteplici ragioni che determinato le difficoltà relazionali padre - figlia, come sopra analizzate in armonia con gli esiti della consulenza tecnica. Reputa pertanto equo il collegio fissare l'aumento in € 500,00 (rivalutabili ISTAT – FOI) con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale e in € 600,00 dal momento della pubblicazione della presente sentenza, fermo il contributo alle spese straordinarie che ben può essere fissato al 50% tra le parti, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di L'IL.
20. Quanto alle ulteriori domande a contenuto economico proposte dalla resistente, questo Tribunale deve dichiararne l'inammissibilità.
La sig. ha richiesto in particolare una pronuncia di compensazione _1
tra le parti degli accrediti bancari alla data di cessazione del regime di comunione dei beni e di rivolgere al sig. l'invito ad impegnarsi alla Pt_1
cessione alla figlia alla maggiore età del diritto di proprietà dell'immobile familiare.
Ebbene, va dato atto delle peculiarità che investono il rito in materia di famiglia, stato e capacità delle persone (in particolar modo prima della c.d. riforma Cartabia, non applicabile al caso in esame) e che ostano ad una trattazione unitaria di cause connesse solo soggettivamente. Del resto, copiosa e costante giurisprudenza di legittimità sull'art. 40 cpc, ha pag. 28/33 osservato che il legislatore ha consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Con particolare riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e stato e capacità delle persone, è stata in più occasioni esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra: a) l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (Cass. N.
11828\2009); b) una causa di separazione personale, soggetta al rito camerale, ed una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili (Cass. 9915\2007) e c) di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni
(Cass. 2155\2010); d) le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito (Cass. 18870\2014); e) la domanda di divorzio e quella di divisione dei beni comuni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (Cass. 26158\2006 e 6424\2017).
È stato infine statuito in merito all'istituto dell'assegnazione della casa familiare, che ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile – in quest'ultimo caso, ove non connesso alla convivenza con il figlio minore - esuli dalla competenza funzionale del giudice della separazione e vada proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (Cass. N.18440/2013).
21. Può essere invece esaminata in questo giudizio la richiesta della sig.ra di risarcimento dei danni derivanti dall'uso di espressioni _1
pag. 29/33 sconvenienti ed offensive nell'ambito degli atti del processo (art. 89 cpc), essendo competente ad effettuare tale accertamento lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni (Cass. N.16121\2009). Secondo la giurisprudenza, il risarcimento è dovuto, ove le espressioni usate abbiano un contenuto tale da apprezzarsi come offensive, nel caso in cui le espressioni stesse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, non anche quando abbiano attinenza con l'oggetto della controversia e servano ad indirizzare la decisione del giudice. Le espressioni devono in particolare, eccedere le esigenze difensive ed essere dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte;
non ricorre il caso, pertanto, quando le espressioni siano preordinate a dimostrare attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Tanto premesso, nel caso di specie non ricorra l'utilizzo imputabile di espressioni scomposte, dal mero intento dispregiativo e del tutto avulse dall'oggetto della lite, da parte del sig. nei suoi Pt_1
atti difensivi e nell'ambito della CT (e infatti la difesa non è _1
stato in grado di riportare precisi e gravi esempi in merito). Si evidenzia, peraltro, che se da una parte il sig. ha inserito nelle sue richieste Pt_1
specifiche prescrizioni limitanti la condotta della sig.ra (non _1
lesive però della sua reputazione) di cui la resistente si è lamentata, anche quest'ultima ha agito nello stesso modo nei riguardi dell'ex marito (cfr. istanze nn. 9-10-11 delle note di precisazione delle conclusioni). La domanda va dunque respinta.
pag. 30/33 22. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che devono seguire i principi di soccombenza e causalità, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, si reputa equo disporne la compensazione integrale;
23. Il compenso dovuto per la CT, come liquidato con separato provvedimento, è posto solidalmente a carico di tutte le parti e, nei rapporti interni, per quote uguali su entrambe le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla tutela della minore e dunque ad un superiore interesse di giustizia, nella prospettiva di un corretto recupero del suo interesse/diritto alla bigenitorialità (cfr.
Cass. N.28094\2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di L'IL, definitivamente pronunciando sulle domande di cui sopra, così decide:
- In PARZIALE ACCOGLIMENTO del ricorso attoreo: I) conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocamento presso la madre nell'attuale luogo di abitazione sito in L'IL, via Celano n.6; dispone l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale statuendo che le decisioni di maggior interesse per i figli sono assunte di comune accordo tra i genitori, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere assunte dagli stessi in autonomia;
II) revoca, conseguentemente, l'assegnazione dell'ex casa familiare sita in
ER, via del Salice n.62, per sopravvenuto difetto dei presupposti di legge;
III) regolamenta il diritto\dovere di visita a da parte del genitore non collocatario nei termini che seguono: ER
pag. 31/33 ““a) il pomeriggio di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola o dalle
14,30 secondo la disponibilità di alle ore 20,00 (ore 22 nel ER
periodo estivo, successivamente alla chiusura della scuola), nelle settimane in cui trascorre il week end con la madre con ER
prescrizione per il padre di prelevare la figlia in autonomia;
b) il pomeriggio di mercoledì, dalle 13 alle ore 20,00 (ore 21.30 nel periodo estivo), nella settimana in cui la bambina trascorre il week end con il padre;
c) due fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (ore 21,30 nel periodo estivo);
d) la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni e giorni alterni le principali festività natalizie (24\12, 25\12, 26\12, 31\12, 01\01,
05\01 e 06\01 e pasquali, Pasqua e lunedì dell'angelo); e) ciascun genitore, anche in deroga all'ordinaria regolamentazione, avrà il diritto di trascorrere con il giorno del proprio compleanno, ER
mentre quello della minore sarà trascorso preferibilmente insieme dai genitori ovvero in caso di disaccordo a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre secondo un criterio di alternanza annuale;
f) durante le vacanze estive ognuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni eventualmente frazionabili ad un minimo di 7 consecutivi, a partire dal weekend di rispettiva spettanza, da concordarsi di regola entro il 30 aprile di ciascun anno per consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di entrambi di comunicare il luogo ed i recapiti di destinazione e favorendo una libera comunicazione con l'altro genitore”.
pag. 32/33 - In PARZIALE ACCOGLIMENTO delle domande riconvenzionali esperite dalla resistente, dispone l'onere a carico del sig.
[...]
di contribuire al mantenimento ordinario della figlia CP_2 ER
con un assegno di € 500,00 (rivalutabili ISTAT – FOI) con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale e in € 600,00 dal momento della pubblicazione della presente sentenza, fermo il contributo alle spese straordinarie che ben può essere fissato al 50% tra le parti, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
L'IL;
- RIGETTA nel resto le domande delle parti;
- COMPENSA per intero le spese di lite;
- PONE le spese per la CT solidalmente a carico di tutte le parti per quote uguali come liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in videoconferenza il 12 giugno 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 33/33