Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia Maria Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6404/2021 R.G.L. vertente
T R A
QUALE EREDE DI rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, come da procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
Controparte_1 in persona del suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Palumbo, come da procura generale alle liti richiamata in atti
RESISTENTE
RESISTENTE
Oggetto: rendita ai superstiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20.09.2021, esponeva: “in data 15.1.2018, trasmetteva Parte_1 all' il certificato medico del proprio coniuge sig. deceduto il 15.1.2018 in CP_1 Persona_1
Torremaggiore; nel certificato trasmesso all' , risultava che il de cuius, il giorno 15.1.2018, alle ore 19.00 CP_1 circa, mentre si trovava nella propria officina meccanica era intento al monitoraggio del cambio di un a autovettura, allorquando, dopo aver compiuto diversi sforzi e nel tentativo di sollevare il pesante mezzo meccanico fino all'alloggiamento del vano-motore, veniva conto da un violento dolore all'emitorace sinistro;
immediatamente veniva soccorso dal figlio, che, vista la gravità della situazione, allertava il 118, che dopo aver applicato le manovre di pagina 1 di 7
con provvedimento del 25.4.2018, l comunicava agli eredi del sig. CP_1 [...] che: “…per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la PE morte non è riconducibile all'evento”; avverso il provvedimento veniva proposta opposizione, che veniva rigettata dall'Istituto con provvedimento del 12.10.2018. Ove l'assicurato, per l'effetto dell'infortunio professionale, muoia, le prestazioni previdenziali spettano ai suoi familiari, che dal suo lavoro traevano i mezzi di sostentamento. I presupposti per il riconoscimento sono da un parte il vincolo familiare e dall'altra che l'evento morte sia conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in un rapporto di causa ad effetto. Il nesso causale tra la morte e l'evento è il presupposto indefettibile per la concessione della rendita a superstiti. La morte deve essere in un rapporto di causa ed effetto rispetto alla malattia professionale. Il criterio adottato per la verifica è quello della equivalenza delle cause recepito dall'art.41
c.p., per il quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare. Il diritto a detta rendita spetta ai superstiti iure proprio del lavoratore deceduto. Il secondo presupposto è dunque il vincolo familiare. In detto ambito bisogna distinguere: i familiari che hanno comunque diritto alla rendita .
Si presume che questi soggetti siano danneggiati nel loro menage familiare dalla scomparsa del lavoratore che provvedeva anche solo in parte al loro sostentamento;
i familiari per i quali è richiesto l'ulteriore requisito della vivenza a carico
(ascendenti, adottanti); i familiari per i quali è richiesto, oltre la vievnza a carico, altresì la convivenza con il defunto
(fratelli e sorelle). Nel caso de quo, il de cuis provvedeva al sostentamento della di lui coniuge, sig.ra Parte_1
Dalla documentazione agli atti, risulta che il 15.1.2018, verso le ore 19.00 circa, il de cuis, mentre compieva un importante sforzo fisico, fu colpito da un probabile infarto dal miocardio. E' bene premettere che la patologia ischemica
è subordinata ad una brusca riduzione, assoluta e relativa del flusso coronarico in un determinato distretto, che può realizzarsi per fenomeni spastici, talora indotti da fattori di rischio quali ipertensione, iperlipidemia, fumo, diabete.
Questo sintetico quanto mai sommario accenno alla complessità ed alla interdipendenza di fattori esogeni ed endogeni, può evidenziare a sufficienza il ruolo causale o concausale svolto dagli eventi verificatesi il giorno 15.1.2018, nella comparsa dell'infarto del miocardio, che ha determinato l'exitus del sig. In detta giornata, quest'ultimo PE lavorò continuamente dalle 7.30 del mattino, con una breve pausa pranzo, in una giornata gelida. Fatta tale doverosa premessa, è necessario verificare se l'evento denunciato dall'erede possegga i requisiti peculiari dell'infortunio sul lavoro, ex art.2 del D.P.R. 30.6.1965 n.1124. Il suindicato art.2 testualmente recita “l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per di più di tre giorni”. La norma, pur senza dare un'esplicita definizione dell'infortunio sul lavoro, consente agevolmente di CP_ rilevare i requisiti che gli incidenti lavorativi devono possedere per essere riconosciuti dall come infortuni sul lavoro.
Si tratta dell'evento traumatico (causa violenta) e del conseguente danno fisico a carico dell'infortunato (morte o inabilità, quanto meno temporanei al lavoro) ma, soprattutto, dell'occasione di lavoro, che è l'elemento che, in concreto, qualifica un normale indicente come infortunio sul lavoro e lo rende indennizzabile da parte dell'assicurazione sociale CP_ gestita dall' L'occasione di lavoro rappresenta l'indispensabile legame, il nesso eziologico di causa-effetto, che deve pagina 2 di 7 CP_ esistere tra il rischio, che è insito nelle attività lavorative esercitate e assicurate presso l' e l'incidente che è accaduto.
Sempre riguardo a tale ultimo requisito, giova aggiungere che, secondo la dottrina più accreditata, essa si estrinseca sotto forma di specifiche tipologie di rischio, quale quello: generico, che incombe in modo indiscriminato su qualsiasi persona, non ha alcuna attinenza con l'attività lavorativa e, di conseguenza, non da mai luogo a infortuni sul lavoro CP_ indennizzabili da parte dell' specifico che, promana dal lavoro e quindi grava in modo più o meno esclusivo sui lavoratori. Poiché è un rischio strettamente connesso all'attività lavorativa, da sempre luogo a infortuni sul lavoro CP_ indennizzabili da parte dell'assicurazione generico aggravato, che è un rischio potenzialmente generico, che però in particolari circostanze viene aggravato da fatti, situazioni o azioni che sono strettamente correlate all'attività lavorativa: in relatà si tratta di un rischio generico che il lavoratore ”è costretto” ad affrontare necessariamente per motivi di lavoro,
e che , nelle ipotesi previste può dare luogo a degli infortuni sul lavoro indennizzabili, com'è il caso, ad esempio, degli infortuni in itinere. Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti affinché l'infortunio sul lavoro verificatosi il
15.1.2018 possa essere considerato tale. L'evento de quo è avvenuto in attualità di lavoro, mentre il de cuius era intento a sollevare dei pesi, che tale attività lavorativa era stata espletata con continuità dalle 7.30 del mattino. Per quanto detto, deve ritenersi certo ed inequivoco, il rapporto causale o quanto meno concausale tra l'evento del
15.1.2018 durante l'attività lavorativa espletata dal sig. è l'infarto del miocardio acuto. Poiché è interesse PE della ricorrente di vedersi riconosciuto il suo diritto, si rende necessario il presente giudizio” .
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. in data 15.1.2018, durante lo PE svolgimento della sua attività lavorativa, ha subito un infortunio sul lavoro, che ne ha determinato la morte;
per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della rendita ai CP_1 superstiti ex art. 85 del T.U. 1124/65 ed alle ulteriori provvidenze, con la decorrenza di legge e oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti della legge vigente;
condannare inoltre l' , come sopra, al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, gravati di IVA e CPAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' , contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisiti agli atti e i documenti delle parti, esaminati i testi escussi e disposta TU medico-legale, lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1 L'art. 85 DPR 1124/65 stabilisce che: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. A decorrere dal 1° luglio 1965 la rendita è
pagina 3 di 7 ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni richiamate nel presente comma, e le rendite in godimento a tale data sono riliquidate in conseguenza.”.
La citata disposizione, in caso di morte del lavoratore conseguente all'infortunio, attribuisce una rendita a favore dei superstiti, individuati nel coniuge superstite (fino alla morte o a nuovo matrimonio), nei figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi fino al raggiungimento del 18° anno di età, i figli studenti fino al 26°anno di età, se a carico del lavoratore deceduto, gli ascendenti (genitori) e i fratelli/sorelle conviventi e a carico del lavoratore deceduto, in assenza degli altri superstiti sopra elencati.
È noto che il diritto alle prestazioni economiche di cui alla norma citata sorge in tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'invalidità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210).
Per “causa violenta” si intende ogni fatto esterno che agisca rapidamente sulla persona, con efficacia causale ab extriseco, cioè che dall'esterno si muove in un breve intervallo temporale entrando nella sfera fisica e personale del lavoratore.
Vanno poi esaminati il profilo della lesione che sia discesa dalla causa violenta e dall'infortunio, nonché il nesso spaziale-occasionale anche non strettissimo indicato dalla giurisprudenza come
“occasione di lavoro”. Con tale espressione si vuole intendere la professionalità del rischio che legittima la tutela differenziata degli infortuni sul lavoro: nella protezione assicurativa rientrano, invero, tutti gli infortuni conseguenti al rischio, cui i lavoratori sono esposti in ragione dello svolgimento della loro attività produttiva, e a ciò che ad essa è connesso oppure accessorio.
La protezione assicurativa si arresta, quindi, di fronte ad infortuni conseguenti a un rischio estraneo al lavoro o avente con questo un collegamento marginale, quando cioè intervengano fattori od attività del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta.
Occorre sottolineare come la giurisprudenza abbia più volte esaminato la fattispecie dell'infarto del miocardio al fine di accertare l'astratta riconducibilità di un tale evento nell'ambito di tutela assicurativa in quanto qualificabile come evento infortunistico. In prospettiva astratta sono state formulate delle linee di discrimine al fine di circoscrivere la rilevanza di un tale evento sotto il profilo della ricorrenza della connessione causale con l'attività lavorativa.
Sotto il profilo della ricorrenza della cd. causa violenta, appare utile scindere i due termini del binomio ed analizzarli separatamente. Il carattere violento della causa è riscontrabile nella misura temporale minima (la concentrazione) con cui la causa si verifica. In tal modo, ove l'evento sia la morte per infarto, la causa in senso strettamente generativo è l'infarto. La natura interna della causa pagina 4 di 7 non esclude tuttavia la sua giuridica rilevanza, ove l'evento sia avvenuto in occasione di lavoro: ove sia causalmente connesso con l'attività lavorativa.
2.2 Nel caso di specie, gli elementi acquisiti mediante l'escussione dei testi – le cui deposizioni presentano contenuto idoneo a superare il controllo di attendibilità intrinseca, attesa la linearità e non contraddittorietà delle rispettive dichiarazioni – consentono di ritenere provate le circostanze allegate dal ricorrente.
I testimoni escussi, indicati dal ricorrente, consentivano di accertare il luogo e le modalità specifiche dell'infortunio occorso al de cuius.
In particolare: il testimone , all'udienza del 7.6.2023, interrogato sulle Testimone_1 circostanze riportate nel ricorso ai punti n.
1-2 e 3, ha dichiarato: “conoscevo il marito della ricorrente perché era il mio meccanico. Io ero presente quando venne colto da malore colto da malore in data 15.1.2018, PE verso le 19.00, mentre si trovava intento a sollevare un pezzo meccanico e sistemarlo sul vano-motore di un veicolo, che si trattava di una peugeot. L'officina era comunicante, tramite una scala, con l'abitazione del sig. e la PE moglie di questi, credo, chiamò il 118. Colto da malore, andò verso la porta per salire sopra casa sua PE perché si sentì male e, purtroppo, amche se rianimato a casa sua, morì. Mi trovavo nell'officina perché aspettavo il mio amico perché aveva lasciato l'auto nell'officina del per una riparazione”; il testimone Controparte_2 PE
, interrogato all'udienza del 7.6.2023 sulle circostanze riportate nel ricorso ai punti n.
1- Testimone_2
2 e 3, si è così espresso: “posso dire che ero amico e cliente dell'officina di FE che in Persona_1 data 15.1.2018, verso le ore 19.00, venne colto da malore mentre sollevava un pezzo meccanico da PE inserire nel vano motore di un veicolo. Credo si trattasse di una peugeot 106. In quel momento c'era anche il piccolo
FE che si sentì male e credo che la moglie chiamò il 118 perché lui disse che si sentiva Per_2 PE male e andò a casa sua. Nell'officina c'era una scala interna che conduceva alla sua abitazione. Sapevo poi che era morto dopo i soccorsi. Mi trovavo nell'officina per due chiacchere con perché eravamo amici”. PE
Inoltre la ricorrente ha depositato, unitamente al ricorso una relazione del dott. Persona_3 avente ad oggetto osservazioni medico-legali circa le conseguenze dell'infortunio del lavoro occorso il 15.1.2018: “nel caso in questione non possiamo non ritenere che nel determinarsi del decesso del fu
[...] debba essere ammesso il rapporto di causalità o quantomeno di concausalità tra l'evento e l'attività Persona_4 lavorativa svolta che, pertanto, detto evento deve essere qualificato come un infortunio sul lavoro ai sensi del Testo Unico delle disposizione per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
DPR n.1124 del 30 giugno 1965”.
Alle medesime conclusioni è giunto anche il TU dr. , cui è stato affidato l'incarico Persona_5 di ricostruire compiutamente le condizioni che avevano determinato l'infortunio e l'esistenza del vincolo causale e topografico tra l'attività e l'evento mortale. Nell'elaborato, il predetto TU ha sostenuto che: “l'occasione di lavoro definisce un rapporto fra infortunio e lavoro che è caratterizzato dal complesso pagina 5 di 7 di fattori e circostanze attraverso le quali il lavoro può essere causa di danni da causa violenta. Questo complesso di fattori e circostanze identificano il “rischio professionale”, il pericolo che il lavoro può creare con meccanismi diversi. IL rischio professionale identifica l'occasione di lavoro, sicché si può dire che se l'avvenimento dell'infortunio è la realizzazione di un rischio professionale, l'infortunio si può considerare avvenuto in occasione di lavoro. Pertanto reputo che il decesso del sig. evidenziando nella anamnesi l'ipertensione arteriosa, abbia un Persona_1 rapporto concausale tra gli eventi occorsi il 15.1.2018, durante l'attività lavorativa, per cui può essere definito come infortunio sul lavoro ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965”. Ha quindi così concluso: “il sig. era affetto da ipertensione arteriosa, evidenziando la sussistenza di un nesso eziologico Persona_1 concausale tra le mansioni svolte come meccanico ed il decesso avvenuto per probabile infarto del miocardio, per cui deve essere ammesso il rapporto di concausalità tra l'evento e l'attività lavorativa svolta e che detto evento deve essere considerato come infortunio sul lavoro ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965”.
Le conclusioni del C.T.U. vengono fatte proprie dal giudicante in quanto frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo.
2.3 In linea con le surrichiamate osservazioni si pongono i seguenti orientamenti di legittimità:
“Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, al fine di determinare se a un infarto cardiaco - che di per sé rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una minima misura temporale e quindi integra una "causa violenta" - è riconoscibile un'eziologia lavorativa, va accertato se gli atti lavorativi compiuti, ancorché non caratterizzati da particolari sforzi e non esulanti dalla normale attività lavorativa esercitata dall'assicurato, abbiano avuto l'efficienza di un contributo causale nella verificazione dell'infarto” (Cass.,
Sez. lavoro, 24/10/2000, n.13982, più recentemente, Cass., Sez. Lav., 10/10/2012, n.17286 “In tema CP_ di infortuni sul lavoro e rendita la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio”; Cass., Sez. Lav., 22/02/2022, n. 5814, in materia altresì di infortunio in itinere, “In base alla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, allorché si discuta di infarto del miocardio occorso in occasione della prestazione lavorativa, anche lo stress psicologico e ambientale può integrare la causa violenta che può avere provocato la lesione mortale. L'infarto, dunque, configura infortunio sul lavoro quando è eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo. La connessione non è peraltro esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali;
sussiste, cioè, anche nel concorso di altre cause, ove pure queste abbiano origine diversa e interna”).
pagina 6 di 7 Sulla base delle coordinate ermeneutiche suesposte, (cfr., da ultimo, sent. n.3753 del 7.11.2022
Tribunale di Foggia – sezione lavoro - dott.ssa de Salvia) e di tutto il compendio istruttorio, il ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla costituzione della rendita di cui all'art. 85 T.U. 1124/65.
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valore indeterminabile-complessità bassa, secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di CP_ complessità delle questioni trattate) – seguono la soccombenza dell'
Spese di TU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, parimenti a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6404/2021, proposto da
, in qualità di erede di , nei confronti dell , disattesa e Parte_1 Persona_1 CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla rendita ex art 85 D.P.R.
1124/1965 e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione della rendita stessa e al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dei ratei arretrati con le decorrenze di legge, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese giudiziali, che liquida CP_1 in complessivi €.4.638,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv.
Bartolomeo Emilio Biuso.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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