TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4881/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4881/2023 promossa da:
(C.F. ), di seguito, Parte_1 P.IVA_1 per brevità , con il patrocinio dell'avv. BORCHIA LUCA e dell'avv. , elettivamente Pt_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BORCHIA LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 dell'avv. RAIMONDI ROBERTO LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO, 7 20025 LEGNANO presso il difensore avv. RAIMONDI ROBERTO LORENZO
RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice precisa le proprie conclusioni c ome da memoria ex art. 171 t er c.p.c. n. 1 del 29.02.2024 e cioè:
«disattesa ogni contraria istanza, premesse le migliori declaratorie del caso, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattese
NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto di credito di Parte_2
nei confronti di per le causali di cui alla
[...] Controparte_1 narrativa che precede e, per l'efetto, condannare la società al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di $ 96.389,40 (pari ad € Parte_1
90.317,00 al cambio del 13.03.2023, data della difda ad adempiere formulata
pagina 1 di 8 dallo scrivente difensore), oltre interessi legali, chiesti dalla data della difda stessa (13.03.2023) al saldo effettivo;
ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia che dovesse risultare in corso di causa;
rigettare le domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova.
- In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento a favore dello scrivente difensore antistatario delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- Con ogni riserva consentita, anche istruttoria e con riserva di tradurre e asseverare i documenti in lingua inglese qualora richiesto dal Giudicante».
IN VIA ISTRUTTORIA
- Non ammettere la prova per testi formulata da controparte nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. per i motivi indicati da questa difesa nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 28.03.2024.
per la convenuta:
Voglia l'ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione così decidere:
NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria rigettare per i motivi tutti di cui in narrativa la domanda avversaria IN VIA RICONVENZIONALE: condannare per i motivi tutti di cui in narrativa l'attrice
[...]
al pagamento in favore di della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di $237.436,01, pari ad €219.054,09, di cui $6.300,00, pari ad €5.812,26 a titolo di rimborso e risarcimento del danno per mancato guadagno per la fornitura rifiutata dal cliente coreano
[...]
, $25.192,16 pari ad €23.241,82 a titolo di provvigione, $162.587,25 pari ad Controparte_2
€150.000,00 a titolo di risarcimento danno per mancato guadagno, oltre ad $43.356,60 pari ad
€40.000,00 o a titolo di perdita di fatturato per l'anno 2021 per il cliente , ovvero Controparte_2 quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
IN VIA RICONVENZIONALE E DI SUBORDINE E CON RISERVA DI GRAVAME: disporre la compensazione totale ovvero parziale tra le opposte pretese
In via istruttoria come in atti
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.11.2023, , ut sopra, conveniva in giudizio innanzi Pt_1
all'intestato Tribunale chiedendo che quest'ultima fosse condannata al pagamento della CP_1 somma di $ 96.389,40 (pari ad € 90.317,00 al cambio del 13.03.2023), oltre interessi legali dal
13.03.2023 al soddisfo, a titolo di corrispettivo per la realizzazione, alla fine dell'anno 2019 ed inizio
2020, di n. 894 capi di abbigliamento del campionario autunno/inverno 2020.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva con comparsa di risposta asserendo che: a) la CP_1
fornitura di cui l'attrice chiedeva il pagamento del corrispettivo era affetta da vizi;
per cui andava detratto l'importo di $ 13.336,42 e corrisposto inoltre a favore della convenuta medesima un lucro cessante di $ 162.587,25; b) anche un'altra fornitura (capi del modello n. 544P448 per conto del cliente pagina 2 di 8 finale Koreano OG IN Co TD) era affetta da vizi e ne derivava per la convenuta un danno emergente di $ 6.300,00 ed un lucro cessante di $ 40.000,00; c) nell'anno 2017 aveva CP_1
messo in contatto con la società Brekka Srl di Milano, rapporto in relazione al quale era stato Pt_1
concordato il versamento alla convenuta di una provvigione pari al 7% sul fatturato che si sarebbe generato nel proseguo, provvigione che non veniva versata e che ammontava complessivamente a $
25.192,16.
Su tali asseriti presupposti la convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al versamento della somma complessiva di $ 237.436,01 (pari a € 219.054,09) o, in subordine, che fosse disposta la compensazione totale o parziale delle opposte pretese.
Espletati gli incombenti di rito il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Giurisdizione e legislazione applicabile
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione, che entrambe le parti riconoscono a favore del Giudice italiano (artt. 3 e 4 Dir. Int. Priv.).
Per quanto riguarda la legislazione applicabile le parti concordano sull'applicazione del diritto cinese in forza della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 in ragione del richiamo operato dall'art. 57 della legge italiana di diritto internazionale privato n. 218/1995.
Domanda svolta da Pt_1
I fatti costitutivi della domanda svolta dall'attrice in relazione alla fornitura in oggetto non sono stati contestati dalla convenuta per quanto concerne l'ordinativo, la consegna e l'importo pattuito.
E' invece controversa la sussistenza dei vizi/difetti denunciati da CP_1
E' altresì pacifico che la commessa ha riguardato la realizzazione di 894 capi suddivisi in 53 modelli mentre è contestato quali modelli siano stati contestati: parte convenuta assume che la contestazione ha riguardato tutti i modelli, mentre l'attrice afferma che i modelli contestati in questa sede sono 10, di seguito riportati: 1) 140i513; 2) 132i504; 3) 140i523; 4) 544i560; 5) 540i568; 6) 540i569; 7) 540i570;
8) 540i572; 9) 544i578; 10) 544i580.
pagina 3 di 8 Premesso che la doglianza in merito ai vizi dei capi è ammissibile e rilevante nella misura in cui circostanziata, non può tenersi conto della contestazione fatta in modo generico da (“Subito CP_1
ricevuti i capi, contestava la non conformità degli stessi e la pessima qualità di produzione. CP_1
Tutti i capi risultavano di infima qualità…”, comparsa di costituzione di parte convenuta, pag. 4) mentre si deve tenere conto di quella specifica, afferente appunto ai 10 modelli sopra esposti (“.. e, tra questi, 10 modelli (sempre moltiplicati per 17) presentavano vizi tali da renderli inaccettabili“)
(comparsa cit.).
Il credito effettivamente contestato, con riferimento alla fornitura attorea, riguarda un importo pari ad
“un totale di $7.408,12, che maggiorati dello 0.8, ammontano a $13.336,42“ (pag. 9 comparsa
ANNIBAL).
Ferme le considerazioni più oltre esposte in punto di danno, va dunque riconosciuto il credito attoreo per i capi afferenti agli altri 43 modelli.
Rispetto ai 10 modelli contestati si osserva quanto segue.
In primo luogo la corrispondenza sub doc. 4 e 5 di parte convenuta, di provenienza attorea, non contiene un riconoscimento di debito dei vizi, ma una richiesta di informazioni riguardo alla contestazione in funzione di un possibile accordo.
Allo stesso modo non si desume un riconoscimento dei vizi dalla corrispondenza sub docc. 6 e 7 di parte convenuta, di provenienza attorea, che contiene invece una proposta fatta da per venire Pt_1
incontro alle perdite di (avendo questa rappresentato la congiuntura economica sfavorevole CP_1
- che avrebbe interessato il resto del mondo, e non la Cina (è il periodo Covid) – con richiesta di ridimensionare i costi, in particolare del tessuto).
E' in questo contesto - e nella prospettiva che il rapporto tra le parti proseguisse per la produzione successiva dei capi - che si inserisce la proposta attorea di ridurre il corrispettivo per la fornitura in questione, prevedendo il versamento di un importo ridotto da parte di CP_1
Tale proposta decadeva in quanto quest'ultima non vi aderiva né effettuava il pagamento in misura ridotta, ragione per cui non se ne può tenere in alcun conto in questa sede.
Con riferimento poi alla denuncia dei vizi, la stessa risulta essere stata fatta in modo specifico unicamente per il 544i560, in relazione al quale trasmetteva all'attrice le fotografie del capo CP_1 difettoso e quest'ultima replicava scusandosi per il problema riservando di accertare le relative cause
(doc. 55 di parte attrice).
pagina 4 di 8 Rispetto a tale fornitura il danno emergente, non contestato, è pari a $ 1.388,02 (90,72 + 680,40 =
771,12, oltre maggiorazione dello 0,8).
Tenuto conto dell'esigua entità del danno, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento del lucro cessante, di cui difetta peraltro la prova.
In relazione invece agli altri 9 modelli, parte convenuta non ha dimostrato di avere denunciato in modo specifico i vizi e di averlo fatto tempestivamente ( assume di averlo fatto tramite l'app CP_1
Wechat, ma tale corrispondenza “non è più disponibile nella sua integralità essendo andata persa nel cambio dei dispositivi elettronici“ né sul punto è ammissibile può sopperire la prova testimoniale attesa la genericità dei capitoli).
Fornitura afferente ai capi modello 544P448
La fornitura in questione esula da quella dedotta da parte attrice ed in relazione alla stessa CP_1
ha corrisposto $ 3.120, che l'attrice assume coprire unicamente i costi di produzione.
Dalla corrispondenza prodotta da parte convenuta (dialogo Wechat sub doc. 13) si evince sia la natura del vizio, che attiene alle cuciture del colletto (descritto nelle fotografie), che il riconoscimento di responsabilità da parte di (“Sorry, it's really bad”, “we are really sorry for this problem”, Pt_1
“the factory didn't finish this part good”, doc. cit., “it is our mistake”, doc. 15 di parte conv.)
In relazione a tale vizio parte convenuta chiedeva uno sconto del 50 % rispetto al prezzo (doc. 67 parte attrice), per un importo pari ad $ 1560,00. mentre proponeva uno sconto di $ 22, per un Pt_1
importo di $ 1320,00 (pari a $ 22 x 60 capi).
Sul punto le parti non trovavano un accordo, ma in seguito l'attrice, nel contesto del più ampio rapporto intercorso, si dichiarava disponibile ad azzerare il dovuto a condizione che venisse versato il pagamento rispetto alla fornitura di cui sopra (docc. 60, 61 di parte attrice), proposta alla quale la convenuta non aderiva.
Alla luce degli elementi esposti, la riconvenzionale di parte convenuta merita accoglimento limitatamente al danno emergente riconosciuto da parte convenuta (ovvero $ 1320,00, essendo l'azzeramento riferito alla sola proposta transattiva) tenuto conto che i capi in questione non sono stati restituiti, ma utilizzati (e d'altronde dichiarava nella propria corrispondenza Wechat che CP_1
stava cercando di porvi rimedio: doc. 13 cit.).
ha chiesto altresì il riconoscimento di una perdita economica per mancata vendita pari $ CP_1
pagina 5 di 8 6.300,00 in relazione all'annullamento dell'ordine da parte di OG IN Co TD (doc. 10 di parte convenuta).
Ritiene lo scrivente che, alla luce degli elementi esposti, vada riconosciuto un ristoro anche per mancato guadagno, posto che il vizio, sussistente, incide non solo sul valore dei capi acquistati da ma anche sul profitto che questa ne poteva ricavare nella commercializzazione, il quale è CP_1
sfumato in ragione del rifiuto della merce da parte del cliente.
Tenuto conto del prezzo di vendita originariamente concordato con OG IN Co TD e di quello di acquisto da parte di sopra esposti, si ritiene conforme a giustizia quantificare la CP_1
quota del mancato guadagno in euro $ 1320,00, pari al doppio dello sconto applicato da . Pt_1
Dunque va riconosciuto in capo alla convenuta un credito nei riguardi dell'attrice pari a $ 2.640,00.
ha dichiarato altresì che “a seguito di tale evento la OG IN Co TD che fino ad CP_1
allora aveva acquistato prodotti cessava qualsiasi acquisto ritenendo che, alla luce della CP_1
pessima fattura dei capi ricevuti nel 2020 tutti di produzione e parzialmente rifiutati, come si è Pt_1 appena visto, non vi fosse più spazio per comprare prodotti di , “La perdita del cliente CP_1 coreano ha causato ad una perdita media di fatturato di circa $40.000 per l'anno 2021, come CP_1 si dimostrerà in corso di causa” (comparsa costituz.).
Tale voce di danno non può essere riconosciuta in quanto non dimostrata.
I capitoli a prova testimoniale dedotti al riguardo sono generici e pertanto inammissibili, ma anche incongruenti con la versione di parte convenuta, posto che la comunicazione della cessazione del rapporto da parte della società BOG viene collocata nel gennaio 2020 (cap. 27 di parte conv.), mentre la fornitura in questione è avvenuta nel febbraio 2020 (comparsa costitutiva, pag. 6)
Provvigioni riferite ai rapporti commerciali con EK
Pacifico l'impegno di a riconoscere ad una provvigione in relazione alle Pt_1 CP_1 commesse ottenute dalla società EK (grazie ai contatti di ) è controverso: 1) l'entità Pt_1
della percentuale dovuta a titolo di provvigione (rispetto all'entità delle commesse); 2) l'entità del fatturato di a favore di EK. Pt_1
Con riferimento al primo punto sostiene che la provvigione pattuita era pari al 7 % del CP_1
fatturato del cliente, mentre afferma che non era prevista una percentuale fissa, ma variabile, Pt_1 compresa tra l'1 % ed il 3 %, in base all'entità dell'affare (applicando l'aliquota minore per ordinativi pagina 6 di 8 modesti e quella superiore per quelli di maggiore entità).
non ha fornito la prova del proprio assunto, disconosciuto dal l.r. di in sede di CP_1 Pt_1
interpello (né è ammissibile il capitolo a prova testimoniale dedotto da parte convenuta, non essendo stato chiarito il ruolo che avrebbe avuto il teste indicato per giustificare la sua presenza all'accordo verbale).
Altrettanto dicasi rispetto al secondo punto in esame.
tuttavia ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti di di complessivi $ Pt_1 CP_1
3598.92 in relazione alle provvigioni maturate in relazione ai rapporti con EK, in base ai criteri sopra esposti.
Tale riconoscimento emerge anche dalla corrispondenza pregressa tra le parti (vd. doc. 61 e ss., con specifica delle provvigioni maturate per ogni fornitura) né risulta che ad essa la convenuta abbia mosso alcuna contestazione.
Dunque anche tale importo va riconosciuto a favore della convenuta .
Al riguardo si precisa che l'accordo in questione esula dalla disciplina del rapporto di agenzia (invocata dall'attrice per affermare l'insussistenza dei presupposti a fondamento della richiesta economica) non essendo stato conferito alcun mandato a favore di e non essendo previsto un CP_1 coinvolgimento di quest'ultima rispetto alle singole commesse fatte da EK (essendo la quota spettante alla convenuta frutto di un meccanismo di applicazione automatica).
Quantificazione del rapporto dare/avere
Alla luce delle considerazioni esposte, il credito azionato dall'attrice per euro 96.389,40 in conto capitale va riconosciuto nella misura di $ 95.001, 08 (ovvero $ 96.389,40 - $ 1.388,02, in relazione al modello viziato nell'ambito della partita in questione).
Tale importo dev'essere decurtato delle ulteriori poste a favore della convenuta sopra esposte (pari a $
2.640,00 per la fornitura di cui al modello 544P448 e a $ 3598.92 in relazione alle citata provvigioni) e pertanto si quantifica in via definitiva in $ 88.762,46 oltre interessi legali a decorrere dalla data della diffida (13.03.2023) sino al saldo.
Spese di lite
pagina 7 di 8 Le spese di lite vengono compensate nella misura di un quarto in ragione della parziale soccombenza di parte attrice e poste per il residuo a favore della convenuta nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede
1) Accertato quanto in premessa, compensate le poste reciproche, quantifica il credito residuo di parte attrice nei confronti della convenuta in $ 88.762,46 oltre interessi legali dal 13.03.2023 sino al saldo;
2) Condanna parte conventa a corrispondere all'attrice l'importo di cui al capo che precede;
3) Compensa per un quarto le spese di lite e condanna la convenuta a rifondere all'attrice - con devoluzione al procuratore di quest'ultima quale antistatario - le spese residue, pari ad euro
11.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4881/2023 promossa da:
(C.F. ), di seguito, Parte_1 P.IVA_1 per brevità , con il patrocinio dell'avv. BORCHIA LUCA e dell'avv. , elettivamente Pt_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BORCHIA LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 dell'avv. RAIMONDI ROBERTO LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO, 7 20025 LEGNANO presso il difensore avv. RAIMONDI ROBERTO LORENZO
RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice precisa le proprie conclusioni c ome da memoria ex art. 171 t er c.p.c. n. 1 del 29.02.2024 e cioè:
«disattesa ogni contraria istanza, premesse le migliori declaratorie del caso, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattese
NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto di credito di Parte_2
nei confronti di per le causali di cui alla
[...] Controparte_1 narrativa che precede e, per l'efetto, condannare la società al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di $ 96.389,40 (pari ad € Parte_1
90.317,00 al cambio del 13.03.2023, data della difda ad adempiere formulata
pagina 1 di 8 dallo scrivente difensore), oltre interessi legali, chiesti dalla data della difda stessa (13.03.2023) al saldo effettivo;
ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia che dovesse risultare in corso di causa;
rigettare le domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova.
- In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento a favore dello scrivente difensore antistatario delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- Con ogni riserva consentita, anche istruttoria e con riserva di tradurre e asseverare i documenti in lingua inglese qualora richiesto dal Giudicante».
IN VIA ISTRUTTORIA
- Non ammettere la prova per testi formulata da controparte nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. per i motivi indicati da questa difesa nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 28.03.2024.
per la convenuta:
Voglia l'ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione così decidere:
NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria rigettare per i motivi tutti di cui in narrativa la domanda avversaria IN VIA RICONVENZIONALE: condannare per i motivi tutti di cui in narrativa l'attrice
[...]
al pagamento in favore di della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di $237.436,01, pari ad €219.054,09, di cui $6.300,00, pari ad €5.812,26 a titolo di rimborso e risarcimento del danno per mancato guadagno per la fornitura rifiutata dal cliente coreano
[...]
, $25.192,16 pari ad €23.241,82 a titolo di provvigione, $162.587,25 pari ad Controparte_2
€150.000,00 a titolo di risarcimento danno per mancato guadagno, oltre ad $43.356,60 pari ad
€40.000,00 o a titolo di perdita di fatturato per l'anno 2021 per il cliente , ovvero Controparte_2 quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
IN VIA RICONVENZIONALE E DI SUBORDINE E CON RISERVA DI GRAVAME: disporre la compensazione totale ovvero parziale tra le opposte pretese
In via istruttoria come in atti
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.11.2023, , ut sopra, conveniva in giudizio innanzi Pt_1
all'intestato Tribunale chiedendo che quest'ultima fosse condannata al pagamento della CP_1 somma di $ 96.389,40 (pari ad € 90.317,00 al cambio del 13.03.2023), oltre interessi legali dal
13.03.2023 al soddisfo, a titolo di corrispettivo per la realizzazione, alla fine dell'anno 2019 ed inizio
2020, di n. 894 capi di abbigliamento del campionario autunno/inverno 2020.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva con comparsa di risposta asserendo che: a) la CP_1
fornitura di cui l'attrice chiedeva il pagamento del corrispettivo era affetta da vizi;
per cui andava detratto l'importo di $ 13.336,42 e corrisposto inoltre a favore della convenuta medesima un lucro cessante di $ 162.587,25; b) anche un'altra fornitura (capi del modello n. 544P448 per conto del cliente pagina 2 di 8 finale Koreano OG IN Co TD) era affetta da vizi e ne derivava per la convenuta un danno emergente di $ 6.300,00 ed un lucro cessante di $ 40.000,00; c) nell'anno 2017 aveva CP_1
messo in contatto con la società Brekka Srl di Milano, rapporto in relazione al quale era stato Pt_1
concordato il versamento alla convenuta di una provvigione pari al 7% sul fatturato che si sarebbe generato nel proseguo, provvigione che non veniva versata e che ammontava complessivamente a $
25.192,16.
Su tali asseriti presupposti la convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al versamento della somma complessiva di $ 237.436,01 (pari a € 219.054,09) o, in subordine, che fosse disposta la compensazione totale o parziale delle opposte pretese.
Espletati gli incombenti di rito il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Giurisdizione e legislazione applicabile
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione, che entrambe le parti riconoscono a favore del Giudice italiano (artt. 3 e 4 Dir. Int. Priv.).
Per quanto riguarda la legislazione applicabile le parti concordano sull'applicazione del diritto cinese in forza della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 in ragione del richiamo operato dall'art. 57 della legge italiana di diritto internazionale privato n. 218/1995.
Domanda svolta da Pt_1
I fatti costitutivi della domanda svolta dall'attrice in relazione alla fornitura in oggetto non sono stati contestati dalla convenuta per quanto concerne l'ordinativo, la consegna e l'importo pattuito.
E' invece controversa la sussistenza dei vizi/difetti denunciati da CP_1
E' altresì pacifico che la commessa ha riguardato la realizzazione di 894 capi suddivisi in 53 modelli mentre è contestato quali modelli siano stati contestati: parte convenuta assume che la contestazione ha riguardato tutti i modelli, mentre l'attrice afferma che i modelli contestati in questa sede sono 10, di seguito riportati: 1) 140i513; 2) 132i504; 3) 140i523; 4) 544i560; 5) 540i568; 6) 540i569; 7) 540i570;
8) 540i572; 9) 544i578; 10) 544i580.
pagina 3 di 8 Premesso che la doglianza in merito ai vizi dei capi è ammissibile e rilevante nella misura in cui circostanziata, non può tenersi conto della contestazione fatta in modo generico da (“Subito CP_1
ricevuti i capi, contestava la non conformità degli stessi e la pessima qualità di produzione. CP_1
Tutti i capi risultavano di infima qualità…”, comparsa di costituzione di parte convenuta, pag. 4) mentre si deve tenere conto di quella specifica, afferente appunto ai 10 modelli sopra esposti (“.. e, tra questi, 10 modelli (sempre moltiplicati per 17) presentavano vizi tali da renderli inaccettabili“)
(comparsa cit.).
Il credito effettivamente contestato, con riferimento alla fornitura attorea, riguarda un importo pari ad
“un totale di $7.408,12, che maggiorati dello 0.8, ammontano a $13.336,42“ (pag. 9 comparsa
ANNIBAL).
Ferme le considerazioni più oltre esposte in punto di danno, va dunque riconosciuto il credito attoreo per i capi afferenti agli altri 43 modelli.
Rispetto ai 10 modelli contestati si osserva quanto segue.
In primo luogo la corrispondenza sub doc. 4 e 5 di parte convenuta, di provenienza attorea, non contiene un riconoscimento di debito dei vizi, ma una richiesta di informazioni riguardo alla contestazione in funzione di un possibile accordo.
Allo stesso modo non si desume un riconoscimento dei vizi dalla corrispondenza sub docc. 6 e 7 di parte convenuta, di provenienza attorea, che contiene invece una proposta fatta da per venire Pt_1
incontro alle perdite di (avendo questa rappresentato la congiuntura economica sfavorevole CP_1
- che avrebbe interessato il resto del mondo, e non la Cina (è il periodo Covid) – con richiesta di ridimensionare i costi, in particolare del tessuto).
E' in questo contesto - e nella prospettiva che il rapporto tra le parti proseguisse per la produzione successiva dei capi - che si inserisce la proposta attorea di ridurre il corrispettivo per la fornitura in questione, prevedendo il versamento di un importo ridotto da parte di CP_1
Tale proposta decadeva in quanto quest'ultima non vi aderiva né effettuava il pagamento in misura ridotta, ragione per cui non se ne può tenere in alcun conto in questa sede.
Con riferimento poi alla denuncia dei vizi, la stessa risulta essere stata fatta in modo specifico unicamente per il 544i560, in relazione al quale trasmetteva all'attrice le fotografie del capo CP_1 difettoso e quest'ultima replicava scusandosi per il problema riservando di accertare le relative cause
(doc. 55 di parte attrice).
pagina 4 di 8 Rispetto a tale fornitura il danno emergente, non contestato, è pari a $ 1.388,02 (90,72 + 680,40 =
771,12, oltre maggiorazione dello 0,8).
Tenuto conto dell'esigua entità del danno, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento del lucro cessante, di cui difetta peraltro la prova.
In relazione invece agli altri 9 modelli, parte convenuta non ha dimostrato di avere denunciato in modo specifico i vizi e di averlo fatto tempestivamente ( assume di averlo fatto tramite l'app CP_1
Wechat, ma tale corrispondenza “non è più disponibile nella sua integralità essendo andata persa nel cambio dei dispositivi elettronici“ né sul punto è ammissibile può sopperire la prova testimoniale attesa la genericità dei capitoli).
Fornitura afferente ai capi modello 544P448
La fornitura in questione esula da quella dedotta da parte attrice ed in relazione alla stessa CP_1
ha corrisposto $ 3.120, che l'attrice assume coprire unicamente i costi di produzione.
Dalla corrispondenza prodotta da parte convenuta (dialogo Wechat sub doc. 13) si evince sia la natura del vizio, che attiene alle cuciture del colletto (descritto nelle fotografie), che il riconoscimento di responsabilità da parte di (“Sorry, it's really bad”, “we are really sorry for this problem”, Pt_1
“the factory didn't finish this part good”, doc. cit., “it is our mistake”, doc. 15 di parte conv.)
In relazione a tale vizio parte convenuta chiedeva uno sconto del 50 % rispetto al prezzo (doc. 67 parte attrice), per un importo pari ad $ 1560,00. mentre proponeva uno sconto di $ 22, per un Pt_1
importo di $ 1320,00 (pari a $ 22 x 60 capi).
Sul punto le parti non trovavano un accordo, ma in seguito l'attrice, nel contesto del più ampio rapporto intercorso, si dichiarava disponibile ad azzerare il dovuto a condizione che venisse versato il pagamento rispetto alla fornitura di cui sopra (docc. 60, 61 di parte attrice), proposta alla quale la convenuta non aderiva.
Alla luce degli elementi esposti, la riconvenzionale di parte convenuta merita accoglimento limitatamente al danno emergente riconosciuto da parte convenuta (ovvero $ 1320,00, essendo l'azzeramento riferito alla sola proposta transattiva) tenuto conto che i capi in questione non sono stati restituiti, ma utilizzati (e d'altronde dichiarava nella propria corrispondenza Wechat che CP_1
stava cercando di porvi rimedio: doc. 13 cit.).
ha chiesto altresì il riconoscimento di una perdita economica per mancata vendita pari $ CP_1
pagina 5 di 8 6.300,00 in relazione all'annullamento dell'ordine da parte di OG IN Co TD (doc. 10 di parte convenuta).
Ritiene lo scrivente che, alla luce degli elementi esposti, vada riconosciuto un ristoro anche per mancato guadagno, posto che il vizio, sussistente, incide non solo sul valore dei capi acquistati da ma anche sul profitto che questa ne poteva ricavare nella commercializzazione, il quale è CP_1
sfumato in ragione del rifiuto della merce da parte del cliente.
Tenuto conto del prezzo di vendita originariamente concordato con OG IN Co TD e di quello di acquisto da parte di sopra esposti, si ritiene conforme a giustizia quantificare la CP_1
quota del mancato guadagno in euro $ 1320,00, pari al doppio dello sconto applicato da . Pt_1
Dunque va riconosciuto in capo alla convenuta un credito nei riguardi dell'attrice pari a $ 2.640,00.
ha dichiarato altresì che “a seguito di tale evento la OG IN Co TD che fino ad CP_1
allora aveva acquistato prodotti cessava qualsiasi acquisto ritenendo che, alla luce della CP_1
pessima fattura dei capi ricevuti nel 2020 tutti di produzione e parzialmente rifiutati, come si è Pt_1 appena visto, non vi fosse più spazio per comprare prodotti di , “La perdita del cliente CP_1 coreano ha causato ad una perdita media di fatturato di circa $40.000 per l'anno 2021, come CP_1 si dimostrerà in corso di causa” (comparsa costituz.).
Tale voce di danno non può essere riconosciuta in quanto non dimostrata.
I capitoli a prova testimoniale dedotti al riguardo sono generici e pertanto inammissibili, ma anche incongruenti con la versione di parte convenuta, posto che la comunicazione della cessazione del rapporto da parte della società BOG viene collocata nel gennaio 2020 (cap. 27 di parte conv.), mentre la fornitura in questione è avvenuta nel febbraio 2020 (comparsa costitutiva, pag. 6)
Provvigioni riferite ai rapporti commerciali con EK
Pacifico l'impegno di a riconoscere ad una provvigione in relazione alle Pt_1 CP_1 commesse ottenute dalla società EK (grazie ai contatti di ) è controverso: 1) l'entità Pt_1
della percentuale dovuta a titolo di provvigione (rispetto all'entità delle commesse); 2) l'entità del fatturato di a favore di EK. Pt_1
Con riferimento al primo punto sostiene che la provvigione pattuita era pari al 7 % del CP_1
fatturato del cliente, mentre afferma che non era prevista una percentuale fissa, ma variabile, Pt_1 compresa tra l'1 % ed il 3 %, in base all'entità dell'affare (applicando l'aliquota minore per ordinativi pagina 6 di 8 modesti e quella superiore per quelli di maggiore entità).
non ha fornito la prova del proprio assunto, disconosciuto dal l.r. di in sede di CP_1 Pt_1
interpello (né è ammissibile il capitolo a prova testimoniale dedotto da parte convenuta, non essendo stato chiarito il ruolo che avrebbe avuto il teste indicato per giustificare la sua presenza all'accordo verbale).
Altrettanto dicasi rispetto al secondo punto in esame.
tuttavia ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti di di complessivi $ Pt_1 CP_1
3598.92 in relazione alle provvigioni maturate in relazione ai rapporti con EK, in base ai criteri sopra esposti.
Tale riconoscimento emerge anche dalla corrispondenza pregressa tra le parti (vd. doc. 61 e ss., con specifica delle provvigioni maturate per ogni fornitura) né risulta che ad essa la convenuta abbia mosso alcuna contestazione.
Dunque anche tale importo va riconosciuto a favore della convenuta .
Al riguardo si precisa che l'accordo in questione esula dalla disciplina del rapporto di agenzia (invocata dall'attrice per affermare l'insussistenza dei presupposti a fondamento della richiesta economica) non essendo stato conferito alcun mandato a favore di e non essendo previsto un CP_1 coinvolgimento di quest'ultima rispetto alle singole commesse fatte da EK (essendo la quota spettante alla convenuta frutto di un meccanismo di applicazione automatica).
Quantificazione del rapporto dare/avere
Alla luce delle considerazioni esposte, il credito azionato dall'attrice per euro 96.389,40 in conto capitale va riconosciuto nella misura di $ 95.001, 08 (ovvero $ 96.389,40 - $ 1.388,02, in relazione al modello viziato nell'ambito della partita in questione).
Tale importo dev'essere decurtato delle ulteriori poste a favore della convenuta sopra esposte (pari a $
2.640,00 per la fornitura di cui al modello 544P448 e a $ 3598.92 in relazione alle citata provvigioni) e pertanto si quantifica in via definitiva in $ 88.762,46 oltre interessi legali a decorrere dalla data della diffida (13.03.2023) sino al saldo.
Spese di lite
pagina 7 di 8 Le spese di lite vengono compensate nella misura di un quarto in ragione della parziale soccombenza di parte attrice e poste per il residuo a favore della convenuta nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede
1) Accertato quanto in premessa, compensate le poste reciproche, quantifica il credito residuo di parte attrice nei confronti della convenuta in $ 88.762,46 oltre interessi legali dal 13.03.2023 sino al saldo;
2) Condanna parte conventa a corrispondere all'attrice l'importo di cui al capo che precede;
3) Compensa per un quarto le spese di lite e condanna la convenuta a rifondere all'attrice - con devoluzione al procuratore di quest'ultima quale antistatario - le spese residue, pari ad euro
11.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 8 di 8