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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 11/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1037/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ 36 47121 FORLÌ
(FC) presso il difensore avv. RAFFAELLI
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RAFFAELLI FILIPPO, elettivamente domiciliata in CORSO DIAZ 36 47121 FORLÌ
(FC) presso il difensore avv. RAFFAELLI FILIPPO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
BENINI CARLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN FITZGERALD
KENNEDY 22 48121 RAVENNA presso il difensore avv. BENINI CARLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 17/2022 Controparte_1
dell'11/01/2022, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato intimato a Pt_1
e a in solido tra loro, il pagamento della somma di € 40.000,00,
[...] Parte_2
oltre a interessi e spese, quale residua somma dovuta al ricorrente a titolo di restituzione di un prestito di € 45.000,00 da lui concesso agli ingiunti con una serie di dazioni di denaro effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018, di cui era stata restituita la sola somma di € 5.000,00, pur avendo le parti concordato un rimborso rateale con scadenza dell'ultima rata al 30/06/2020.
Il e la hanno proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento Pt_1 Pt_2
monitorio, eccependo che gli opponenti, a fronte del prestito di € 45.000,00 erogato dal avevano a loro volta erogato al mutuante utilità costituite da prestazioni di CP_1
mantenimento, custodia, cura e addestramento di due cavalli di proprietà o comunque nella disponibilità dell'opposto, per un importo complessivo pari a € 33.070,00, somma da portare a compensazione con quella maggiore di cui all'atto di precetto notificato dal in forza del decreto ingiuntivo n. 17/2022 dell'11/01/2022 (€ 42.649,77). CP_1
Gli opponenti hanno inoltre eccepito di avere corrisposto in data 08/04/2022 la somma di € 9.579,77 a saldo del residuo credito vantato dall'opposto. si è costituito nel giudizio di opposizione, dando atto dell'avvenuta Controparte_1
corresponsione della somma di € 9.579,77 mediante bonifico da lui ricevuto in data
12/04/2022, ma contestando integralmente il credito opposto in compensazione dalle controparti, e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni, quantificati in complessivi € 25.546,15, asseritamente derivati da una denuncia penale presentata dal e dalla nei confronti dello Pt_1 Pt_2
stesso per il reato di usura, successivamente archiviata. CP_1
2 Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Il credito azionato in via monitoria da – per il quale è stato notificato Controparte_1
agli ingiunti atto di precetto per la complessiva somma di € 42.649,77 – è del tutto pacifico e incontestato dagli odierni opponenti, i quali eccepiscono però la parziale compensazione di detto credito con un loro credito di minore importo che sarebbe maturato per effetto di prestazioni di mantenimento, custodia, cura e addestramento di cavalli eseguite a favore del convenuto opposto.
Più precisamente, il e la sarebbero creditori nei confronti del della Pt_1 Pt_2 CP_1
complessiva somma di € 33.070,00, in parte dovuta a titolo di restituzione (per equivalente pecuniario) di prestazioni di mantenimento, custodia e cura di cavalli, costituenti il corrispettivo usurario (e quindi indebito ex art. 1815, comma 2, c.c.) del godimento della somma di denaro mutuata dall'opposto agli opponenti (prestazioni che questi ultimi si erano impegnati ad eseguire “a titolo gratuito” con apposita scrittura privata sottoscritta in data 31/07/2017), e in parte dovuta a titolo di corrispettivo di prestazioni di addestramento dei medesimi cavalli (estranee all'impegno assunto con la predetta scrittura del 31/07/2017).
Orbene, il credito opposto in compensazione dal e dalla risulta allo stato Pt_1 Pt_2
incerto e illiquido, né può ritenersi di facile e pronta liquidazione ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.: non vi è dubbio, infatti, che sia l'accertamento dell'asserito carattere usurario delle pattuizioni contenute nella summenzionata scrittura privata del
31/07/2017 (relative alle prestazioni di mantenimento, custodia e cura di cavalli), sia la quantificazione delle somme eventualmente dovute agli opponenti a titolo di restituzione e/o di corrispettivo, richiederebbero una complessa e articolata attività di istruzione probatoria (prove orali e C.T.U.), considerato tra l'altro che l'invocata usurarietà delle pattuizioni contenute nella suddetta scrittura privata non ha trovato conferma in sede penale (essendo stata archiviata la relativa denuncia presentata contro il , e che CP_1
l'importo del credito vantato dagli opponenti (€ 33.070,00) è frutto di una valutazione effettuata unilateralmente dagli stessi, in assenza di qualsiasi accordo intercorso sul
3 punto tra le parti.
È evidente, quindi, che non può avere luogo la compensazione legale o giudiziale del credito vantato dagli opponenti con quello azionato dal in via monitoria. CP_1
La domanda di pagamento dell'ulteriore somma di € 25.546,15 a titolo di risarcimento di danni, formulata da nella comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
costituisce una domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da ritenersi inammissibile, perché non consequenziale (come richiesto dall'art. 183, comma 5, c.p.c.) a domande riconvenzionali o eccezioni della parte opponente.
L'avvenuto pagamento di un acconto di € 9.579,77, pur se effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo n. 17/2022 dell'11/01/2022, comporta la revoca di detto provvedimento monitorio, con condanna degli ingiunti al pagamento del debito residuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara parzialmente estinto, per effetto del pagamento di € 9.579,77 eseguito in data
12/04/2022, il credito azionato in via monitoria da nei confronti di Controparte_1
e e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
17/2022 dell'11/01/2022;
2) respinge l'eccezione di compensazione proposta dagli opponenti;
3) condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
di delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, al netto Controparte_1
dell'acconto di € 9.579,77 versato dagli opponenti, da imputarsi prima agli interessi e alle spese, comprese quelle del precetto, e poi al capitale;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
4 5) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere a le spese del Controparte_1
presente giudizio di opposizione, che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 11/03/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1037/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ 36 47121 FORLÌ
(FC) presso il difensore avv. RAFFAELLI
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RAFFAELLI FILIPPO, elettivamente domiciliata in CORSO DIAZ 36 47121 FORLÌ
(FC) presso il difensore avv. RAFFAELLI FILIPPO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
BENINI CARLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN FITZGERALD
KENNEDY 22 48121 RAVENNA presso il difensore avv. BENINI CARLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 17/2022 Controparte_1
dell'11/01/2022, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato intimato a Pt_1
e a in solido tra loro, il pagamento della somma di € 40.000,00,
[...] Parte_2
oltre a interessi e spese, quale residua somma dovuta al ricorrente a titolo di restituzione di un prestito di € 45.000,00 da lui concesso agli ingiunti con una serie di dazioni di denaro effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018, di cui era stata restituita la sola somma di € 5.000,00, pur avendo le parti concordato un rimborso rateale con scadenza dell'ultima rata al 30/06/2020.
Il e la hanno proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento Pt_1 Pt_2
monitorio, eccependo che gli opponenti, a fronte del prestito di € 45.000,00 erogato dal avevano a loro volta erogato al mutuante utilità costituite da prestazioni di CP_1
mantenimento, custodia, cura e addestramento di due cavalli di proprietà o comunque nella disponibilità dell'opposto, per un importo complessivo pari a € 33.070,00, somma da portare a compensazione con quella maggiore di cui all'atto di precetto notificato dal in forza del decreto ingiuntivo n. 17/2022 dell'11/01/2022 (€ 42.649,77). CP_1
Gli opponenti hanno inoltre eccepito di avere corrisposto in data 08/04/2022 la somma di € 9.579,77 a saldo del residuo credito vantato dall'opposto. si è costituito nel giudizio di opposizione, dando atto dell'avvenuta Controparte_1
corresponsione della somma di € 9.579,77 mediante bonifico da lui ricevuto in data
12/04/2022, ma contestando integralmente il credito opposto in compensazione dalle controparti, e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni, quantificati in complessivi € 25.546,15, asseritamente derivati da una denuncia penale presentata dal e dalla nei confronti dello Pt_1 Pt_2
stesso per il reato di usura, successivamente archiviata. CP_1
2 Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Il credito azionato in via monitoria da – per il quale è stato notificato Controparte_1
agli ingiunti atto di precetto per la complessiva somma di € 42.649,77 – è del tutto pacifico e incontestato dagli odierni opponenti, i quali eccepiscono però la parziale compensazione di detto credito con un loro credito di minore importo che sarebbe maturato per effetto di prestazioni di mantenimento, custodia, cura e addestramento di cavalli eseguite a favore del convenuto opposto.
Più precisamente, il e la sarebbero creditori nei confronti del della Pt_1 Pt_2 CP_1
complessiva somma di € 33.070,00, in parte dovuta a titolo di restituzione (per equivalente pecuniario) di prestazioni di mantenimento, custodia e cura di cavalli, costituenti il corrispettivo usurario (e quindi indebito ex art. 1815, comma 2, c.c.) del godimento della somma di denaro mutuata dall'opposto agli opponenti (prestazioni che questi ultimi si erano impegnati ad eseguire “a titolo gratuito” con apposita scrittura privata sottoscritta in data 31/07/2017), e in parte dovuta a titolo di corrispettivo di prestazioni di addestramento dei medesimi cavalli (estranee all'impegno assunto con la predetta scrittura del 31/07/2017).
Orbene, il credito opposto in compensazione dal e dalla risulta allo stato Pt_1 Pt_2
incerto e illiquido, né può ritenersi di facile e pronta liquidazione ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.: non vi è dubbio, infatti, che sia l'accertamento dell'asserito carattere usurario delle pattuizioni contenute nella summenzionata scrittura privata del
31/07/2017 (relative alle prestazioni di mantenimento, custodia e cura di cavalli), sia la quantificazione delle somme eventualmente dovute agli opponenti a titolo di restituzione e/o di corrispettivo, richiederebbero una complessa e articolata attività di istruzione probatoria (prove orali e C.T.U.), considerato tra l'altro che l'invocata usurarietà delle pattuizioni contenute nella suddetta scrittura privata non ha trovato conferma in sede penale (essendo stata archiviata la relativa denuncia presentata contro il , e che CP_1
l'importo del credito vantato dagli opponenti (€ 33.070,00) è frutto di una valutazione effettuata unilateralmente dagli stessi, in assenza di qualsiasi accordo intercorso sul
3 punto tra le parti.
È evidente, quindi, che non può avere luogo la compensazione legale o giudiziale del credito vantato dagli opponenti con quello azionato dal in via monitoria. CP_1
La domanda di pagamento dell'ulteriore somma di € 25.546,15 a titolo di risarcimento di danni, formulata da nella comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
costituisce una domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da ritenersi inammissibile, perché non consequenziale (come richiesto dall'art. 183, comma 5, c.p.c.) a domande riconvenzionali o eccezioni della parte opponente.
L'avvenuto pagamento di un acconto di € 9.579,77, pur se effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo n. 17/2022 dell'11/01/2022, comporta la revoca di detto provvedimento monitorio, con condanna degli ingiunti al pagamento del debito residuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara parzialmente estinto, per effetto del pagamento di € 9.579,77 eseguito in data
12/04/2022, il credito azionato in via monitoria da nei confronti di Controparte_1
e e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
17/2022 dell'11/01/2022;
2) respinge l'eccezione di compensazione proposta dagli opponenti;
3) condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
di delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, al netto Controparte_1
dell'acconto di € 9.579,77 versato dagli opponenti, da imputarsi prima agli interessi e alle spese, comprese quelle del precetto, e poi al capitale;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
4 5) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere a le spese del Controparte_1
presente giudizio di opposizione, che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 11/03/2025.
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