Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 78
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del rigetto per carenza documentale

    La Corte ha ritenuto che la normativa vigente (art. 19 DPR 602/73 e Decreto MEF 27.12.2024) non impone l'obbligo di allegare la relazione dell'organo di controllo contabile al bilancio depositato, a meno che tale bilancio si riferisca a un esercizio chiuso da oltre dodici mesi o il contribuente intenda fornire una situazione patrimoniale più aggiornata. Poiché la società ha prodotto il bilancio regolarmente depositato, dal quale emergeva la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, e l'Agenzia non ha contestato le risultanze del bilancio stesso, il diniego fondato sulla sola carenza della relazione è illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 78
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 78
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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