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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO RATEAZ n. 245361 ALTRI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente/Appellato: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto e depositato Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato il rigetto dell'istanza di rateazione proposta in data 28.4.2025 notificatole dalla Agenzia delle Entrate riscossione in data 21.5.2025 e ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate riscossione ha sostenuto la legittimità del diniego ed ha concluso per la reiezione del proposto ricorso, ivi compresa la domanda incidentale di sospensione.
All'udienza del 9 .2.2025, fissata per la discussione della domanda di sospensione, il Collegio la accoglieva, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, rinviando al merito la decisione sulle spese di tale fase.
La controversia veniva quindi discussa nel merito all'udienza del 20.1.2026, all'esito della quale, previo deposito del dispositivo, veniva trattenuta per la redazione della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e come tale va accolto.
Il provvedimento di rigetto della rateizzazione si fonda sulla circostanza che il bilancio, presentato dalla società richiedente in sede di presentazione della domanda, non era stato poi integrato, come chiesto dall'Agenzia, con la relazione dell'organo di controllo contabile accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nel chiedere l'annullamento dell'atto di diniego, la ricorrente ha sostenuto che alla luce dell'art. 19 DPR
602/1973 e del Decreto Ministeriale 6.11.2013 il rigetto dell'istanza sarebbe illegittimo atteso che tali ultime disposizioni non prevederebbero l'obbligatoria allegazione anche della relazione dell'organo di controllo.
Tale documentazione non sarebbe prevista da fonti normative e, dunque, non sarebbe necessaria ad ottenere il beneficio: irrilevanti sarebbero eventuali prassi contrarie dell'Amministrazione, avendo la giurisprudenza di merito fatto riferimento al solo fatto della prova della temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine della concessione del beneficio. Oltre a non esserci disposizioni normative che impongano la presentazione della relazione del revisore o dell'organo di controllo al fine di accedere alla rateazione, il bilancio sarebbe comunque pienamente valido anche in assenza della relazione del revisore.
La tesi di parte ricorrente è condivisibile. L'art. 19 del DPR 602/1973, indica i requisiti per stabilire le modalità
e la documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di obbiettiva difficoltà, ed in particolare il comma 1.3, prevede che “Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazioni dei parametri di cui al comma 1.2”. Come menzionato dalla stessa Agenzia, per effetto del D.Lgs 29.7.2024 n. 110, che ha riformato l'art. 19 del DPR 602/73, la concessione delle rateizzazioni è ora disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
27.12.2024.
L'allegato 2 di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale prevede, mediante richiamo ad un allegato, he le Società di capitali debbano tra l'altro depositare “copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il
Registro delle Imprese”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentando lo stato di temporanea difficoltà con la produzione del bilancio al 31.12.2024, regolarmente depositato presso la competente Camera di Commercio, ancorchè privo della relazione dell'organo di controllo contabile: ma tale circostanza appare ininfluente.
Infatti la vigente normativa (richiamata dalla stessa Agenzia) prevede espressamente che solo nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre dodici mesi (ma tale non è il caso di specie), ovvero nel caso in cui il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio
(ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre dodici mesi), dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo competente ad approvare il bilancio e corredata dal giudizio o dalla relazione dell'organo di controllo contabile.
Posto che dal bilancio approvato e depositato, e quindi prodotto a corredo dell'istanza di rateizzazione, emerge la situazione di obbiettiva difficoltà della società, tale allegazione risulta più che sufficiente a configurare la sussistenza del requisito di difficolta economica della società, a nulla rilevando che lo stesso non sia stato corredato dal giudizio dell'organo di controllo.
Va osservato al proposito che l'Agenzia non ha contestato le risultanze del bilancio, approvato senza la relazione e dell'organo di controllo e depositato presso la Camera di Commercio, ma si è limitata ad eccepirne, per un difetto formale, la sua efficacia.
Il bilancio approvato dall'assemblea, anche senza la relazione dell'organo di controllo, esplica comunque i suoi effetti, di tant'è che, ad esempio, la società è tenuta all'assolvimento delle imposte in base a tale bilancio (anche se non preceduto dalla relazione); la relazione, a ben vedere, è un adempimento finalizzato a rendere edotti i soci delle eventuali problematiche di natura economica al fine di tutelarli in sede di deliberazione. La mancata relazione dell'organo di controllo può rendere annullabile la delibera di approvazione del bilancio da parte dei dissenzienti, ma una volta approvato tale bilancio (salvo non ne vengano contestati i contenuti) esso esplica la sua efficacia.
Ed infatti la stessa normativa sopracitata, prevede la necessarietà del parere dell'organo di controllo solo qualora l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre dodici mesi (ma tale non è il caso di specie), ovvero qualora il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio
(ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre dodici mesi).
Pertanto, prodotto da Ricorrente_1 srl il bilancio depositato in Camera di Commercio prima della decorrenza dei 12 mesi dalla istanza di rateizzazione (bilancio dal quale emerge obbiettivamente) una situazione economica di difficoltà, in assenza di contestazioni sul contenuto dello stesso, non può certo essere invocata da parte della Agenzia la mancanza della relazione dell'organo di controllo.
Il diniego fondato esclusivamente sulla carenza di tale relazione preventiva, deve quindi ritenersi illegittimo e come tale va annullato.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, si ritiene equo compensarle, attesa la particolarità della questione e l'assenza di specifici consolidati precedenti giurisprudenziali in merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
spese di lite compensate
Venezia, 20 gennaio 2026
Il Presidente, relatore ed estensore
(NO AL)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO RATEAZ n. 245361 ALTRI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente/Appellato: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto e depositato Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato il rigetto dell'istanza di rateazione proposta in data 28.4.2025 notificatole dalla Agenzia delle Entrate riscossione in data 21.5.2025 e ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate riscossione ha sostenuto la legittimità del diniego ed ha concluso per la reiezione del proposto ricorso, ivi compresa la domanda incidentale di sospensione.
All'udienza del 9 .2.2025, fissata per la discussione della domanda di sospensione, il Collegio la accoglieva, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, rinviando al merito la decisione sulle spese di tale fase.
La controversia veniva quindi discussa nel merito all'udienza del 20.1.2026, all'esito della quale, previo deposito del dispositivo, veniva trattenuta per la redazione della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e come tale va accolto.
Il provvedimento di rigetto della rateizzazione si fonda sulla circostanza che il bilancio, presentato dalla società richiedente in sede di presentazione della domanda, non era stato poi integrato, come chiesto dall'Agenzia, con la relazione dell'organo di controllo contabile accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nel chiedere l'annullamento dell'atto di diniego, la ricorrente ha sostenuto che alla luce dell'art. 19 DPR
602/1973 e del Decreto Ministeriale 6.11.2013 il rigetto dell'istanza sarebbe illegittimo atteso che tali ultime disposizioni non prevederebbero l'obbligatoria allegazione anche della relazione dell'organo di controllo.
Tale documentazione non sarebbe prevista da fonti normative e, dunque, non sarebbe necessaria ad ottenere il beneficio: irrilevanti sarebbero eventuali prassi contrarie dell'Amministrazione, avendo la giurisprudenza di merito fatto riferimento al solo fatto della prova della temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine della concessione del beneficio. Oltre a non esserci disposizioni normative che impongano la presentazione della relazione del revisore o dell'organo di controllo al fine di accedere alla rateazione, il bilancio sarebbe comunque pienamente valido anche in assenza della relazione del revisore.
La tesi di parte ricorrente è condivisibile. L'art. 19 del DPR 602/1973, indica i requisiti per stabilire le modalità
e la documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di obbiettiva difficoltà, ed in particolare il comma 1.3, prevede che “Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazioni dei parametri di cui al comma 1.2”. Come menzionato dalla stessa Agenzia, per effetto del D.Lgs 29.7.2024 n. 110, che ha riformato l'art. 19 del DPR 602/73, la concessione delle rateizzazioni è ora disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
27.12.2024.
L'allegato 2 di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale prevede, mediante richiamo ad un allegato, he le Società di capitali debbano tra l'altro depositare “copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il
Registro delle Imprese”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentando lo stato di temporanea difficoltà con la produzione del bilancio al 31.12.2024, regolarmente depositato presso la competente Camera di Commercio, ancorchè privo della relazione dell'organo di controllo contabile: ma tale circostanza appare ininfluente.
Infatti la vigente normativa (richiamata dalla stessa Agenzia) prevede espressamente che solo nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre dodici mesi (ma tale non è il caso di specie), ovvero nel caso in cui il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio
(ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre dodici mesi), dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo competente ad approvare il bilancio e corredata dal giudizio o dalla relazione dell'organo di controllo contabile.
Posto che dal bilancio approvato e depositato, e quindi prodotto a corredo dell'istanza di rateizzazione, emerge la situazione di obbiettiva difficoltà della società, tale allegazione risulta più che sufficiente a configurare la sussistenza del requisito di difficolta economica della società, a nulla rilevando che lo stesso non sia stato corredato dal giudizio dell'organo di controllo.
Va osservato al proposito che l'Agenzia non ha contestato le risultanze del bilancio, approvato senza la relazione e dell'organo di controllo e depositato presso la Camera di Commercio, ma si è limitata ad eccepirne, per un difetto formale, la sua efficacia.
Il bilancio approvato dall'assemblea, anche senza la relazione dell'organo di controllo, esplica comunque i suoi effetti, di tant'è che, ad esempio, la società è tenuta all'assolvimento delle imposte in base a tale bilancio (anche se non preceduto dalla relazione); la relazione, a ben vedere, è un adempimento finalizzato a rendere edotti i soci delle eventuali problematiche di natura economica al fine di tutelarli in sede di deliberazione. La mancata relazione dell'organo di controllo può rendere annullabile la delibera di approvazione del bilancio da parte dei dissenzienti, ma una volta approvato tale bilancio (salvo non ne vengano contestati i contenuti) esso esplica la sua efficacia.
Ed infatti la stessa normativa sopracitata, prevede la necessarietà del parere dell'organo di controllo solo qualora l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre dodici mesi (ma tale non è il caso di specie), ovvero qualora il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio
(ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre dodici mesi).
Pertanto, prodotto da Ricorrente_1 srl il bilancio depositato in Camera di Commercio prima della decorrenza dei 12 mesi dalla istanza di rateizzazione (bilancio dal quale emerge obbiettivamente) una situazione economica di difficoltà, in assenza di contestazioni sul contenuto dello stesso, non può certo essere invocata da parte della Agenzia la mancanza della relazione dell'organo di controllo.
Il diniego fondato esclusivamente sulla carenza di tale relazione preventiva, deve quindi ritenersi illegittimo e come tale va annullato.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, si ritiene equo compensarle, attesa la particolarità della questione e l'assenza di specifici consolidati precedenti giurisprudenziali in merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
spese di lite compensate
Venezia, 20 gennaio 2026
Il Presidente, relatore ed estensore
(NO AL)