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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2020/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8479/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Aequa OM V. Ostiense 131/l 00154 OM RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1924 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 28/04/2025, il ricorrente – Sig. Nominativo_1 –
contro
OM AP ha, previa sospensiva, impugnato l'avviso di accertamento Numero 1924 per omesso versamento TASI relativo all'anno 2019 notificato in data 31/1/2025, per l'importo di 2.104.72 incluse sanzioni ed interessi.
Nel merito ha dedotto:
- l'illegittimità della pretesa impositiva per decadenza dal potere accertativo;
- che l'avviso di accertamento opposto si fonda su rendite catastali così come modificate ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, ma che tale variazione catastale non gli è mai stata comunicata
2. OM AP si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente rappresentato che
- in esito ad istanza presentata in data 21/03/2025 prot. n. 202503210/A/5/OST/FO ha emesso provvedimento di annullamento parziale Prot. n. QB/2025/302225 del 06/05/2025;
- resta una differenza a carico della contribuente a titolo di imposta sanzioni ed interessi pari ad € 881,52 in luogo della somma di € 2.104,72 originariamente richiesta.
Nel merito ha dedotto
- l'infondatezza dell'eccezione di tardività della notifica dell'accertamento (decadenza), l'avviso notificato il 31/01/2025 sarebbe oltre il termine del 31/12/2024. L'art. 67 del DL 18/2020 (Cura Italia) ha sospeso i termini di decadenza e prescrizione dall'8/3/2020 al 31/5/2020, per un totale di 85 giorni. Questa sospensione si applica anche agli Enti locali, come affermato dalla Corte di Cassazione, ord. 21765/2025. I nuovi termini per l'accertamento TASI per il 2019 slittano quindi al 26/03/2025. OM AP ha notificato l'avviso il
31/01/2025, dunque nei termini di legge.
- L'infondatezza della contestazione sulla variazione delle rendite catastali (mancata comunicazione). Le rendite degli immobili sono state variate dall'Agenzia delle Entrate – Territorio nel 2013, con efficacia dal
2014, indipendentemente dalla data di notifica. Le notifiche risultano in corso, come da visure catastali depositate. La rendita catastale non ha natura costitutiva, ma solo accertativa (numerose sentenze
Cassazione citate).è vincolante sia per il contribuente che per il Comune. Ai fini dell'imposta (ICI/IMU/TASI) va utilizzata la rendita vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta, indipendentemente dalla notifica dell'atto catastale. Ciò è stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e dalla costante giurisprudenza (Cass. 13146/2010,
Cass. 13443/2012, e molte altre).
- annullamento parziale già concesso, il Comune ha accolto alcune osservazioni del contribuente riguardo a immobili non posseduti;
immobile condominiale;
abitazione principale;
locazioni (solo quelle effettivamente attive nel 2019). Non accolte invece le richieste sulle rendite, perché correttamente variate per revisione della microzona 14.
Ha concluso per il rigetto del ricorso del Sig. Nominativo_1, confermando l'avviso di accertamento nei limiti già ridotti con annullamento parziale, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la cessata materia del contendere con riguardo alla parte della pretesa tributaria oggetto di annullamento operato da OM AP.
Nel merito e per la restante parte, il ricorso è infondato.
2. Va disattesa l'eccezione di decadenza in cui sarebbe incorso l'Ente accertatore. Occorre, " ricordare che il D.L. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in L. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, ed ha espressamente previsto che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” (c. 4); disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (art. 12, c. 1, cit.).
2.3. Ed, ancora, ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, – che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, – si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine" (Corte di Cassazione , ord. 21765/2025).
Nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento n. 1924 per omesso versamento TASI relativo all'anno
2019 è stato notificato in data 31/1/2025, quindi tempestivamente tenendo conto della proroga Covid.
3. In ordine alla contestazione della variazione delle rendite catastali ( per mancata comunicazione), giova richiamare il dato normativo rappresentato dall'articolo 74, comma 1 della legge n. 342 del 2000 il quale ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari.
Al riguardo la Corte di Cassazione, (sentenza 9 febbraio 2011, n. 3160, emessa a Sezioni Unite,) ha avuto modo di chiarire che - tenuto conto dell'articolo 3 della Costituzione - l'espressione contenuta nell'articolo
74 secondo cui gli atti «sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione» “va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica … del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell'immobile”.
Invero, secondo i giudici di legittimità, il successivo inciso «solo a decorrere dalla loro notificazione» “indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire
“sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”.
L'articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, “si interpreta dunque nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione dell'atto attributivo o modificativo, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita”.
In altri termini, la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha forza costitutiva
(con efficacia ex nunc), ma meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile, per cui occorre differenziare: • l'efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell'atto attributivo della rendita;
• l'utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l'ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d'imposta non definite
(“sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso)[1].
Ciò posto in diritto in fatto, le rendite degli immobili sono state variate dall'Agenzia delle Entrate – Territorio nel 2013, con efficacia dal 2014, e le notifiche risultano in corso, con protocollo n. RM1226083 del 26/11/2013
Partita Mod.58 .
4.Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessata materia del contendere. Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Così deciso in OM, il 21.11.2025.
Il Giudice
PP Di ET
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8479/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Aequa OM V. Ostiense 131/l 00154 OM RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1924 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 28/04/2025, il ricorrente – Sig. Nominativo_1 –
contro
OM AP ha, previa sospensiva, impugnato l'avviso di accertamento Numero 1924 per omesso versamento TASI relativo all'anno 2019 notificato in data 31/1/2025, per l'importo di 2.104.72 incluse sanzioni ed interessi.
Nel merito ha dedotto:
- l'illegittimità della pretesa impositiva per decadenza dal potere accertativo;
- che l'avviso di accertamento opposto si fonda su rendite catastali così come modificate ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, ma che tale variazione catastale non gli è mai stata comunicata
2. OM AP si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente rappresentato che
- in esito ad istanza presentata in data 21/03/2025 prot. n. 202503210/A/5/OST/FO ha emesso provvedimento di annullamento parziale Prot. n. QB/2025/302225 del 06/05/2025;
- resta una differenza a carico della contribuente a titolo di imposta sanzioni ed interessi pari ad € 881,52 in luogo della somma di € 2.104,72 originariamente richiesta.
Nel merito ha dedotto
- l'infondatezza dell'eccezione di tardività della notifica dell'accertamento (decadenza), l'avviso notificato il 31/01/2025 sarebbe oltre il termine del 31/12/2024. L'art. 67 del DL 18/2020 (Cura Italia) ha sospeso i termini di decadenza e prescrizione dall'8/3/2020 al 31/5/2020, per un totale di 85 giorni. Questa sospensione si applica anche agli Enti locali, come affermato dalla Corte di Cassazione, ord. 21765/2025. I nuovi termini per l'accertamento TASI per il 2019 slittano quindi al 26/03/2025. OM AP ha notificato l'avviso il
31/01/2025, dunque nei termini di legge.
- L'infondatezza della contestazione sulla variazione delle rendite catastali (mancata comunicazione). Le rendite degli immobili sono state variate dall'Agenzia delle Entrate – Territorio nel 2013, con efficacia dal
2014, indipendentemente dalla data di notifica. Le notifiche risultano in corso, come da visure catastali depositate. La rendita catastale non ha natura costitutiva, ma solo accertativa (numerose sentenze
Cassazione citate).è vincolante sia per il contribuente che per il Comune. Ai fini dell'imposta (ICI/IMU/TASI) va utilizzata la rendita vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta, indipendentemente dalla notifica dell'atto catastale. Ciò è stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e dalla costante giurisprudenza (Cass. 13146/2010,
Cass. 13443/2012, e molte altre).
- annullamento parziale già concesso, il Comune ha accolto alcune osservazioni del contribuente riguardo a immobili non posseduti;
immobile condominiale;
abitazione principale;
locazioni (solo quelle effettivamente attive nel 2019). Non accolte invece le richieste sulle rendite, perché correttamente variate per revisione della microzona 14.
Ha concluso per il rigetto del ricorso del Sig. Nominativo_1, confermando l'avviso di accertamento nei limiti già ridotti con annullamento parziale, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la cessata materia del contendere con riguardo alla parte della pretesa tributaria oggetto di annullamento operato da OM AP.
Nel merito e per la restante parte, il ricorso è infondato.
2. Va disattesa l'eccezione di decadenza in cui sarebbe incorso l'Ente accertatore. Occorre, " ricordare che il D.L. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in L. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, ed ha espressamente previsto che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” (c. 4); disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (art. 12, c. 1, cit.).
2.3. Ed, ancora, ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, – che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, – si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine" (Corte di Cassazione , ord. 21765/2025).
Nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento n. 1924 per omesso versamento TASI relativo all'anno
2019 è stato notificato in data 31/1/2025, quindi tempestivamente tenendo conto della proroga Covid.
3. In ordine alla contestazione della variazione delle rendite catastali ( per mancata comunicazione), giova richiamare il dato normativo rappresentato dall'articolo 74, comma 1 della legge n. 342 del 2000 il quale ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari.
Al riguardo la Corte di Cassazione, (sentenza 9 febbraio 2011, n. 3160, emessa a Sezioni Unite,) ha avuto modo di chiarire che - tenuto conto dell'articolo 3 della Costituzione - l'espressione contenuta nell'articolo
74 secondo cui gli atti «sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione» “va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica … del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell'immobile”.
Invero, secondo i giudici di legittimità, il successivo inciso «solo a decorrere dalla loro notificazione» “indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire
“sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”.
L'articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, “si interpreta dunque nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione dell'atto attributivo o modificativo, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita”.
In altri termini, la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha forza costitutiva
(con efficacia ex nunc), ma meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile, per cui occorre differenziare: • l'efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell'atto attributivo della rendita;
• l'utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l'ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d'imposta non definite
(“sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso)[1].
Ciò posto in diritto in fatto, le rendite degli immobili sono state variate dall'Agenzia delle Entrate – Territorio nel 2013, con efficacia dal 2014, e le notifiche risultano in corso, con protocollo n. RM1226083 del 26/11/2013
Partita Mod.58 .
4.Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessata materia del contendere. Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Così deciso in OM, il 21.11.2025.
Il Giudice
PP Di ET