Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
Sentenza 2 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00196/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 857 del 2021, proposto da:
- IO TT e RA RA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Zacà e Fabrizio Ferilli, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- L’ordinanza n. 26 del 27 gennaio 2021, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere ivi indicate, relative all’immobile di via dei Tamerici 38, piano 2°, in catasto al foglio 25, particella 892 sub 44;
- della comunicazione del 23 dicembre 2020, prot. n. 068191, effettuata dal Corpo di Polizia Municipale ai sensi L’art. 27 d.P.R. n. 380/2001;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 26 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- i coniugi IO TT e RA RA sono comproprietari di un appartamento al secondo piano di un immobile sito in Gallipoli, alla via dei Tamerici 38.
- in detto appartamento viveva in passato anche il sig. FE TT, portatore di handicap.
- i sig.ri TT - RA, a seguito di permesso di costruire n. 26 del 18 ottobre 2016, realizzavano un vano per la riabilitazione fisioterapica con annesso spogliatoio e un servizio igienico annesso alla camera da letto, e, inoltre, modificavano la scala di accesso all’appartamento al fine di installarvi un elevatore e una scala a chiocciola.
- con il medesimo titolo edilizio il Comune di Gallipoli autorizzava anche la realizzazione di una scala d’accesso al piano copertura e di una struttura ombreggiante composta da pilastrini e travetti in legno con sovrastante cannìccio, oltre ad alcuni modesti interventi di manutenzione e all’innalzamento dei muri d’attico fino all’altezza di 1 metro.
- con p.d.c. n. 51 del 18 marzo 2018, ancora, i sig.ri TT - RA conseguivano la sanatoria di alcuni abusi minori, individuati come segue: vano ascensore di dimensioni minori e con diverso orientamento; realizzazione, al piano secondo, di una copertura con struttura in legno a protezione L’area occupata dalla scala a chiocciola e dall’ascensore; realizzazione, al piano secondo, di un vano tecnico adiacente al vano ascensore; installazione di frangisole sui due lati aperti della veranda; realizzazione della scala a chiocciola per l’accesso al terrazzo in ferro anziché in muratura.
- con ordinanza n. 26 del 27 gennaio 2021, infine, l’A.c. disponeva quanto segue: “ Vista la comunicazione del 23.12.2020 … effettuata dal Corpo di Polizia municipale, ai sensi L’art. 27 del d.P.R. 06/06/2001 n. 380/2001 con cui è stato constatato che i Sigg.: TT IO … e RA RA …, in qualità di comproprietari L’appartamento al Piano II L’immobile in via dei Tamerici n. 38, … hanno eseguito le seguenti opere abusive, realizzate in difformità dai titoli edilizi rilasciati (P.d.C. 26/2016 del 18.10.2016 e P.d.C. 51/2018 del 18.03.2018):
1. le misure rilevate del vano elevatore, pari a mt. 1,41 x 1,13 risultano difformi rispetto a quanto indicato in progetto dove invece risultano indicate le misure ml. 1,50 x 1,10;
2. le misure del bagno autorizzato con P.E. 26/2016 e 51/2018 di mt. 1,50 x 1,53 non sono conformi alle misure stabilite dal D.M. 236/89;
3. le misure L’adiacente vano spogliatoio di mt. 1,50 x 1,54 non sono conformi alle misure stabilite dal D.M. 236/89; detto vano spogliatoio inoltre risulta essere adibito ed attrezzato a bagno con installazione dei sanitari;
4. la camera autorizzata per fisioterapia risulta adibita a camera da letto;
5. la veranda risulta chiusa con muratura ed infissi anziché con frangisole come indicato in progetto;
6. sulla terrazza era accertata la realizzazione di due armadi in muratura abusivi, di cui uno ospitante un lavandino, non presenti nei titoli edilizi assentiti.
Relativamente a quanto riportato ai punti 2) 3) e 4) non risultano pertanto soddisfatti i requisiti sull’accessibilità di cui alla L.R. 39/2012 sui quale si basava la richiesta dei Permessi di Costruire n. 26/2016 e n. 51/2018.
Considerato che l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e a vincolo idrogeologico R.d.L. 30.12.1923, n. 3267, e che le opere risultano eseguite in difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati, ingiunge ai sigg. TT IO e RA RA … di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi L’immobile ”.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: violazione art. 3 l. n. 241/1990 s.m.i.; violazione artt. 10, 27, 31, 32, 33, 34 e 34- bis d.P.R. n. 380/2001; violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni del RET (Regolamento Edilizio Tipo) e, in particolare, L’Allegato A, punti 15, 46 e 48; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; eccesso di potere per errore sul presupposto di fatto e di diritto; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di disporre la demolizione; violazione del principio L’affidamento; irragionevolezza e illogicità L’azione amministrativa; malgoverno.
2.- Ritenuto che l’impugnata ordinanza risulta, nel suo complesso, inidoneamente motivata, poiché:
- non specifica, almeno non in tutte le sue prescrizioni, come procedere alla disposta messa in pristino e neppure, rispetto a diversi profili, chiarisce compiutamente i presupposti della sanzione demolitoria applicata: solo a titolo esemplificativo, così, riscontrato da parte della Polizia Municipale che il vano ascensore avrebbe dimensioni leggermente diverse, e peraltro inferiori, rispetto a quelle autorizzate ( vano realizzato: m 1,41 x 1,13; vano autorizzato: m 1,50 x 1,10 ), sarebbe stato necessario chiarire da parte del Dirigente se e in ragione di quale fattispecie normativa tale modesto minore ingombro rilevasse quale abuso e dovesse, peraltro, comportare il completo abbattimento L’impianto.
- il riferimento, quanto al bagno e al vano spogliatoio, alla violazione dei limiti dimensionali posti dal D.M. n. 236 del 1989 risulta eccessivamente generico, vieppiù tenuto conto della circostanza che, secondo quanto dedotto dai ricorrenti, le misure dei due locali sono conformi a quelle autorizzate con il p.d.c. n. 26/2016.
- i ricorrenti contestano, inoltre, la correttezza ‘in fatto’ di alcuni rilievi della Polizia Municipale: così, ancora con riguardo al vano ascensore, deducendo una effettiva misura del vano di m 1,50 x 1,11, sostanzialmente pari a quella autorizzata, ovvero, rispetto agli armadi realizzati sulla terrazza, precisando che si trattava solo di “ due armadietti metallici di circa un metro per un metro ciascuno, separati da una spalletta e senza alcuna soletta ”, ricadenti quindi nell’ambito L’edilizia libera.
- i ricorrenti, ancora, allegano in termini generali una sostanziale aderenza delle opere in parola ai titoli edilizi ottenuti - e dunque al permesso di costruire n. 26 del 18 ottobre 2016 e/o a quello in sanatoria n. 51 del 18 marzo 2018 -, tale che le residue difformità, comunque parziali e non totali, rientrerebbero in ogni caso entro i margini di tolleranza consentiti dal TUE.
- a fronte dei rilievi fin qui richiamati, infine, l’A.c. non svolgeva alcuna replica o controdeduzione.
3.- Ritenuto dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, che:
- il ricorso dev’essere, nei sensi precisati, e quindi quanto al riscontrato difetto di istruttoria e di motivazione, accolto, con annullamento L’impugnata ordinanza - ferma l’eventuale riedizione del potere da parte L’A.c .
- le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni in esame - con diritto dei ricorrenti al rimborso del contributo unificato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 857 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate - con diritto dei ricorrenti alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO